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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8689 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via M. Caravaggio n. 276, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Patrizia Ferro e Daniela Maiuri, elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla via G. Gigante n.7;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 19
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'adozione di CP_1
, con assunzione da parte sua del cognome posposto rispetto a
[...] Pt_1 CP_1
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2025, chiedeva pronunciarsi l'adozione da Parte_1 parte sua di ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss c.c.; in CP_1 particolare, la ricorrente rappresentava che l'adottando è figlio di e di Persona_1 Per_2
, i quali dopo un breve matrimonio divorziarono nell'anno 2005. Successivamente, nell'anno
[...]
2006, la ricorrente contraeva matrimonio con , padre biologico dell'adottando; da Persona_1 qual momento la ricorrente si era occupata stabilmente dell'accudimento, dell'educazione, della crescita e del mantenimento dell'adottando tanto da essere riconosciuta come autentica figura materna;
tale legame era rimasto intatto negli anni, nonostante il successivo divorzio tra la ricorrente e il padre dell'adottando ; infine, aggiungeva che non era mai Persona_1 CP_1 stata adottato da nessuno e che, pertanto, non sussisteva alcun ostacolo all'adozione.
All'udienza di comparizione, fissata per il giorno 17.7.2025, compariva la ricorrente
[...] con il proprio procuratore, il padre dell'adottando e l'adottando Pt_1 Persona_1 CP_1
.
[...]
Veniva sentita la ricorrente, la quale dichiarava di voler adottare al Parte_1 CP_1 fine di dare un riconoscimento giuridico alla relazione affettiva esistente da tanti anni con l'adottando.
Veniva, quindi, sentito l'adottando, , il quale dichiarava di essere stato cresciuto dalla CP_1 ricorrente, mentre con la madre biologica non aveva più rapporti dall'infanzia. Aggiungeva che il legame affettivo si estendeva anche ai familiari dell'adottante, i quali da sempre lo considerano
“figlio” della ricorrente. Infine, esprimeva la volontà di aggiungere dopo l'adozione il cognome della al suo. Pt_1
Veniva in ultimo sentito il padre dell'adottando, , il quale dichiarava il suo assenso Persona_1 all'adozione, rappresentando che il figlio era cresciuto avendo quale figura materna di CP_1 riferimento la sig.ra Parte_1
All'esito il Giudice onerava parte ricorrente all'acquisizione dell'assenso della madre dell'adottando, rinviando all'udienza del 9.9.2025 disponendo la comparizione figurata delle parti.
All'udienza cartolare del 9.9.2025, il Giudice relatore preso atto del deposito delle note di trattazione scritta dell'8.9.2025, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda con nota dell'8.10.2025.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 291 e 312 c.c. per fare luogo alla adozione richiesta. Invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che la ricorrente ha compiuto 49 anni, ed ha pertanto più di trentacinque anni e superato di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso espresso della madre biologica dell'adottando, sig.ra
, residente in [...], la quale ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a Persona_2 mani proprie, in data 13.6.2025, e non ha ritirato la raccomandata A/R datata 25.07.2025, spedita in data 28.07.2025, con cui si invitava la medesima a far pervenire la sua dichiarazione di assenso anche in forma scritta, attesa la distanza geografica con l'intestato Tribunale, circostanza che in ogni caso non osta alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 297 c.c., considerato che l'adottando ha dichiarato in udienza che dall'infanzia non ha più rapporti con la madre biologica, e che la stessa, consapevole della richiesta di adozione del figlio biologico maggiorenne, non ha rappresentato alcuna ragione ostativa rimanendo inerte, ragion per cui il suo mancato assenso risulta ingiustificato e tale da non impedire l'accoglimento della domanda di adozione.
Sussiste dunque il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo, essendo emerso in giudizio in maniera univoca che la sig.ra Parte_1 ha cresciuto l'adottando come figlio proprio, avendo contribuito alla sua educazione, al mantenimento ed alla crescita del giovane.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
L'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c., aggiungerà al proprio cognome quello dell'adottante, come richiesto in udienza concordemente dal predetto e dalla ricorrente, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto).
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio e di giurisdizione necessaria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8689/2025 del R.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...] e residente in [...] (atto n. 6 parte II s. A sez. X anno 1998) da parte della ricorrente, come sopra identificata;
2. dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all' adottato il cognome aggiungendolo al proprio, di modo Pt_1 che per l'effetto l'adottato si chiami Parte_2
3. ordina all'Ufficiale di Stato del Comune di NAPOLI di provvedere, con esonero di responsabilità, alle prescritte annotazioni ai sensi del vigente ordinamento dello stato civile;
4. manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente rel -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8689 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via M. Caravaggio n. 276, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Patrizia Ferro e Daniela Maiuri, elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla via G. Gigante n.7;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 19
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva dichiararsi l'adozione di CP_1
, con assunzione da parte sua del cognome posposto rispetto a
[...] Pt_1 CP_1
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2025, chiedeva pronunciarsi l'adozione da Parte_1 parte sua di ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss c.c.; in CP_1 particolare, la ricorrente rappresentava che l'adottando è figlio di e di Persona_1 Per_2
, i quali dopo un breve matrimonio divorziarono nell'anno 2005. Successivamente, nell'anno
[...]
2006, la ricorrente contraeva matrimonio con , padre biologico dell'adottando; da Persona_1 qual momento la ricorrente si era occupata stabilmente dell'accudimento, dell'educazione, della crescita e del mantenimento dell'adottando tanto da essere riconosciuta come autentica figura materna;
tale legame era rimasto intatto negli anni, nonostante il successivo divorzio tra la ricorrente e il padre dell'adottando ; infine, aggiungeva che non era mai Persona_1 CP_1 stata adottato da nessuno e che, pertanto, non sussisteva alcun ostacolo all'adozione.
All'udienza di comparizione, fissata per il giorno 17.7.2025, compariva la ricorrente
[...] con il proprio procuratore, il padre dell'adottando e l'adottando Pt_1 Persona_1 CP_1
.
[...]
Veniva sentita la ricorrente, la quale dichiarava di voler adottare al Parte_1 CP_1 fine di dare un riconoscimento giuridico alla relazione affettiva esistente da tanti anni con l'adottando.
Veniva, quindi, sentito l'adottando, , il quale dichiarava di essere stato cresciuto dalla CP_1 ricorrente, mentre con la madre biologica non aveva più rapporti dall'infanzia. Aggiungeva che il legame affettivo si estendeva anche ai familiari dell'adottante, i quali da sempre lo considerano
“figlio” della ricorrente. Infine, esprimeva la volontà di aggiungere dopo l'adozione il cognome della al suo. Pt_1
Veniva in ultimo sentito il padre dell'adottando, , il quale dichiarava il suo assenso Persona_1 all'adozione, rappresentando che il figlio era cresciuto avendo quale figura materna di CP_1 riferimento la sig.ra Parte_1
All'esito il Giudice onerava parte ricorrente all'acquisizione dell'assenso della madre dell'adottando, rinviando all'udienza del 9.9.2025 disponendo la comparizione figurata delle parti.
All'udienza cartolare del 9.9.2025, il Giudice relatore preso atto del deposito delle note di trattazione scritta dell'8.9.2025, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda con nota dell'8.10.2025.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 291 e 312 c.c. per fare luogo alla adozione richiesta. Invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che la ricorrente ha compiuto 49 anni, ed ha pertanto più di trentacinque anni e superato di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso espresso della madre biologica dell'adottando, sig.ra
, residente in [...], la quale ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a Persona_2 mani proprie, in data 13.6.2025, e non ha ritirato la raccomandata A/R datata 25.07.2025, spedita in data 28.07.2025, con cui si invitava la medesima a far pervenire la sua dichiarazione di assenso anche in forma scritta, attesa la distanza geografica con l'intestato Tribunale, circostanza che in ogni caso non osta alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 297 c.c., considerato che l'adottando ha dichiarato in udienza che dall'infanzia non ha più rapporti con la madre biologica, e che la stessa, consapevole della richiesta di adozione del figlio biologico maggiorenne, non ha rappresentato alcuna ragione ostativa rimanendo inerte, ragion per cui il suo mancato assenso risulta ingiustificato e tale da non impedire l'accoglimento della domanda di adozione.
Sussiste dunque il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo, essendo emerso in giudizio in maniera univoca che la sig.ra Parte_1 ha cresciuto l'adottando come figlio proprio, avendo contribuito alla sua educazione, al mantenimento ed alla crescita del giovane.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
L'adottato, ai sensi dell'art. 299 c.c., aggiungerà al proprio cognome quello dell'adottante, come richiesto in udienza concordemente dal predetto e dalla ricorrente, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto).
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio e di giurisdizione necessaria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8689/2025 del R.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...] e residente in [...] (atto n. 6 parte II s. A sez. X anno 1998) da parte della ricorrente, come sopra identificata;
2. dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all' adottato il cognome aggiungendolo al proprio, di modo Pt_1 che per l'effetto l'adottato si chiami Parte_2
3. ordina all'Ufficiale di Stato del Comune di NAPOLI di provvedere, con esonero di responsabilità, alle prescritte annotazioni ai sensi del vigente ordinamento dello stato civile;
4. manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati