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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 13/01/2017 al n. 116/2017
R.G., al quale è riunito il procedimento n. 485/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1084/2016 emesso in data 23/11/2016 dal Tribunale di Potenza
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosaria Ditolve, insieme con la quale elettivamente domicilia presso la Filiale di Potenza in Via Grippo s.n.c.;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pafundi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Ettore Ciccotti n. 36/c;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2016, emesso in data 23/11/2016 dal Tribunale di 1 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
Potenza, intimante il pagamento della somma di € 111.360,07, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo rinveniente dal libretto postale n. 000016730051.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi: 1) la nullità del decreto per non essere stato notificato presso la sede legale della società; 2) la legittimità del rifiuto a provvedere al pagamento integrale del buono, attesane la natura cointestata con la defunta e, Parte_2
pertanto, la necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.
1.2. In ragione di tanto, l'opponente concludeva affinché, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, lo stesso venisse revocato, in accoglimento della spiegata opposizione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12/05/2017, si costituiva in giudizio l'opposta contestando nel Controparte_1 merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e riunito il fascicolo avente n. 485/2017 R.G. al presente procedimento
(vertendo entrambi i procedimenti sull'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del
18/12/2024 veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in termini fattuali, anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore
(opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
2 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5. Ebbene, le coordinate ermeneutiche poc'anzi riassunte acquistano rilievo dirimente, nel caso de quo (in particolare quanto alla natura di ordinario giudizio di cognizione del procedimento di opposizione, volto al vaglio completo della posizione giuridica azionata in via monitoria), in considerazione del fatto che, con valenza sostanzialmente confessoria, il creditore/opposto ha dichiarato (con le note di trattazione del 06/04/2024 e del 17/12/2024) l'intervenuto pagamento, da parte delle opponenti, Pt_1 della metà dell'importo del buono – pari ad € 55.680,03 – articolando, per l'effetto, la richiesta (seppur subordinata alla richiesta di integrale rigetto dell'opposizione) di condanna della controparte al pagamento della residua metà dell'importo originariamente ingiunto.
Tale pagamento è stato, peraltro, confermato dall'opponente, la quale, nella comparsa conclusionale, ha dato atto che, in data 22 agosto 2024, l'odierna
3 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
opposta ha riscosso la somma pari ad € 57.077,47 comprensiva anche degli interessi maturati sul titolo nel corso degli anni.
Deve dunque ritenersi dimostrato (in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) l'intervenuto pagamento parziale del credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Tale circostanza impone al Tribunale la revoca del monitorio: ciò in quanto,
a più riprese, la giurisprudenza ha chiarito che “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito” (di tale tenore letterale la massima rinveniente da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6514 del
19/03/2007; nello stesso senso, ex multis, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14764 del 26/06/2007 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24258 del 30/11/2010, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013).
Ne consegue che, in conformità con quanto previsto dall'art. 653 c.p.c., il decreto oggetto della presente opposizione va revocato.
6. Cionondimeno, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, il
Tribunale non può esimersi dal valutare le ragioni dell'opposizione, essendo rimasto controverso il diritto, in favore dell'opposta, di conseguire il pagamento dell'intera somma portata dal buono postale (e non già della sola metà, con riferimento alla quale è intervenuto, peraltro, pagamento in corso di causa).
A tal fine si impongono due osservazioni preliminari: a) la deduzione, operata dalle in sede conclusionale, circa il fatto che “anche gli altri Pt_1
aventi diritto, in qualità di eredi, hanno riscosso la loro quota;
pertanto,
4 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
con effetto 10 ottobre 2024 il libretto è stato estinto” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale), se da intendersi quale eccezione di pagamento, risulta del tutto sprovvista di prova, e pertanto non può paralizzare la pretesa dell'opposta di conseguire l'intera somma;
b) tale pretesa, seppur non esplicitamente confluita in una domanda ad hoc, è da ritenersi implicita nella richiesta di rigetto dell'opposizione (richiesta ribadita, da ultimo, con le note di trattazione scritta del 17/12/2024), posto che, a tal proposito, si è chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Non sussiste il vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare
l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass. 27.01.2009 n.
1954; Cass. 27.09.2013 n. 22281).
7. Ciò chiarito, venendo ai motivi di opposizione, quello attinente alla nullità del decreto per difetto di notifica deve ritenersi assorbito dalla revoca del decreto medesimo, imposta a ragione dell'accertato pagamento parziale della somma ingiunta.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, tale doglianza si palesa infondata, essendo stato documentato, dalla parte opposta, che il decreto è stato notificato, oltre che presso la filiale di Brienza (ovvero la sede dove il libretto era stato acceso), anche presso la sede legale della società, ossia in
Roma (cfr. allegato 3 fascicolo di parte opposta), e dunque nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 145 c.p.c.
8. Quanto alla doglianza con cui si afferma che il rimborso del buono postale cointestato con persona defunta richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, la stessa si palesa infondata.
5 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (così Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023, sottolineatura aggiunta), e questo orientamento si fonda, invero, su rilievi cui va prestata convinta adesione, risultando invece non condivisibile l'orientamento di contrario avviso, pur sostenuto da talune pronunce di legittimità (ad es. Cass. 10 giugno 2020, n.
11137).
Invero, da parte della recente giurisprudenza (Cass. 13 settembre 2021, n.
24639) si è osservato, sul punto: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola 'pari facoltà di rimborso', dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola
«pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni,
6 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori,
«si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del
Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero.
Orbene, in piena adesione a tali principi ermeneutici, deve riconoscersi la piena legittimazione dell'opposta a conseguire il pagamento dell'intera somma portata dal buono postale;
di conseguenza, deve condannarsi la società opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della residua metà del buono, pari ad € 55.680,03, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
9. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in ragione del mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuto su questione dirimente, ossia la legittimazione attiva in ordine ai b.p.f. con pari facoltà di rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 116/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
1) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opponente al pagamento, in Parte_1
favore della parte opposta, del minor importo di € 55.680,03, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, lì 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 13/01/2017 al n. 116/2017
R.G., al quale è riunito il procedimento n. 485/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1084/2016 emesso in data 23/11/2016 dal Tribunale di Potenza
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosaria Ditolve, insieme con la quale elettivamente domicilia presso la Filiale di Potenza in Via Grippo s.n.c.;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Pafundi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Ettore Ciccotti n. 36/c;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2016, emesso in data 23/11/2016 dal Tribunale di 1 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
Potenza, intimante il pagamento della somma di € 111.360,07, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo rinveniente dal libretto postale n. 000016730051.
1.1. A fondamento dell'opposizione venivano eccepite, in sintesi: 1) la nullità del decreto per non essere stato notificato presso la sede legale della società; 2) la legittimità del rifiuto a provvedere al pagamento integrale del buono, attesane la natura cointestata con la defunta e, Parte_2
pertanto, la necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.
1.2. In ragione di tanto, l'opponente concludeva affinché, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, lo stesso venisse revocato, in accoglimento della spiegata opposizione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12/05/2017, si costituiva in giudizio l'opposta contestando nel Controparte_1 merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e riunito il fascicolo avente n. 485/2017 R.G. al presente procedimento
(vertendo entrambi i procedimenti sull'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del
18/12/2024 veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in termini fattuali, anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore
(opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
2 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5. Ebbene, le coordinate ermeneutiche poc'anzi riassunte acquistano rilievo dirimente, nel caso de quo (in particolare quanto alla natura di ordinario giudizio di cognizione del procedimento di opposizione, volto al vaglio completo della posizione giuridica azionata in via monitoria), in considerazione del fatto che, con valenza sostanzialmente confessoria, il creditore/opposto ha dichiarato (con le note di trattazione del 06/04/2024 e del 17/12/2024) l'intervenuto pagamento, da parte delle opponenti, Pt_1 della metà dell'importo del buono – pari ad € 55.680,03 – articolando, per l'effetto, la richiesta (seppur subordinata alla richiesta di integrale rigetto dell'opposizione) di condanna della controparte al pagamento della residua metà dell'importo originariamente ingiunto.
Tale pagamento è stato, peraltro, confermato dall'opponente, la quale, nella comparsa conclusionale, ha dato atto che, in data 22 agosto 2024, l'odierna
3 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
opposta ha riscosso la somma pari ad € 57.077,47 comprensiva anche degli interessi maturati sul titolo nel corso degli anni.
Deve dunque ritenersi dimostrato (in ragione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) l'intervenuto pagamento parziale del credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Tale circostanza impone al Tribunale la revoca del monitorio: ciò in quanto,
a più riprese, la giurisprudenza ha chiarito che “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito” (di tale tenore letterale la massima rinveniente da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6514 del
19/03/2007; nello stesso senso, ex multis, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14764 del 26/06/2007 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24258 del 30/11/2010, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013).
Ne consegue che, in conformità con quanto previsto dall'art. 653 c.p.c., il decreto oggetto della presente opposizione va revocato.
6. Cionondimeno, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, il
Tribunale non può esimersi dal valutare le ragioni dell'opposizione, essendo rimasto controverso il diritto, in favore dell'opposta, di conseguire il pagamento dell'intera somma portata dal buono postale (e non già della sola metà, con riferimento alla quale è intervenuto, peraltro, pagamento in corso di causa).
A tal fine si impongono due osservazioni preliminari: a) la deduzione, operata dalle in sede conclusionale, circa il fatto che “anche gli altri Pt_1
aventi diritto, in qualità di eredi, hanno riscosso la loro quota;
pertanto,
4 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
con effetto 10 ottobre 2024 il libretto è stato estinto” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale), se da intendersi quale eccezione di pagamento, risulta del tutto sprovvista di prova, e pertanto non può paralizzare la pretesa dell'opposta di conseguire l'intera somma;
b) tale pretesa, seppur non esplicitamente confluita in una domanda ad hoc, è da ritenersi implicita nella richiesta di rigetto dell'opposizione (richiesta ribadita, da ultimo, con le note di trattazione scritta del 17/12/2024), posto che, a tal proposito, si è chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Non sussiste il vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare
l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass. 27.01.2009 n.
1954; Cass. 27.09.2013 n. 22281).
7. Ciò chiarito, venendo ai motivi di opposizione, quello attinente alla nullità del decreto per difetto di notifica deve ritenersi assorbito dalla revoca del decreto medesimo, imposta a ragione dell'accertato pagamento parziale della somma ingiunta.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, tale doglianza si palesa infondata, essendo stato documentato, dalla parte opposta, che il decreto è stato notificato, oltre che presso la filiale di Brienza (ovvero la sede dove il libretto era stato acceso), anche presso la sede legale della società, ossia in
Roma (cfr. allegato 3 fascicolo di parte opposta), e dunque nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 145 c.p.c.
8. Quanto alla doglianza con cui si afferma che il rimborso del buono postale cointestato con persona defunta richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, la stessa si palesa infondata.
5 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (così Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023, sottolineatura aggiunta), e questo orientamento si fonda, invero, su rilievi cui va prestata convinta adesione, risultando invece non condivisibile l'orientamento di contrario avviso, pur sostenuto da talune pronunce di legittimità (ad es. Cass. 10 giugno 2020, n.
11137).
Invero, da parte della recente giurisprudenza (Cass. 13 settembre 2021, n.
24639) si è osservato, sul punto: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola 'pari facoltà di rimborso', dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola
«pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni,
6 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori,
«si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del
Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero.
Orbene, in piena adesione a tali principi ermeneutici, deve riconoscersi la piena legittimazione dell'opposta a conseguire il pagamento dell'intera somma portata dal buono postale;
di conseguenza, deve condannarsi la società opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della residua metà del buono, pari ad € 55.680,03, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
9. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in ragione del mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuto su questione dirimente, ossia la legittimazione attiva in ordine ai b.p.f. con pari facoltà di rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nell'ambito del procedimento avente n. 116/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 Proc. n. 116/2017 R.G., al quale è riunito il proc. n. 485/2017 R.G.
1) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opponente al pagamento, in Parte_1
favore della parte opposta, del minor importo di € 55.680,03, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, lì 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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