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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2266/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa Parte_1
e dell'avv. Claudia Mura, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2020, aveva agito in giudizio nei Parte_1
confronti della società cooperativa , sua datrice di lavoro, al fine di impugnare Controparte_1
la determinazione con la quale, in data 15/18 giugno 2020, la convenuta aveva disposto il suo trasferimento presso l'unità produttiva di Villacidro, ed ottenere la cessazione delle condotte ritorsive e vessatorie a suo dire dispiegate ai suoi danni, oltre al risarcimento del pregiudizio sofferto.
Ritenendo la situazione lavorativa presso il punto vendita di Villacidro estremamente pregiudizievole, la stessa ricorrente aveva contestualmente formulato domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito auspicata.
Aveva resistito in giudizio la società cooperativa . Controparte_1
2. Definito, anche in fase di reclamo, il subprocedimento cautelare, all'udienza odierna i difensori delle parti hanno dato atto della cessazione del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo risalente al 2022.
pagina 1 di 2 I difensori hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
3. Avendo espresso le parti disinteresse ad una pronuncia di merito, non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta oggi formulata congiuntamente, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 21 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2266/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa Parte_1
e dell'avv. Claudia Mura, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2020, aveva agito in giudizio nei Parte_1
confronti della società cooperativa , sua datrice di lavoro, al fine di impugnare Controparte_1
la determinazione con la quale, in data 15/18 giugno 2020, la convenuta aveva disposto il suo trasferimento presso l'unità produttiva di Villacidro, ed ottenere la cessazione delle condotte ritorsive e vessatorie a suo dire dispiegate ai suoi danni, oltre al risarcimento del pregiudizio sofferto.
Ritenendo la situazione lavorativa presso il punto vendita di Villacidro estremamente pregiudizievole, la stessa ricorrente aveva contestualmente formulato domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito auspicata.
Aveva resistito in giudizio la società cooperativa . Controparte_1
2. Definito, anche in fase di reclamo, il subprocedimento cautelare, all'udienza odierna i difensori delle parti hanno dato atto della cessazione del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo risalente al 2022.
pagina 1 di 2 I difensori hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
3. Avendo espresso le parti disinteresse ad una pronuncia di merito, non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta oggi formulata congiuntamente, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 21 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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