Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Rosetti GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6603/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. N. 29 (art. 9 l.div.) vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Riccardo Meandro, giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
E
, nata a San Giorgio a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Patroni Griffi, giusta procura in atti
Resistente Con l'intervento del PM – parte necessaria del giudizio, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 22.3.2024, il IGn. esponeva: Parte_1 che l'istante ha contratto con la Sig.ra matrimonio in San Controparte_1
Giorgio a Cremano in data 27 Maggio 2004; che dal matrimonio è nato il PE
26.03.2010; che il Tribunale di Napoli in data 02.07.20214 emetteva Decreto di
Omologa della separazione consensuale dei coniugi;
che successivamente il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6470/2018 emanava sentenza di sola cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che con sentenza n. 702/2020 pubblicata il 17.02.2020 emanava sentenza di divorzio e statuiva: l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
l'assegnazione della ex casa familiare alla;
quanto alla Controparte_1 disciplina del diritto di visita, il ricorrente poteva tenere con sé il minore nei giorni di martedì e venerdì con l'introduzione del pernotto infrasettimanale nel giorno di martedì stabilendo che sia il padre ad accompagnare il bambino a scuola per quindici giorni al mese (il minore all'epoca dei fatti frequentava ancora la scuola a San Giorgio a
Cremano), entrambi i coniugi vivevano a Napoli. Quanto ai fine settimana il minore avrebbe trascorso in modo alternato presso il padre con pernotto sabato e domenica ed
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anche la sera della domenica quando il minore doveva essere accompagnato a scuola dal padre. Quanto alle vacanze natalizie e di fine anno, vacanze pasquali ed estive venivano ribadite le condizioni stabilite in sede di separazione;
il Sig. Parte_1 era tenuto a corrispondere alla Sig.ra un assegno
[...] Controparte_1 mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie. Erano, inoltre, stabilite le modalità di visita. (…)
Nonostante la dolorosissima decisione di lasciare la casa coniugale, peraltro di sua proprietà, di concedere il collocamento prevalente del minore presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale, il ricorrente non ha mai smesso di occuparsi del proprio figlio, sia in senso materiale che affettivo, pur con le ovvie limitazioni e difficoltà imposte al genitore non collocatario, rafforzando nel tempo, un rapporto eccellente con il minore. In questi anni, tuttavia le cose sono molto cambiate, in primo luogo perché le condizioni di vita del Sig. sono notevolmente Parte_1 migliorate;
il ricorrente ha infatti avuto un contratto lavorativo stabile e le preoccupazioni di una sua perdita si sono del tutto dissipate. Difatti, il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e mentre prima lavorava presso la a Controparte_2 seguito di acquisizione da parte della Capgemini S.p.A., attualmente lavora alle dipendenze di quest'ultima società in Corso Novara n. 10 c.a.p. 80143 Napoli. Inoltre, il Sig. ha trovato un'abitazione ampia e confortevole nella quale ha Parte_2 già da tempo approntato e arredato una stanza tutta per il ragazzo e che questi ha eletto come luogo dei propri affetti e dei propri svaghi, manifestando di contro, un disagio sempre più evidente a rimanere lontano dal padre;
(…) ma ciò che più conta è che, di pari passo con un rafforzamento delle condizioni economiche e materiali, l'esistenza del Sig. può dirsi serena: infatti, superate le difficoltà che Parte_1 si era trovato ad affrontare, un infelice matrimonio, stabilizzazione della situazione lavorativa, lasciare la propria casa di proprietà, superamento dei problemi economici, grazie anche alla sua famiglia di origine e attualmente soprattutto grazie alla stabilità affettiva che la sua nuova compagna gli offre, ha raggiunto l'equilibrio proprio di un uomo maturo e consapevole che può adempiere pienamente al suo primario compito genitoriale;
che il Sig. è nelle condizioni ottimali per potersi Parte_1 prendere cura del figlio nel migliore dei modi, sostenuto anche dall'affetto e dalla collaborazione dell'attuale moglie che conosce il minore da Testimone_1 diverso tempo e che ha con lui un eccellente rapporto;
che tuttavia non è solo la sua legittima aspettativa di padre a giustificare la presente istanza bensì la condizione e la volontà del figlio. Nel trasferirsi presso la casa paterna il minore non cambierebbe le sue abitudini, le due abitazioni distano non più di un chilometro. La scuola che frequenterebbe sarebbe la stessa, così come non muterebbero le abitudini del minore;
che non può sottacersi la crescente insofferenza che il minore mostra nei confronti dell'attuale situazione, chiedendo sempre più spesso al padre di dormire a casa e di stabilizzarsi presso di lui. Il collocamento presso il padre, oltre a garantire al ragazzo il calore e l'affetto di cui ha bisogno gli consentirebbe di avere uno stile di vita e delle abitudini più consone ad un ragazzo della sua età. Infatti, il ricorrente avrebbe la possibilità, tutti i giorni, di trascorrere con buona parte della giornata, PE accudendolo, facendo con lui i compiti e seguendo l'educazione del figlio. Lo aiuterebbe altresì ad affrontare il periodo complesso dell'adolescenza, avendo con il minore un contatto costante. Su tali premesse ha chiesto: disporre, a modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore con residenza privilegiata presso il padre, con facoltà della madre di tenerlo con sé i giorni di martedì dalle ore 17:00 con il pernottamento sino al
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mercoledì pomeriggio e il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e a settimane alterne il week-end dalle ore 09:00 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica pomeriggio, ovvero dei diversi giorni ed ore che il Tribunale riterrà più idonei. (…) voglia porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere a titolo di Controparte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 522,50 mensili, pari alla medesima somma che il ricorrente versa a favore del minore mensilmente a seguito dell'aggiornamento degli indici ISTAT della somma di € 450,00 statuita al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Fissata l'udienza in presenza del 3.12.2024, si costituiva la IGn.ra la quale si CP_1 opponeva a tali modifiche in quanto – non avendo mai avuto contezza della decisione del figlio di volersi trasferire presso il padre – non comprendeva le motivazioni del ricorso e non condivideva le prospettazioni offerte dall'ex-marito in ordine alle dedotte più consone abitudini del ragazzo nel cambiare residenza. Non condivideva, inoltre, la circostanza che le reali eIGenze di fossero legate al trasferimento presso la casa PE del padre. In ordine, poi, alle richieste economiche, la affermava che, in caso CP_1 di accoglimento del ricorso e nel caso in cui il Tribunale avesse disposto la chiesta modifica della residenza privilegiata di dal padre, - le sue condizioni economiche PE non le consentirebbero, in ogni caso, di corrispondere per il figlio una somma superiore ad € 150,00 mensili. Deduceva: Il IG. , come per ammissione dello stesso, dal tempo del divorzio, ha Pt_1 ampiamente rafforzato le proprie condizioni economiche e materiali (in realtà in origine erano già ampiamente cospicue e figuriamo oggi che viene addirittura denunziato un ulteriore crescita ed arricchimento!); è infatti dipendente a tempo indeterminato con la , azienda leader nei servizi in ambito cloud, Controparte_3 dati, intelligenza artificiale, connettività, software, digital engineering e piattaforme.
Vive gratuitamente e serenamente in un immobile del di lui padre senza alcun onere e/o spesa. E' altresì proprietario: dal 1.04.2023 congiuntamente all'attuale moglie, IG.ra
, nella misura di ½ ciascuno dell'immobile sito in Castel di Testimone_1
Sangro. Tale immobile ha una fondamentale importanza, al di là del valore economico, in quanto rappresenta quello stato di enorme benessere del ricorrente che ha una casa dove vive e una dove trascorre le vacanze invernali nel mentre trascorre quelle estive in
Formia o in (presso abitazioni dei di lui genitori) ovvero effettua molti viaggi Per_2 all'estero; (…) è anche proprietario dell'immobile adibito un tempo a casa coniugale, sito in Napoli alla via Zara n.6.
La IG.ra è una dipendente delle , percepisce uno stipendio medio CP_1 CP_4 mensile di € 1.340,00 al netto dell'addebito del quinto dello stipendio per una rata mensile di 210,00 €, sottoscritto con Financit S.p.A. in data 24 novembre 2021 per la durata di anni 10 e con scadenza ultima rata 31 dicembre 2031 impiegato per l'acquisto di un'autovettura e per la stessa auto è stata stipulata una polizza assicurativa con a copertura di furto e incendio dell'importo di Controparte_5
1.122,50 euro annui. Fermo quanto innanzi, la IG.ra , a differenza del IG. CP_1
che ha un ampio patrimonio immobiliare destinato ad accrescersi nel tempo, Pt_1 non ha e non avrà alcun immobile ove vivere. Alla luce di quanto innanzi allo stato attuale la IG.ra sostiene mensilmente le seguenti spese: - 38,00 € Utenze CP_1 telefonia necessarie per lavoro;
-115.00 € assicurazione auto;
- 100,00 € per fornitura di luce, gas ed acqua;
Oltre a circa 650,00 € annui per TARI e bollo auto, oltre ovviamente a tutte le spese per la gestione della casa, farmacia, spesa etc.
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Ha chiesto: rigettare il ricorso introduttivo e per l'effetto confermare i provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio;
in via subordinata: confermando l'affido in maniera condivisa del figlio minore ad entrambi i genitori ed a parziale modifica PE disporne la collocazione paritetica altresì disponendo che il minore trascorra 15 giorni consecutivi con ciascun genitore confermando integralmente i restanti provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio ivi compreso il calendario per l'esercizio del diritto/dovere di visita di entrambi i genitori. (…) nell'ipotesi in cui si ritenesse di disporre la collocazione del minore preso il di lui padre, confermare l'affido in maniera condivisa del figlio minore ed in tale non creduta ipotesi, voglia l'on. Giudicante, attesa la PE evidente debitamente riconosciuta disparità economica del ricorrente in danno di essa resistente, porre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere Controparte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma non superiore di € 150.00 (centocinquanta/oo), nonché di contribuire, nella misura del 30% alle spese straordinarie come disposte dal protocollo di intesa sottoscritto in data 7 marzo 2018
Tribunale di Napoli.
All'udienza del 3.12.2024, il IGn. ha dichiarato: mi riporto al ricorso. Chiedo Pt_1 la collocazione prevalente presso di me di mio figlio che ho condotto oggi in PE
Tribunale in quanto ritenevo che potesse essere ascoltato dal Giudice. Mi rimetto al
Giudice, e non sono disponibile a tentare alcuna soluzione perché sono convinto della bontà della mia domanda. Le modalità di visita stabilite dal Tribunale sono sempre state rispettate ed io verso regolarmente l'assegno per . PE
Preciso che – sul punto 15 della comparsa - vivo stabilmente a casa di mia moglie in via Taddeo da Sessa snc, ed è di proprietà di mia moglie, ed è vicinissimo a via Zara dove abita mio figlio. La proprietà di Formia è di mia sorella e ad non Per_2 abbiamo alcuna proprietà. Non ho alcun terreno a Castel Di Sangro. La casa dove abita con la madre è di mia proprietà e non penso che ne richiederò la
PE restituzione qualora venisse a vivere da me. Adr del Giudice, potrei accettare
PE anche una somma inferiore per a carico della madre qualora si
PE PE trasferisse a casa mia. Il desiderio che mi ha manifestato è da circa un anno e
PE mi ha detto di averne parlato anche con la madre. Mi ha detto che la madre gli aveva chiesto se la sua fosse una domanda o una sua decisione già presa ed il ragazzo le ha risposto che aveva già deciso e che era fermo nel suo desiderio di cambiare. Mi ha detto che vuole stare con me perché è molto legato a me ed ha sofferto molto del distacco.
La IGn.ra ha dichiarato: mi riporto alla comparsa e non riesco a capire il CP_1 motivo del ricorso. Stamattina mi sono accorta che oggi aveva messo la sveglia PE alle 7 per andare a casa del padre. Io gli ho chiesto dove andasse perché ho visto che non aveva preso lo zaino per la scuola. Di solito mette la sveglia alle sei ed io mi sono meravigliata molto di questa cosa ma non ho potuto fare a meno di assecondarlo.
non mi ha mai detto, nel corso di questi anni (dal divorzio in poi) di voler PE andare a vivere presso il padre. Vede regolarmente il padre e lo vede molto più spesso di quanto stabilito in sentenza. I week-end sono alternati e spesso va dal padre anche dal giovedi. Con la compagna del padre ha un buon rapporto. Il mio ex marito mi corrisponde regolarmente l'assegno per . Mi rimetto al giudice. PE
Con Il fallito ogni tentativo di trovare una soluzione – ha disposto l'ascolto di PE che è stato sentito all'udienza del 13.12.2024 ed ha dichiarato: Devo dire che già a dicembre scorso (2023) avevo- nel corso di un viaggio con papà – espresso il desiderio di trasferirmi da lui e lui fu molto contento ma poi, fino a febbraio
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non ne abbiamo più parlato. Poi a febbraio – senza che lui me lo chiedesse o mi facesse pressioni di alcun tipo – io gliene riparlai e mi mostrai ancora più fermo nella mia decisione. I motivi risiedono nel mio attuale stato di difficoltà relazionale con mia madre, che non ha nulla a che vedere con un conflitto con lei. E' solo che in questo momento di crescita ho maggiore necessità della vicinanza di mio padre. Quando l'ho detto a mia madre, a febbraio scorso – ho visto che lei ha accusato il colpo ma lì per lì non ha detto nulla. Poi con il passare del tempo ho cominciato a percepire una sorta di diffidenza nel senso che mia madre è come se non si fidasse della mia capacità di autodeterminazione e pensasse che io fossi stato manipolato. Non è assolutamente così ed ho tentato di spiegarglielo ma non riesce ancora a capire che non è una scelta contro di lei ed a favore di mio padre ma è solo una mia scelta per il mio benessere emotivo. Certamente le visite e gli incontri con mia madre si svolgeranno regolarmente come ora sto facendo con mio padre, solo che sarà tutto al contrario anche perché abitano a poca distanza. Il trasferimento della mia collocazione non inciderà sui miei impegni scolastici o sportivi in quanto casa di mio padre è vicino alla scuola ed alla palestra e ci vado tranquillamente con la metro. Se il giudice mi chiede cosa vorrei cambiare se potessi farlo, dico solo che i miei genitori avrebbero potuto risparmiare a loro stessi ed a me tutti questi anni di litigi. Non sono seguito da alcuno psicologo e non ne sento la necessità. Con la moglie di mio padre ho un ottimo rapporto e lei è contenta di questa mia decisione che chiedo al Giudice di voler rispettare. Chiedo che gli incontri con mia madre siano liberi e che io possa vederla e stare con lei quando voglio senza alcuna limitazione di orari o giorni.
Il Giudice dà atto che il minore è apparso perfettamente consapevole e dotato di grande capacità di discernimento.
Orbene, osserva il Collegio che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n.
898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque
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dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Avuto riguardo al merito, il Collegio non può che prendere atto della serena decisione di di voler trasferire, per il momento, la sua residenza presso il padre. Il ragazzo, PE che ha ormai 15 anni, non ha manifestato alcuna criticità nei rapporti con la madre tale da potersi ritenere che la sua sia stata una scelta indotta da un malessere o da problematiche nei rapporti con la madre;
in tal caso, infatti, il Giudice avrebbe senz'altro disposto degli approfondimenti (anche a mezzo di una consulenza sulle capacità genitoriali delle parti), ma tanto non si è reso necessario in quanto i desiderata del ragazzo sono stati espressi molto chiaramente. Peraltro, le stesse parti – alle quali sono state lette le dichiarazioni del figlio – si sono rimesse al Gi non sollevando alcuna ulteriore questione, né ingenerando alcun dubbio sulla genuinità delle parole del figlio.
Va, infine, evidenziato, che il trasferimento di non influirà e non inciderà sui suoi PE impegni scolastici o sportivi in quanto la casa del padre è sita a poca distanza dalla abitazione della madre.
Va, pertanto, in parziale modifica della sentenza n. 702/2020 di questo Tribunale, disposto che la residenza privilegiata di sia trasferita presso il padre in via Zara PE
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Le visite madre-figlio, come richiesto dallo stesso , tenuto conto della sua età, PE possono senz'altro essere liberalizzate in modo tale che il ragazzo si organizzerà autonomamente con la madre.
A ciò consegue la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre - che provvederà in maniera diretta al mantenimento del ragazzo - a decorrere dalla pronuncia.
Circa, invece, l'obbligo di mantenimento per da porsi a carico della madre, si PE osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza
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di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, la ricorrente ha proposto la somma di € 150,00 per il figlio assumendo di non poter sostenere un maggiore impegno in ragione del suo reddito da lavoratrice dipendente delle e del fatto che la casa (ex-coniugale di proprietà del ricorrente) nella quale CP_4 abita le impone dei costi di mantenimento.
Il Collegio, tenuto conto della documentazione agli atti dalla quale emerge che la IGn.ra
è dipendente delle con una retribuzione mensile non superiore ad € CP_1 CP_4 1.340,00 (sulla quale grava una rata mensile per il finanziamento stipulato per l'acquisto di una vettura), che la stessa gode della ex casa coniugale (per la quale il ricorrente non ha formulato istanza di rilascio), statuisce che la stessa sarà tenuta a corrispondere ad quale contributo al mantenimento di la somma mensile di € Parte_1 PE
250,00 con decorrenza dalla pronuncia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese del giudizio - stante l'esito del giudizio - possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 702/2020:
- Dispone che la residenza privilegiata di sia trasferita presso Persona_3 l'abitazione del padre in via Zara 118;
- Revoca l'obbligo al contributo del mantenimento a carico del padre per il minore a far data dalla pronuncia;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_3 del figlio nella misura di € 250,00 mensili e rivalutazione annuale, con PE decorrenza dalla pronuncia;
- conferma nel resto la sentenza.
- spese compensate.
Si comunichi
Napoli, 20.12.2024
Il G.rel. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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