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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2325/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2325/2017 R.G. , avente ad oggetto: “Mansioni superiori- differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Minissale;
- RICORRENTE -
contro
in persona dei curatori pro Controparte_1
tempore,
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2.5.2017, esponeva: di essere Parte_1
dipendente di a far data dal 15.09.2005, con contratto a Controparte_1
tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nel livello VII° previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, corrispondente all'Area
Tecnica ed Amministrativa, con funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore nel settore della Raccolta Differenziata;
in data
31.07.2014, gli veniva affidato l'incarico di Capo Servizio Responsabile del Settore
Servizi, in forza di una scelta aziendale di rotazione del personale impiegato e
1 nell'ottica di una nuova riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi;
conseguiva il mutamento di funzioni e di responsabilità, e conseguentemente di mansioni, non più rispondenti al suo originario livello d'inquadramento, cioè il VII°, bensì al livello d'inquadramento superiore del CCNL di settore, cioè l'VIII° comprendente i lavoratori che, oltre a possedere il profilo del livello VII°, collaborano con la
Direzione e/o con i Quadri, con compiti caratterizzati da ampia autonomia decisionale, alto grado di competenze specialistiche, guida e coordinamento di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale;
nelle more del perfezionamento dei nuovi Servizi, ricopriva l'incarico affidatogli, anche in ragione della vacanza, in organico, della figura del Responsabile di Settore;
l'azienda, in data
14.04.2016, attribuiva all'Ing. l'incarico di Responsabile dei Servizi con Parte_2
decorrenza dal 02.12.2015 ovvero con retrodatazione di 5 mesi, quando il suo diritto al riconoscimento delle mansioni superiori era già maturato avendo lo stesso ricoperto quel ruolo dal 31.07.2014.
Invocava l'applicazione dell'art. 2103 c.c. a fondamento del proprio diritto al riconoscimento giuridico del livello di inquadramento superiore e all'erogazione del relativo trattamento retributivo.
Eccepiva la violazione dei doveri di lealtà, correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede
(art. 1375 c.c.) in capo alla parte resistente.
Asseriva di aver subito un danno ingiusto alla propria personalità e professionalità.
Tanto premesso chiedeva: “
1. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello VIII delle declaratorie del CCNL di categoria a far data dal 01.11.2014, ovvero da quella data precedente o successiva che dovesse emergere in corso di causa.
2. Ritenere e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 pagamento di tutte le differenze retributive maturate per l'importo di € 11.138,66, o nel maggior importo quantificato a seguito della richiedenda CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare, pertanto,
al pagamento di dette differenze retributive per lo svolgimento Controparte_1 di mansioni superiori espletate dal sig. nella misura di € Parte_1
11.138,66, ovvero nella misura che verrà quantificata a seguito della richiedenda
CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. 4.
Condannare, altresì, al risarcimento di tutti i danni provocati al CP_1
ricorrente con la propria condotta nella misura che verrà stabilita da codesto On.le
Tribunale.
5. Ordinare, altresì, a di modificare, d'ora in avanti, CP_1
2 l'inquadramento del sig. con l'attribuzione del relativo livello e Parte_1 del pedissequo trattamento economico”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.- La , si costituiva in giudizio con memoria Controparte_2
del 9.3.2018.
Eccepiva che il ricorrente non avesse provato lo svolgimento delle mansioni superiori omettendo del tutto di descrivere analiticamente le attribuzioni presuntivamente assegnategli e di fatto eseguite.
Richiamava l'art. 16 del CCNL di categoria in forza del quale “l'assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale;
fatta eccezione per l'assegnazione temporanea e per il passaggio ai livelli 7°, 8°,Q.”
Contestava, in subordine, la quantificazione del preteso credito non essendo fondata su allegazioni in merito alle somme effettivamente percepite dal ricorrente e quelle della retribuzione in ipotesi spettante alla qualifica superiore rivendicata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per le spese e i compensi di giudizio.
3.- Stante la dichiarazione di fallimento della convenuta, in data 6.3.2019 il giudizio veniva interrotto. In data 28.5.2019 il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio nei confronti della curatela fallimentare di CP_1
4.- La causa veniva istruita documentalmente.
5.- L'udienza del 20.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3
la quale, nonostante la notifica del ricorso non si è costituita in
[...]
giudizio.
7.- Nel merito, occorre circoscrivere la domanda attorea al solo riconoscimento della qualifica superiore, il cui accertamento è di competenza del giudice del lavoro, non potendo considerarsi procedibile la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive.
Al riguardo va precisato che con specifico riferimento alle controversie di lavoro, costante giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, appare necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del
3 giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass.
13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997).
La Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, continua a ribadire la necessità di distinguere tra domande di mero accertamento e costitutive, da un lato, e di condanna ad una somma di denaro, dall'altro, chiarendo tuttavia che anche le prime, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare
(in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18).
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass.
7990/18, secondo cui "nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale").
Dato il quadro ricostruttivo così conformato, avendo riguardo all'orientamento tradizionale assunto dalla Suprema Corte, così come precisato dalle recenti pronunce citate, non si può che concludere per l'improcedibilità della domanda di riconoscimento delle differenze retributive e di risarcimento del danno.
8.- Nel merito, ai fini della decisione, circoscritto l'ambito di accertamento alla domanda attorea al riconoscimento del superiore inquadramento, giova premettere un breve richiamo alla normativa applicabile.
4 L'art. 2103 c.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. […]. Ogni patto contrario è nullo”.
Con riferimento all'onere della prova, la Suprema Corte precisa che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”(ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 28284/2009).
Ciò premesso, parte ricorrente invoca l'inquadramento nel livello VIII° del CCNL per i lavoratori di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Tale domanda appare fondata e può essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha provato tramite i documenti allegati lo svolgimento di mansioni senz'altro ascrivibili al profilo superiore rispetto a quello posseduto.
Nel corso del giudizio è emerso che il lavoratore abbia svolto la propria attività con autonomia decisionale, occupandosi della coordinazione, guida e controllo degli uffici, e di impartire istruzioni al personale operante, circostanze non contestate da controparte.
Nell'ordine di servizio del 31.07.2014, prot. n. 5810, si riporta che “Con riferimento alla prevista rotazione del personale, in attesa di una complessiva riorganizzazione di tutti i servizi aziendali, si dispone che, a partire dall'1 agosto p.v., il Sig. venga Pt_1 trasferito al settore Servizi con la mansione di Capo Servizio diurno. Nell'ambito di questa mansione è responsabile di: - turno antimeridiano di raccolta RSU;
bonifica discariche
5 abusive, trasparenza e trasporti in discarica RSU. Riferirà al responsabile del settore
Servizi Ing. e si relazionerà con il suo omologo Capo Servizio notturno, allo Persona_1 scopo di coordinare tutte le attività necessarie allo svolgimento dei servizi nell'arco delle
24 ore, predisponendo, ogni fine turno delle relazioni di servizio scritte”.
Con nota del 25.8.2014, avente ad oggetto “Gestione Piattaforma Pace” il Responsabile
Settore Servizi Ing. raccomandava di seguire rigorosamente quanto disposto Persona_1 dall'Ordinanza Sindacale disponendo che il ricorrente si attenesse diligentemente al rispetto della stessa, in particolare sull'uso del nastro trasportatore per il caricamento dei rifiuti e sul rispetto delle aree delimitate per il deposito preliminare dei rifiuti e di dare le opportune istruzioni al personale operante in Piattaforma.
Dalla suddetta nota emerge che il ricorrente gestisse il controllo e istruisse il personale operante in un ambito strategico e di rilevante dimensione quale il sito della Piattaforma
Pace.
Con altra nota del 2 ottobre 2015 prot. n. 7485, avente ad oggetto “Riorganizzazione
Settori Servizio e RD e riprogettazione dei relativi servizi” la parte resistente ha disposto che “In considerazione della necessità di riorganizzare e riprogettare tutti i servizi della al fine di ottimizzarli e migliorarli tenendo conto delle risorse disponibili CP_1
in termini di uomini, mezzi e attrezzature;
considerando anche la necessità di intraprendere un percorso verso una gestione integrata di tutti i servizi affidati, ed in seguito ai diversi incontri fatti con i responsabili di Settore e i Capi Servizio, si dispone, a far data da lunedì 5 ottobre 2015, la seguente riassegnazione dei servizi ai Capi di
Servizio in indirizzo” e che in particolare il ricorrente venisse assegnato alla Raccolta indifferenziata e trasporto in discarica. Inoltre nella nota si riporta che “I Capi Servizio dovranno produrre, ognuno per il suo ambito di Servizi e confrontandosi con il proprio
Responsabile di Settore, un progetto di riorganizzazione che, possibilmente, si integri con quello degli altri Servizi e dell'area impianti.”
Con successiva nota prot. 2800 del 24.3.2016, veniva disposto che “in seguito al passaggio al nuovo sistema di trasbordo rifiuti presso la Piattaforma Pace, dovendo rimodulare tempi e modalità di raccolta in funzione delle attività di trasbordo diretto per il trasporto in discarica, si ha la necessità di avere, in questa fase iniziale e di rodaggio, una più assidua presenza nel Servizio Raccolta indiffirenziata da parte del Responsabile. E quindi il Capo Servizio del settore RD veniva assegnato al servizio Raccolta indifferenziata e che per orari e organizzazione si coordinerà con il capo Servizio . Parte_1
Si deduce che fino a quel momento il ricorrente svolgesse la propria attività, in un settore strategico, da solo tanto che gli è stato affidato un supporto con la medesima qualifica di
6 Capo Servizio nella persona del sig. in assenza del Responsabile Settore Servizi, Per_2
Ing. diretto superiore del ricorrente, che in data 27.3.2015, come dimostrato Persona_1
in atti, aveva cessato il suo rapporto di lavoro con la resistente.
Va rilevato che dagli atti di causa è, altresì, emerso il pensionamento del Geometra Per_3
che occupava una posizione apicale in azienda.
Si ritiene, pertanto, provata la vacanza nel posto di diretto superiore del ricorrente almeno nel periodo intercorrente tra marzo 2015, e dicembre 2015 data in cui la parte resistente ha fatto retrocedere la nomina di a responsabile del Settore Servizi. Pt_2
L'ipotesi, dunque, è riconducibile a quella dello svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente, al posto di colui che non aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro, in virtù del quale, decorsi 90 giorni, è nato il diritto all'inquadramento superiore.
Ora a parere del decidente le superiori attività descritte sembrano più propriamente poter rientrare nell'ottavo livello, cui appartengono “i lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale tra cui rientrano i capi servizio quali lavoratori responsabili del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti”.
Tra i profili esemplificativi è indicata, tra le altre, la figura dei "Capi Servizio”, quali lavoratori responsabili del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti.
Si osserva che il ricorrente era destinatario delle suddette note in cui veniva qualificato formalmente come Capo Servizio.
Appartengono invece al VII° livello professionale “i lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinando e controllando i lavoratori nelle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili tra cui i capi settore”.
L'art. 16 del CCNL applicabile, rubricato “Mutamento di mansioni” dispone al co. 4 che
“l'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio al superiore livello, salvo il caso di conferma della mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito”.
Al co. 5: “Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo
7 per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione al livello superiore diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni”.
anteriormente al fallimento, ha eccepito che a norma del co. 8 del CP_1 medesimo articolo “l'assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per l'assegnazione temporanea e per il passaggio ai livelli 7,8 e Q”, deducendone l'impossibilità di riconoscere l'inquadramento al livello superiore così come richiesto dal ricorrente.
Tuttavia, va rilevato che da una lettura combinata degli articoli del CCNL si evince, a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente, in ordine ad una paventata impossibilità di assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e al passaggio di livello 7,8, e q, senza preventiva intesa con la struttura sindacale aziendale, che tali procedure sono, invece, possibili tanto che il CCNL ha disposto espressamente che i dipendenti in forza all'1.5.2008 inquadrati alla data del 30.04.2008 nel livello 6 dell'area tecnica e amministrativa con la qualifica di capo impianto sono inquadrati dall'1.5.2008 con la stessa qualifica nel livello 7, parametro B, della medesima Area.
Pertanto, emerge che pur non essendo state avviate procedure di concerto ad hoc con le rappresentanze sindacali aziendali, che è comunque presupposto dell'entrata in vigore di qualsivoglia CCNL, il passaggio al livello 7, e quindi agli altri livelli superiori, è di fatto operabile.
Nel caso di specie, risulta provato che il ricorrente ha svolto le mansioni di Capo Servizio rientranti a pieno titolo nel profilo esemplificativo di cui al livello 8°.
Il ricorrente ha pertanto diritto al superiore inquadramento essendo risultato provato che sin dalla data dell'1 agosto 2014, e almeno fino a dicembre 2015, ha svolto la medesima attività e pertanto, essendo stato adibito alle indicate mansioni superiori, può rivendicare il diritto all' inquadramento superiore dopo il periodo di tre mesi decorrente dalla data della sua nomina quale Capo Servizio (a decorrere quindi dal novembre 2014) per cui in tal senso va affermato il diritto del ricorrente, con l'indicata decorrenza, al superiore inquadramento contrattuale.
9.- Le spese seguono la soccombenza e in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, vanno compensate vanno per metà compensate tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e va liquidate in dispositivo in favore del ricorrente ex D.M.
55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della
8 causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- dichiara improcedibili le domande di riconoscimento del diritto del ricorrente alle differenze retributive e al risarcimento del danno;
- accerta che il ricorrente ha svolto, dal mese di agosto 2014, mansioni corrispondenti al livello 8° del CCNL per i lavoratori di imprese e società esercenti servizi ambientali e il conseguente diritto dello stesso al superiore inquadramento a decorrere dall'1.11.2014;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente metà delle spese di lite, che liquida in € 129,50 per c.u., € 2.314,25 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%;
- compensa la restante quota tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2325/2017 R.G. , avente ad oggetto: “Mansioni superiori- differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Minissale;
- RICORRENTE -
contro
in persona dei curatori pro Controparte_1
tempore,
- CONVENUTA CONTUMACE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2.5.2017, esponeva: di essere Parte_1
dipendente di a far data dal 15.09.2005, con contratto a Controparte_1
tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nel livello VII° previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, corrispondente all'Area
Tecnica ed Amministrativa, con funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore nel settore della Raccolta Differenziata;
in data
31.07.2014, gli veniva affidato l'incarico di Capo Servizio Responsabile del Settore
Servizi, in forza di una scelta aziendale di rotazione del personale impiegato e
1 nell'ottica di una nuova riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi;
conseguiva il mutamento di funzioni e di responsabilità, e conseguentemente di mansioni, non più rispondenti al suo originario livello d'inquadramento, cioè il VII°, bensì al livello d'inquadramento superiore del CCNL di settore, cioè l'VIII° comprendente i lavoratori che, oltre a possedere il profilo del livello VII°, collaborano con la
Direzione e/o con i Quadri, con compiti caratterizzati da ampia autonomia decisionale, alto grado di competenze specialistiche, guida e coordinamento di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale;
nelle more del perfezionamento dei nuovi Servizi, ricopriva l'incarico affidatogli, anche in ragione della vacanza, in organico, della figura del Responsabile di Settore;
l'azienda, in data
14.04.2016, attribuiva all'Ing. l'incarico di Responsabile dei Servizi con Parte_2
decorrenza dal 02.12.2015 ovvero con retrodatazione di 5 mesi, quando il suo diritto al riconoscimento delle mansioni superiori era già maturato avendo lo stesso ricoperto quel ruolo dal 31.07.2014.
Invocava l'applicazione dell'art. 2103 c.c. a fondamento del proprio diritto al riconoscimento giuridico del livello di inquadramento superiore e all'erogazione del relativo trattamento retributivo.
Eccepiva la violazione dei doveri di lealtà, correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede
(art. 1375 c.c.) in capo alla parte resistente.
Asseriva di aver subito un danno ingiusto alla propria personalità e professionalità.
Tanto premesso chiedeva: “
1. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello VIII delle declaratorie del CCNL di categoria a far data dal 01.11.2014, ovvero da quella data precedente o successiva che dovesse emergere in corso di causa.
2. Ritenere e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 pagamento di tutte le differenze retributive maturate per l'importo di € 11.138,66, o nel maggior importo quantificato a seguito della richiedenda CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare, pertanto,
al pagamento di dette differenze retributive per lo svolgimento Controparte_1 di mansioni superiori espletate dal sig. nella misura di € Parte_1
11.138,66, ovvero nella misura che verrà quantificata a seguito della richiedenda
CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. 4.
Condannare, altresì, al risarcimento di tutti i danni provocati al CP_1
ricorrente con la propria condotta nella misura che verrà stabilita da codesto On.le
Tribunale.
5. Ordinare, altresì, a di modificare, d'ora in avanti, CP_1
2 l'inquadramento del sig. con l'attribuzione del relativo livello e Parte_1 del pedissequo trattamento economico”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.- La , si costituiva in giudizio con memoria Controparte_2
del 9.3.2018.
Eccepiva che il ricorrente non avesse provato lo svolgimento delle mansioni superiori omettendo del tutto di descrivere analiticamente le attribuzioni presuntivamente assegnategli e di fatto eseguite.
Richiamava l'art. 16 del CCNL di categoria in forza del quale “l'assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale;
fatta eccezione per l'assegnazione temporanea e per il passaggio ai livelli 7°, 8°,Q.”
Contestava, in subordine, la quantificazione del preteso credito non essendo fondata su allegazioni in merito alle somme effettivamente percepite dal ricorrente e quelle della retribuzione in ipotesi spettante alla qualifica superiore rivendicata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, instando per le spese e i compensi di giudizio.
3.- Stante la dichiarazione di fallimento della convenuta, in data 6.3.2019 il giudizio veniva interrotto. In data 28.5.2019 il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio nei confronti della curatela fallimentare di CP_1
4.- La causa veniva istruita documentalmente.
5.- L'udienza del 20.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3
la quale, nonostante la notifica del ricorso non si è costituita in
[...]
giudizio.
7.- Nel merito, occorre circoscrivere la domanda attorea al solo riconoscimento della qualifica superiore, il cui accertamento è di competenza del giudice del lavoro, non potendo considerarsi procedibile la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive.
Al riguardo va precisato che con specifico riferimento alle controversie di lavoro, costante giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, appare necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del
3 giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass.
13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997).
La Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, continua a ribadire la necessità di distinguere tra domande di mero accertamento e costitutive, da un lato, e di condanna ad una somma di denaro, dall'altro, chiarendo tuttavia che anche le prime, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare
(in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18).
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass.
7990/18, secondo cui "nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale").
Dato il quadro ricostruttivo così conformato, avendo riguardo all'orientamento tradizionale assunto dalla Suprema Corte, così come precisato dalle recenti pronunce citate, non si può che concludere per l'improcedibilità della domanda di riconoscimento delle differenze retributive e di risarcimento del danno.
8.- Nel merito, ai fini della decisione, circoscritto l'ambito di accertamento alla domanda attorea al riconoscimento del superiore inquadramento, giova premettere un breve richiamo alla normativa applicabile.
4 L'art. 2103 c.c., nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. […]. Ogni patto contrario è nullo”.
Con riferimento all'onere della prova, la Suprema Corte precisa che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”(ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 28284/2009).
Ciò premesso, parte ricorrente invoca l'inquadramento nel livello VIII° del CCNL per i lavoratori di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Tale domanda appare fondata e può essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha provato tramite i documenti allegati lo svolgimento di mansioni senz'altro ascrivibili al profilo superiore rispetto a quello posseduto.
Nel corso del giudizio è emerso che il lavoratore abbia svolto la propria attività con autonomia decisionale, occupandosi della coordinazione, guida e controllo degli uffici, e di impartire istruzioni al personale operante, circostanze non contestate da controparte.
Nell'ordine di servizio del 31.07.2014, prot. n. 5810, si riporta che “Con riferimento alla prevista rotazione del personale, in attesa di una complessiva riorganizzazione di tutti i servizi aziendali, si dispone che, a partire dall'1 agosto p.v., il Sig. venga Pt_1 trasferito al settore Servizi con la mansione di Capo Servizio diurno. Nell'ambito di questa mansione è responsabile di: - turno antimeridiano di raccolta RSU;
bonifica discariche
5 abusive, trasparenza e trasporti in discarica RSU. Riferirà al responsabile del settore
Servizi Ing. e si relazionerà con il suo omologo Capo Servizio notturno, allo Persona_1 scopo di coordinare tutte le attività necessarie allo svolgimento dei servizi nell'arco delle
24 ore, predisponendo, ogni fine turno delle relazioni di servizio scritte”.
Con nota del 25.8.2014, avente ad oggetto “Gestione Piattaforma Pace” il Responsabile
Settore Servizi Ing. raccomandava di seguire rigorosamente quanto disposto Persona_1 dall'Ordinanza Sindacale disponendo che il ricorrente si attenesse diligentemente al rispetto della stessa, in particolare sull'uso del nastro trasportatore per il caricamento dei rifiuti e sul rispetto delle aree delimitate per il deposito preliminare dei rifiuti e di dare le opportune istruzioni al personale operante in Piattaforma.
Dalla suddetta nota emerge che il ricorrente gestisse il controllo e istruisse il personale operante in un ambito strategico e di rilevante dimensione quale il sito della Piattaforma
Pace.
Con altra nota del 2 ottobre 2015 prot. n. 7485, avente ad oggetto “Riorganizzazione
Settori Servizio e RD e riprogettazione dei relativi servizi” la parte resistente ha disposto che “In considerazione della necessità di riorganizzare e riprogettare tutti i servizi della al fine di ottimizzarli e migliorarli tenendo conto delle risorse disponibili CP_1
in termini di uomini, mezzi e attrezzature;
considerando anche la necessità di intraprendere un percorso verso una gestione integrata di tutti i servizi affidati, ed in seguito ai diversi incontri fatti con i responsabili di Settore e i Capi Servizio, si dispone, a far data da lunedì 5 ottobre 2015, la seguente riassegnazione dei servizi ai Capi di
Servizio in indirizzo” e che in particolare il ricorrente venisse assegnato alla Raccolta indifferenziata e trasporto in discarica. Inoltre nella nota si riporta che “I Capi Servizio dovranno produrre, ognuno per il suo ambito di Servizi e confrontandosi con il proprio
Responsabile di Settore, un progetto di riorganizzazione che, possibilmente, si integri con quello degli altri Servizi e dell'area impianti.”
Con successiva nota prot. 2800 del 24.3.2016, veniva disposto che “in seguito al passaggio al nuovo sistema di trasbordo rifiuti presso la Piattaforma Pace, dovendo rimodulare tempi e modalità di raccolta in funzione delle attività di trasbordo diretto per il trasporto in discarica, si ha la necessità di avere, in questa fase iniziale e di rodaggio, una più assidua presenza nel Servizio Raccolta indiffirenziata da parte del Responsabile. E quindi il Capo Servizio del settore RD veniva assegnato al servizio Raccolta indifferenziata e che per orari e organizzazione si coordinerà con il capo Servizio . Parte_1
Si deduce che fino a quel momento il ricorrente svolgesse la propria attività, in un settore strategico, da solo tanto che gli è stato affidato un supporto con la medesima qualifica di
6 Capo Servizio nella persona del sig. in assenza del Responsabile Settore Servizi, Per_2
Ing. diretto superiore del ricorrente, che in data 27.3.2015, come dimostrato Persona_1
in atti, aveva cessato il suo rapporto di lavoro con la resistente.
Va rilevato che dagli atti di causa è, altresì, emerso il pensionamento del Geometra Per_3
che occupava una posizione apicale in azienda.
Si ritiene, pertanto, provata la vacanza nel posto di diretto superiore del ricorrente almeno nel periodo intercorrente tra marzo 2015, e dicembre 2015 data in cui la parte resistente ha fatto retrocedere la nomina di a responsabile del Settore Servizi. Pt_2
L'ipotesi, dunque, è riconducibile a quella dello svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente, al posto di colui che non aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro, in virtù del quale, decorsi 90 giorni, è nato il diritto all'inquadramento superiore.
Ora a parere del decidente le superiori attività descritte sembrano più propriamente poter rientrare nell'ottavo livello, cui appartengono “i lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale tra cui rientrano i capi servizio quali lavoratori responsabili del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti”.
Tra i profili esemplificativi è indicata, tra le altre, la figura dei "Capi Servizio”, quali lavoratori responsabili del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti.
Si osserva che il ricorrente era destinatario delle suddette note in cui veniva qualificato formalmente come Capo Servizio.
Appartengono invece al VII° livello professionale “i lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinando e controllando i lavoratori nelle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili tra cui i capi settore”.
L'art. 16 del CCNL applicabile, rubricato “Mutamento di mansioni” dispone al co. 4 che
“l'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio al superiore livello, salvo il caso di conferma della mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito”.
Al co. 5: “Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo
7 per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione al livello superiore diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni”.
anteriormente al fallimento, ha eccepito che a norma del co. 8 del CP_1 medesimo articolo “l'assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per l'assegnazione temporanea e per il passaggio ai livelli 7,8 e Q”, deducendone l'impossibilità di riconoscere l'inquadramento al livello superiore così come richiesto dal ricorrente.
Tuttavia, va rilevato che da una lettura combinata degli articoli del CCNL si evince, a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente, in ordine ad una paventata impossibilità di assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e al passaggio di livello 7,8, e q, senza preventiva intesa con la struttura sindacale aziendale, che tali procedure sono, invece, possibili tanto che il CCNL ha disposto espressamente che i dipendenti in forza all'1.5.2008 inquadrati alla data del 30.04.2008 nel livello 6 dell'area tecnica e amministrativa con la qualifica di capo impianto sono inquadrati dall'1.5.2008 con la stessa qualifica nel livello 7, parametro B, della medesima Area.
Pertanto, emerge che pur non essendo state avviate procedure di concerto ad hoc con le rappresentanze sindacali aziendali, che è comunque presupposto dell'entrata in vigore di qualsivoglia CCNL, il passaggio al livello 7, e quindi agli altri livelli superiori, è di fatto operabile.
Nel caso di specie, risulta provato che il ricorrente ha svolto le mansioni di Capo Servizio rientranti a pieno titolo nel profilo esemplificativo di cui al livello 8°.
Il ricorrente ha pertanto diritto al superiore inquadramento essendo risultato provato che sin dalla data dell'1 agosto 2014, e almeno fino a dicembre 2015, ha svolto la medesima attività e pertanto, essendo stato adibito alle indicate mansioni superiori, può rivendicare il diritto all' inquadramento superiore dopo il periodo di tre mesi decorrente dalla data della sua nomina quale Capo Servizio (a decorrere quindi dal novembre 2014) per cui in tal senso va affermato il diritto del ricorrente, con l'indicata decorrenza, al superiore inquadramento contrattuale.
9.- Le spese seguono la soccombenza e in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, vanno compensate vanno per metà compensate tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e va liquidate in dispositivo in favore del ricorrente ex D.M.
55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della
8 causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- dichiara improcedibili le domande di riconoscimento del diritto del ricorrente alle differenze retributive e al risarcimento del danno;
- accerta che il ricorrente ha svolto, dal mese di agosto 2014, mansioni corrispondenti al livello 8° del CCNL per i lavoratori di imprese e società esercenti servizi ambientali e il conseguente diritto dello stesso al superiore inquadramento a decorrere dall'1.11.2014;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente metà delle spese di lite, che liquida in € 129,50 per c.u., € 2.314,25 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%;
- compensa la restante quota tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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