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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 939/2023 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Isabella
Salerno
Appellante
CONTRO
) Controparte_1 C.F._1
Appellato-contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv. Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 390 del 15.05.2023 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti dell' e di Controparte_1 CP_2 Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
[...]
29776201700000376 per crediti CP_2
L'opponente aveva eccepito la nullità della notifica, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese, la prescrizione della pretesa, la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.602/1973, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché l'indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi.
Il Tribunale, con riferimento alla notifica degli atti posti alla base della comunicazione, reputava corretta la notifica della cartella di pagamento n. 297
2009 0020625329 perché effettuata presso la residenza del sita in via CP_1
“Strada per Scoglitti” 105/P 2°; dichiarava invece nulle tutte le notifiche eseguite a Vittoria, in via Montebello n. 223. Conseguentemente dichiarava non dovute le somme portate dalle cartelle di pagamento (oltre che dalle correlate intimazioni) n. 1) 29720090020625329/000, 2)
29720100002077872, 3) 29720100007240483, 4) 29720100015786981, 5)
29720100018114918, 6) 29720110000695791 e 7) 29720110003147052 per intervenuta prescrizione dei crediti.
Con riferimento agli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, invece, attesa la regolare notifica, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato il 10 novembre 2023. Si costituiva anche in questo grado l' aderendo all'appello e chiedendo l'accoglimento delle CP_2
conclusioni dell'appellante. Nonostante la regolarità della notifica, CP_1
rimaneva contumace.
[...]
2 La causa è stata posta in decisione in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame lamenta Parte_2
la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 2948 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inefficace la notifica della cartella di pagamento n. 29720100007240483 nonché delle successive intimazioni di pagamento.
Deduce, al contrario, che la suddetta cartella è stata ritualmente notificata in quanto consegnata, seppure presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, a mani proprie del destinatario.
Sottolinea, a tal riguardo, come, secondo consolidato orientamento della
Corte di cassazione, la notifica eseguita personalmente al destinatario ai sensi dell'art. 138 c.p.c. deve considerarsi pienamente valida e produttiva di effetti, indipendentemente dal luogo in cui essa è avvenuta, purché sia certa la consegna dell'atto al destinatario medesimo (Cass. Civ., Sez. VI, n.
9527/2018).
Deduce, altresì, che l'avviso di intimazione n. 29720149001880066, collegato alla cartella di pagamento n. 297 2009 0009043791000 e sotteso alla comunicazione impugnata, è stato anch'esso regolarmente notificato perché, seppur notificato in via Montebello n. 223 a mezzo posta raccomandata, è stato ritirato dalla moglie convivente dell'odierno appellato.
Per l'effetto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti, il cui decorso è stato validamente interrotto.
2. Tali le critiche alla sentenza impugnata, occorre esaminare la questione del difetto di legittimazione di questione rilevabile anche d'ufficio in CP_3
ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
3 Il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale”).
2.1. Nel caso in esame il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, la dedotta infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in riferimento a due cartelle sottese all'atto
4 originariamente opposto. Ne consegue per quanto sopra esposto il difetto di legittimazione passiva di CP_3
Il concessionario avrebbe avuto legittimazione a impugnare il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese processuali, facendo valere il suo difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, non ha proposto uno CP_3
specifico motivo di appello al riguardo.
L'appello di relativo al merito alla prescrizione del credito CP_3
previdenziale è, dunque, inammissibile.
2.2 L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello.
La domanda dell'ente previdenziale può qualificarsi come impugnazione adesiva, rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”)
e, tuttavia, l non ha notificato la memoria di costituzione all'appellato. CP_2
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3830).
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l' non ha provveduto a notificare l'appello a CP_2 Controparte_1
5 L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato va CP_2
dichiarato improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass.
S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n.
24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
3. In definitiva l'appello di deve Parte_1
dichiararsi inammissibile;
l'appello adesivo dell' deve dichiararsi CP_2
improcedibile.
Nulla sulle spese del presente grado, attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' ; CP_2
nulla sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
La Presidente est. dott.ssa Elvira Maltese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 939/2023 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Isabella
Salerno
Appellante
CONTRO
) Controparte_1 C.F._1
Appellato-contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv. Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 390 del 15.05.2023 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti dell' e di Controparte_1 CP_2 Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
[...]
29776201700000376 per crediti CP_2
L'opponente aveva eccepito la nullità della notifica, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese, la prescrizione della pretesa, la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n.602/1973, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché l'indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi.
Il Tribunale, con riferimento alla notifica degli atti posti alla base della comunicazione, reputava corretta la notifica della cartella di pagamento n. 297
2009 0020625329 perché effettuata presso la residenza del sita in via CP_1
“Strada per Scoglitti” 105/P 2°; dichiarava invece nulle tutte le notifiche eseguite a Vittoria, in via Montebello n. 223. Conseguentemente dichiarava non dovute le somme portate dalle cartelle di pagamento (oltre che dalle correlate intimazioni) n. 1) 29720090020625329/000, 2)
29720100002077872, 3) 29720100007240483, 4) 29720100015786981, 5)
29720100018114918, 6) 29720110000695791 e 7) 29720110003147052 per intervenuta prescrizione dei crediti.
Con riferimento agli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, invece, attesa la regolare notifica, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato il 10 novembre 2023. Si costituiva anche in questo grado l' aderendo all'appello e chiedendo l'accoglimento delle CP_2
conclusioni dell'appellante. Nonostante la regolarità della notifica, CP_1
rimaneva contumace.
[...]
2 La causa è stata posta in decisione in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame lamenta Parte_2
la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 2948 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inefficace la notifica della cartella di pagamento n. 29720100007240483 nonché delle successive intimazioni di pagamento.
Deduce, al contrario, che la suddetta cartella è stata ritualmente notificata in quanto consegnata, seppure presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, a mani proprie del destinatario.
Sottolinea, a tal riguardo, come, secondo consolidato orientamento della
Corte di cassazione, la notifica eseguita personalmente al destinatario ai sensi dell'art. 138 c.p.c. deve considerarsi pienamente valida e produttiva di effetti, indipendentemente dal luogo in cui essa è avvenuta, purché sia certa la consegna dell'atto al destinatario medesimo (Cass. Civ., Sez. VI, n.
9527/2018).
Deduce, altresì, che l'avviso di intimazione n. 29720149001880066, collegato alla cartella di pagamento n. 297 2009 0009043791000 e sotteso alla comunicazione impugnata, è stato anch'esso regolarmente notificato perché, seppur notificato in via Montebello n. 223 a mezzo posta raccomandata, è stato ritirato dalla moglie convivente dell'odierno appellato.
Per l'effetto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti, il cui decorso è stato validamente interrotto.
2. Tali le critiche alla sentenza impugnata, occorre esaminare la questione del difetto di legittimazione di questione rilevabile anche d'ufficio in CP_3
ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
3 Il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale”).
2.1. Nel caso in esame il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, la dedotta infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in riferimento a due cartelle sottese all'atto
4 originariamente opposto. Ne consegue per quanto sopra esposto il difetto di legittimazione passiva di CP_3
Il concessionario avrebbe avuto legittimazione a impugnare il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese processuali, facendo valere il suo difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, non ha proposto uno CP_3
specifico motivo di appello al riguardo.
L'appello di relativo al merito alla prescrizione del credito CP_3
previdenziale è, dunque, inammissibile.
2.2 L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello.
La domanda dell'ente previdenziale può qualificarsi come impugnazione adesiva, rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”)
e, tuttavia, l non ha notificato la memoria di costituzione all'appellato. CP_2
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3830).
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l' non ha provveduto a notificare l'appello a CP_2 Controparte_1
5 L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato va CP_2
dichiarato improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass.
S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n.
24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
3. In definitiva l'appello di deve Parte_1
dichiararsi inammissibile;
l'appello adesivo dell' deve dichiararsi CP_2
improcedibile.
Nulla sulle spese del presente grado, attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' ; CP_2
nulla sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
La Presidente est. dott.ssa Elvira Maltese
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