Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2089/2022, avverso la sentenza n. 583/2022, pronunziata dal Tribunale di Avellino, depositata in data 30.03.2022, notificata il 05.04.2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierpaolo De Filippis, (C.F. ) e C.F._2
dall'avv. Stefano Petillo (C.F. ), giusta procura C.F._3
allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Minichiello (C.F.: ), giusta procura allegata alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione;
NONCHE'
(P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Bonito (c.f. , giusta procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni e pagamento indennizzo da polizza infortuni.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
583/2022 del 01.04.2022 emessa dal Tribunale di Avellino, Giudice
Dott.ssa Fiore Gerarda, nell'ambito del giudizio N.R.G. 580/2017, depositata in cancelleria in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) accertare e dichiarare che il prof. stato vittima dell'infortunio avvenuto il Persona_1
16/03/2015 alle ore 18:30 secondo le modalità descritte in premessa;
b) per l'effetto condannare la convenuta Società al risarcimento di tutti i pag. 2/23 danni conseguenti alle lesioni subite dal prof. per Parte_1
l'importo complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in € 26.000,00, comprensivo dell'intero danno non patrimoniale nonché del danno patrimoniale e delle spese mediche documentate, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
c) condannare le società convenute al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
nelle note depositate il 17.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata, concludeva CP_1
come segue: “…1) in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado .. nel merito, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado .. dichiarare che la chiamata in causa, è Controparte_2
tenuta a manlevare la Società convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere alla , in persona del CP_1
legale rappresentate, quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore .. condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario .. ”;
nelle note depositate l'11.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata, Controparte_2
pag. 3/23 concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, nella quale aveva concluso come segue: “a) previo integrale rigetto del gravame proposto, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, confermare totalmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre la pretesa di parte appellante in considerazione del grado di corresponsabilità della parte istante nella produzione dell'evento lesivo;
c) rigettarsi, sempre ed in ogni caso, le richieste di danno patrimoniale e non patrimoniale, morale ed esistenziale, in quanto non minimamente provate;
d) contenere in ogni caso l'eventuale accoglimento della domanda di manleva, formulata nei confronti della deducente, nei limiti di quanto dovuto secondo gli esatti termini della polizza infortuni invocata e quindi limitatamente alle garanzie prestate (IP e Rimborso spese mediche) e tenuto conto dei limiti contrattualmente pattuiti (franchigia del 3% sulla
IP), il tutto nell'ambito del capitale assicurato e così come meglio esplicato al capo II della presente memoria difensiva;
e) rigettarsi comunque la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/23 Con atto, notificato in data 04.02.2017, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino, la società CP_1
deducendo che: “a) il sig. è dipendente del Parte_1
in qualità di docente di ruolo classe Controparte_3
di concorso A058 presso l'Istituto Scolastico “F. De Sanctis – D'Agostino” di Avellino;
b) l in data Controparte_4
08/11/2014 accedeva ai fondi strutturali 2007/2013 PON FSE
“Competenze per lo sviluppo azione” C5 – FSE04- POR_CAMPNIA-2013-
168 “Esperto in coltivazione arboree, erbacee ortofloricole”; c) in data
27/02/2015 il dirigente scolastico Ing. attribuiva al Persona_2
professore l'incarico di tutor del progetto sopra Parte_1
richiamato per 160 ore, come da delibera scolastica di cui al prot.
1048/C14, che si allega nella produzione di parte;
d) l'istituto scolastico
“F. De Sanctis – D'Agostino”, affidava l'organizzazione di tale progetto, alla società “ la quale per la messa in sicurezza dei CP_1
partecipanti, stipulava una specifica polizza di copertura rischio con la contraddistinta al n. 2015/08/6297546; e) Controparte_2
in data 16 Marzo 2015, alle ore 18:30 circa, in Via Tuoro Cappuccini, nel territorio del Comune di Avellino, il sig. subiva un Parte_1
evento dannoso collegato all'esercizio delle funzioni di tutor del richiamato progetto;
f) in particolare, il Sig. al Parte_1
termine dello svolgimento delle ore e delle mansioni indicate, e dopo aver preso l'apposito pullman, messo a disposizione dalla Società CP_1
per consentire il rientro dai luoghi di svolgimento dello stage presso
[...]
l'istituto scolastico di appartenenza, mentre si prestava a scendere dal pullman, metteva il piede sinistro in fallo e per l'effetto subiva una forte pag. 5/23 torsione dello stesso piede, con successiva caduta al suolo;
g) in seguito a quanto sopra riportato e descritto, l'istante veniva trasportato al pronto soccorso di Avellino dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati” dove gli veniva diagnosticate lesioni personali, quali: “interessamento del collo piede sinistro, gamba sinistra e destra;
h) a causa delle gravi lesioni riportate dall'attore sono residuati rilevanti esiti di carattere permanente, che hanno comportato una invalidità temporanea totale di giorni 40
(quaranta), una invalidità temporanea parziale, di giorni 50 (cinquanta) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50 % , una invalidità temporanea parziale di giorni 40 (quaranta), progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25%, da tutto ciò sono residuati Postumi Invalidanti Permanenti non inferiore al 10% sia per quanto concerne la valutazione del cosiddetto Danno Biologico, sia per quanto concerne la Capacità Lavorativa Specifica, come indicato nella relazione del dott. , depositata in atti di causa, Persona_3
alla quale integralmente ci si riporta”.
Poste tali premesse, l'attore concludeva nei termini che seguono:
“accertare e dichiarare che il prof. è stato vittima Parte_1
dell'infortunio avvenuto il 16/03/2015 alle ore 18:30 secondo le modalità descritte in premessa;
per l'effetto condannare la convenuta
Società al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal prof. per l'importo complessivo che qui, ex art. 14 Parte_1
T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in €
26.000,00, comprensivo dell'intero danno non patrimoniale nonché del danno patrimoniale e delle spese mediche documentate, ovvero negli pag. 6/23 importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale CP_1
contestava la domanda risarcitoria avversaria, sia nell'an che nel quantum, sostenendo che la caduta era stata determinata da una disattenzione dell'attore, come poteva evincersi da quanto da lui stesso affermato circa il fatto che nello scendere dal mezzo poneva il piede sinistro in fallo. Deduceva, quindi, che la condotta disattenta del passeggero doveva considerarsi unico fattore eziologicamente determinante la caduta, a nulla rilevando che svolgesse le funzioni di tutor, in quanto il sinistro si consumava oltre l'orario di lavoro.
Contestava, infine, la quantificazione del danno ex adverso compiuta sulla scorta della consulenza di parte in atti, siccome eccessiva.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda ovvero, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della stessa, per essere manlevata dalla compagnia,
della quale sollecitava la chiamata in causa, con Controparte_2
la quale aveva stipulato polizza assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva
[...]
ammettendo l'esistenza di rapporto assicurativo con la CP_2
società convenuta, contenente una franchigia contrattuale del 3%, e la operatività della relativa polizza nei relativi limiti. Contestava il quantum richiesto, instando per il rigetto della domanda.
pag. 7/23 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non ammesse le prove orali chieste dalle parti, disposta una CTU, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. che si CP_1
liquidano in € 2738,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 05.04.2022 ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato il
04.05.2022, con il quale, censurandola per i motivi appresso dettagliatamente esposti, concludeva nei termini sopra richiamati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano entrambe le società appellate, ciascuna contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo come sopra riportato.
All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, la Corte così provvedeva: “ritenuto che l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante nell'atto di appello, non essendo stata espressamente reiterata nelle note di trattazione scritta depositate dalla medesima parte, debba intendersi rinunciata e che alcuna pronuncia si imponga in merito ad essa;
ritenuto che
l'istanza di ammissione della prova orale,
pag. 8/23 articolata dall'appellante e dallo stesso reiterata nelle note di trattazione, sia inammissibile, avendo ad oggetto un mezzo di prova che la parte, all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado, non ha espressamente reiterato (cfr. note conclusive depositate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado in data 25.2.2022, nelle quali la parte non reiterava la richiesta di ammissione della prova orale, precedentemente disattesa dal Giudice, sostenendo che l'espletata istruttoria aveva confermato i suoi assunti); ritenuto che la richiesta, articolata dall'appellata di autorizzazione alla chiamata CP_1
della vada rigettata, perché, a prescindere Controparte_2
dal rilievo per cui tale ultima parte si è già costituita in grado di appello,
l'istante ha sollecitato l'applicazione di una norma (l'art. 269 c.p.c., relativo alla chiamata in causa del terzo) che non opera per l'appello, ma solo per il primo grado;
P.Q.M.
Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024”.
Quindi, disposta la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 15.11.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 3.2.2025.
Depositate dalle parti le conclusionali e da anche Controparte_2
la memoria di replica, scritti nei quali le stesse ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 9/23 Il Tribunale di Avellino, premesso che l'attore aveva invocato la responsabilità contrattuale e civile presso terzi ai sensi della norma dell'art. 1917 c.c., osservava: “Il Legislatore, all'art. 1917 cc, comma 4, ha stabilito che l'assicuratore può essere convenuto nel giudizio promosso dal danneggiato, non già da quest'ultimo, bensì, dall'assicurato. Lo stesso art. 1917, comma 2, prevede che è facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al danneggiato.
Sempre a norma dell'art. 1917 cc, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato.
Le norme di cui all'art. 1917 cc, riconoscono, dunque, facoltà e diritti delle parti contrattuali e non già del danneggiato, il quale può solo ricevere il pagamento direttamente dall'assicuratore, il quale è obbligato a tenere indenne l'assicurato”.
Poste tali premesse, il primo Giudice rilevava che “La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore non ha fondamento.
L'attore collega il suo diritto al risarcimento danni alla caduta avvenuta nel mentre scendeva dal pullman. Egli, quindi, identifica il luogo del sinistro, il mezzo messo a disposizione dalla società convenuta, organizzatrice del progetto, che per tale finalità ha stipulato il contratto con la Controparte_2
L'attore ha evidenziato che la ha messo a disposizione CP_1
della scuola un pullman al fine di consentire il trasporto presso i luoghi di svolgimento dello stage, ha evidenziato che al termine delle attività la società lo ha riaccompagnato presso l'istituto scolastico. CP_1
pag. 10/23 Ciò posto, va anzitutto chiarito che, se esistesse, la presunzione di responsabilità opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la caduta dell'attore è avvenuta nell'atto di scendere dall'autobus.
Quindi, venendo all'an della domanda risarcitoria, si osserva che la stessa
è infondata, non provata e va, pertanto, rigettata.
Nella fattispecie, risulta che l'attore nello scendere pose in malo modo il piede, circostanza questa che farebbe presumere una totale mancanza di attenzione del passeggero nel compimento della operazione di discesa, disattenzione che assume valenza causale nella determinazione della caduta.
Può dunque affermarsi che non è stata fornita prova della caduta e dei postumi derivanti, tanto che il certificato del pronto soccorso reca la data del 17 marzo 2015, quindi il giorno successivo all'accaduto, laddove l'attore è giunto con mezzo proprio, contrastando con quanto affermato nell'atto di citazione che veniva trasportato al pronto soccorso (v. documentazione medica in atti).
La caduta potrebbe essere astrattamente avvenuta anche per un malore comportante la perdita di equilibrio;
devesi inoltre aggiungere che non è dato sapere, se al momento della discesa l'attore si sia appoggiato a qualche sostegno, ciò che astrattamente comporta indubbia rilevanza ai fini di una eventuale configurazione del concorso del fatto colposo a norma dell'art. 1227 c.c.
Infine, vi è da rilevare, ponendo sul punto specifiche argomentazioni, che l'attore sia caduto al termine della giornata lavorativa, quindi al termine dello svolgimento delle sue mansioni, evidenziando che l'apposito pag. 11/23 pullman è stato messo a disposizione da parte della società convenuta, per il rientro, al termine delle attività indicate dal progetto scolastico.
Nessuna responsabilità è quindi, da imputare alla società convenuta.
Prive di rilievo sono le argomentazioni di parte attrice, laddove cerca di avvalorare la tesi difensiva sulla prova orale (escussione dei testi), mai avvenuta, nel corso del giudizio.
Per le argomentazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata”.
§ 4.
Nel censurare la sentenza e, in specie, il capo di essa nel quale il
Giudice aveva ritenuto la domanda non provata, l'appellante osservava che, nella specie, ricorrevano i presupposti per ritenere applicabile l'art. 1917 c.c., vale a dire l'esistenza di una polizza “di assicurazione contro i danni, laddove il danno deve essere inteso come la diminuzione del patrimonio dell'assicurato in caso di risarcimento a terzi”, nonché “di assicurazione a favore proprio e non di terzi, infatti, il patrimonio protetto non è quello del danneggiato, e, di conseguenza, non è prevista una sua azione diretta nei confronti dell'assicuratore”.
Secondo l'appellante “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, onde è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia”.
pag. 12/23 Poste tali premesse, l'appellante rilevava che l'evento assicurato era costituito da “un qualsiasi fatto in grado di provocare l'infortunio (n.d.r.: che) può verificarsi in una gamma illimitata di situazioni .. affinché la garanzia infortuni, nel caso trattato posta alla base del contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, sia operante, non è sufficiente che si sia semplicemente verificato l'evento, ma è necessario che quest'ultimo sia dovuto ad una causa che sia: fortuita .. violenta .. esterna .. Nel caso di specie, è palese che l'istante prof. Parte_1
, nello scendere dal pullman metteva il piede in fallo,
[...]
circostanza che esclude assolutamente la volontà dell'istante nell'infortunarsi, come incredibilmente lascia intendere il giudice di prime cure nella redatta sentenza, ma semplicemente per distrazione o negligenza, quindi resta inteso che la copertura assicurativa è operante .. la decisione a cui è giunto il primo Giudice, ha totalmente disapplicato
(n.d.r.: il) combinato disposto (n.d.r.: dell'art. 1917 c.c.), né ha motivato l'iter logico giuridico adottato nell'emettere tale pronuncia, attribuendo inspiegabilmente la responsabilità dell'evento all'istante sig. Parte_1
negandogli il risarcimento .. per completezza e mero
[...]
tuziorismo è importante ricordare che, alla stregua di quanto detto sopra è risaputo che il soggetto assicurato che si infortuna è indennizzabile anche se ha colpa .. L'indennizzo previsto dalla polizza infortuni non è corrisposto dall'assicuratore se l'infortunio interviene per dolo o colpa grave dell'assicurato .. In genere la polizza infortuni prevede la copertura anche delle ipotesi di colpa, purché non si tratti di colpa grave .. Nel caso oggetto del presente giudizio, in contrasto con quanto statuito dal Giudice di prime cure, tale colpa è totalmente assente e non pag. 13/23 può di certo dirsi che il prof abbia Parte_1
intenzionalmente provocato l'evento dannoso né che lo stesso non abbia avuto diligenza nello scendere dal pullman, ma bensì ha semplicemente messo il piede in fallo al momento dell'evento. Dunque, se tale circostanza potesse far venire meno il diritto all'indennizzo, non troverebbe giustificazione la necessità di stipulare una polizza assicurativa, che nel caso trattato è stata proprio prevista a copertura del rischio dell'intero viaggio. In caso contrario verrebbe meno il rischio assunto dall'assicuratore posto alla base del contratto stesso .. Dunque, il
Giudice di prime cure, erroneamente ritiene che, l'evento si sia verificato fuori dall'orario di lavoro, argomentando nel senso che lo stesso orario di lavoro fosse terminato una volta giunti a destinazione. In realtà l'evento si è verificato in orario lavorativo, in quanto quest'ultimo è da intendersi ed estendersi all'intero viaggio e quindi anche all'atto dell'arrivo e scesa dal pullman, valutazione comunque non decisiva atteso che la polizza in questione era stata stipulata a copertura dell'intero viaggio, e quindi anche al momento della discesa dal pullman .. Quindi da ciò, si deduce che, tale pronuncia del Giudice di prime cure, è del tutto priva di fondamento;
infatti, l'attore nel giudizio di primo grado ha pienamente provato la sua presenza sui luoghi di causa, in quanto mai contestata dalla controparte, al momento dell'evento dannoso.
Mentre, resta del tutto inapplicabile l'art. 1227 c.c. erroneamente evocato dal giudice di prime cure.
Inoltre, il Giudice investito della questione avrebbe ritenuto, per poi giungere alle conclusioni prospettate nella impugnata Sentenza, che nella rappresentazione del fatto e delle circostanze l'attore non abbia pag. 14/23 fornito la prova della caduta, in quanto la data dell'accesso al pronto soccorso avviene il giorno successivo alla verificazione dell'evento.
Tale valutazione soggettiva non può assumere valore decisivo in quanto l'appellante, dopo l'incidente ha iniziato ad accusare dolori, che col passare del tempo diventavano sempre più forti e preoccupanti, giustificati dal tipo di lesione subita, che manifesta una sintomatologia così come descritta, ovverosia caratterizzata da dolori che aumentano con il passare del tempo.
Ma vi è di più, lo scrivente ai fini istruttori, nel corso del giudizio e nelle proprie difese e memorie 183 cpc, ha regolarmente articolato i mezzi istruttori indicando in merito all'an debateur, nella qualità di testi, alcuni degli alunni presenti al momento dell'accaduto, quindi a questo punto sorge spontanea una domanda: perché non ammettere tali mezzi istruttori ritenuti essenziali nella redatta sentenza dal giudice di prime cure .. Quindi, appare incomprensibile, come la descrizione del fatto storico sia stata considerata dal Giudice non provato”.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il Giudice aveva anche omesso di considerare che il nominato CTU aveva accertato la riconducibilità delle lesioni al dedotto evento dannoso.
§ 5.
L'appello è infondato.
Giova rilevare che l'attore agiva in giudizio, non nei confronti della
- con la quale, come è pacifico in atti, la Controparte_2
aveva stipulato apposita polizza a garanzia degli infortuni CP_1
professionali ed extraprofessionali che avrebbero potuto colpire, nel corso del viaggio, per la durata di 31 giorni, dal 3.3.2015 al 28.3.2015,
pag. 15/23 tra gli altri, -, ma nei confronti della stessa Parte_1
CP_1
Rispetto a quest'ultima, che, come dedotto dallo stesso attore in primo grado, aveva ricevuto dall'istituto scolastico “F. De Sanctis –
D'Agostino”, del quale il era dipendente, l'incarico di Parte_1
provvedere all'organizzazione del progetto “Esperto in coltivazione arboree, erbacee ortofloricole”, nell'ambito del quale lo stesso svolgeva mansioni di tutor, l'attore non aveva allegato Parte_1
alcuno specifico profilo di inadempimento. In sostanza, con la citazione ed anche con l'odierna impugnazione, l'istante aveva dedotto la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 1917 c.c., per invocare la condanna della al risarcimento dei danni da esso CP_1
patiti.
Tuttavia, tale pretesa è del tutto destituita di fondamento.
Ed invero, siccome l'attore non intratteneva con la alcun CP_1
rapporto contrattuale, essendo egli dipendente del
[...]
, avrebbe, al limite, potuto agire solo per fare accertare la Controparte_5
responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della stessa.
Ma come visto, nella citazione di primo grado, l'istante non aveva dedotto specifici profili di responsabilità della ad esempio, CP_1
per inadeguatezza dell'autobus messo a disposizione, per condotte anomale del conducente o per altri fatti in astratto idonei ad integrante la responsabilità da illecito.
Al contrario, come pure posto in risalto nella gravata sentenza, l'evento di danno era stato descritto, dallo stesso attore, come riferito ad una pag. 16/23 condotta ad esso direttamente riconducibile, consistente nell'avere posto il piede in fallo nello scendere dall'autobus.
Chiarito quanto appena detto ed esclusa, quindi, l'allegazione e la sussistenza di profili di responsabilità extracontrattuale a carico della tutte le deduzioni difensive, svolte in primo grado e CP_1
reiterate in appello, attengono, evidentemente, alla sussistenza dei presupposti per potere ritenere operante la polizza assicurativa.
Ma, in ordine ad essi, appare evidente come il destinatario della domanda non possa individuarsi nella quanto piuttosto CP_1
nella che, giova ribadire, non era stata citata in Controparte_2
giudizio dal , ma chiamata in causa, a fini di manleva, dalla Parte_1
stessa e nei confronti della quale lo stesso attore non aveva, CP_1
comunque, nemmeno esteso la propria domanda (cfr. memoria depositata dal , in data 1.2.2018, ai sensi dell'art. 183 co. 6 Parte_1
n. 1 c.p.c., con la quale l'istante si limitava a sollecitare l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione)
Ne segue che, ancor prima che per le ragioni evidenziate dal Tribunale, la pretesa azionata dall'attore debba essere disattesa per l'evidente difetto di legittimazione passiva della essendo chiaro come CP_1
le ragioni nascenti dalla polizza assicurativa avrebbero dovuto farsi valere direttamente nei confronti di Controparte_2
Né, invero, può dubitarsi della possibilità, per il Giudice dell'impugnazione, di operare tale rilievo, ove si ponga mente al principio secondo cui “La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi pag. 17/23 espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (cfr. ex multis,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018; Sez. 5 - , Sentenza n.
29505 del 24/12/2020).
D'altra parte, come dinanzi accennato, nell'ipotesi in esame, emergeva chiaramente dagli atti che la aveva stipulato, con la Pt_2 [...]
una polizza a tutela degli infortuni che avessero potuto CP_2
colpire i lavoratori, tra i quali figurava anche l'odierno appellante, nel corso del viaggio necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle mansioni connesse al progetto sopra richiamato.
Orbene, come si desume dall'esame di siffatta polizza, allegata alla produzione dell'originaria terza chiamata in causa, il contratto de quo configurava una cd. polizza per contro altrui o per conto di chi spetta, regolata dall'art. 1891 c.c., e non, invece, come erroneamente sostenuto dall'appellante, una polizza di assicurazione contro i danni, ex art. 1904 e seguenti c.c..
Infatti, mentre in tale ultima polizza il rischio assicurato è la diminuzione del patrimonio dell'assicurato, che possa verificarsi in conseguenza di un fatto colposo, anche in ipotesi commesso da terzi del cui operato il primo debba rispondere (è, appunto, il caso del datore di lavoro che si assicura per eventuali danni cagionati a terzi pag. 18/23 dall'operato di propri dipendenti), la polizza stipulata dalla è Pt_2
riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1891 c.c., in quanto era stata dalla medesima conclusa al fine di garantire la liquidazione di un indennizzo, in caso di infortuni verificatisi durante il viaggio, per morte o invalidità permanente, direttamente in favore degli assicurati, indentificati nelle persone riportate nel frontespizio della medesima polizza (tre le quali, giova ribadirlo, figurava anche il ). Parte_1
Ne segue che, trattandosi di una polizza per conto altrui, l'odierno appellante, al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo, avrebbe dovuto agire in giudizio direttamente nei confronti della
[...]
in conformità al principio secondo cui CP_2
“Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30653 del 20/12/2017; Sez. 3, Ordinanza n.
31686 del 09/12/2024).
Alla luce di quanto precede, le ragioni addotte dall'appellante, al fine di fare emergere l'erroneità della pronuncia impugnata, sono destituite di fondamento, in quanto, deve ribadirsi, avrebbero potuto avere, eventualmente, pregio se l'azione fosse stata correttamente rivolta nei confronti di unica tenuta al pagamento Controparte_2
dell'indennizzo al ricorrere delle condizioni di polizza.
Del resto, di tanto l'attore era stato anche sufficientemente avvertito, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'atto di citazione, esso, in fase stragiudiziale, avere instaurato il contraddittorio direttamente con la pag. 19/23 predetta impresa assicurativa, rivolgendo alla stessa la richiesta di liquidazione dell'indennizzo, sottoponendosi alla visita presso il relativo fiduciario, ricevendone la comunicazione di diniego alla liquidazione dell'indennizzo per il riscontro di un'invalidità permanente contenuta nei limiti della franchigia contrattuale del 3%.
Ne segue che, preso atto di tale motivato rifiuto, l'attore, anziché agire nei confronti della avrebbe dovuto citare direttamente CP_1
sostenendo che ricorrevano le condizioni per Controparte_2
l'operare della polizza infortuni e contestando il contenimento della sofferta invalidità permanente nei limiti del 3%.
In conclusione, integrata nella motivazione alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante.
In aggiunta deve, poi, osservarsi come l'appellante non abbia efficacemente contrastato l'affermazione del Tribunale, a mente della quale non era stata fornita la prova del verificarsi dell'evento dannoso, secondo le allegate modalità, per mancato espletamento della prova testimoniale.
Ed invero, come da questa Corte rilevato nell'ordinanza dinanzi richiamata, pur avendo sollecitato l'ammissione, con l'appello, dei mezzi istruttori articolati in primo grado, l'appellante non ha dedotto e documentato che, respinta dal primo Giudice la richiesta di ammissione della prova orale, esso avesse sollecitato la revoca di tale provvedimento, reiterando le proprie istanze istruttorie.
Anzi, occorre osservare, che, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, l'istante argomentava in ordine all'esito, ad esso pag. 20/23 favorevole, di una prova orale, asseritamente espletata, laddove il
Tribunale, con affermazione non idoneamente contraddetta in sede di appello, negava in sentenza che tale prova fosse mai stata svolta.
Ne discende che, comunque, anche in ragione di tale rilievo, non idoneamente confutato dall'appellante, l'impugnazione debba essere respinta, essendosi rivelata finanche carente la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, nei confronti di ciascuna delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione della tabella n. 12, scaglione relativo alle cause di valore fino da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi minimi, atteso il ridotto numero di questioni trattate e l'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Minichiello, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 21/23
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore delle Parte_1
appellate, delle spese processuali del giudizio di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Minichiello;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/23 pag. 23/23