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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2701/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1854/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 23/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060501414/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza –
Tenenza di Mola di Bari, nei confronti della società Ricorrente_1 S.a.s. esercente l'attività di “Fabbricazione di carte e cartone ondulato” (cod. attività 17.21.00).
La verifica ha riguardato gli anni dal 2016 al 2018 e si è conclusa con il processo verbale di constatazione del 2 settembre 2021, consegnato in pari data al sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della citata società.
Ciò posto, si rimanda, quanto alle origini del controllo fiscale, alla documentazione in atti e, in particolare, al verbale di constatazione del 2 settembre 2021.
Sulla base dei controlli fiscali sviluppati nel predetto verbale di constatazione, ai sensi dell'articolo 54, comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, l'Ufficio ha accertato l'IVA indebitamente detratta riveniente dalla contabilizzazione di fatture emessa a seguito di una frode “carosello”
e notificato l'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per il periodo d'imposta 2018.
Avverso il suddetto atto la parte ha presentato ricorso sollevando le seguenti eccezioni:
- inconsapevolezza da parte della Ricorrente_1 S.a.s. circa i prezzi di acquisto (praticati a monte) della merce rivenduta in suo favore;
Di contro, sulla congruità, agli occhi della società deducente, dei prezzi ad essa praticati dalla “Società_1 S.r.l.” se raffrontati a quelli praticati da altri competitor;
- mancata conoscenza da parte del sig. Ricorrente_1 in ordine ai presunti affari attribuiti a tale sig. Nominativo_1;
- assoluta liceità ed esistenza dei rapporti commerciali intervenuto con la Società_2 S.r.l;
- irrilevanza dei detti rapporti rispetto alla presunta operazione di evasione IVA attribuita ai quattro soggetti giuridici consideratine artefici;
Il ricorrente, pertanto, concludeva per la insussistenza di qualsivoglia responsabilità attribuibile alla
Ricorrente_1 S.a.s. a al di lei socio accomandatario
L'Ufficio si costituiva replicando puntualmente a tutte le tesi avverse.
Con la sentenza n. 1854/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le eccezioni proposte da controparte e condannando la stessa al pagamento delle spese processuali quantificate in € 2.500,00.
Avverso detta sentenza ha proposto gravame la società contribuente, per i motivo sviluppati nel ricorso, ai quali si fa espresso richiamo, che saranno scrutinati nella parte motiva.
In questa fase di giudizio l'Ufficio si è costituito con proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 24.10.2025, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata n. 1854/2025, pubblicata dalla CGT di primo grado di Bari – Sezione IX in data 23.07.2025, non notificata, e, con essa, dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 29.11.2024.
All'udienza del 23 gennaio 2026, dopo la discussione, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si fa presente che la società appellante ha evidenziato che all'udienza del 20 maggio
2024, la III Sezione della CGT di 1° grado di Bari emetteva la sentenza n. 1116/2024, depositata il 29 maggio 2024, nell'ambito della quale accoglieva due ricorsi riuniti proposti dalla Ricorrente_1 S.a.s., in merito ai periodi d'imposta 2016 e 2017 procedendo, per l'effetto, ad annullare gli avvisi di accertamento n.
TVF060500187/2023 e n. TVF060501761/2023 emessi sulla base delle stesse istruttorie.
Detto contenzioso citato non è definitivo e l'Ufficio, in data 20 dicembre 2024, ha proposto appello alla predetta sentenza presso la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia dove la controversia è pendente con n. R.G.R. 3476/2024.
Ciò posto, rileva questa Corte che, effettivamente la sentenza n. 1854/2025 si appalesa carente in punto di motivazione in quanto non ha considerato e valutato il materiale probatorio posto dalla società contribuente a suffragio della illegittimità dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024, per il periodo d'imposta
2018.
Segnatamente: omette di analizzare la documentazione portata dalla difesa della società contribuente, a conferma della congruità, agli occhi della “Ricorrente_1 S.a.s.”, dei prezzi praticati in suo favore dalle società fornitrici.
Inoltre, non analizza la corrispondenza tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e tale sig. Nominativo_1 tra il 2016 e il 2018 (esattamente gli anni oggetto di accertamento), dal quale si evince incontrovertibilmente come lo stesso fosse, agli occhi della società appellante, esclusivamenteun agente di commercio;
non prende minimamente in considerazione l'accordo quadro avente data certa sottoscritto a monte tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e la
“Società_2 S.r.l.”, comprovante la sussistenza di un effettivo rapporto di fornitura, così come non motiva le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi dalle risultanze della sentenza della CGT di 1° grado di Bari
n. 1827/2023, nell'ambito della quale quel medesimo rapporto (tra “Ricorrente_1 S.a.s.” e “Società_2 S.r.l.”) era stato ritenuto assolutamente regolare.
Non chiarisce i motivi per i quali ci si sia determinati a discostarsi dal precedente giurisprudenziale inerente le annualità 2016 e 2017 (sentenza CGT di 1° grado di Bari n. 1116/2024), favorevole alla società contribuente.
Non spiega perché l'annualità 2018 (quella oggetto dell'ultimo accertamento) dovrebbe essere differente rispetto alle annualità 2016 e 2017 (oggetto dei precedenti accertamenti annullati da altra Sezione in prime cure).
Ciò posto, rileva la Corte che uno degli elementi dai quali andrebbe desunta la conoscenza o la conoscibilità da parte del sig. Ricorrente_1, nella qualità, della sussistenza di una “frode IVA carosello” a monte, risiederebbe nella circostanza per la quale il prezzo della merce praticato in favore della “Ricorrente_1 S.a.s.”, inteso come imponibile, fosse più basso rispetto al prezzo di vendita (sempre inteso come imponibile) delle operazioni poste a monte.
Non viene spiegato come potesse il Ricorrente_1 essere a conoscenza del prezzo praticato a monte dai fornitori della “Società_1 S.r.l.”.
A titolo di mero esempio, può prendersi in considerazione il costo della carta “Kraft gr. 45 – cm. 100”. Il prezzo unitario di tale merce in tutte le fatture emesse da “Società_2 S.r.l.” (a seguito di precedente acquisto da “Società_1 S.r.l.”) in favore della “Ricorrente_1 S.a.s.” nel periodo 2016 – 2018 non è mai inferiore ad
€ 1,2010, mentre il prezzo unitario praticato all'odierna deducente sulla stessa merce dal fornitore “ Società_3 e Società_4 S.p.A.”, nel medesimo periodo (2016 – 2018), è pari ad € 1,150.
Pertanto, al netto delle fluttuazioni di mercato, che ovviamente sono fisiologiche, può correttamente affermarsi che, agli occhi della società che oggi deduce, la “Società_1 S.r.l.” praticasse sì prezzi concorrenziali, ma non certamente prezzi fuori mercato, di talché la sentenza impugnata si appalesa errata nella parte in cui non ha minimamente valorizzato detta decisiva circostanza.
Tra l'altro, anche ove le suddette operazioni intervenute tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e la “Società_2 S.r.l.” dovessero essere ritenute operazioni oggettivamente inesistenti, secondo l'insegnamento del Nominativo_2
(vedansi in tal senso, Cass. n. 26515 del 30.09.2021), sarebbe comunque legittima la detrazione dell'Iva, avendo il cedente provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella relativa fattura, con conseguente azzeramento del rischio di perdita di gettito fiscale.
A ben vedere, dunque, dall'analisi delle risultanze istruttorie, può affermarsi che l'Ufficio non ha minimamente fornito prova della consapevolezza della frode asseritamente consumatasi a monte da parte del legale rappresentante p.t. della “Ricorrente_1 S.a.s.”, ha totalmente ignorato le risultanze della fluviale documentazione fornita della società a riprova delle validità delle proprie ragioni;
ha reiterato pedissequamente le medesime contestazioni già respinte dalla Corte di Giustizia Tributaria, per gli stessi identici fatti, nel corpo della sentenza n. 1116/2024 depositata in data 29.05.2024, all'esito dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 755/2023 ed 1770/2023 R.G., concernenti gli anni d'imposta 2016 e 2017 (cfr.: doc. all.
n. 11).
Anche, in questa sede, dunque, mutuando le motivazioni della sentenza n. 1116/2024, deve ribadirsi che la società ricorrente risulta totalmente estranea alla frode carosello delle operazioni effettuate a monte, dalla società " Società_500, con sede in Società_7 ideatori della frode, come si desume dallo stesso pvc della Guardia di Finanza.
I rapporti commerciali sono stati trattenuti esclusivamente con la Società_6 srl- con il sig. Nominativo_1 agente di commercio ed la Società_2 srl, erogatrice del finanziamento.
L'Ufficio Finanziario non contesta nei confronti della Società_1, la fornitura della merce, bensì l'IVA detratta, per il fatto che la ricorrente "sapeva o avrebbe dovuto sapere", come descritto negli avvisi di accertamento che la menzionata società, non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali, non effettuava nessun versamento di tasse ed era priva di strutture organizzative.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che che spetta al contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, non assumendo rilievo, a tal fine
, nè la regolarità della contabilità e del pagamento delle tasse.
Nel caso specifico, si è rilevato l'effettivo passaggio delle merci.
La contestazione dell'Ufficio consiste nell'indebita detrazione dell'IVA, ma la società ricorrente ha provato di non aver usufruito di prezzi notevolmente inferiori per merce di pari qualità con altri fornitori estranei alla frode carosello, tale da fare pensare che la società Società_6 srl, sia un soggetto coinvolta in una frode fiscale e di praticare di conseguenza dei prezzi inferiori in confronto alla concorrenza, tale da fare pensare alla società ricorrente le motivazioni della consapevolezza di aver preso parte ad una frode IVA.
In conclusione, anche per la annualità oggetto di esame. (2018) va affermato che l'Agenzia non ha dedotto elementi tali da dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive in cui si fondono la pretesa impositiva ed l'irrogazione delle sanzioni.
Ne consegue, l'accoglimento del gravame, l'accoglimento del ricorso ed l'annullamento degli atti impugnati.
Sulle Spese di giudizio
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti, le spese di causa possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte
in riforma della sentenza n. 1854/2025, pubblicata dalla CGT di primo grado di Bari – Sezione IX in data
23.07.2025, non notificata, così provvede:
1) Dichiara la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 29.11.2024 30
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2701/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1854/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 23/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060501414/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza –
Tenenza di Mola di Bari, nei confronti della società Ricorrente_1 S.a.s. esercente l'attività di “Fabbricazione di carte e cartone ondulato” (cod. attività 17.21.00).
La verifica ha riguardato gli anni dal 2016 al 2018 e si è conclusa con il processo verbale di constatazione del 2 settembre 2021, consegnato in pari data al sig. Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante della citata società.
Ciò posto, si rimanda, quanto alle origini del controllo fiscale, alla documentazione in atti e, in particolare, al verbale di constatazione del 2 settembre 2021.
Sulla base dei controlli fiscali sviluppati nel predetto verbale di constatazione, ai sensi dell'articolo 54, comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, l'Ufficio ha accertato l'IVA indebitamente detratta riveniente dalla contabilizzazione di fatture emessa a seguito di una frode “carosello”
e notificato l'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per il periodo d'imposta 2018.
Avverso il suddetto atto la parte ha presentato ricorso sollevando le seguenti eccezioni:
- inconsapevolezza da parte della Ricorrente_1 S.a.s. circa i prezzi di acquisto (praticati a monte) della merce rivenduta in suo favore;
Di contro, sulla congruità, agli occhi della società deducente, dei prezzi ad essa praticati dalla “Società_1 S.r.l.” se raffrontati a quelli praticati da altri competitor;
- mancata conoscenza da parte del sig. Ricorrente_1 in ordine ai presunti affari attribuiti a tale sig. Nominativo_1;
- assoluta liceità ed esistenza dei rapporti commerciali intervenuto con la Società_2 S.r.l;
- irrilevanza dei detti rapporti rispetto alla presunta operazione di evasione IVA attribuita ai quattro soggetti giuridici consideratine artefici;
Il ricorrente, pertanto, concludeva per la insussistenza di qualsivoglia responsabilità attribuibile alla
Ricorrente_1 S.a.s. a al di lei socio accomandatario
L'Ufficio si costituiva replicando puntualmente a tutte le tesi avverse.
Con la sentenza n. 1854/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le eccezioni proposte da controparte e condannando la stessa al pagamento delle spese processuali quantificate in € 2.500,00.
Avverso detta sentenza ha proposto gravame la società contribuente, per i motivo sviluppati nel ricorso, ai quali si fa espresso richiamo, che saranno scrutinati nella parte motiva.
In questa fase di giudizio l'Ufficio si è costituito con proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 24.10.2025, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata n. 1854/2025, pubblicata dalla CGT di primo grado di Bari – Sezione IX in data 23.07.2025, non notificata, e, con essa, dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 29.11.2024.
All'udienza del 23 gennaio 2026, dopo la discussione, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si fa presente che la società appellante ha evidenziato che all'udienza del 20 maggio
2024, la III Sezione della CGT di 1° grado di Bari emetteva la sentenza n. 1116/2024, depositata il 29 maggio 2024, nell'ambito della quale accoglieva due ricorsi riuniti proposti dalla Ricorrente_1 S.a.s., in merito ai periodi d'imposta 2016 e 2017 procedendo, per l'effetto, ad annullare gli avvisi di accertamento n.
TVF060500187/2023 e n. TVF060501761/2023 emessi sulla base delle stesse istruttorie.
Detto contenzioso citato non è definitivo e l'Ufficio, in data 20 dicembre 2024, ha proposto appello alla predetta sentenza presso la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia dove la controversia è pendente con n. R.G.R. 3476/2024.
Ciò posto, rileva questa Corte che, effettivamente la sentenza n. 1854/2025 si appalesa carente in punto di motivazione in quanto non ha considerato e valutato il materiale probatorio posto dalla società contribuente a suffragio della illegittimità dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024, per il periodo d'imposta
2018.
Segnatamente: omette di analizzare la documentazione portata dalla difesa della società contribuente, a conferma della congruità, agli occhi della “Ricorrente_1 S.a.s.”, dei prezzi praticati in suo favore dalle società fornitrici.
Inoltre, non analizza la corrispondenza tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e tale sig. Nominativo_1 tra il 2016 e il 2018 (esattamente gli anni oggetto di accertamento), dal quale si evince incontrovertibilmente come lo stesso fosse, agli occhi della società appellante, esclusivamenteun agente di commercio;
non prende minimamente in considerazione l'accordo quadro avente data certa sottoscritto a monte tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e la
“Società_2 S.r.l.”, comprovante la sussistenza di un effettivo rapporto di fornitura, così come non motiva le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi dalle risultanze della sentenza della CGT di 1° grado di Bari
n. 1827/2023, nell'ambito della quale quel medesimo rapporto (tra “Ricorrente_1 S.a.s.” e “Società_2 S.r.l.”) era stato ritenuto assolutamente regolare.
Non chiarisce i motivi per i quali ci si sia determinati a discostarsi dal precedente giurisprudenziale inerente le annualità 2016 e 2017 (sentenza CGT di 1° grado di Bari n. 1116/2024), favorevole alla società contribuente.
Non spiega perché l'annualità 2018 (quella oggetto dell'ultimo accertamento) dovrebbe essere differente rispetto alle annualità 2016 e 2017 (oggetto dei precedenti accertamenti annullati da altra Sezione in prime cure).
Ciò posto, rileva la Corte che uno degli elementi dai quali andrebbe desunta la conoscenza o la conoscibilità da parte del sig. Ricorrente_1, nella qualità, della sussistenza di una “frode IVA carosello” a monte, risiederebbe nella circostanza per la quale il prezzo della merce praticato in favore della “Ricorrente_1 S.a.s.”, inteso come imponibile, fosse più basso rispetto al prezzo di vendita (sempre inteso come imponibile) delle operazioni poste a monte.
Non viene spiegato come potesse il Ricorrente_1 essere a conoscenza del prezzo praticato a monte dai fornitori della “Società_1 S.r.l.”.
A titolo di mero esempio, può prendersi in considerazione il costo della carta “Kraft gr. 45 – cm. 100”. Il prezzo unitario di tale merce in tutte le fatture emesse da “Società_2 S.r.l.” (a seguito di precedente acquisto da “Società_1 S.r.l.”) in favore della “Ricorrente_1 S.a.s.” nel periodo 2016 – 2018 non è mai inferiore ad
€ 1,2010, mentre il prezzo unitario praticato all'odierna deducente sulla stessa merce dal fornitore “ Società_3 e Società_4 S.p.A.”, nel medesimo periodo (2016 – 2018), è pari ad € 1,150.
Pertanto, al netto delle fluttuazioni di mercato, che ovviamente sono fisiologiche, può correttamente affermarsi che, agli occhi della società che oggi deduce, la “Società_1 S.r.l.” praticasse sì prezzi concorrenziali, ma non certamente prezzi fuori mercato, di talché la sentenza impugnata si appalesa errata nella parte in cui non ha minimamente valorizzato detta decisiva circostanza.
Tra l'altro, anche ove le suddette operazioni intervenute tra la “Ricorrente_1 S.a.s.” e la “Società_2 S.r.l.” dovessero essere ritenute operazioni oggettivamente inesistenti, secondo l'insegnamento del Nominativo_2
(vedansi in tal senso, Cass. n. 26515 del 30.09.2021), sarebbe comunque legittima la detrazione dell'Iva, avendo il cedente provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella relativa fattura, con conseguente azzeramento del rischio di perdita di gettito fiscale.
A ben vedere, dunque, dall'analisi delle risultanze istruttorie, può affermarsi che l'Ufficio non ha minimamente fornito prova della consapevolezza della frode asseritamente consumatasi a monte da parte del legale rappresentante p.t. della “Ricorrente_1 S.a.s.”, ha totalmente ignorato le risultanze della fluviale documentazione fornita della società a riprova delle validità delle proprie ragioni;
ha reiterato pedissequamente le medesime contestazioni già respinte dalla Corte di Giustizia Tributaria, per gli stessi identici fatti, nel corpo della sentenza n. 1116/2024 depositata in data 29.05.2024, all'esito dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 755/2023 ed 1770/2023 R.G., concernenti gli anni d'imposta 2016 e 2017 (cfr.: doc. all.
n. 11).
Anche, in questa sede, dunque, mutuando le motivazioni della sentenza n. 1116/2024, deve ribadirsi che la società ricorrente risulta totalmente estranea alla frode carosello delle operazioni effettuate a monte, dalla società " Società_500, con sede in Società_7 ideatori della frode, come si desume dallo stesso pvc della Guardia di Finanza.
I rapporti commerciali sono stati trattenuti esclusivamente con la Società_6 srl- con il sig. Nominativo_1 agente di commercio ed la Società_2 srl, erogatrice del finanziamento.
L'Ufficio Finanziario non contesta nei confronti della Società_1, la fornitura della merce, bensì l'IVA detratta, per il fatto che la ricorrente "sapeva o avrebbe dovuto sapere", come descritto negli avvisi di accertamento che la menzionata società, non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali, non effettuava nessun versamento di tasse ed era priva di strutture organizzative.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che che spetta al contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, non assumendo rilievo, a tal fine
, nè la regolarità della contabilità e del pagamento delle tasse.
Nel caso specifico, si è rilevato l'effettivo passaggio delle merci.
La contestazione dell'Ufficio consiste nell'indebita detrazione dell'IVA, ma la società ricorrente ha provato di non aver usufruito di prezzi notevolmente inferiori per merce di pari qualità con altri fornitori estranei alla frode carosello, tale da fare pensare che la società Società_6 srl, sia un soggetto coinvolta in una frode fiscale e di praticare di conseguenza dei prezzi inferiori in confronto alla concorrenza, tale da fare pensare alla società ricorrente le motivazioni della consapevolezza di aver preso parte ad una frode IVA.
In conclusione, anche per la annualità oggetto di esame. (2018) va affermato che l'Agenzia non ha dedotto elementi tali da dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive in cui si fondono la pretesa impositiva ed l'irrogazione delle sanzioni.
Ne consegue, l'accoglimento del gravame, l'accoglimento del ricorso ed l'annullamento degli atti impugnati.
Sulle Spese di giudizio
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti, le spese di causa possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte
in riforma della sentenza n. 1854/2025, pubblicata dalla CGT di primo grado di Bari – Sezione IX in data
23.07.2025, non notificata, così provvede:
1) Dichiara la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF060501414/2024 per l'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 29.11.2024 30
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello