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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6447 / 2020 Ruolo gen (vi è riunito 6458/20, 6541/20)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Chiosi e Giuseppe Merola;
RICORRENTE
CONTRO
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Michela Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Izzo
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 11.12.20 e 15.12.20, successivamente riuniti, l'azienda ospedaliera esponeva di aver versato, in esecuzione delle condanne di cui alle sentenze nn.
4243/12, 7894/11, 7890/11 rese dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la somma di euro
2.555,10 nei confronti di , di euro 2.494,98 nei confronti di , di euro CP_1 CP_2
3.024,26 nei confronti di (a titolo di compenso ex art. 9 del C.C.N.L. applicabile al CP_3
Comparto Sanità, per lavoro straordinario festivo); di aver appellato le suddette sentenze e che la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione proposta, aveva rigettato le originarie domande proposte dai lavoratori compensando le spese del doppio grado di giudizio;
deduceva di avere pertanto diritto, in ragione dell'avvenuta riforma delle sentenze di primo
1 grado, alla restituzione delle somme pagate oltre interessi dalla data del pagamento;
concludeva per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione e per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme versate oltre accessori;
instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute per eccepire, in via preliminare, la nullità/inesistenza della procura alle liti e nel merito per sostenere l'inammissibilità della domanda di restituzione per avere l Pt_1
ricorrente versato le somme spontaneamente e per non aver formulato alcuna domanda di ripetizione nel giudizio di appello, per la non definitività delle pronunce di Appello, per l'erroneità degli importi richiesti (al lordo e non al netto) per intervenuta prescrizione;
la cause venivano trattate nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa riunione dei giudizi, sono state decise con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'eccezione di inesistenza della procura è fondata e va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dall'azienda ospedaliera;
L'atto allegato ai ricorsi introduttivi di lite rubricato come “procura” non può essere ritenuto tale in quanto consiste in una delibera del Direttore Gru e del Direttore dell'UOC Affari Legali (delibera n. 209 del 18-03-2019 allegata ai ricorsi introduttivi di lite) nella quale gli stessi prendevano atto di una relazione redatta dagli Avv Chiosi Mazzeo e Merola in merito alla questione “art 9 comparto sanitario”, proponevano di intraprendere le azioni ritenute necessarie dal gruppo di lavoro, incaricavano L'UOC Affari Legali, di adottare tutti gli adempimenti esecutivi ed operativi necessari, trasmettevano l'atto al collegio sindacale, alle unità operative affari legali, gestione risorse umane, gestione economico finanziaria settore anticorruzione senza conferire alcuno specifico incarico agli Avv Meola Chiosi e Mazzeo;
D'altro canto è documentato che soltanto in data 3.2.21 l'azienda ha depositato “procura speciale alle liti” conferita dal Direttore Generale p.t. agli avvocati Chiosi Mazzeo e Merola che, in ogni caso, neanche contiene specifici riferimenti agli odierni convenuti o al numero di registro generale delle controversie;
Considerato infine che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. (cfr cass SSUU 37434/2022) e rilevata l'inesistenza della procura al momento del deposito dei ricorsi introduttivi di lite, i ricorsi vanno
2 pertanto dichiarati inammissibili;
Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti considerando in ogni caso l'intervento delle SSUU in epoca successiva al deposito dei ricorsi
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6447 / 2020
Dichiara i ricorsi inammissibili e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,17/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Chiosi e Giuseppe Merola;
RICORRENTE
CONTRO
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Michela Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Izzo
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 11.12.20 e 15.12.20, successivamente riuniti, l'azienda ospedaliera esponeva di aver versato, in esecuzione delle condanne di cui alle sentenze nn.
4243/12, 7894/11, 7890/11 rese dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la somma di euro
2.555,10 nei confronti di , di euro 2.494,98 nei confronti di , di euro CP_1 CP_2
3.024,26 nei confronti di (a titolo di compenso ex art. 9 del C.C.N.L. applicabile al CP_3
Comparto Sanità, per lavoro straordinario festivo); di aver appellato le suddette sentenze e che la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione proposta, aveva rigettato le originarie domande proposte dai lavoratori compensando le spese del doppio grado di giudizio;
deduceva di avere pertanto diritto, in ragione dell'avvenuta riforma delle sentenze di primo
1 grado, alla restituzione delle somme pagate oltre interessi dalla data del pagamento;
concludeva per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione e per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme versate oltre accessori;
instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute per eccepire, in via preliminare, la nullità/inesistenza della procura alle liti e nel merito per sostenere l'inammissibilità della domanda di restituzione per avere l Pt_1
ricorrente versato le somme spontaneamente e per non aver formulato alcuna domanda di ripetizione nel giudizio di appello, per la non definitività delle pronunce di Appello, per l'erroneità degli importi richiesti (al lordo e non al netto) per intervenuta prescrizione;
la cause venivano trattate nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa riunione dei giudizi, sono state decise con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'eccezione di inesistenza della procura è fondata e va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dall'azienda ospedaliera;
L'atto allegato ai ricorsi introduttivi di lite rubricato come “procura” non può essere ritenuto tale in quanto consiste in una delibera del Direttore Gru e del Direttore dell'UOC Affari Legali (delibera n. 209 del 18-03-2019 allegata ai ricorsi introduttivi di lite) nella quale gli stessi prendevano atto di una relazione redatta dagli Avv Chiosi Mazzeo e Merola in merito alla questione “art 9 comparto sanitario”, proponevano di intraprendere le azioni ritenute necessarie dal gruppo di lavoro, incaricavano L'UOC Affari Legali, di adottare tutti gli adempimenti esecutivi ed operativi necessari, trasmettevano l'atto al collegio sindacale, alle unità operative affari legali, gestione risorse umane, gestione economico finanziaria settore anticorruzione senza conferire alcuno specifico incarico agli Avv Meola Chiosi e Mazzeo;
D'altro canto è documentato che soltanto in data 3.2.21 l'azienda ha depositato “procura speciale alle liti” conferita dal Direttore Generale p.t. agli avvocati Chiosi Mazzeo e Merola che, in ogni caso, neanche contiene specifici riferimenti agli odierni convenuti o al numero di registro generale delle controversie;
Considerato infine che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. (cfr cass SSUU 37434/2022) e rilevata l'inesistenza della procura al momento del deposito dei ricorsi introduttivi di lite, i ricorsi vanno
2 pertanto dichiarati inammissibili;
Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti considerando in ogni caso l'intervento delle SSUU in epoca successiva al deposito dei ricorsi
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6447 / 2020
Dichiara i ricorsi inammissibili e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,17/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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