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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 1496/2022
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 1496/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) – con l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DURANTI, già costituito con i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (C.F. Controparte_1
e (C.F. C.F._2 Parte_2
) C.F._3
ATTORE
Contro
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. LEONARDO SUSINI.
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato in data 20.4.2022, i coniugi e – anche in qualità di Controparte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul loro figlio minore Pt_1
- promuovevano avanti all'intestato Tribunale un'azione
[...] risarcitoria invocando la responsabilità del sig. Controparte_3
e della sig.ra per i danni causati al figlio minore Controparte_4
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12.7.2021.
Asserivano, in fatto, gli attori che alla data suindicata, intorno alle ore 00:05, nel Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), il minore alla guida del suo ciclomotore Aprilia tg Parte_1
X8MPTS, stava percorrendo la strada Tosco Romagnola, con direzione di marcia dalla località “Capanne” a “San Romano”.
Giungendo all'intersezione con via Meucci, il predetto si apprestava a svoltare a sinistra, quando veniva travolto dall'autovettura Citroen Picasso tg. DK462XR – che seguiva il ciclomotore - guidata dal sig. , di proprietà Controparte_3 della sig. (la vettura era assicurata con la Controparte_4 compagnia che pure viene citata nel Controparte_2 presente giudizio).
A seguito del forte impatto fra la parte posteriore sinistra del ciclomotore e la parte anteriore destra del montante, del
2 parabrezza, del parafango, e del faro dell'autovettura, lo scooter veniva sbalzato di 14 metri (come risulta dalla relazione dei
Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, al doc.1 di parte attrice).
Specificano gli odierni attori, che i Carabinieri chiedevano al sig.
– una volta giunto in loco insieme alla coniuge - di Pt_1 mettere in moto lo scooter, attività che il predetto riusciva a compiere dopo diversi tentativi.
A quel punto i Carabinieri constatavano il mancato funzionamento sia dello stop che delle frecce posteriori, ravvisando in ciò violazione del comma 13 dell'articolo 72 del
Codice della Strada.
Parte attrice ritiene, tuttavia, che detto mancato funzionamento sia la conseguenza del violento impatto fra lo scooter e l'autovettura e non, come asserito a verbale dai Carabinieri, la causa dello scontro.
Tale circostanza veniva confermata dal carrozziere sig. Per_1 nonché dal perito di parte dell'
[...] Parte_3 sig. Persona_2
L'ingiunzione conseguente al predetto accertamento veniva impugnata dinanzi al Giudice di Pace di San Miniato che, con sentenza n.208/2021 (doc.3 di parte attrice), annullava la sanzione nei confronti del minore.
A seguito del sinistro, il minore riportava una serie Parte_1 di danni fisici quali “trauma cranico commotivo ed ematoma extradurale sx, frattura della mastoide sx ed otorragia, ematoma del gluteo sx”, con una prognosi di guarigione riservata (doc.4 di parte attrice), nonché una serie di postumi emergenti da visite successive (da doc.5 a doc.12).
Gli attori, tramite il proprio legale, inoltravano più volte ad entrambe le compagnie di assicurazione una lettera di
3 risarcimento danni – fisici, biologici, morali ed esistenziali -, corredata dal certificato di avvenuta guarigione con postumi del minore.
La compagnia inviava agli attori Controparte_2 un'offerta di pagamento datato 30.12.2021 per l'importo di euro
11.414,00.
Gli attori non accettavano la predetta offerta.
In data 15.7.2022 si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
contestando l'intera ricostruzione fattuale Controparte_2 dell'occorso prospettata da parte attrice.
In particolar modo, parte convenuta affermava che il ciclomotore
– con luci di posizionamento posteriori spente e non funzionanti, in violazione del comma 13 dell'art. 72 del Codice della Strada – si trovasse al centro della carreggiata e avesse effettuato, in un tratto di strada non illuminato e in orario notturno, un'improvvisa e repentina manovra di svolta a sinistra, non segnalata, concorrendo così a causare il sinistro per cui è causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione testimoniale e CTU medico legale.
In data 10.11.2025 si costituiva in giudizio il sig. – Parte_1 ora maggiorenne – con l'avv. Marco Duranti.
Alla luce delle risultanze dell'espletata attività istruttoria, ritiene questo Giudice sussistente un'ipotesi di concorso delle parti nella causazione del sinistro.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità
4 della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate “
(Cass. civile sentenza n. 23804 del 4 settembre 2024).
Il giudicante dovrà, dunque comparare i due livelli di colpa e valutare “quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno “.
Tuttavia, nel caso di specie, gli elementi probatori prospettati non consentono una siffatta valutazione da parte del giudicante.
La presunzione di corresponsabilità di cui al disposto normativo dell'articolo 2054 c.c. – viste le risultanze del verbale di accertamento e la mancata prova di elementi di fatto contrari- non può dirsi superata, né, come accennato, può dirsi superata la presunzione di pari percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle parti.
Non è dunque ravvisabile elemento alcuno che consenta di ritenere – contrariamente alle risultanze del verbale redatto dagli organi accertatori - l'accensione dell'indicatore di movimento da parte del Pt_1
D'altra parte, i testi indicati da parte convenuta hanno riferito della mancata accensione degli indicatori di movimento del motociclo.
In particolare, il sig. alla domanda sul capitolo di Testimone_1 prova n.1 della seconda memoria risponde “prima dell'urto non ho visto in nessun modo il ciclomotore”. Una siffatta dichiarazione lascia intendere che il ciclomotore, al verificarsi del sinistro, risultava non visibile nel buio della strada – che, di per sè non era illuminata – in quanto non attivati gli indicatori di posizione. Peraltro, alla domanda sul capitolo di prova n. 7 della seconda memoria risponde: “per quanto ricordo, il motorino era sprovvisto delle luci di posizione posteriori”.
5 Anche il teste – anch'egli amico del sig. e Testimone_2 CP_3 presente al momento dello scontro – conferma la dinamica dello scontro ricostruita dagli amici, e dichiara “Stavamo percorrendo la via Tosco Romagnola nello stesso senso. Il era tutto Pt_1 sulla destra, praticamente sulla linea di carreggiata, senza indicatori di posizione. A un certo punto ha svoltato a sinistra e ci ha preso sul lato destro della carreggiata. Prima dell'impatto con lo scooter non l'avevo visto”.
Alla domanda sul capitolo di prova n.2 della seconda memoria risponde “Sì, è vero. Non aveva né fari né la freccia a sinistra”.
Quanto asserito dagli stessi in sede di escussione testimoniale, in realtà, è, del resto, una conferma delle dichiarazioni che i sig.
e rilasciavano ai Carabinieri Tes_1 Tes_2 Tes_3 nell'immediatezza dell'occorso, così come emerge dallo stesso verbale.
Anche l'agente , alla domanda sul capitolo di Testimone_4 prova n. 5 della seconda memoria, risponde: “abbiamo fatto accendere il ciclomotore e abbiamo rilevato che i fari anteriori si sono accesi regolarmente mentre il faro posteriore così come gli indicatori di direzione posteriori non funzionavano”.
Ancora, il teste , rispondendo alla domanda sul Testimone_4 capitolo di prova n. 4 della seconda memoria risponde: “si vedeva che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore destra della macchina e la parte laterale sinistra del ciclomotore mentre la parte posteriore sinistra dello stesso era intatta così come le relative luci”.
Lo stesso perito escusso quale testimone, alla Persona_2 domanda sul capitolo di prova n. 7 della seconda memoria di parte attrice rispondeva: “io personalmente e alla mia presenza neppure il titolare della carrozzeria, abbiamo effettuato la prova
6 dell'accensione delle luci”; non essendo dunque in grado di dimostrare la circostanza così come prospettata da parte attrice.
Appaiono dunque prive di pregio e non determinanti le dichiarazioni dei coniugi e – amici Persona_1 Parte_4 degli attori – nella parte in cui asseriscono di aver visto Pt_1 uscire di casa il minore con le luci dello scooter perfettamente funzionanti.
Ciò chiarito in punto di an, in ordine al quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Il c.t.u., con valutazione logica e condivisibile, ha concluso che in seguito al sinistro parte attrice ha riportato “un trauma cranio- facciale con ematoma epidurale temporale sinistro e frattura a carico della mastoide omolaterale ed un trauma al fianco e gluteo sinistro. Tale lesività è da riferirsi ad un violento trauma del lato sinistro del corpo compatibile con l'incidente così come descritto in atti ovvero con impatto e caricamento sul cofano di un'auto mentre lo scooter su cui viaggiava il stava svoltando a Pt_1 sinistra esponendo pertanto il fianco sinistro all'auto che sopraggiungeva da tergo. Tale lesività ha determinato un breve periodo di ricovero, ha necessitato di un congruo periodo di riposo ed ha esitato in una lieve ipoacusia sinistra, in alcuni modesti esiti cicatriziali sia a carico del volto (regione sovraorbitaria sinistra e radice del naso) che della regione del fianco sinistro e nell'insorgenza di una sintomatologia cefalalgica compatibile con il trauma cranico commotivo. Allo stato attuale, stante il tempo trascorso e la normale evoluzione della lesività riportata, tali esiti sono da considerarsi stabilizzati”, riportando un danno stimabile in una riduzione dell'integrità psicofisica permanente nella percentuale del 10% e temporanea corrispondente a un periodo complessivo di invalidità
7 temporanea di 3 mesi di cui 15 giorni da considerarsi in misura assoluta (periodo di ricovero e di riposo assoluto), 15 giorni al
75% (in considerazione delle prescrizioni alla dimissione), 20 giorni al 50% (come prescritti dal curante) ed i rimanenti 40 giorni al 25%.
Costituiscono conseguenza del sinistro anche le spese sostenute, ritenute congrue nella somma di € 901,00.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dei parametri previsti, si ottiene la somma complessiva, quale danno non patrimoniale, di € 30.000,00, in difetto di personalizzazione, tenuto conto della mancata allegazione e prova di circostanze specifiche in tal senso.
Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro, deve essere riconosciuta al minore la somma di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data di adozione della tabella, e oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, ed € 450,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, ed oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Sussistono i presupposti, tenuto conto degli esiti della controversia, dell'offerta stragiudiziale e della proposta conciliativa, per compensare nella misura di metà le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta.
8 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il concorso paritario dell'attore e del convenuto contumace nella determinazione del sinistro, ai sensi del CP_3 disposto normativo di cui all'art. 2054 c.c.; per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 450,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
Compensa nella misura di metà le spese di lite, liquidandole per l'intero in €571,46 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 13/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
r.g. 1496/2022
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 1496/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) – con l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DURANTI, già costituito con i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (C.F. Controparte_1
e (C.F. C.F._2 Parte_2
) C.F._3
ATTORE
Contro
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. LEONARDO SUSINI.
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione e decisione del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato in data 20.4.2022, i coniugi e – anche in qualità di Controparte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sul loro figlio minore Pt_1
- promuovevano avanti all'intestato Tribunale un'azione
[...] risarcitoria invocando la responsabilità del sig. Controparte_3
e della sig.ra per i danni causati al figlio minore Controparte_4
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12.7.2021.
Asserivano, in fatto, gli attori che alla data suindicata, intorno alle ore 00:05, nel Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), il minore alla guida del suo ciclomotore Aprilia tg Parte_1
X8MPTS, stava percorrendo la strada Tosco Romagnola, con direzione di marcia dalla località “Capanne” a “San Romano”.
Giungendo all'intersezione con via Meucci, il predetto si apprestava a svoltare a sinistra, quando veniva travolto dall'autovettura Citroen Picasso tg. DK462XR – che seguiva il ciclomotore - guidata dal sig. , di proprietà Controparte_3 della sig. (la vettura era assicurata con la Controparte_4 compagnia che pure viene citata nel Controparte_2 presente giudizio).
A seguito del forte impatto fra la parte posteriore sinistra del ciclomotore e la parte anteriore destra del montante, del
2 parabrezza, del parafango, e del faro dell'autovettura, lo scooter veniva sbalzato di 14 metri (come risulta dalla relazione dei
Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, al doc.1 di parte attrice).
Specificano gli odierni attori, che i Carabinieri chiedevano al sig.
– una volta giunto in loco insieme alla coniuge - di Pt_1 mettere in moto lo scooter, attività che il predetto riusciva a compiere dopo diversi tentativi.
A quel punto i Carabinieri constatavano il mancato funzionamento sia dello stop che delle frecce posteriori, ravvisando in ciò violazione del comma 13 dell'articolo 72 del
Codice della Strada.
Parte attrice ritiene, tuttavia, che detto mancato funzionamento sia la conseguenza del violento impatto fra lo scooter e l'autovettura e non, come asserito a verbale dai Carabinieri, la causa dello scontro.
Tale circostanza veniva confermata dal carrozziere sig. Per_1 nonché dal perito di parte dell'
[...] Parte_3 sig. Persona_2
L'ingiunzione conseguente al predetto accertamento veniva impugnata dinanzi al Giudice di Pace di San Miniato che, con sentenza n.208/2021 (doc.3 di parte attrice), annullava la sanzione nei confronti del minore.
A seguito del sinistro, il minore riportava una serie Parte_1 di danni fisici quali “trauma cranico commotivo ed ematoma extradurale sx, frattura della mastoide sx ed otorragia, ematoma del gluteo sx”, con una prognosi di guarigione riservata (doc.4 di parte attrice), nonché una serie di postumi emergenti da visite successive (da doc.5 a doc.12).
Gli attori, tramite il proprio legale, inoltravano più volte ad entrambe le compagnie di assicurazione una lettera di
3 risarcimento danni – fisici, biologici, morali ed esistenziali -, corredata dal certificato di avvenuta guarigione con postumi del minore.
La compagnia inviava agli attori Controparte_2 un'offerta di pagamento datato 30.12.2021 per l'importo di euro
11.414,00.
Gli attori non accettavano la predetta offerta.
In data 15.7.2022 si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
contestando l'intera ricostruzione fattuale Controparte_2 dell'occorso prospettata da parte attrice.
In particolar modo, parte convenuta affermava che il ciclomotore
– con luci di posizionamento posteriori spente e non funzionanti, in violazione del comma 13 dell'art. 72 del Codice della Strada – si trovasse al centro della carreggiata e avesse effettuato, in un tratto di strada non illuminato e in orario notturno, un'improvvisa e repentina manovra di svolta a sinistra, non segnalata, concorrendo così a causare il sinistro per cui è causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente in ragioni delle produzioni di parte, sia tramite escussione testimoniale e CTU medico legale.
In data 10.11.2025 si costituiva in giudizio il sig. – Parte_1 ora maggiorenne – con l'avv. Marco Duranti.
Alla luce delle risultanze dell'espletata attività istruttoria, ritiene questo Giudice sussistente un'ipotesi di concorso delle parti nella causazione del sinistro.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità
4 della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate “
(Cass. civile sentenza n. 23804 del 4 settembre 2024).
Il giudicante dovrà, dunque comparare i due livelli di colpa e valutare “quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno “.
Tuttavia, nel caso di specie, gli elementi probatori prospettati non consentono una siffatta valutazione da parte del giudicante.
La presunzione di corresponsabilità di cui al disposto normativo dell'articolo 2054 c.c. – viste le risultanze del verbale di accertamento e la mancata prova di elementi di fatto contrari- non può dirsi superata, né, come accennato, può dirsi superata la presunzione di pari percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle parti.
Non è dunque ravvisabile elemento alcuno che consenta di ritenere – contrariamente alle risultanze del verbale redatto dagli organi accertatori - l'accensione dell'indicatore di movimento da parte del Pt_1
D'altra parte, i testi indicati da parte convenuta hanno riferito della mancata accensione degli indicatori di movimento del motociclo.
In particolare, il sig. alla domanda sul capitolo di Testimone_1 prova n.1 della seconda memoria risponde “prima dell'urto non ho visto in nessun modo il ciclomotore”. Una siffatta dichiarazione lascia intendere che il ciclomotore, al verificarsi del sinistro, risultava non visibile nel buio della strada – che, di per sè non era illuminata – in quanto non attivati gli indicatori di posizione. Peraltro, alla domanda sul capitolo di prova n. 7 della seconda memoria risponde: “per quanto ricordo, il motorino era sprovvisto delle luci di posizione posteriori”.
5 Anche il teste – anch'egli amico del sig. e Testimone_2 CP_3 presente al momento dello scontro – conferma la dinamica dello scontro ricostruita dagli amici, e dichiara “Stavamo percorrendo la via Tosco Romagnola nello stesso senso. Il era tutto Pt_1 sulla destra, praticamente sulla linea di carreggiata, senza indicatori di posizione. A un certo punto ha svoltato a sinistra e ci ha preso sul lato destro della carreggiata. Prima dell'impatto con lo scooter non l'avevo visto”.
Alla domanda sul capitolo di prova n.2 della seconda memoria risponde “Sì, è vero. Non aveva né fari né la freccia a sinistra”.
Quanto asserito dagli stessi in sede di escussione testimoniale, in realtà, è, del resto, una conferma delle dichiarazioni che i sig.
e rilasciavano ai Carabinieri Tes_1 Tes_2 Tes_3 nell'immediatezza dell'occorso, così come emerge dallo stesso verbale.
Anche l'agente , alla domanda sul capitolo di Testimone_4 prova n. 5 della seconda memoria, risponde: “abbiamo fatto accendere il ciclomotore e abbiamo rilevato che i fari anteriori si sono accesi regolarmente mentre il faro posteriore così come gli indicatori di direzione posteriori non funzionavano”.
Ancora, il teste , rispondendo alla domanda sul Testimone_4 capitolo di prova n. 4 della seconda memoria risponde: “si vedeva che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore destra della macchina e la parte laterale sinistra del ciclomotore mentre la parte posteriore sinistra dello stesso era intatta così come le relative luci”.
Lo stesso perito escusso quale testimone, alla Persona_2 domanda sul capitolo di prova n. 7 della seconda memoria di parte attrice rispondeva: “io personalmente e alla mia presenza neppure il titolare della carrozzeria, abbiamo effettuato la prova
6 dell'accensione delle luci”; non essendo dunque in grado di dimostrare la circostanza così come prospettata da parte attrice.
Appaiono dunque prive di pregio e non determinanti le dichiarazioni dei coniugi e – amici Persona_1 Parte_4 degli attori – nella parte in cui asseriscono di aver visto Pt_1 uscire di casa il minore con le luci dello scooter perfettamente funzionanti.
Ciò chiarito in punto di an, in ordine al quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Il c.t.u., con valutazione logica e condivisibile, ha concluso che in seguito al sinistro parte attrice ha riportato “un trauma cranio- facciale con ematoma epidurale temporale sinistro e frattura a carico della mastoide omolaterale ed un trauma al fianco e gluteo sinistro. Tale lesività è da riferirsi ad un violento trauma del lato sinistro del corpo compatibile con l'incidente così come descritto in atti ovvero con impatto e caricamento sul cofano di un'auto mentre lo scooter su cui viaggiava il stava svoltando a Pt_1 sinistra esponendo pertanto il fianco sinistro all'auto che sopraggiungeva da tergo. Tale lesività ha determinato un breve periodo di ricovero, ha necessitato di un congruo periodo di riposo ed ha esitato in una lieve ipoacusia sinistra, in alcuni modesti esiti cicatriziali sia a carico del volto (regione sovraorbitaria sinistra e radice del naso) che della regione del fianco sinistro e nell'insorgenza di una sintomatologia cefalalgica compatibile con il trauma cranico commotivo. Allo stato attuale, stante il tempo trascorso e la normale evoluzione della lesività riportata, tali esiti sono da considerarsi stabilizzati”, riportando un danno stimabile in una riduzione dell'integrità psicofisica permanente nella percentuale del 10% e temporanea corrispondente a un periodo complessivo di invalidità
7 temporanea di 3 mesi di cui 15 giorni da considerarsi in misura assoluta (periodo di ricovero e di riposo assoluto), 15 giorni al
75% (in considerazione delle prescrizioni alla dimissione), 20 giorni al 50% (come prescritti dal curante) ed i rimanenti 40 giorni al 25%.
Costituiscono conseguenza del sinistro anche le spese sostenute, ritenute congrue nella somma di € 901,00.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dei parametri previsti, si ottiene la somma complessiva, quale danno non patrimoniale, di € 30.000,00, in difetto di personalizzazione, tenuto conto della mancata allegazione e prova di circostanze specifiche in tal senso.
Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro, deve essere riconosciuta al minore la somma di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data di adozione della tabella, e oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, ed € 450,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, ed oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.
Sussistono i presupposti, tenuto conto degli esiti della controversia, dell'offerta stragiudiziale e della proposta conciliativa, per compensare nella misura di metà le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta.
8 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il concorso paritario dell'attore e del convenuto contumace nella determinazione del sinistro, ai sensi del CP_3 disposto normativo di cui all'art. 2054 c.c.; per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 450,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
Compensa nella misura di metà le spese di lite, liquidandole per l'intero in €571,46 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 13/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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