CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 688/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 125521/2017 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 1487/2011 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. , , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , cf. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, cf. , cf. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, cf. , gli ultimi due per rappresentazione Parte_6 C.F._6
ereditaria del defunto genitore tutti nella qualità di eredi 1 Pt_1 Per_1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
in NAPOLI +1 CP_1 legittimi di , deceduta il 16.02.2011, rappresentati e difesi in virtù di Persona_2
mandato a margine della comparsa di intervento volontario in giudizio dall'avv. Emiliano Del
Balzo, presso il quale sono elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Sorrentino n.
190
APPELLANTI
contro
in NAPOLI in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2
cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dall'avv. Alba Salvati, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Duomo n. 348
APPELLATO
nonché
(già in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla P.IVA_2
comparsa di risposta in appello dall''avv. presso il quale è elettivamente Parte_7
domiciliata in Casoria alla via Traversa Michelangelo n. 14
APPELLATA
e
(già , in persona del legale CP_5 Controparte_6
rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine P.IVA_3
della comparsa di costituzione in appello dall'avv. Andrea Cilento, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poerio n. 15
APPELLATA
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 12552/2017, depositata il 29.12.2017 - con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato le domande dell'attrice, ritenute sprovviste di prova, condannando gli eredi in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_7
della e della nonché al pagamento delle
[...] Controparte_6 CP_4
spese della ctu, hanno interposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed , deducendo a sostegno un
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
unico motivo.
2. Il condominio di in Napoli si la chiedendo il rigetto del Controparte_2 CP_3
gravame e la vittoria delle spese di lite;
in subordine, la dichiarazione di estraneità della società
alla causazione del sinistro ed in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda, la determinazione delle quote di responsabilità dei convenuti;
anche la
[...]
(già ) si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_8 Controparte_6
gravame e la vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
29.12.2017; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario in data 31.01.2018 e notificato al in Napoli Controparte_2
mediante consegna di copia all'avv. Alba Salvati, procuratore costituito in primo grado, a mani del collaboratore di studio addetto alla ricezione degli atti;
alla Controparte_8
3
Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 (già ) mediante spedizione racc a/r a norma di legge;
alla Controparte_6 CP_3
[... mediante spedizione racc a/r a norma di legge all'avv. procuratore Parte_7
costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2011 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_8
Tribunale di Napoli il in persona dell'amministratore Controparte_7
p.t. per ottenere l'accertamento e la dichiarazione delle responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cc, per le lesioni patite in occasione del sinistro avvenuto in data 17.05.2009.
Premetteva l'attrice che il giorno 17.05.2009, verso le ore 13, mentre usciva dall'ascensore della scala A del fabbricato condominiale in Napoli al , era caduta Controparte_2
rovinosamente al suolo a causa di un dislivello di circa 20 cm creatosi a seguito del fermo dell'ascensore ad un livello più alto di quello del piano raggiunto;
precisava l'attrice che in quella occasione le porte dell'ascensore si erano aperte regolarmente, sicchè nulla lasciava prevedere la verificazione di un possibile sinistro. Aggiungeva inoltre che, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni gravi, per le quali era stata successivamente accompagnata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Incurabili, ove le erano stati diagnosticati:
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] “trauma contusivo anca, frattura della braca ischio-pubica a destra” con una prognosi di
30gg; costretta a letto per oltre 40 gg., dopo una lunga degenza era stata infine dichiara guarita con postumi di natura permanente.
Tanto premesso, affermando di aver tentato di ottenere in via bonaria il risarcimento dei danni dal senza alcun successo, chiedeva al Tribunale adito la condanna CP_1 Parte_8
del convenuto al risarcimento dei danni patiti nel sinistro oggetto di causa nella CP_1
misura a quantificarsi in corso di causa mediante ctu medica.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando ogni addebito e chiedendo di CP_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della società addetta alla CP_4
manutenzione dell'impianto elevatore, nonchè della , garante della Controparte_6
responsabilità civile del condominio per danni a terzi.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una ctu medica sulla persona dell'attrice ed una ctu tecnica sull'ascensore; nel corso del giudizio, per cause indipendenti dal sinistro oggetto di causa, si verificava il decesso dell'attrice ed il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto su istanza degli eredi;
il giudizio veniva infine definito dal
Tribunale adito con il rigetto della domanda - ritenuta non provata - e con la condanna degli eredi dell'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2
6, della e della , nonché al pagamento delle spese
[...] CP_4 CP_4 Controparte_6
delle due ctu espletate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli eredi di in persona dei Parte_8
figli , , , , nonché dei Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
IP (figli del figlio OR ) ed . Persona_3 Parte_6 Parte_5
6. Con un unico ed articolato motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 +1
[...] CP_7 prove offerte in giudizio, che il giudice di prime cure avrebbe a loro dire ingiustamente ed ingiustificatamente ritenuto insufficienti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Più precisamente, gli appellanti si dolgono che il giudice abbia rilevato discrasie nelle deposizioni dei testi rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione, finendo così per ritenere inattendibili le loro dichiarazioni;
si dolgono inoltre che il Tribunale abbia ritenuto le risultanze della ctu tecnica sull'ascensore in serio contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni e che abbia nutrito forti dubbi sul ricovero della in ospedale, avvenuto il Pt_8
19.05.2009 ovvero due giorni dopo la data del sinistro del 17.05.2009 indicata in citazione.
Le suddette circostanze in fatto, valutate dal giudice di prime cure unitamente alla documentazione tecnica attestante la manutenzione periodica eseguita sull'ascensore ed alla denuncia del sinistro inviata al soltanto molti mesi dopo l'incidente, avrebbero - CP_1
sempre a dire degli appellanti - indotto il giudicante a ritenere non adeguatamente provato l'evento lesivo occorso alla e conseguentemente a rigettare la domanda risarcitoria che Pt_8
invece, ove valutata in maniera più corretta e tenendo complessivamente conto di tutte le circostanze in fatto, avrebbe condotto invece all'accoglimento della domanda.
7. Il motivo è fondato e va accolto.
Prima di passare all'esame del merito della controversia appare necessaria una breve premessa sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cc.
A seguito della rilevata disomogeneità interpretativa ed applicativa della giurisprudenza di merito in materia di responsabilità da cosa in custodia, nell'ultimo decennio la Suprema Corte
ha reso numerose pronunce nelle quali ha ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.cc ha natura di responsabilità oggettiva e non presunta;
più di recente, la Suprema Corte ha reso
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] una pronuncia a Sezioni Unite nella quale ha precisato che per la configurazione della suddetta responsabilità è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. Sez. Un. ord. n.
20943 del 30 giugno 2022).
Nelle pronunce successivamente intervenute sul tema la Suprema Corte ha poi integrato la portata applicativa del principio generale più innanzi affermato, ribadendo che: “quando il
caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, esso è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; la condotta del danneggiato che interagisce
con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata
considerando il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà ex art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e
superabile attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel
dinamismo causale del danno, fino a poter interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento
quando tale comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La custodia
rilevante ai fini della responsabilità non è solo quella di fonte contrattuale ma si configura
come relazione di fatto con la cosa, a prescindere da un titolo giuridico, arrestandosi solo
dinanzi a cose oggettivamente insuscettibili di custodia (Cass. ord. n. 16034 del 07.06.2023).
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] I principi indicati nella massima innanzi richiamata cristallizzano la disciplina attualmente applicabile alla responsabilità del custode, in virtù della quale il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale
diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento
soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; analogamente, la condotta del terzo e la condotta
del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma,
cc), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa come condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode.
Ciò posto, ne consegue che l'equiparazione tra il caso fortuito ed il fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, tenuto conto che sul piano causale la riconducibilità
dell'evento alla cosa non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano, ma giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., con la conseguenza che i comportamenti umani si pongono in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41, 2° comma, c.p.).
Ulteriore conseguenza di quanto innanzi detto è che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, e ciò sia nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto nell'ipotesi di causalità concorrente del fortuito e delle condotte umane, poiché senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato.
Premesso quanto innanzi in punto di diritto, nel caso di specie si osserva che il giudice di prime ha ritenuto non provato il fatto storico descritto in citazione ed ha rigettato la domanda
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 fondando il suo convincimento su di una serie di elementi, che di seguito si esaminano nuovamente al fine di verificare la fondatezza o meno della proposta impugnazione.
Il primo degli elementi che indotto il primo giudice al rigetto della domanda è stato il contenuto delle deposizioni testimoniali riguardante la misura del dislivello tra il piano di calpestio dell'ascensore e il piano di calpestio del ballatoio, che nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha indicato in circa 20 cm, circostanza successivamente confermata negli stessi termini dai testi escussi.
Rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, si osserva che nel caso di specie le due testimoni escusse in giudizio - effettivamente presenti al momento del sinistro perché in ascensore insieme alla - hanno confermato che al momento di apertura delle porte dell'ascensore Pt_8
giunto al settimo piano, il livello dell'elevatore aveva superato il piano del ballatoio di circa
20 cm e che la uscendo per prima dalla cabina, era caduta rovinosamente al suolo, Pt_8
avendo trovato il vuoto sotto i piedi.
L'elemento della domanda e delle testimonianze che ha creato un dubbio nel primo giudice è
costituito dall'indicazione di una misura di cm. 20 di dislivello tra il piano dell'elevatore e quello delle scale, che non risulta corrispondente alle risultanze della ctu svolta sui luoghi di causa;
il CTU incaricato ing. aveva infatti accertato che, a prescindere dalle cause Per_4
del mancato allineamento tra i piani di calpestio, ove la distanza sia pari a cm. 20, le porte dell'ascensore non si aprono e non consentono l'uscita dalla cabina dell'ascensore e che, in caso di malfunzionamento dell'impianto, le porta dell'ascensore si aprono soltanto se tra
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] l'ascensore ed il pavimento vi sia una distanza inferiore o al più uguale a cm. 10.
Le conclusioni delle indagini svolte dal tecnico, sebbene ictu oculi non perfettamente corrispondenti alle circostanze indicate dai testi, non consentono però, a parere di questa
Corte, di ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa.
Ed infatti, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta in giudizio attraverso le dichiarazioni delle testi e è sostanzialmente conforme a Testimone_1 Testimone_2
quella indicata dall'attrice e pertanto conferma l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito, anche se il dato più strettamente tecnico - ovvero l'effettiva misura dello sbalzo tra il calpestio della cabina ascensore ed il calpestio del ballatoio - risulta indicato in maniera abbastanza approssimativa pari a circa 20 cm.
In proposito, va tuttavia considerato che l'indicazione di un dislivello pari a circa cm. 20
sinistro è frutto di una valutazione empirica dello stato dei luoghi eseguita dalle testimoni che,
sprovviste nell'immediato di strumenti atti alla misurazione ed in uno stato di concitazione per il sinistro appena verificatosi, possono aver reso delle dichiarazioni forse imprecise in relazione agli aspetti più strettamente tecnici, ma non per questo così diverse dalla realtà
storica dei fatti, al punto da minare l'attendibilità di quanto riferito.
Va inoltre considerato che, anche a voler prescindere dalle conclusioni raggiunte in sede di ctu tecnica, nella nota del 23.10.2009 la stessa impresa manutentrice CP_10
riscontrando la denuncia del sinistro, aveva dichiarato che l'impianto ascensore installato nel condominio di era omologato con le regole tecniche di cui al DL. 600/85 e Controparte_2
DPR 1497/63, che prevedono che “le porte di piano possono aprirsi con un dislivello massimo
di cm. 16 con la soglia di cabina, stante la presenza di un freno elettromeccanico che, per sua
stessa natura, comporta sempre un dislivello tra soglia di cabina e di piano e la cui altezza è
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] variabile in quanto dipendente dal carico in cabina e dal riscaldamento dei ferodi”; la stessa azienda di manutenzione aveva anche affermato che lo sblocco delle porte era omologato per un dislivello massimo di cm. 10, come poi confermato in sede di ctu tecnica.
Tanto precisato, tenuto conto della documentazione attestante la manutenzione periodica eseguita sull'ascensore il 21.04.2009, ovvero circa un mese prima del sinistro, la verifica eseguita con esito positivo il 21.05.2009, ovvero quattro giorni dopo il sinistro, nonchè la verifica biennale da parte dell'Ente Certificatore del 01.04.2009, che garantiva che l'ascensore poteva essere mantenuto in uso, si può affermare che l'istruttoria non ha escluso, ma semmai confermato, la circostanza che la cabina ascensore potesse fermarsi ad un livello non perfettamente allineato e complanare con il piano di calpestio delle scale condominiali e che le porte potessero aprirsi malgrado ciò, sicchè la discrepanza rilevata dal giudice di prime cure in relazione alla sola misura del dislivello tra i piani di calpestio - indicata dalle testimoni in misura più ampia di quella effettivamente rilevata - non costituisce un elemento in grado di inficiare il contenuto delle deposizioni e dunque l'attendibilità delle due testimoni.
Superata la perplessità manifestata dal giudice di prime cure in ordine alla attendibilità delle due testimoni e procedendo oltre nella disamina della controversia, si osserva che i dubbi del primo giudice si sono incentrati anche sulla data di ricovero della in ospedale che, a Pt_8
dire della medesima, sarebbe avvenuta “all'indomani del sinistro” avvenuto il 17.05.09,
laddove il referto di Pronto Soccorso indica la data del 19.05.2009.
In disparte dalle valutazioni puramente lessicali in ordine al valore della locuzione
“all'indomani” contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, è provato per tabulas
che l'accesso al Pronto Soccorso di sia avvenuto il 19.05.2009, ovvero non il Parte_8
giorno successivo al sinistro, bensì due giorni dopo;
la circostanza trova conferma anche nella
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] cartella clinica di accesso al Reparto di Ortopedia redatta il 19.05.2009 ed in entrambi i referti si legge che la aveva riferito di un incidente avvenuto il 17 maggio alle 13 nell'uscire Pt_8
dall'ascensore del palazzo ove abitava.
Premesso quanto innanzi, in punto di fatto si osserva che nell'immediatezza di un sinistro non
è infrequente che il soggetto danneggiato eviti di recarsi immediatamente in ospedale e cerchi di sottrarsi ai controlli medici per il timore di dover subire interventi o ricoveri, preferendo inizialmente rientrare a casa e ricevere le prime cure dai familiari.
Un atteggiamento di tal fatta, comprensibile se riferito all'uomo medio - ed ancor più se riferito ad una donna di età avanzata - può agevolmente spiegare la mancata corrispondenza tra la data del sinistro e la data di accesso al Pronto Soccorso, ma non può essere ritenuto tale da gettare ombre sulla effettiva verificazione e dinamica del sinistro stesso, essendo altresì
verosimile che la danneggiata non si sia avveduta nell'immediato della gravità del danno subito e che soltanto con il passare delle ore si sia resa conto dell'aggravarsi dei sintomi, non riuscendo a deambulare, né a stare in piedi.
Potendosi dunque ipotizzare - in linea di principio - che un dolore si manifesti con un giorno di ritardo ovvero che un sintomo, inizialmente sottovalutato dal danneggiato, si aggravi col passare del tempo, a superare ogni dubbio sul punto soccorre la circostanza che la ctu medica eseguita sulla ha confermato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dalla Pt_8
danneggiata e le modalità del sinistro riferite dalla stessa vittima e dalle testimoni, ragion per cui anche la circostanza che precede non appare in grado di incidere in maniera significativa sull'an del sinistro.
Infine, quanto alle perplessità derivate dalla tardiva denuncia del sinistro all'amministratore del condominio, informato dell'incidente e della richiesta risarcitoria dopo oltre cinque mesi,
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 si osserva che anche la suddetta circostanza appare spiegabile.
Considerando che in occasione della dimissione dal reparto di ortopedia del 20.05.2009 alla era stata formulata una prognosi iniziale di 30 gg. con riposo a letto, dalla Pt_8
documentazione medica versata in atti si evince che una quindicina di giorni dopo la dimissione dal nosocomio la stessa veniva colpita da ictus cerebrale ischemico Parte_8
con paresi facio-brachio crurale sinistra, come da cartella clinica n. 26561/347 dell'Ospedale
Ascalesi di Napoli, ragion per cui non desta dubbi che la richiesta risarcitoria nei riguardi del sia stata effettuata soltanto nel mese di ottobre 2009, ovvero al termine della CP_1
nuova convalescenza della Pt_8
Superate, in virtù di quanto innanzi detto, le esitazioni che hanno indotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, si può dunque ritenere adeguatamente adempiuta la prova dell'attrice in ordine al nesso causale tra la cosa ed il danno.
Ovviamente, in ossequio alle norme che disciplinano la responsabilità ex art. 2051 cc nei casi di cadute provocate da dislivelli dell'ascensore, devono essere valutate tutte le ulteriori circostanze, ovvero la visibilità del dislivello, le condizioni di illuminazione, la presenza di una doppia porta, nonchè la condotta dell'utente; fattori che, complessivamente considerati,
possono contribuire a configurare il caso fortuito escludendo la responsabilità del custode qualora la situazione di pericolo, ove sussistente, avrebbe potuto essere superata con l'opportuna cautela.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, chi entra in contatto con la cosa ha un dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
ragion per cui, al fine di escludere la responsabilità del custode, occorre verificare se la vittima abbia tenuto una condotta negligente e se tale condotta non fosse prevedibile (così Cass. ord.
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 n. 25837 del 31.10.2017); in concreto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile allorquando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata;
valutazione che compete al giudice di merito, che deve tenere conto della persona del soggetto danneggiato e comparare la condotta tenuta da quest'ultimo con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo l'art. 1176 c.c..
Orbene, nel caso di specie, sebbene il affermi che il sinistro sia imputabile a fatto CP_1
e colpa dell'attrice per un improvvido e scorretto uso dell'ascensore - nel corso dell'istruttoria non sono emersi comportamenti della danneggiata idonei ad escludere il nesso causale o quantomeno a ridurre la responsabilità dell'ente convenuto.
Premesso infatti che, in linea di principio, nell'uscire dall'ascensore è lecito attendersi che questo si fermi al piano e non già che rimanga rialzato rispetto al piano di calpestio, nella presente controversia non può affermarsi che l'evento lesivo debba essere imputato all'attrice che avrebbe potuto prevederlo ed evitarlo usando maggiore diligenza ed accortezza anzitutto perchè, per pacifica giurisprudenza, l'individuazione di una eventuale condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere, per ciò stesso, integrato il caso fortuito, ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento (così Cass.
ord. n. 2479 del 01.02.2018)
Va inoltre considerato che il grado di diligenza non può giammai essere valutato in astratto,
ma deve essere necessariamente rapportato alla situazione concreta dell'utente, tenendo conto che il livello di attenzione e di destrezza di una persona anziana non può certo essere paragonabile a quello di una persona giovane, generalmente dotata di maggiore una prontezza di riflessi e di una più elevata capacità di reazione agli imprevisti.
14
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] Invero, nella presente controversia nessun comportamento negligente ed imprevedibile è
ravvisabile in capo alla danneggiata che è caduta uscendo dall'ascensore, tenendo cioè un comportamento del tutto normale e prevedibile, considerato che gli utenti degli ascensori fanno sicuro affidamento sul regolare funzionamento degli impianti elevatori e sul corretto arresto delle cabine a livello del piano selezionato.
In altri termini, considerato che nell'uscire dall'ascensore è lecito attendersi che questo risulti
complanare al piano di calpestio esterno, ovvero nè rialzato, nè sottomesso rispetto al ballatoio di arrivo, l'uscita dalla cabina ascensore di una persona - a fortiori anziana - non appare una condotta imprevedibile e negligente tale da concretare il caso fortuito nella produzione del sinistro.
CP Acclarato dunque che il in Napoli non è riuscito a provare gli Controparte_2
elementi per ravvisare nella condotta della danneggiata il caso fortuito, la responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo al odierno appellato non può essere esclusa CP_1
neppure invocando una condotta colposa dell'azienda addetta alla manutenzione dell'impianto elevatore, chiamata in causa dal stesso;
rammentato infatti che nei contratti di CP_1
appalto per la manutenzione dei beni ed impianti, ove il bene rimanga nella disponibilità del proprietario, i poteri di custodia e gli oneri di vigilanza non si trasferiscono all'appaltatore
(così Cass. 11671/2018) e risultando provata per tabulas la costante manutenzione dell'ascensore da parte della e l'assenza di alcuna contestazione sul punto da CP_3
CP_ parte del , non si ravvisa alcun inadempimento della che CP_1 CP_3
consenta di escludere la responsabilità del custode. CP_1
8. Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risarcimento va accolta perché fondata e provata e va riconosciuto il risarcimento dei danni, come di seguito illustrati.
15
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] La ctu medica - le cui conclusioni risultano corrette e pertanto condivisibili in quanto puntuali ed immuni da vizi - sulla scorta della documentazione versata dalla e dell'esame clinico Pt_8
della paziente ha accertato: “una inabilità temporanea totale di gg. 30 (ITT), una inabilità
parziale temporanea di gg 40(ITP), di cui gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25%, riconoscendo una
invalidità permanente ed un danno biologico valutabili cumulativamente nell'ordine
dell'8%”.
Ciò posto, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale attualmente vigenti ed in considerazione dell'età della danneggiata alla data del sinistro (77 anni), il risarcimento del danno da riconoscere iure successionis agli eredi di deve essere così calcolato: Parte_8
a) inabilità temporanea: 30 gg. di ITT pari ad €. 3.450,00 + 20 gg. di ITP al 50% pari ad €.
1.150,00 + 20 gg di ITP al 25% pari ad €. 575,00 = €. 5.175,00
b) danno biologico permanente: micropermanente: 8% su soggetto di anni 77 = €. 11.230.00.
Quanto al danno morale, rammentato che il danno non patrimoniale - articolato in danni biologico, morale ed esistenziale - è unitario ed omnicomprensivo (art. 2059 c.c.), la più
recente giurisprudenza afferma che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità
dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così Cass. 03.03.2023 n. 6444); ne consegue che: “al riconoscimento di
16
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella
prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario
ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del
c.d. danno morale (Cass. ord. n. 5547 del 01.03.2024).
Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati ed in assenza di una specifica prova contraria sul punto, il danno morale non può essere riconosciuto e deve ritenersi assorbito nel danno biologico.
Da ultimo, va precisato che la liquidazione del danno secondo i parametri di legge non può
non tenere conto del decesso della danneggiata avvenuto, per cause indipendenti dal sinistro,
prima della fine del giudizio;
la circostanza appare di sicuro rilievo considerato che,
applicando astrattamente le tabelle milanesi - il cui scopo precipuo è dare uniformità di trattamento nelle liquidazioni su tutto il territorio nazionale - si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la vittima sopravvissuta almeno fino al termine del processo e quella deceduta prima della fine del giudizio.
Ed invero, in caso di morte della persona danneggiata prima della liquidazione del danno,
considerato che la durata della vita futura non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto e che non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte, la giurisprudenza è
pacificamente orientata nell'affermare che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia
deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione
risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del
defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e
17
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 +1
[...] CP_7 non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno
seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il
risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona
offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in
proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. ord. n. 41933 del
29.12.2021); in altri termini, nel caso di premorienza del danneggiato, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quella finale, ossia prossima al decesso (così
Cass. ord. n. 30461 del 26.11.2024).
Ciò posto, per tener conto dell'effettiva durata della vita della danneggiata in Parte_8
sede di liquidazione del danno, può farsi senz'altro ricorso alla formula proporzionale qui di seguito indicata:
€. 11.230,00: 100 = x : 78 , dove €.11.230,00 è l'ammontare in euro del danno permanente previsto dalla tabella, 100 è l'età massima ivi prevista e 78 è l'età raggiunta dalla de cuius al momento del decesso;
il risultato della proporzione è pari ad €. 8.759,40.
In conclusione, agli eredi di vanno riconosciuti €. 5.175,00 di danno da inabilità Parte_8
temporanea ed €. 8.759,40 di danno biologico permanente;
così in totale €. 13.934,40.
In relazione agli interessi da cosiddetto lucro cessante, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712 del 17.12.1995 si può
affermare che, sebbene non sia possibile presumere per legge il danno da ritardo, è evidente che esso possa essere riconosciuto qualora la liquidazione del danno avvenga a distanza di molto tempo dall'evento dannoso, potendosi ragionevolmente affermare che in quel lasso temporale il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente il denaro.
18
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] Nel calcolo degli interessi, non potendo fondare il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato liquidata all'attualità al fine di evitare il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 cc, gli interessi vanno calcolati - con decorrenza dal giorno del sinistro e fino alla data di pubblicazione della sentenza - al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro pari ad €. 10.516,53 di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat- FOI;
la rivalutazione è pari ad €. 3.417,87 e gli interessi da lucro cessante ammontano ad €. 2.791,16 per un totale di €. 16.725,56; infine, a detta somma va aggiunto l'esborso di €. 450,00 sostenuto per la ctu medica, ragion per cui il credito risarcitorio che va complessivamente riconosciuto agli eredi di è pari ad €. 17.175,56. Parte_8
9. Per tutto quanto innanzi esposto, l'impugnata sentenza va riformata con l'accoglimento la domanda e la condanna dell'appellato in Napoli al pagamento Controparte_2
in favore degli eredi di della complessiva somma di €. 17.175,56, oltre interessi Parte_8
dalla data della pronuncia al soddisfo.
Risultando incontroversa l'operatività della garanzia invocata dal condominio appellato, la
(già ) va condannata a manlevare il Controparte_12 Controparte_6
in Napoli di quanto quest'ultimo sarà tenuta a pagare in favore Controparte_2
degli eredi di in forza della presente sentenza;
va invece rigettata la domanda Parte_8
spiegata dal condominio nei confronti della ditta in quanto infondata. CP_3
10. La soccombenza del appellato comporta la sua condanna al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado in favore degli appellanti eredi di e della Parte_8 CP_3
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado e per le fasi studio,
19
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] introduttiva e decisionale del presente grado e con distrazione in favore dell'avv. Emiliano
Del Balzo, procuratore degli appellanti dichiaratosi anticipatario;
in ragione della pacifica operatività della polizza assicurativa, vanno compensate le spese di entrambi i gradi tra il condominio appellato e la terza chiamata in causa . Controparte_12
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da , Parte_1
, , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nella qualità indicata in atti, avverso la sentenza n. 12552/2017 del Tribunale di Napoli,
[...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_7
pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_1
, , , ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti in qualità di eredi di della somma di €. Parte_6 Parte_8
17.175,56, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2- condanna, il Napoli, in persona dell'amministratore Controparte_7
p.t., al pagamento delle spese dell'intero giudizio in favore di , Parte_1 Parte_2
, , , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti in qualità di eredi di che liquida per il primo grado in €. 187,00
[...] Parte_8
per spese ed €. 4.835,00 per compensi professionali e per il presente grado in €. 355,50
per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali;
il tutto oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Emiliano Del Balzo,
dichiaratosi anticipatario;
20
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...]
3- rigetta la domanda proposta dal in Napoli, in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., nei confronti della terza chiamata in persona CP_3
del legale rappresentante p.t. e condanna il predetto condominio, come in atti rappresentato, al pagamento delle spese del giudizio in favore della come CP_3
in atti rappresentata, che liquida per il primo grado in €. 4.835,00 per compensi professionali ed in €.
3.966.00 per compensi professionali del presente grado;
il tutto oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
4- dichiara tenuta e condanna la (già Controparte_12 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare in
[...]
condominio di in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., di quanto Controparte_2
il condominio è tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
5- compensa le spese dei due gradi di giudizio tra il Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t., e la , in
[...] Controparte_12
persona del legale rappresentante p.t..
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
21
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 688/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 125521/2017 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 1487/2011 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. , , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , cf. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, cf. , cf. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, cf. , gli ultimi due per rappresentazione Parte_6 C.F._6
ereditaria del defunto genitore tutti nella qualità di eredi 1 Pt_1 Per_1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
in NAPOLI +1 CP_1 legittimi di , deceduta il 16.02.2011, rappresentati e difesi in virtù di Persona_2
mandato a margine della comparsa di intervento volontario in giudizio dall'avv. Emiliano Del
Balzo, presso il quale sono elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Sorrentino n.
190
APPELLANTI
contro
in NAPOLI in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2
cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dall'avv. Alba Salvati, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Duomo n. 348
APPELLATO
nonché
(già in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla P.IVA_2
comparsa di risposta in appello dall''avv. presso il quale è elettivamente Parte_7
domiciliata in Casoria alla via Traversa Michelangelo n. 14
APPELLATA
e
(già , in persona del legale CP_5 Controparte_6
rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine P.IVA_3
della comparsa di costituzione in appello dall'avv. Andrea Cilento, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poerio n. 15
APPELLATA
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 12552/2017, depositata il 29.12.2017 - con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato le domande dell'attrice, ritenute sprovviste di prova, condannando gli eredi in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_7
della e della nonché al pagamento delle
[...] Controparte_6 CP_4
spese della ctu, hanno interposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed , deducendo a sostegno un
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
unico motivo.
2. Il condominio di in Napoli si la chiedendo il rigetto del Controparte_2 CP_3
gravame e la vittoria delle spese di lite;
in subordine, la dichiarazione di estraneità della società
alla causazione del sinistro ed in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda, la determinazione delle quote di responsabilità dei convenuti;
anche la
[...]
(già ) si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_8 Controparte_6
gravame e la vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
29.12.2017; b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario in data 31.01.2018 e notificato al in Napoli Controparte_2
mediante consegna di copia all'avv. Alba Salvati, procuratore costituito in primo grado, a mani del collaboratore di studio addetto alla ricezione degli atti;
alla Controparte_8
3
Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 (già ) mediante spedizione racc a/r a norma di legge;
alla Controparte_6 CP_3
[... mediante spedizione racc a/r a norma di legge all'avv. procuratore Parte_7
costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2011 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_8
Tribunale di Napoli il in persona dell'amministratore Controparte_7
p.t. per ottenere l'accertamento e la dichiarazione delle responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cc, per le lesioni patite in occasione del sinistro avvenuto in data 17.05.2009.
Premetteva l'attrice che il giorno 17.05.2009, verso le ore 13, mentre usciva dall'ascensore della scala A del fabbricato condominiale in Napoli al , era caduta Controparte_2
rovinosamente al suolo a causa di un dislivello di circa 20 cm creatosi a seguito del fermo dell'ascensore ad un livello più alto di quello del piano raggiunto;
precisava l'attrice che in quella occasione le porte dell'ascensore si erano aperte regolarmente, sicchè nulla lasciava prevedere la verificazione di un possibile sinistro. Aggiungeva inoltre che, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni gravi, per le quali era stata successivamente accompagnata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Incurabili, ove le erano stati diagnosticati:
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] “trauma contusivo anca, frattura della braca ischio-pubica a destra” con una prognosi di
30gg; costretta a letto per oltre 40 gg., dopo una lunga degenza era stata infine dichiara guarita con postumi di natura permanente.
Tanto premesso, affermando di aver tentato di ottenere in via bonaria il risarcimento dei danni dal senza alcun successo, chiedeva al Tribunale adito la condanna CP_1 Parte_8
del convenuto al risarcimento dei danni patiti nel sinistro oggetto di causa nella CP_1
misura a quantificarsi in corso di causa mediante ctu medica.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando ogni addebito e chiedendo di CP_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della società addetta alla CP_4
manutenzione dell'impianto elevatore, nonchè della , garante della Controparte_6
responsabilità civile del condominio per danni a terzi.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una ctu medica sulla persona dell'attrice ed una ctu tecnica sull'ascensore; nel corso del giudizio, per cause indipendenti dal sinistro oggetto di causa, si verificava il decesso dell'attrice ed il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto su istanza degli eredi;
il giudizio veniva infine definito dal
Tribunale adito con il rigetto della domanda - ritenuta non provata - e con la condanna degli eredi dell'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_2
6, della e della , nonché al pagamento delle spese
[...] CP_4 CP_4 Controparte_6
delle due ctu espletate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli eredi di in persona dei Parte_8
figli , , , , nonché dei Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
IP (figli del figlio OR ) ed . Persona_3 Parte_6 Parte_5
6. Con un unico ed articolato motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 +1
[...] CP_7 prove offerte in giudizio, che il giudice di prime cure avrebbe a loro dire ingiustamente ed ingiustificatamente ritenuto insufficienti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Più precisamente, gli appellanti si dolgono che il giudice abbia rilevato discrasie nelle deposizioni dei testi rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione, finendo così per ritenere inattendibili le loro dichiarazioni;
si dolgono inoltre che il Tribunale abbia ritenuto le risultanze della ctu tecnica sull'ascensore in serio contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni e che abbia nutrito forti dubbi sul ricovero della in ospedale, avvenuto il Pt_8
19.05.2009 ovvero due giorni dopo la data del sinistro del 17.05.2009 indicata in citazione.
Le suddette circostanze in fatto, valutate dal giudice di prime cure unitamente alla documentazione tecnica attestante la manutenzione periodica eseguita sull'ascensore ed alla denuncia del sinistro inviata al soltanto molti mesi dopo l'incidente, avrebbero - CP_1
sempre a dire degli appellanti - indotto il giudicante a ritenere non adeguatamente provato l'evento lesivo occorso alla e conseguentemente a rigettare la domanda risarcitoria che Pt_8
invece, ove valutata in maniera più corretta e tenendo complessivamente conto di tutte le circostanze in fatto, avrebbe condotto invece all'accoglimento della domanda.
7. Il motivo è fondato e va accolto.
Prima di passare all'esame del merito della controversia appare necessaria una breve premessa sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cc.
A seguito della rilevata disomogeneità interpretativa ed applicativa della giurisprudenza di merito in materia di responsabilità da cosa in custodia, nell'ultimo decennio la Suprema Corte
ha reso numerose pronunce nelle quali ha ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.cc ha natura di responsabilità oggettiva e non presunta;
più di recente, la Suprema Corte ha reso
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] una pronuncia a Sezioni Unite nella quale ha precisato che per la configurazione della suddetta responsabilità è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. Sez. Un. ord. n.
20943 del 30 giugno 2022).
Nelle pronunce successivamente intervenute sul tema la Suprema Corte ha poi integrato la portata applicativa del principio generale più innanzi affermato, ribadendo che: “quando il
caso fortuito è rappresentato dalla condotta del danneggiato, esso è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; la condotta del danneggiato che interagisce
con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata
considerando il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà ex art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e
superabile attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel
dinamismo causale del danno, fino a poter interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento
quando tale comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come
evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La custodia
rilevante ai fini della responsabilità non è solo quella di fonte contrattuale ma si configura
come relazione di fatto con la cosa, a prescindere da un titolo giuridico, arrestandosi solo
dinanzi a cose oggettivamente insuscettibili di custodia (Cass. ord. n. 16034 del 07.06.2023).
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] I principi indicati nella massima innanzi richiamata cristallizzano la disciplina attualmente applicabile alla responsabilità del custode, in virtù della quale il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale
diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento
soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; analogamente, la condotta del terzo e la condotta
del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma,
cc), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa come condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode.
Ciò posto, ne consegue che l'equiparazione tra il caso fortuito ed il fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, tenuto conto che sul piano causale la riconducibilità
dell'evento alla cosa non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano, ma giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., con la conseguenza che i comportamenti umani si pongono in termini di "cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" (art. 41, 2° comma, c.p.).
Ulteriore conseguenza di quanto innanzi detto è che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, e ciò sia nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto nell'ipotesi di causalità concorrente del fortuito e delle condotte umane, poiché senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato.
Premesso quanto innanzi in punto di diritto, nel caso di specie si osserva che il giudice di prime ha ritenuto non provato il fatto storico descritto in citazione ed ha rigettato la domanda
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 fondando il suo convincimento su di una serie di elementi, che di seguito si esaminano nuovamente al fine di verificare la fondatezza o meno della proposta impugnazione.
Il primo degli elementi che indotto il primo giudice al rigetto della domanda è stato il contenuto delle deposizioni testimoniali riguardante la misura del dislivello tra il piano di calpestio dell'ascensore e il piano di calpestio del ballatoio, che nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha indicato in circa 20 cm, circostanza successivamente confermata negli stessi termini dai testi escussi.
Rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, si osserva che nel caso di specie le due testimoni escusse in giudizio - effettivamente presenti al momento del sinistro perché in ascensore insieme alla - hanno confermato che al momento di apertura delle porte dell'ascensore Pt_8
giunto al settimo piano, il livello dell'elevatore aveva superato il piano del ballatoio di circa
20 cm e che la uscendo per prima dalla cabina, era caduta rovinosamente al suolo, Pt_8
avendo trovato il vuoto sotto i piedi.
L'elemento della domanda e delle testimonianze che ha creato un dubbio nel primo giudice è
costituito dall'indicazione di una misura di cm. 20 di dislivello tra il piano dell'elevatore e quello delle scale, che non risulta corrispondente alle risultanze della ctu svolta sui luoghi di causa;
il CTU incaricato ing. aveva infatti accertato che, a prescindere dalle cause Per_4
del mancato allineamento tra i piani di calpestio, ove la distanza sia pari a cm. 20, le porte dell'ascensore non si aprono e non consentono l'uscita dalla cabina dell'ascensore e che, in caso di malfunzionamento dell'impianto, le porta dell'ascensore si aprono soltanto se tra
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] l'ascensore ed il pavimento vi sia una distanza inferiore o al più uguale a cm. 10.
Le conclusioni delle indagini svolte dal tecnico, sebbene ictu oculi non perfettamente corrispondenti alle circostanze indicate dai testi, non consentono però, a parere di questa
Corte, di ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa.
Ed infatti, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta in giudizio attraverso le dichiarazioni delle testi e è sostanzialmente conforme a Testimone_1 Testimone_2
quella indicata dall'attrice e pertanto conferma l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito, anche se il dato più strettamente tecnico - ovvero l'effettiva misura dello sbalzo tra il calpestio della cabina ascensore ed il calpestio del ballatoio - risulta indicato in maniera abbastanza approssimativa pari a circa 20 cm.
In proposito, va tuttavia considerato che l'indicazione di un dislivello pari a circa cm. 20
sinistro è frutto di una valutazione empirica dello stato dei luoghi eseguita dalle testimoni che,
sprovviste nell'immediato di strumenti atti alla misurazione ed in uno stato di concitazione per il sinistro appena verificatosi, possono aver reso delle dichiarazioni forse imprecise in relazione agli aspetti più strettamente tecnici, ma non per questo così diverse dalla realtà
storica dei fatti, al punto da minare l'attendibilità di quanto riferito.
Va inoltre considerato che, anche a voler prescindere dalle conclusioni raggiunte in sede di ctu tecnica, nella nota del 23.10.2009 la stessa impresa manutentrice CP_10
riscontrando la denuncia del sinistro, aveva dichiarato che l'impianto ascensore installato nel condominio di era omologato con le regole tecniche di cui al DL. 600/85 e Controparte_2
DPR 1497/63, che prevedono che “le porte di piano possono aprirsi con un dislivello massimo
di cm. 16 con la soglia di cabina, stante la presenza di un freno elettromeccanico che, per sua
stessa natura, comporta sempre un dislivello tra soglia di cabina e di piano e la cui altezza è
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] variabile in quanto dipendente dal carico in cabina e dal riscaldamento dei ferodi”; la stessa azienda di manutenzione aveva anche affermato che lo sblocco delle porte era omologato per un dislivello massimo di cm. 10, come poi confermato in sede di ctu tecnica.
Tanto precisato, tenuto conto della documentazione attestante la manutenzione periodica eseguita sull'ascensore il 21.04.2009, ovvero circa un mese prima del sinistro, la verifica eseguita con esito positivo il 21.05.2009, ovvero quattro giorni dopo il sinistro, nonchè la verifica biennale da parte dell'Ente Certificatore del 01.04.2009, che garantiva che l'ascensore poteva essere mantenuto in uso, si può affermare che l'istruttoria non ha escluso, ma semmai confermato, la circostanza che la cabina ascensore potesse fermarsi ad un livello non perfettamente allineato e complanare con il piano di calpestio delle scale condominiali e che le porte potessero aprirsi malgrado ciò, sicchè la discrepanza rilevata dal giudice di prime cure in relazione alla sola misura del dislivello tra i piani di calpestio - indicata dalle testimoni in misura più ampia di quella effettivamente rilevata - non costituisce un elemento in grado di inficiare il contenuto delle deposizioni e dunque l'attendibilità delle due testimoni.
Superata la perplessità manifestata dal giudice di prime cure in ordine alla attendibilità delle due testimoni e procedendo oltre nella disamina della controversia, si osserva che i dubbi del primo giudice si sono incentrati anche sulla data di ricovero della in ospedale che, a Pt_8
dire della medesima, sarebbe avvenuta “all'indomani del sinistro” avvenuto il 17.05.09,
laddove il referto di Pronto Soccorso indica la data del 19.05.2009.
In disparte dalle valutazioni puramente lessicali in ordine al valore della locuzione
“all'indomani” contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, è provato per tabulas
che l'accesso al Pronto Soccorso di sia avvenuto il 19.05.2009, ovvero non il Parte_8
giorno successivo al sinistro, bensì due giorni dopo;
la circostanza trova conferma anche nella
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] cartella clinica di accesso al Reparto di Ortopedia redatta il 19.05.2009 ed in entrambi i referti si legge che la aveva riferito di un incidente avvenuto il 17 maggio alle 13 nell'uscire Pt_8
dall'ascensore del palazzo ove abitava.
Premesso quanto innanzi, in punto di fatto si osserva che nell'immediatezza di un sinistro non
è infrequente che il soggetto danneggiato eviti di recarsi immediatamente in ospedale e cerchi di sottrarsi ai controlli medici per il timore di dover subire interventi o ricoveri, preferendo inizialmente rientrare a casa e ricevere le prime cure dai familiari.
Un atteggiamento di tal fatta, comprensibile se riferito all'uomo medio - ed ancor più se riferito ad una donna di età avanzata - può agevolmente spiegare la mancata corrispondenza tra la data del sinistro e la data di accesso al Pronto Soccorso, ma non può essere ritenuto tale da gettare ombre sulla effettiva verificazione e dinamica del sinistro stesso, essendo altresì
verosimile che la danneggiata non si sia avveduta nell'immediato della gravità del danno subito e che soltanto con il passare delle ore si sia resa conto dell'aggravarsi dei sintomi, non riuscendo a deambulare, né a stare in piedi.
Potendosi dunque ipotizzare - in linea di principio - che un dolore si manifesti con un giorno di ritardo ovvero che un sintomo, inizialmente sottovalutato dal danneggiato, si aggravi col passare del tempo, a superare ogni dubbio sul punto soccorre la circostanza che la ctu medica eseguita sulla ha confermato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dalla Pt_8
danneggiata e le modalità del sinistro riferite dalla stessa vittima e dalle testimoni, ragion per cui anche la circostanza che precede non appare in grado di incidere in maniera significativa sull'an del sinistro.
Infine, quanto alle perplessità derivate dalla tardiva denuncia del sinistro all'amministratore del condominio, informato dell'incidente e della richiesta risarcitoria dopo oltre cinque mesi,
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 si osserva che anche la suddetta circostanza appare spiegabile.
Considerando che in occasione della dimissione dal reparto di ortopedia del 20.05.2009 alla era stata formulata una prognosi iniziale di 30 gg. con riposo a letto, dalla Pt_8
documentazione medica versata in atti si evince che una quindicina di giorni dopo la dimissione dal nosocomio la stessa veniva colpita da ictus cerebrale ischemico Parte_8
con paresi facio-brachio crurale sinistra, come da cartella clinica n. 26561/347 dell'Ospedale
Ascalesi di Napoli, ragion per cui non desta dubbi che la richiesta risarcitoria nei riguardi del sia stata effettuata soltanto nel mese di ottobre 2009, ovvero al termine della CP_1
nuova convalescenza della Pt_8
Superate, in virtù di quanto innanzi detto, le esitazioni che hanno indotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, si può dunque ritenere adeguatamente adempiuta la prova dell'attrice in ordine al nesso causale tra la cosa ed il danno.
Ovviamente, in ossequio alle norme che disciplinano la responsabilità ex art. 2051 cc nei casi di cadute provocate da dislivelli dell'ascensore, devono essere valutate tutte le ulteriori circostanze, ovvero la visibilità del dislivello, le condizioni di illuminazione, la presenza di una doppia porta, nonchè la condotta dell'utente; fattori che, complessivamente considerati,
possono contribuire a configurare il caso fortuito escludendo la responsabilità del custode qualora la situazione di pericolo, ove sussistente, avrebbe potuto essere superata con l'opportuna cautela.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, chi entra in contatto con la cosa ha un dovere generale di cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
ragion per cui, al fine di escludere la responsabilità del custode, occorre verificare se la vittima abbia tenuto una condotta negligente e se tale condotta non fosse prevedibile (così Cass. ord.
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7 n. 25837 del 31.10.2017); in concreto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile allorquando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata;
valutazione che compete al giudice di merito, che deve tenere conto della persona del soggetto danneggiato e comparare la condotta tenuta da quest'ultimo con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo l'art. 1176 c.c..
Orbene, nel caso di specie, sebbene il affermi che il sinistro sia imputabile a fatto CP_1
e colpa dell'attrice per un improvvido e scorretto uso dell'ascensore - nel corso dell'istruttoria non sono emersi comportamenti della danneggiata idonei ad escludere il nesso causale o quantomeno a ridurre la responsabilità dell'ente convenuto.
Premesso infatti che, in linea di principio, nell'uscire dall'ascensore è lecito attendersi che questo si fermi al piano e non già che rimanga rialzato rispetto al piano di calpestio, nella presente controversia non può affermarsi che l'evento lesivo debba essere imputato all'attrice che avrebbe potuto prevederlo ed evitarlo usando maggiore diligenza ed accortezza anzitutto perchè, per pacifica giurisprudenza, l'individuazione di una eventuale condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere, per ciò stesso, integrato il caso fortuito, ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento (così Cass.
ord. n. 2479 del 01.02.2018)
Va inoltre considerato che il grado di diligenza non può giammai essere valutato in astratto,
ma deve essere necessariamente rapportato alla situazione concreta dell'utente, tenendo conto che il livello di attenzione e di destrezza di una persona anziana non può certo essere paragonabile a quello di una persona giovane, generalmente dotata di maggiore una prontezza di riflessi e di una più elevata capacità di reazione agli imprevisti.
14
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] Invero, nella presente controversia nessun comportamento negligente ed imprevedibile è
ravvisabile in capo alla danneggiata che è caduta uscendo dall'ascensore, tenendo cioè un comportamento del tutto normale e prevedibile, considerato che gli utenti degli ascensori fanno sicuro affidamento sul regolare funzionamento degli impianti elevatori e sul corretto arresto delle cabine a livello del piano selezionato.
In altri termini, considerato che nell'uscire dall'ascensore è lecito attendersi che questo risulti
complanare al piano di calpestio esterno, ovvero nè rialzato, nè sottomesso rispetto al ballatoio di arrivo, l'uscita dalla cabina ascensore di una persona - a fortiori anziana - non appare una condotta imprevedibile e negligente tale da concretare il caso fortuito nella produzione del sinistro.
CP Acclarato dunque che il in Napoli non è riuscito a provare gli Controparte_2
elementi per ravvisare nella condotta della danneggiata il caso fortuito, la responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo al odierno appellato non può essere esclusa CP_1
neppure invocando una condotta colposa dell'azienda addetta alla manutenzione dell'impianto elevatore, chiamata in causa dal stesso;
rammentato infatti che nei contratti di CP_1
appalto per la manutenzione dei beni ed impianti, ove il bene rimanga nella disponibilità del proprietario, i poteri di custodia e gli oneri di vigilanza non si trasferiscono all'appaltatore
(così Cass. 11671/2018) e risultando provata per tabulas la costante manutenzione dell'ascensore da parte della e l'assenza di alcuna contestazione sul punto da CP_3
CP_ parte del , non si ravvisa alcun inadempimento della che CP_1 CP_3
consenta di escludere la responsabilità del custode. CP_1
8. Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risarcimento va accolta perché fondata e provata e va riconosciuto il risarcimento dei danni, come di seguito illustrati.
15
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] La ctu medica - le cui conclusioni risultano corrette e pertanto condivisibili in quanto puntuali ed immuni da vizi - sulla scorta della documentazione versata dalla e dell'esame clinico Pt_8
della paziente ha accertato: “una inabilità temporanea totale di gg. 30 (ITT), una inabilità
parziale temporanea di gg 40(ITP), di cui gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25%, riconoscendo una
invalidità permanente ed un danno biologico valutabili cumulativamente nell'ordine
dell'8%”.
Ciò posto, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale attualmente vigenti ed in considerazione dell'età della danneggiata alla data del sinistro (77 anni), il risarcimento del danno da riconoscere iure successionis agli eredi di deve essere così calcolato: Parte_8
a) inabilità temporanea: 30 gg. di ITT pari ad €. 3.450,00 + 20 gg. di ITP al 50% pari ad €.
1.150,00 + 20 gg di ITP al 25% pari ad €. 575,00 = €. 5.175,00
b) danno biologico permanente: micropermanente: 8% su soggetto di anni 77 = €. 11.230.00.
Quanto al danno morale, rammentato che il danno non patrimoniale - articolato in danni biologico, morale ed esistenziale - è unitario ed omnicomprensivo (art. 2059 c.c.), la più
recente giurisprudenza afferma che la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità
dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così Cass. 03.03.2023 n. 6444); ne consegue che: “al riconoscimento di
16
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella
prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario
ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del
c.d. danno morale (Cass. ord. n. 5547 del 01.03.2024).
Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati ed in assenza di una specifica prova contraria sul punto, il danno morale non può essere riconosciuto e deve ritenersi assorbito nel danno biologico.
Da ultimo, va precisato che la liquidazione del danno secondo i parametri di legge non può
non tenere conto del decesso della danneggiata avvenuto, per cause indipendenti dal sinistro,
prima della fine del giudizio;
la circostanza appare di sicuro rilievo considerato che,
applicando astrattamente le tabelle milanesi - il cui scopo precipuo è dare uniformità di trattamento nelle liquidazioni su tutto il territorio nazionale - si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la vittima sopravvissuta almeno fino al termine del processo e quella deceduta prima della fine del giudizio.
Ed invero, in caso di morte della persona danneggiata prima della liquidazione del danno,
considerato che la durata della vita futura non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto e che non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte, la giurisprudenza è
pacificamente orientata nell'affermare che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia
deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione
risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del
defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e
17
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 +1
[...] CP_7 non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno
seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il
risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona
offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in
proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. ord. n. 41933 del
29.12.2021); in altri termini, nel caso di premorienza del danneggiato, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quella finale, ossia prossima al decesso (così
Cass. ord. n. 30461 del 26.11.2024).
Ciò posto, per tener conto dell'effettiva durata della vita della danneggiata in Parte_8
sede di liquidazione del danno, può farsi senz'altro ricorso alla formula proporzionale qui di seguito indicata:
€. 11.230,00: 100 = x : 78 , dove €.11.230,00 è l'ammontare in euro del danno permanente previsto dalla tabella, 100 è l'età massima ivi prevista e 78 è l'età raggiunta dalla de cuius al momento del decesso;
il risultato della proporzione è pari ad €. 8.759,40.
In conclusione, agli eredi di vanno riconosciuti €. 5.175,00 di danno da inabilità Parte_8
temporanea ed €. 8.759,40 di danno biologico permanente;
così in totale €. 13.934,40.
In relazione agli interessi da cosiddetto lucro cessante, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712 del 17.12.1995 si può
affermare che, sebbene non sia possibile presumere per legge il danno da ritardo, è evidente che esso possa essere riconosciuto qualora la liquidazione del danno avvenga a distanza di molto tempo dall'evento dannoso, potendosi ragionevolmente affermare che in quel lasso temporale il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente il denaro.
18
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] Nel calcolo degli interessi, non potendo fondare il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato liquidata all'attualità al fine di evitare il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 cc, gli interessi vanno calcolati - con decorrenza dal giorno del sinistro e fino alla data di pubblicazione della sentenza - al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro pari ad €. 10.516,53 di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat- FOI;
la rivalutazione è pari ad €. 3.417,87 e gli interessi da lucro cessante ammontano ad €. 2.791,16 per un totale di €. 16.725,56; infine, a detta somma va aggiunto l'esborso di €. 450,00 sostenuto per la ctu medica, ragion per cui il credito risarcitorio che va complessivamente riconosciuto agli eredi di è pari ad €. 17.175,56. Parte_8
9. Per tutto quanto innanzi esposto, l'impugnata sentenza va riformata con l'accoglimento la domanda e la condanna dell'appellato in Napoli al pagamento Controparte_2
in favore degli eredi di della complessiva somma di €. 17.175,56, oltre interessi Parte_8
dalla data della pronuncia al soddisfo.
Risultando incontroversa l'operatività della garanzia invocata dal condominio appellato, la
(già ) va condannata a manlevare il Controparte_12 Controparte_6
in Napoli di quanto quest'ultimo sarà tenuta a pagare in favore Controparte_2
degli eredi di in forza della presente sentenza;
va invece rigettata la domanda Parte_8
spiegata dal condominio nei confronti della ditta in quanto infondata. CP_3
10. La soccombenza del appellato comporta la sua condanna al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado in favore degli appellanti eredi di e della Parte_8 CP_3
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado e per le fasi studio,
19
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 CP_1 6 in NAPOLI +1
[...] introduttiva e decisionale del presente grado e con distrazione in favore dell'avv. Emiliano
Del Balzo, procuratore degli appellanti dichiaratosi anticipatario;
in ragione della pacifica operatività della polizza assicurativa, vanno compensate le spese di entrambi i gradi tra il condominio appellato e la terza chiamata in causa . Controparte_12
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da , Parte_1
, , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nella qualità indicata in atti, avverso la sentenza n. 12552/2017 del Tribunale di Napoli,
[...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_7
pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_1
, , , ed
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti in qualità di eredi di della somma di €. Parte_6 Parte_8
17.175,56, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2- condanna, il Napoli, in persona dell'amministratore Controparte_7
p.t., al pagamento delle spese dell'intero giudizio in favore di , Parte_1 Parte_2
, , , ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti in qualità di eredi di che liquida per il primo grado in €. 187,00
[...] Parte_8
per spese ed €. 4.835,00 per compensi professionali e per il presente grado in €. 355,50
per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali;
il tutto oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Emiliano Del Balzo,
dichiaratosi anticipatario;
20
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – ESPOSITO TERESA + 5 / CP_1 6 in NAPOLI +1
[...]
3- rigetta la domanda proposta dal in Napoli, in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., nei confronti della terza chiamata in persona CP_3
del legale rappresentante p.t. e condanna il predetto condominio, come in atti rappresentato, al pagamento delle spese del giudizio in favore della come CP_3
in atti rappresentata, che liquida per il primo grado in €. 4.835,00 per compensi professionali ed in €.
3.966.00 per compensi professionali del presente grado;
il tutto oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
4- dichiara tenuta e condanna la (già Controparte_12 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare in
[...]
condominio di in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., di quanto Controparte_2
il condominio è tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
5- compensa le spese dei due gradi di giudizio tra il Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t., e la , in
[...] Controparte_12
persona del legale rappresentante p.t..
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
21
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 688/2018R.G. – + 5 / Parte_1 [...]
+1 Controparte_7