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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14004/2016 a cui è riunita la n. 13350/2017 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14004/2016 r.g. a cui è riunita la n. 13350/2017 r.g. proposta da
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Sabino Nitti e Monica Sgobio, domiciliatari, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13/12/2019
-opponenti- contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Ritangela Cacciapaglia, domiciliataria, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento notificato il 7/9/2016
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
9/10/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI pagina 1 di 11 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento, notificato loro in data 7/9/2016, ad istanza della
[...]
con il quale gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di €328.747,14 di cui
€305.000,00 a titolo di sorte capitale, €23.184,87 a titolo di interessi convenzionali al tasso del 4.164% e €562,27 a titolo di interessi di mora alla data del 20.07.2016, oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto, in forza dell'effetto risolutivo del rapporto di mutuo fondiario n. 00002007999, concluso in data
16.10.2014 con la precettante, determinata dalla decadenza dal CP_1 beneficio del termine intimata il 16/3/2016 a fronte della morosità nel pagamento di n. 2 rate semestrali scadute a partire dal
16/4/2015.
A fondamento dell'opposizione hanno sollevato i seguenti profili di doglianza:
- improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, trattandosi di contratto bancario, non potendo valere a liberare la CP_1 precettante dall'osservanza di tale obbligo la prevista pattuizione nel contratto di mutuo (art. 14) di tale onere esclusivamente a carico della parte mutuataria;
- nullità delle clausole del contratto di mutuo di determinazione degli interessi convenzionali corrispettivi e moratori per violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., avendo il consulente di parte accertato che il tasso di mora, fissato al 7,51%, a fronte dell'ulteriore pattuizione della commissione per estinzione anticipata in misura del 2%, per una percentuale totale del 9,51%, risulterebbe superiore al tasso soglia dell'8,575%;
pagina 2 di 11 - illegittimità dell'intimata decadenza dal beneficio del termine, in quanto per effetto della gratuità totale del mutuo derivante dall'usurarietà del tasso di mora convenzionale, non risulterebbe alcuna morosità a carico della parte mutuataria;
sicché le somme versate dal mutuatario andrebbero considerate a titolo di restituzione del capitale, sino alla rata n. 18 con scadenza al
16.10.2023 e n. 19 con scadenza il 16/10/2024, per cui nulla sarebbe dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 co. 2 c.c.;
- irregolarità formali del precetto per l'indicazione generica degli interessi dovuti e della loro tipologia;
- nullità del mutuo fondiario, azionato quale titolo esecutivo, per essere stato stipulato per estinguere pregresse passività esistenti in capo ai debitori nei confronti dell'istituto di credito e nonostante l'evidente stato di bisogno dei mutuatari.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso per la preliminare declaratoria di improcedibilità dell'azione; nonché, nel merito, per l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo del
16/10/2014 rispetto all'applicazione di interessi usurari, commissioni e spese in violazione degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644
c.p., con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
in via ulteriore, per “accertare, anche a mezzo di espletanda CTU, la somma in linea capitale dovuta dagli opponenti alla banca, previa decurtazione dell'importo pari ad €75.676,88 a titolo di rate già pagate, ripristinando il piano di ammortamento secondo le scadenze originarie a far data dalla sottoscrizione del contratto di mutuo”, il tutto con vittoria di spese processuali (atto di citazione notificato il 20/9/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha, in primo luogo, eccepito la l'infondatezza
[...] dell'avverso atto di opposizione, in quanto, richiamando le
Istruzioni della Banca d'Italia, la commissione di estinzione anticipata del 2%, così come gli interessi di mora, non pagina 3 di 11 rientrerebbero nel calcolo del taeg rilevante ai fini del giudizio di usurarietà; evidenziando, altresì, la legittimità della revoca, intervenuta dopo n. 11 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata, in ossequio all'art. 8 del contratto ed ancora la pretestuosità ed infondatezza della doglianza concernente lo stato di bisogno degli opponenti, in quanto, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla CP_1 per la concessione del mutuo, non erano emersi protesti a carico degli opponenti, né i relativi nominativi risultavano segnalati alla
Centrale dei rischi interbancari, né tantomeno sussistevano segnalazioni per fidi concessi da altri Istituti (art. 38 del D.lgs
385/1993).
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, con rifusione delle spese giudiziali (comparsa di risposta del
22/12/2016).
I.3.- Intrapresa l'azione esecutiva con pignoramento immobiliare del notificato il 13/10/2016, gli opponenti hanno proposto opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. con ricorso depositato il
1°/11/2016, a fronte della quale, è stata disattesa l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
I.4.- Introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (r.g.
n. 13350/2017), sono state reiterate le medesime doglianze contenute nell'atto di opposizione a precetto.
I.5.- Con ordinanza del 3.4.2019, il giudizio iscritto al n.
14004/2016 r.g. è stato riunito al giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. iscritto al n. 13350/2016 r.g., in ragione della identità delle cause, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo (cfr.
Cass. sez. un. n. 20596/2007 e Cass. n. 18564/2015).
I.6.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale di parte, è pervenuta all'odierna udienza in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti rispettivamente a venti giorni e a quindici per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 4 di 11 II.- L'opposizione al precetto di pagamento ex art. 615 co. 1
c.p.c. proposta da e è da Parte_1 Parte_2 ritenersi infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, infondata è la doglianza degli opponenti in relazione all'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 co. 1 bis del d.lgs. 28/2010.
Come di recente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza
2 marzo 2023, n. 43, “l'art. 5, comma 4 lett. e), di fatti, contempla tra le eccezioni i soli “procedimenti di opposizione all' esecuzione forzata” o “incidenti di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, sicché dall'ambito esulano le opposizioni a precetto che vengono introdotte prima dell'avvio dell'esecuzione e postulano che un'esecuzione forzata non sia pendente”.
Pertanto, onerata del relativo incombente procedimentale era la stessa parte opponente che, pertanto, non può avvantaggiarsi degli effetti dell'eccezione proposta senza contraddire il principio del nemo potest venire contra factum proprium.
Priva di fondamento è anche la contestazione dei profili di irregolarità formale dell'atto di precetto, da un lato, sulla scorta del principio in base al quale “la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare
l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa” (cfr.
Cass. civ. sez. VI, 18/07/2018, n.19105); dall'altro, in quanto, per costante orientamento della Suprema Corte di legittimità, non è necessario per la validità dell'intimazione che venga specificatamente indicato il procedimento aritmetico e logico- matematico utilizzato per la compiuta individuazione delle somme precettate.
pagina 5 di 11 Passando ad esaminare il merito, dalla valutazione delle complessive allegazioni assertive e probatorie possono ritenersi comprovati, oltre che non specificatamente contestati, i seguenti fatti costitutivi:
1) stipulava, in data 22.07.2005, un mutuo Parte_1 fondiario contrassegnato dal nr. 00002001241 dell'importo di
€uro 175.000,00, estinto in data 17.08.2012 con l'applicazione della commissione dell'1,00% per estinzione anticipata;
2) – stipulavano, in data Parte_1 Parte_2
17.07.2012, il mutuo fondiario nr. 00002006591 di €uro
250.000,00, estinto in data 16.10.2014 senza l'applicazione del
2,00% (variazione delle condizioni approvata dal CDA del
06.08.2014 v. allegato 12);
3) Gli odierni opponenti hanno successivamente stipulato, in data
16.10.2014, un mutuo fondiario avente nr. 00002007999 di €uro
305.000,00, estinto in data 10.10.2016 senza l'applicazione del
2,00% per passaggio a sofferenza, bensì con l'applicazione della commissione di €uro 155,00 come previsto dal Documento di
Sintesi del Contratto e dalle condizioni sottoscritte dai mutuatari (Allegato 11). Con l'erogazione di detto mutuo è stata estinta la debitoria del mutuo 00002006591 e la debitoria del conto corrente, intestato alla società One office S.r.l., di cui e erano garanti. Parte_1 Parte_2
È bene, anzitutto, sottolineare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di nullità del titolo esecutivo stragiudiziale, per essere stato il mutuo contratto per ripianare pregresse passività nei riguardi del medesimo istituto di credito oggi opposto;
tanto in applicazione della posizione interpretativa prevalente nella Corte di legittimità, alla cui stregua “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito
pagina 6 di 11 preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (così, Cass. Sez. 3,
25/07/2022, n. 23149, Rv. 665427 - 01).
Quanto, invece, alla doglianza circa l'asserita usurarietà degli interessi di mora convenzionali, per come formulata dagli opponenti, la stessa non merita alcun accoglimento in quanto l'asserito superamento del tasso soglia, indicato dai mutuatari in €8,575%, discenderebbe dall'applicazione al tasso di mora del 7,51% dell'ulteriore percentuale del 2% prevista in contratto a titolo di commissione per estinzione anticipata del mutuo.
Sennonché detta percentuale non rientra pacificamente nel calcolo del taeg contrattuale da commisurarsi al tasso soglia usura, tenuto conto dei principi delineati nella ormai nota sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020, per la quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo
pagina 7 di 11 rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (…)”.
Al riguardo, la Cassazione ha escluso che possa attribuirsi rilievo nel calcolo del taeg della remunerazione prevista a titolo di estinzione anticipata (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n.
7352, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”; si veda anche Tribunale Bari sez. IV, 06/09/2023, n.3405, per cui “ai fini della valutazione di usurarietà del contratto non è possibile cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori: infatti la prima rappresenta una clausola penale di recesso, che viene pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata legati al mutuo ed al contempo per compensare lo svantaggio che il mutuante patisce a causa dell'estinzione anticipata. Come tale la commissione di estinzione anticipata non è collegata - se non indirettamente - all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, laddove invece gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro”).
Orbene, dall'interpretazione testuale e teleologica della clausola contrattuale sub articolo 6 del contratto di mutuo fondante la contestata azione esecutiva, si ricava che la stessa va configurata non già come penale, bensì come commissione di estinzione anticipata, tale da non comportare alcuna maggiorazione del taeg contrattuale rilevante ai fini del giudizio di usurarietà degli interessi di mora.
Rispetto, inoltre, all'importanza dell'inadempimento che ha pagina 8 di 11 giustificato la decadenza dal beneficio del termine, in disparte la previsione di cui all'art. 40 t.u.b., viene, nella fattispecie, in rilievo il decorso di circa undici mesi dalla naturale scadenza della prima rata integrativa della morosità, tale per cui non potrebbe precludersi l'operatività dell'art. 1819 c.c.
Alla stregua della ritenuta validità del mutuo solutorio, inoltre, non può cogliersi la fondatezza dell'eccezione di compensazione fatta valere dagli opponenti con la opposizione al pignoramento immobiliare basata sull'esistenza di un asserito controcredito da ristorno dalle altre due posizioni di mutuo (invero ormai estinte e non adeguatamente provate) per un ammontare di €
75.676,88.
In conclusione, dalle osservazioni che precedono, l'opposizione
è infondata e non merita alcun accoglimento.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti dell'odierna opposta.
Tuttavia, in considerazione del consolidarsi degli orientamenti di legittimità surrichiamati in epoca successiva alla proposizione del presente giudizio di merito, anche tenuto conto della natura controversa di molte questioni inerenti l'asserita usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese medesime in misura della metà del dovuto.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, in ragione del valore del credito precettato (dunque, con riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 a €520.000,00), con riduzione in misura del
50% della voce relativa alla fase istruttoria (di natura prevalentemente documentale), nonché in misura del 50% di quella pagina 9 di 11 relativa alla fase decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse, avendo riguardo ad una liquidazione unitaria per i giudizi riuniti, trattandosi della medesima lite sostanziale:
Scaglione: da €26.001,00 a €260.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3.544,00 // 3.544,00
Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 -50% 5.205,00
Decisoria 6.164,00 -50% 3.083,00
TOTALE 14.170,00
-1/2 per compensazione 7.085,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data
20/9/2016 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
a) RIGETTA l'opposizione a precetto notificato il 7/9/2016 e
RIGETTA, altresì, l'opposizione all'esecuzione ex art. 616, co. II,
c.p.c. proposta avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 13/10/2016;
b) CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi riuniti, in favore della Controparte_2
liquidandoli, per la metà dovuta, nella
[...]
complessiva somma di €7.085,00, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà.
pagina 10 di 11 Si comunichi.
Bari, 25/3/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14004/2016 r.g. a cui è riunita la n. 13350/2017 r.g. proposta da
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Sabino Nitti e Monica Sgobio, domiciliatari, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13/12/2019
-opponenti- contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Ritangela Cacciapaglia, domiciliataria, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento notificato il 7/9/2016
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
9/10/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI pagina 1 di 11 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento, notificato loro in data 7/9/2016, ad istanza della
[...]
con il quale gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di €328.747,14 di cui
€305.000,00 a titolo di sorte capitale, €23.184,87 a titolo di interessi convenzionali al tasso del 4.164% e €562,27 a titolo di interessi di mora alla data del 20.07.2016, oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto, in forza dell'effetto risolutivo del rapporto di mutuo fondiario n. 00002007999, concluso in data
16.10.2014 con la precettante, determinata dalla decadenza dal CP_1 beneficio del termine intimata il 16/3/2016 a fronte della morosità nel pagamento di n. 2 rate semestrali scadute a partire dal
16/4/2015.
A fondamento dell'opposizione hanno sollevato i seguenti profili di doglianza:
- improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, trattandosi di contratto bancario, non potendo valere a liberare la CP_1 precettante dall'osservanza di tale obbligo la prevista pattuizione nel contratto di mutuo (art. 14) di tale onere esclusivamente a carico della parte mutuataria;
- nullità delle clausole del contratto di mutuo di determinazione degli interessi convenzionali corrispettivi e moratori per violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., avendo il consulente di parte accertato che il tasso di mora, fissato al 7,51%, a fronte dell'ulteriore pattuizione della commissione per estinzione anticipata in misura del 2%, per una percentuale totale del 9,51%, risulterebbe superiore al tasso soglia dell'8,575%;
pagina 2 di 11 - illegittimità dell'intimata decadenza dal beneficio del termine, in quanto per effetto della gratuità totale del mutuo derivante dall'usurarietà del tasso di mora convenzionale, non risulterebbe alcuna morosità a carico della parte mutuataria;
sicché le somme versate dal mutuatario andrebbero considerate a titolo di restituzione del capitale, sino alla rata n. 18 con scadenza al
16.10.2023 e n. 19 con scadenza il 16/10/2024, per cui nulla sarebbe dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 co. 2 c.c.;
- irregolarità formali del precetto per l'indicazione generica degli interessi dovuti e della loro tipologia;
- nullità del mutuo fondiario, azionato quale titolo esecutivo, per essere stato stipulato per estinguere pregresse passività esistenti in capo ai debitori nei confronti dell'istituto di credito e nonostante l'evidente stato di bisogno dei mutuatari.
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso per la preliminare declaratoria di improcedibilità dell'azione; nonché, nel merito, per l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo del
16/10/2014 rispetto all'applicazione di interessi usurari, commissioni e spese in violazione degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644
c.p., con il conseguente accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
in via ulteriore, per “accertare, anche a mezzo di espletanda CTU, la somma in linea capitale dovuta dagli opponenti alla banca, previa decurtazione dell'importo pari ad €75.676,88 a titolo di rate già pagate, ripristinando il piano di ammortamento secondo le scadenze originarie a far data dalla sottoscrizione del contratto di mutuo”, il tutto con vittoria di spese processuali (atto di citazione notificato il 20/9/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha, in primo luogo, eccepito la l'infondatezza
[...] dell'avverso atto di opposizione, in quanto, richiamando le
Istruzioni della Banca d'Italia, la commissione di estinzione anticipata del 2%, così come gli interessi di mora, non pagina 3 di 11 rientrerebbero nel calcolo del taeg rilevante ai fini del giudizio di usurarietà; evidenziando, altresì, la legittimità della revoca, intervenuta dopo n. 11 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata, in ossequio all'art. 8 del contratto ed ancora la pretestuosità ed infondatezza della doglianza concernente lo stato di bisogno degli opponenti, in quanto, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla CP_1 per la concessione del mutuo, non erano emersi protesti a carico degli opponenti, né i relativi nominativi risultavano segnalati alla
Centrale dei rischi interbancari, né tantomeno sussistevano segnalazioni per fidi concessi da altri Istituti (art. 38 del D.lgs
385/1993).
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, con rifusione delle spese giudiziali (comparsa di risposta del
22/12/2016).
I.3.- Intrapresa l'azione esecutiva con pignoramento immobiliare del notificato il 13/10/2016, gli opponenti hanno proposto opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. con ricorso depositato il
1°/11/2016, a fronte della quale, è stata disattesa l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
I.4.- Introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (r.g.
n. 13350/2017), sono state reiterate le medesime doglianze contenute nell'atto di opposizione a precetto.
I.5.- Con ordinanza del 3.4.2019, il giudizio iscritto al n.
14004/2016 r.g. è stato riunito al giudizio di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. iscritto al n. 13350/2016 r.g., in ragione della identità delle cause, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo (cfr.
Cass. sez. un. n. 20596/2007 e Cass. n. 18564/2015).
I.6.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale di parte, è pervenuta all'odierna udienza in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti rispettivamente a venti giorni e a quindici per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 4 di 11 II.- L'opposizione al precetto di pagamento ex art. 615 co. 1
c.p.c. proposta da e è da Parte_1 Parte_2 ritenersi infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, infondata è la doglianza degli opponenti in relazione all'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 co. 1 bis del d.lgs. 28/2010.
Come di recente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza
2 marzo 2023, n. 43, “l'art. 5, comma 4 lett. e), di fatti, contempla tra le eccezioni i soli “procedimenti di opposizione all' esecuzione forzata” o “incidenti di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, sicché dall'ambito esulano le opposizioni a precetto che vengono introdotte prima dell'avvio dell'esecuzione e postulano che un'esecuzione forzata non sia pendente”.
Pertanto, onerata del relativo incombente procedimentale era la stessa parte opponente che, pertanto, non può avvantaggiarsi degli effetti dell'eccezione proposta senza contraddire il principio del nemo potest venire contra factum proprium.
Priva di fondamento è anche la contestazione dei profili di irregolarità formale dell'atto di precetto, da un lato, sulla scorta del principio in base al quale “la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare
l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa” (cfr.
Cass. civ. sez. VI, 18/07/2018, n.19105); dall'altro, in quanto, per costante orientamento della Suprema Corte di legittimità, non è necessario per la validità dell'intimazione che venga specificatamente indicato il procedimento aritmetico e logico- matematico utilizzato per la compiuta individuazione delle somme precettate.
pagina 5 di 11 Passando ad esaminare il merito, dalla valutazione delle complessive allegazioni assertive e probatorie possono ritenersi comprovati, oltre che non specificatamente contestati, i seguenti fatti costitutivi:
1) stipulava, in data 22.07.2005, un mutuo Parte_1 fondiario contrassegnato dal nr. 00002001241 dell'importo di
€uro 175.000,00, estinto in data 17.08.2012 con l'applicazione della commissione dell'1,00% per estinzione anticipata;
2) – stipulavano, in data Parte_1 Parte_2
17.07.2012, il mutuo fondiario nr. 00002006591 di €uro
250.000,00, estinto in data 16.10.2014 senza l'applicazione del
2,00% (variazione delle condizioni approvata dal CDA del
06.08.2014 v. allegato 12);
3) Gli odierni opponenti hanno successivamente stipulato, in data
16.10.2014, un mutuo fondiario avente nr. 00002007999 di €uro
305.000,00, estinto in data 10.10.2016 senza l'applicazione del
2,00% per passaggio a sofferenza, bensì con l'applicazione della commissione di €uro 155,00 come previsto dal Documento di
Sintesi del Contratto e dalle condizioni sottoscritte dai mutuatari (Allegato 11). Con l'erogazione di detto mutuo è stata estinta la debitoria del mutuo 00002006591 e la debitoria del conto corrente, intestato alla società One office S.r.l., di cui e erano garanti. Parte_1 Parte_2
È bene, anzitutto, sottolineare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di nullità del titolo esecutivo stragiudiziale, per essere stato il mutuo contratto per ripianare pregresse passività nei riguardi del medesimo istituto di credito oggi opposto;
tanto in applicazione della posizione interpretativa prevalente nella Corte di legittimità, alla cui stregua “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito
pagina 6 di 11 preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (così, Cass. Sez. 3,
25/07/2022, n. 23149, Rv. 665427 - 01).
Quanto, invece, alla doglianza circa l'asserita usurarietà degli interessi di mora convenzionali, per come formulata dagli opponenti, la stessa non merita alcun accoglimento in quanto l'asserito superamento del tasso soglia, indicato dai mutuatari in €8,575%, discenderebbe dall'applicazione al tasso di mora del 7,51% dell'ulteriore percentuale del 2% prevista in contratto a titolo di commissione per estinzione anticipata del mutuo.
Sennonché detta percentuale non rientra pacificamente nel calcolo del taeg contrattuale da commisurarsi al tasso soglia usura, tenuto conto dei principi delineati nella ormai nota sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020, per la quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo
pagina 7 di 11 rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (…)”.
Al riguardo, la Cassazione ha escluso che possa attribuirsi rilievo nel calcolo del taeg della remunerazione prevista a titolo di estinzione anticipata (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 07/03/2022, n.
7352, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”; si veda anche Tribunale Bari sez. IV, 06/09/2023, n.3405, per cui “ai fini della valutazione di usurarietà del contratto non è possibile cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori: infatti la prima rappresenta una clausola penale di recesso, che viene pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata legati al mutuo ed al contempo per compensare lo svantaggio che il mutuante patisce a causa dell'estinzione anticipata. Come tale la commissione di estinzione anticipata non è collegata - se non indirettamente - all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, laddove invece gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria vòlta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro”).
Orbene, dall'interpretazione testuale e teleologica della clausola contrattuale sub articolo 6 del contratto di mutuo fondante la contestata azione esecutiva, si ricava che la stessa va configurata non già come penale, bensì come commissione di estinzione anticipata, tale da non comportare alcuna maggiorazione del taeg contrattuale rilevante ai fini del giudizio di usurarietà degli interessi di mora.
Rispetto, inoltre, all'importanza dell'inadempimento che ha pagina 8 di 11 giustificato la decadenza dal beneficio del termine, in disparte la previsione di cui all'art. 40 t.u.b., viene, nella fattispecie, in rilievo il decorso di circa undici mesi dalla naturale scadenza della prima rata integrativa della morosità, tale per cui non potrebbe precludersi l'operatività dell'art. 1819 c.c.
Alla stregua della ritenuta validità del mutuo solutorio, inoltre, non può cogliersi la fondatezza dell'eccezione di compensazione fatta valere dagli opponenti con la opposizione al pignoramento immobiliare basata sull'esistenza di un asserito controcredito da ristorno dalle altre due posizioni di mutuo (invero ormai estinte e non adeguatamente provate) per un ammontare di €
75.676,88.
In conclusione, dalle osservazioni che precedono, l'opposizione
è infondata e non merita alcun accoglimento.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti dell'odierna opposta.
Tuttavia, in considerazione del consolidarsi degli orientamenti di legittimità surrichiamati in epoca successiva alla proposizione del presente giudizio di merito, anche tenuto conto della natura controversa di molte questioni inerenti l'asserita usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese medesime in misura della metà del dovuto.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, in ragione del valore del credito precettato (dunque, con riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 a €520.000,00), con riduzione in misura del
50% della voce relativa alla fase istruttoria (di natura prevalentemente documentale), nonché in misura del 50% di quella pagina 9 di 11 relativa alla fase decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse, avendo riguardo ad una liquidazione unitaria per i giudizi riuniti, trattandosi della medesima lite sostanziale:
Scaglione: da €26.001,00 a €260.000,00
Parte_3
[...]
Studio 3.544,00 // 3.544,00
Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00
Istruttoria 10.411,00 -50% 5.205,00
Decisoria 6.164,00 -50% 3.083,00
TOTALE 14.170,00
-1/2 per compensazione 7.085,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data
20/9/2016 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
a) RIGETTA l'opposizione a precetto notificato il 7/9/2016 e
RIGETTA, altresì, l'opposizione all'esecuzione ex art. 616, co. II,
c.p.c. proposta avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 13/10/2016;
b) CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi riuniti, in favore della Controparte_2
liquidandoli, per la metà dovuta, nella
[...]
complessiva somma di €7.085,00, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà.
pagina 10 di 11 Si comunichi.
Bari, 25/3/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
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