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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2024, n. 10599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10599 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 29950 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19.06.2024, con riserva del deposito della sentenza nel termine di giorni trenta, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Santis 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Brescia via Pietro Bulloni n. 12, presso lo studio dell'avv. Carlo
Dall'Asta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale in Roma, alla via del
Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bozzone giusta procura in atti;
- appellata–
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23633/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Conclusioni: all'udienza del 19.06.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 23633/2022 con la quale il Giudice Parte_1
di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720200004622489, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, dovute per violazioni del codice della strada, oltre accessori, e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 350,00 nei confronti dell' e in euro 50,00 nei confronti di Controparte_1
CP_3
[... ppellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accertato la decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 3 comma 35 bis d.l. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005, il quale imporrebbe, a pena di decadenza, la notificazione della cartella di pagamento nel termine di due anni dalla consegna del ruolo
Nella specie il ruolo risulta consegnato il 20.09.2019, mentre la cartella di pagamento sarebbe stata notificata in data 13.06.2022, oltre il termine biennale fissato dall'art. 3 comma 35 bis d.l. n.
203/2005.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure anche in relazione alla statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, disposta in favore di nonostante CP_2
l'amministrazione fosse costituita in giudizio per mezzo di un funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese.
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_1
relazione alle contestazioni non inerenti all'attività di riscossione e l'inammissibilità, in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c., delle doglianze integranti una opposizione agli atti esecutivi, in quanto attinenti a vizi formali della procedura esecutiva.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato CP_2
2. Il primo motivo di appello di appello è infondato.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di prime cure, dichiararsi l'amministrazione decaduta dall'azione esattoriale ai sensi dell'articolo 3 comma 35 bis D. L. n. 203/2005 convertito
2 dalla legge n. 248/2005, in base al quale a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7 del medesimo decreto legge, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
La doglianza è infondata e deve pertanto essere disattesa.
L'ambito applicativo della disposizione richiamata è infatti espressamente circoscritto ai ruoli “per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Il comma 7 dell'art. 3 d. l. n. 203/2005 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società Controparte_4
concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_4
(società che ha successivamente assunto la denominazione di ed è stata oggetto di Controparte_5
diverse operazioni di acquisizione e di fusione), la cartella di pagamento non sia stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso cfr. Cass. ord. n. 153/2023, che in parte motiva ha rilevato che: “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente
i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_4
preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”).
Nella specie il ruolo risulta consegnato nel 2019 (quando era già cessata), sicché Controparte_4
la disposizione invocata non può trovare applicazione, né può trovare applicazione il disposto dell'art. 25 d.p.r. n 602/1973, considerato che: “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza- ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981” (Cass. n. 28529/2018).
Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
3 3. L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure in relazione alla statuizione relativa al rimborso delle spese vive in favore di disposto nonostante quest'ultima fosse CP_2
costituita nel giudizio di primo grado mediante un funzionario delegato, in difetto di produzione di nota spese.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Si è quindi affermato che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti (Cass. n. 11389/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione (Cass. n. 11389/2011).
Nella specie ha omesso di depositare la nota delle spese vive sostenute per la CP_2
costituzione e la difesa in giudizio mediante un funzionario.
Ne discende che il giudice di prime cure non avrebbe potuto liquidare in suo favore neppure gli esborsi sostenuti.
La statuizione al riguardo del primo giudice deve pertanto essere riformata e le spese processuali sostenute da nel primo grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili. CP_2
Resta invece ferma la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di prime cure nei confronti dell' , in difetto di appello al riguardo e tenuto conto del Controparte_1 rigetto, nel merito, dell'opposizione.
4. Le spese del giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza delle parti in ragione dell'accoglimento parziale del gravame.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 23633/2022, ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara irripetibili le spese sostenute da
[...]
nel giudizio di prime cure;
CP_2 rigetta nel resto il gravame compensa integralmente le spese del giudizio di appello
Roma, 21.06.2024 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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