Articolo 126 del Codice di giustizia contabile
Articolo 124Articolo 127
Versione
7 ottobre 2016

Art. 126

(Fissazione dell'udienza di trattazione)


1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.


2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente