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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio n composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2947/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
, nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Beretti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in massa, Via G.B. La Salle n. 1 e
, nata a [...], il [...], (Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rossi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Dante n. 27
entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Silvestri e dall'Avv. Giovanni Guastalli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Aulla (MS), Viale Resistenza n. 40
ricorrenti
P.M., informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 ultimo inciso depositate il 28.01.2025, in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno esposto: Parte_2
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno 21.05.1994, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1994, al n.
65, Parte, II, Serie A;
che dalla loro unione è nata, il 26.08.1998, il 10.12.1995, la figlia , Persona_1
studentessa universitaria, maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo stesso Tribunale emesso il 06.11.2007, alle condizioni concordate nel relativo ricorso introduttivo;
che dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità ben oltre il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'espressa dichiarazione di non intendere conciliarsi, resa in forma scritta ex art. 473 bis 51,, comma 2, ultimo inciso c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale non può essere ricostituita.
3 Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni riportate in ricorso inerenti al concorso alla contribuzione al mantenimento dei figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, risultano aderenti Pt_2
al principio di proporzionalità rispetto alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori (ex art. 316 bis c.p.c.), quali desumibili dalla documentazione prodotta, considerato il concordato accollo in capo al Sig. del totale delle spese straordinarie relative alla Parte_1
medesima figlia;
mentre l'intesa circa la mancanza di assegno divorzile o di contribuzione al mantenimento di sorta da parte di taluno dei coniugi in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti, con contestuale rinuncia da parte della Sig.ra Parte_2
alla pretesa attinente ai ratei del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale rimasti insoluti, attiene a diritti disponibili delle parti e può essere quindi recepita con la presente decisione.
Pur in difetto di espressa previsione, dal tenore logico delle condizioni trasfuse in atti è dato evincere l'intenzione delle parti di persistere nel vivere separatamente, facoltà della quale le stesse si sono del resto già avvalse, a fronte delle rispettive diverse residenze.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, in riferimento al matrimonio dagli Parte_2
stessi contratto con rito concordatario in Massa, il 21.05.1994, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1994, al n. 65, Parte, II, Serie A, alle seguenti condizioni:
4 1) Il Sig.ri e continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Parte_2
entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente ogni modifica, anche temporanea della stessa.
2) Il Sig. è tenuto al versamento, a titolo di contribuzione al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la Pt_2
somma di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, per intero, di tutte le spese straordinarie, mediche e scolastiche, a quest'ultima relative. Tale contributo verrà corrisposto mediante accredito mensile sul conto corrente intestato alla stessa figlia presso avente IBAN Pt_2 Controparte_1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, salva diversa intesa tra le parti.
3) La figlia continuerà a vivere nell'abitazione, già adibita a casa familiare, Persona_1
sita in Massa, Viale della Repubblica n. 279, di proprietà esclusiva della madre ricorrente, che vi abiterà insieme alla stessa figlia.
- Dà atto che la ricorrente ha rinunciato all'assegno di divorzio in Parte_2
proprio favore, in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche delle parti, ed ha rinunciato, altresì, a pretendere le somme insolute dovute a titolo di proprio mantenimento in forza del provvedimento di omologa della separazione consensuale.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di Aulla (MS) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
- Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13.02.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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