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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2267/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'06.12.2025 vertente :
TRA
nato a [...] e residente a [...]
difeso dall'Avv Massimo Maria Molinari del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via del Popolo N 62 giusta procura in calce e su separato foglio allegato al presente atto
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in ragione della sua carica Controparte_1
presso la casa Comunale in Piazza Giacomo Matteotti rappresentata e difesa dall'Avv Emilio
Bonelli presso cui elettivamente si domicilia alla Via Nazario Sauro-Palazzo della Mobilità 85100
Potenza
.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
A seguito di Delibera del consiglio Comunale N 17 del 12 Aprile 2021 facendo riferimento alla
Legge 160/2019 il a mezzo Messo comunale notifica al Sig tre diversi Controparte_1 Pt_1
avvisi di accertamento ,il primo del 2.05.2023N 10, il secondo del 2.05.2023 N 11 ed il terzo del
2.05.2023 N 12 a mezzo dei quali si chiedeva il pagamento , a titolo di Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico per le annualità 2021(per un importo di euro 8.808.08) ,per l'annualità 2022 (per un importo di euro 8.704.00),per l'annualità2023 (per un importo di euro
8.721,00):
Dette somme , sostiene l'Ente comunale trovano fondamento dall'occupazione abusiva di mq
144,00 accertata presso via OM Di RA Containers per le annualità riportate con data di inizio occupazione 2016 e allo stato ancora persistente.
Sostiene parte opponente che gli avvisi su detti accertamenti non contenevano la data di accertamento che , secondo la loro tesi non sarebbe mai avvenuta, tantomeno in contraddittorio tra le parti .Parte ricorrente chiede la sospensione di detti avvisi atteso che a corredo della richiesta di canoni sono stati depositati dei rilievi effettuati dalla Polizia
Municipale della città di Potenza senza contraddittorio tra le parti .Per la contestata mancanza del contraddittorio tra le parti si chiede la nullità o comunque la illegittimità del procedimento posto in essere dalla P.A.
In subordine viene chiesto il riconoscimento della violazione della Legge 169/2019 e del regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale N17/2019.A sostegno della propria tesi parte ricorrente si evidenzia che è titolare di licenza di spettacoli viaggianti Pt_1
,qualifica trascritta sulla carta di circolazione del mezzo in questione ed esibita al Comando Polizia Locale in più occasioni ivi compresa- .quando il comune ha inteso riconoscere la speciale residenza sul sito connesso proprio alla qualifica d Spettacolo Viaggiane di Circenze o Giostraio
.L'articolo 83 del detto regolamento comunale prevede al comma quattro ”l'esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone, l'allegato c del detto regolamento nell'individuare le tariffe in corso applica per i mestieri girovaghi, circhi e giostre il coefficiente dello 0.166 e solo per le categorie residue un ammontare massimo di euro
20.00.Tale circostanza ,a detta di parte ricorrente dovrebbe consentire al Sig o di non Pt_1
pagare o di versare una somma di gran lunga inferiore .Al canone viene applicata la sanzione per la mancata denuncia, denuncia che nel caso che ci occupa dovrebbe fare la parte verso se stesso.
Si eccepisce ,ancora, l'illegittimità per carenza dei presupposti esplicativi del metodo adottato nel calcolo del canone ,nonché l'illegittimità dell'atto opposto per assoluta incertezza dei dati ivi contenuti delle somme richieste ,dei parametri e delle tariffe applicate .Per tali ragioni parte opponente chiede preliminarmente la sospensione ex art 5 D.LGS N 150 del 2011
Si costituisce il di Potenza a mezzo del suo procuratore costituito evidenziando che CP_1
l'area in questione è stata oggetto di un rilascio di un provvedimento di concessione a favore della Ditta Achille Perris-Spettacoli Viaggianti giusto contratto di Concessione di suolo pubblico
RP 14451del 3 marzo 2004 con scadenza al 24 Novembre 2006.
Allo scadere del contratto, l'area è stata trattenuta senza titolo dall'odierno attore almeno fino al 28.12.2021 ,quando è stata constatato il protrarsi dell'occupazione abusiva dell'area e rilevata l'istallazione di una recinsione a chiusura dell'insediamento realizzata con cancello e cartello di sosta vietata ad indicare l'esistenza di un passo carrabile anch'esso abusivo .Incontestato ,quindi afferma parte opposta ,è il presupposto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati(occupazione senza titolo dell'area di proprietà comunale).Sulla eccepita nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento per mancanza di contraddittorio il CP_1
cita una sentenza a Sezioni unite N 1786 del 28-01-2010 (“la mancata audizione
[...]
dell'interessato in sede amministrativa NON rende nulla l'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative .Questo perché il giudizio di opposizione verte sul rapporto giuridico e n on sul solo atto ,consentendo all'interessato di esporre le proprie ragioni pienamente in sede giudiziale
,dove avrà una piena cognizione sul merito della questione”.
Vi è di più, sempre parte opposta cita il regolamento Cosap del Comune di Potenza secondo il quale “l'occupazione anche senza titolo ,sia permanente che temporanea costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa. ”L'occupazione abusiva in questione trova conferma nei rilievi effettuati dalla Polizia locale il 28-12-2021.Anche sulla eccepita incertezza attinente al sito per cui si procede il Comune di Potenza precisa che in tutto il territorio della città di potenza non vi è altro sito denominato OM di RA .In riferimento alle riduzioni delle tariffe per i girovaghi ,circensi ecc,il comune precisa che dette riduzioni non spettano in caso di occupazione abusiva( art 78 comma 7 regolamento per disciplina canoni patrimoniali di occupazione di suolo pubblico “le riduzioni non sono concesse se l'occupazione non è stata regolarmente concessa.
La chiesta sospensione viene in data 22.09.2023 negata per carenza di un pericolo imminente ,di un danno grave e irreparabile per l'istante tale da giustificare ex art 5 Dlgs N 150/2011
l'accoglimento dell'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata .In data 06.12.2024 la causa viene trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare in questa sede accoglimento, l'eccepita mancanza del contraddittorio tra le parti in riferimento agli accertamenti della polizia locale sul sito per cui è causa è sicuramente superata dalla possibilità della parte di esporre le proprie ragioni in sede giudiziale ( così Cass sezioni unite del 2010 N 1786.) Le ragioni che giustificano gli accertamenti della polizia locale( occupazione abusiva di suolo pubblico, apposizione di cancello, apposizione di cartello di sosta vietata),sono , a parere di questo giudicante assorbenti di qualsiasi eccezione formulata .Anche l'eccepita onerosità delle cartelle in riferimento a categorie di girovaghi non può trovare fondamento atteso regolamento Comunale che vieta qualsiasi riduzione dei canoni in presenza di occupazione abusiva .Occupazione abusiva non contestabil e attesa documentazione agli atti della polizia locale attinenti al sito di Via OM di RA, denominazione che nella Città di Potenza non corrisponde ad altro luogo se non a quello che ci occupa.
PQM
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Gop Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 CP_1
così provvede:
[...] Conferma gli avvisi di accertamento N 10 del 2.05.2023; N 11 del 02.05 2023; N 12 del
02.05.2023 notificati in data 04.05.2023 a mezzo messo comunale a titolo di canoni patrimoniali di occupazione di suolo pubblico e per l'effetto condanna il Sig al pagamento di Parte_1
euro 8.808,08 per l'annualità 2021 di euro 8.704,00 per l'annualità 2022 , euro 8.721,00 di l'annualità 2023 a favore del . Controparte_1
Compensa le spese di giustizia.
Così deciso in Potenza lì 20.11.2025
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2267/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'06.12.2025 vertente :
TRA
nato a [...] e residente a [...]
difeso dall'Avv Massimo Maria Molinari del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via del Popolo N 62 giusta procura in calce e su separato foglio allegato al presente atto
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in ragione della sua carica Controparte_1
presso la casa Comunale in Piazza Giacomo Matteotti rappresentata e difesa dall'Avv Emilio
Bonelli presso cui elettivamente si domicilia alla Via Nazario Sauro-Palazzo della Mobilità 85100
Potenza
.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
A seguito di Delibera del consiglio Comunale N 17 del 12 Aprile 2021 facendo riferimento alla
Legge 160/2019 il a mezzo Messo comunale notifica al Sig tre diversi Controparte_1 Pt_1
avvisi di accertamento ,il primo del 2.05.2023N 10, il secondo del 2.05.2023 N 11 ed il terzo del
2.05.2023 N 12 a mezzo dei quali si chiedeva il pagamento , a titolo di Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico per le annualità 2021(per un importo di euro 8.808.08) ,per l'annualità 2022 (per un importo di euro 8.704.00),per l'annualità2023 (per un importo di euro
8.721,00):
Dette somme , sostiene l'Ente comunale trovano fondamento dall'occupazione abusiva di mq
144,00 accertata presso via OM Di RA Containers per le annualità riportate con data di inizio occupazione 2016 e allo stato ancora persistente.
Sostiene parte opponente che gli avvisi su detti accertamenti non contenevano la data di accertamento che , secondo la loro tesi non sarebbe mai avvenuta, tantomeno in contraddittorio tra le parti .Parte ricorrente chiede la sospensione di detti avvisi atteso che a corredo della richiesta di canoni sono stati depositati dei rilievi effettuati dalla Polizia
Municipale della città di Potenza senza contraddittorio tra le parti .Per la contestata mancanza del contraddittorio tra le parti si chiede la nullità o comunque la illegittimità del procedimento posto in essere dalla P.A.
In subordine viene chiesto il riconoscimento della violazione della Legge 169/2019 e del regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale N17/2019.A sostegno della propria tesi parte ricorrente si evidenzia che è titolare di licenza di spettacoli viaggianti Pt_1
,qualifica trascritta sulla carta di circolazione del mezzo in questione ed esibita al Comando Polizia Locale in più occasioni ivi compresa- .quando il comune ha inteso riconoscere la speciale residenza sul sito connesso proprio alla qualifica d Spettacolo Viaggiane di Circenze o Giostraio
.L'articolo 83 del detto regolamento comunale prevede al comma quattro ”l'esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone, l'allegato c del detto regolamento nell'individuare le tariffe in corso applica per i mestieri girovaghi, circhi e giostre il coefficiente dello 0.166 e solo per le categorie residue un ammontare massimo di euro
20.00.Tale circostanza ,a detta di parte ricorrente dovrebbe consentire al Sig o di non Pt_1
pagare o di versare una somma di gran lunga inferiore .Al canone viene applicata la sanzione per la mancata denuncia, denuncia che nel caso che ci occupa dovrebbe fare la parte verso se stesso.
Si eccepisce ,ancora, l'illegittimità per carenza dei presupposti esplicativi del metodo adottato nel calcolo del canone ,nonché l'illegittimità dell'atto opposto per assoluta incertezza dei dati ivi contenuti delle somme richieste ,dei parametri e delle tariffe applicate .Per tali ragioni parte opponente chiede preliminarmente la sospensione ex art 5 D.LGS N 150 del 2011
Si costituisce il di Potenza a mezzo del suo procuratore costituito evidenziando che CP_1
l'area in questione è stata oggetto di un rilascio di un provvedimento di concessione a favore della Ditta Achille Perris-Spettacoli Viaggianti giusto contratto di Concessione di suolo pubblico
RP 14451del 3 marzo 2004 con scadenza al 24 Novembre 2006.
Allo scadere del contratto, l'area è stata trattenuta senza titolo dall'odierno attore almeno fino al 28.12.2021 ,quando è stata constatato il protrarsi dell'occupazione abusiva dell'area e rilevata l'istallazione di una recinsione a chiusura dell'insediamento realizzata con cancello e cartello di sosta vietata ad indicare l'esistenza di un passo carrabile anch'esso abusivo .Incontestato ,quindi afferma parte opposta ,è il presupposto a fondamento degli avvisi di accertamento impugnati(occupazione senza titolo dell'area di proprietà comunale).Sulla eccepita nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento per mancanza di contraddittorio il CP_1
cita una sentenza a Sezioni unite N 1786 del 28-01-2010 (“la mancata audizione
[...]
dell'interessato in sede amministrativa NON rende nulla l'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative .Questo perché il giudizio di opposizione verte sul rapporto giuridico e n on sul solo atto ,consentendo all'interessato di esporre le proprie ragioni pienamente in sede giudiziale
,dove avrà una piena cognizione sul merito della questione”.
Vi è di più, sempre parte opposta cita il regolamento Cosap del Comune di Potenza secondo il quale “l'occupazione anche senza titolo ,sia permanente che temporanea costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa. ”L'occupazione abusiva in questione trova conferma nei rilievi effettuati dalla Polizia locale il 28-12-2021.Anche sulla eccepita incertezza attinente al sito per cui si procede il Comune di Potenza precisa che in tutto il territorio della città di potenza non vi è altro sito denominato OM di RA .In riferimento alle riduzioni delle tariffe per i girovaghi ,circensi ecc,il comune precisa che dette riduzioni non spettano in caso di occupazione abusiva( art 78 comma 7 regolamento per disciplina canoni patrimoniali di occupazione di suolo pubblico “le riduzioni non sono concesse se l'occupazione non è stata regolarmente concessa.
La chiesta sospensione viene in data 22.09.2023 negata per carenza di un pericolo imminente ,di un danno grave e irreparabile per l'istante tale da giustificare ex art 5 Dlgs N 150/2011
l'accoglimento dell'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata .In data 06.12.2024 la causa viene trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare in questa sede accoglimento, l'eccepita mancanza del contraddittorio tra le parti in riferimento agli accertamenti della polizia locale sul sito per cui è causa è sicuramente superata dalla possibilità della parte di esporre le proprie ragioni in sede giudiziale ( così Cass sezioni unite del 2010 N 1786.) Le ragioni che giustificano gli accertamenti della polizia locale( occupazione abusiva di suolo pubblico, apposizione di cancello, apposizione di cartello di sosta vietata),sono , a parere di questo giudicante assorbenti di qualsiasi eccezione formulata .Anche l'eccepita onerosità delle cartelle in riferimento a categorie di girovaghi non può trovare fondamento atteso regolamento Comunale che vieta qualsiasi riduzione dei canoni in presenza di occupazione abusiva .Occupazione abusiva non contestabil e attesa documentazione agli atti della polizia locale attinenti al sito di Via OM di RA, denominazione che nella Città di Potenza non corrisponde ad altro luogo se non a quello che ci occupa.
PQM
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Gop Bernardina Massari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il Parte_1 CP_1
così provvede:
[...] Conferma gli avvisi di accertamento N 10 del 2.05.2023; N 11 del 02.05 2023; N 12 del
02.05.2023 notificati in data 04.05.2023 a mezzo messo comunale a titolo di canoni patrimoniali di occupazione di suolo pubblico e per l'effetto condanna il Sig al pagamento di Parte_1
euro 8.808,08 per l'annualità 2021 di euro 8.704,00 per l'annualità 2022 , euro 8.721,00 di l'annualità 2023 a favore del . Controparte_1
Compensa le spese di giustizia.
Così deciso in Potenza lì 20.11.2025