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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1911/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9737/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Cc 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - Codice Fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052506572214645828 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 26 dello stesso mese, impugna:
- l'intimazione ad adempiere n. 202574052506572214645828;
- emessa da: Municipia Spa;
- Ente creditore: Comune di Giugliano in Campania;
- anno d'imposta: 2014;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 15.4.2025;
- importo complessivo: € 812,77;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione:
-) omessa notifica atti prodromici.
Il 7.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia che contesta le avverse eccezioni, deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 9.7.2025 viene rigettata l'istanza di sospensione con rinvio alla fase di merito per la determinazione delle spese.
Il Comune non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Entrambe le eccezioni attoree non meritano accogliento poiché Municipia ha, tra l'altro, allegato l'ingiunzione di pagamento n. 202074051240331815054434, notificata a mani proprie il 25.10.2021 a mezzo racc. n.
68841627088-9, come da a/r sottoscritto, il che rende superfluo l'approfondimento sulle notifiche degli atti precedenti a quest'ultimo allegati allo scritto ex art. 23.
Il ricorso va, dunque, rigettato con la conseguente condanna alle spese per € 349,00, comprensive di € 71,00 per la fase cautelare, oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Municipia, Prof.
Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 349,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9737/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Cc 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - Codice Fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052506572214645828 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 26 dello stesso mese, impugna:
- l'intimazione ad adempiere n. 202574052506572214645828;
- emessa da: Municipia Spa;
- Ente creditore: Comune di Giugliano in Campania;
- anno d'imposta: 2014;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 15.4.2025;
- importo complessivo: € 812,77;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione:
-) omessa notifica atti prodromici.
Il 7.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia che contesta le avverse eccezioni, deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 9.7.2025 viene rigettata l'istanza di sospensione con rinvio alla fase di merito per la determinazione delle spese.
Il Comune non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Entrambe le eccezioni attoree non meritano accogliento poiché Municipia ha, tra l'altro, allegato l'ingiunzione di pagamento n. 202074051240331815054434, notificata a mani proprie il 25.10.2021 a mezzo racc. n.
68841627088-9, come da a/r sottoscritto, il che rende superfluo l'approfondimento sulle notifiche degli atti precedenti a quest'ultimo allegati allo scritto ex art. 23.
Il ricorso va, dunque, rigettato con la conseguente condanna alle spese per € 349,00, comprensive di € 71,00 per la fase cautelare, oltre spese generali 15%, cp ed iva, con attribuzione al difensore di Municipia, Prof.
Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per € 349,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione.