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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
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n. 18635 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18635 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. STRAZZULLI VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Piazza Santa Croce n.22,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. NATALE ALDO presso cui elettivamente domicilia in Casagiove alla via Arcivescovo Pontillo n.75,
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli
( nato il [...] e nata il [...]), invocava la Per_1 Per_2
separazione personale dal coniuge con addebito al resistente chiedendo assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale, affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa, porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della predetta di
€.900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che senza opporsi alla pronuncia separativa chiedeva adottarsi provvedimenti, in particolare disporre a suo carico un contributo al solo mantenimento della figlia minore pari ad euro 100,00 mensili.
All'udienza del 14.06.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere la figlia minore per due pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,30 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
a settimane alterne, per il fine settimana dalle ore 16,00 del
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sabato sino alle ore 20,00 della domenica con pernottamento;
ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o il 31 dicembre;
il 1° gennaio o il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00; ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 9,00 alle ore 21,00; per due settimane continuative o non continuative, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente oltre rivalutazione Istat;
nonché poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
In sede di merito, rigettata la prova per testi, sulla richiesta di accertamenti patrimoniali a carico del resistente il GI autorizzava la ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies c.p.c. ad accedere alla documentazione fiscale del resistente.
Con successiva ordinanza del 24.10.2024, il GI disponeva indagine patrimoniale su entrambe le parti mediante Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente.
All'udienza del 25.02.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito
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La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va accolta.
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Ed invero, a base dell'addebito, la ricorrente ha dedotto l'insorgenza della crisi coniugale con riferimento in particolare a due comportamenti del resistente: per avere egli avuto diverse relazioni extraconiugali e per aver abbandonato la casa coniugale.
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (cfr. tra le molte altre Cass. civ. sezione I, sentenza 29 settembre 2015
n. 19328, Cass. civ. sezione I, sentenza 4 dicembre 2014 n. 25663) secondo cui il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e costituisce “causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Dunque, l'onere probatorio dell'addebito normalmente grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Di contro è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735). La suddetta regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova trova una parziale deroga nel caso in cui venga allegata la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale: la gravità del tradimento legittima la presunzione in merito all'esistenza del nesso di causalità tra lo stesso adulterio e la rottura dell'unità di vita familiare, determinando un'inversione dell'onere della prova. In caso di infedeltà coniugale, quindi, sarà il coniuge che eccepisce l'assenza del nesso
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di causalità tra infedeltà e intollerabilità della convivenza a dover provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. sez. VI, 19 febbraio 2018, n.
3923) ovvero, in caso di sopportazione dell'infedeltà altrui, la presenza di elementi rivelatori della riconducibilità della rottura dell'affectio coniugalis ad altre cause (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 25966 del 02/09/2022).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la domanda di addebito deducendo violazioni degli obblighi matrimoniali, in particolare quello di fedeltà, che hanno interessato pressochè la parte finale della convivenza coniugale, nel corso della quale il coniuge era arrivato addirittura a non fare mistero tramite i social delle sue relazioni extraconiugali.
Il resistente, respingendo l'addebito, ha rappresentato di aver raggiunto la volontà di lasciare la casa coniugale, ormai da tempo teatro di dissidi di coppia, i cui albori risalirebbero ad anni precedenti alla rottura.
Ebbene, la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni laddove, diversamente, quella della ricorrente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, il resistente ha genericamente contestato la documentazione prodotta da controparte senza respingere la circostanza dell'infedeltà coniugale bensì giustificandola con l'ormai inesorabile declino dell'affectio coniugalis, che tuttavia non ha provato in alcun modo.
La ricorrente ha invece sul punto prodotto documentazione fotografica in cui il resistente scambiava effusioni con un'altra donna in costanza di matrimonio.
È noto che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte
(cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 25618 del 07/12/2007) “In tema di
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separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito”.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
• Sull'affido dell'ultima figlia della coppia e sul suo mantenimento
( ata il 26.09.2005) Per_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne l'ultima figlia della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alle istanze di tipo economico, si evidenzia che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a
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tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la
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precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una
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posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, i figli della coppia sono due, ma, come specificato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, il primo figlio lavora come operaio a Parigi.
La secondogenita, ha oggi 20 anni per cui ritiene il Collegio che - Per_2
applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice - deve presumersi che la stessa ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente
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la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Relativamente alla situazione patrimoniale delle parti, il ricorrente è dipendente della con mansione di manovale stradale, Controparte_2
percependo una busta paga che va da €.501,00 ad €. 1.156,00 (busta paga agosto 2023 e ottobre 2023), è intestatario di n.2 atti nell'anno 2024 relativi a donazione fabbricato e donazione terreno agricolo nonché: proprietario per 1/1 di due immobili ubicati nel Comune di Ercolano alla via
Casacampora n.11; per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 1209; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 1218; sub. -; cat.
VIGNETO; classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano
(NA), foglio 18; particella 1220; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 2185; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di
Ercolano (NA), foglio 18; particella 2186; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
nonché intestatario di due autoveicoli, così come risulta dalle indagini della
GDF; ancora, è intestatario di due conti correnti: uno presso la B.C.C. Pay
S.p.A. con un saldo al 24.10.2024 pari ad € 07,30 e un altro presso
[...]
con un saldo al 21.11.2024 pari ad €.1.103,00. Controparte_3
La ricorrente invece deduce di lavorare saltuariamente come colf e che riesce a sopravvivere grazie all'aiuto economico del figlio maggiore, operaio in una fabbrica. Dalla relazione della GDF emerge infatti un reddito per la ricorrente di €.3.276,25 per l'anno 2023, che non è intestataria di atti né di immobili e/o terreni ma soltanto di due veicoli;
inoltre è intestataria di un
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conto corrente presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. con saldo al
24.10.2024 di €.19,10.
Orbene, tenuto conto che non è stato documentato alcun peggioramento della condizione economica del resistente, considerata la evidente disparità reddituale tra le parti, considerate le esigenze di vita della figlia, ritiene il
Collegio di determinare un assegno a carico del resistente di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Detta somma andrà Per_2
corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e COA.
• Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé, va premesso in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018,
n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio
2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006
n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento
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deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). Secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi,
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dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
Orbene, posti tali principi, risulta provata la differenza tra le condizioni economiche delle parti sulla base delle situazioni reddituali/patrimoniali già esaminate, laddove il resistente ha dedotto una ridotta capacità lavorativa, ma nulla ha documentato sul punto, avendo mostrato scarsa collaborazione nella ricostruzione trasparente della propria reale capacità economica.
Pertanto, considerato che non risulta raggiunta la prova di una attuale completa indipendenza economica della ricorrente, tale da garantirle il mantenimento del tenore di vita matrimoniale e che è incontestato che la stessa si sia sempre dedicata alla cura della famiglia, tenuto conto altresì della lunga durata della convivenza coniugale, durata 30 anni, ritiene il
Collegio di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e di determinare tale assegno nella somma mensile di € 300,00
(trecento/00), confermandosi quanto già previsto dall'ordinanza presidenziale. L'assegno andrà corrisposto alla ricorrente dal resistente entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat.
• Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale Parte_1
perché, convivendo la stessa con la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n.
30199).
• Sulle ulteriori domande
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Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la soccombenza totale del resistente segue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del predetto in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio della ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito a;
CP_1
2. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_1
somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed
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operai;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 2018;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la Parte_1
somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. assegna la ex casa coniugale a Parte_1
6. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
7. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore della ricorrente e per essa lo Stato che liquida in euro
1.904,00 oltre accessori di legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 164, parte II, s. A, ufficio 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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n. 18635 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18635 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. STRAZZULLI VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Piazza Santa Croce n.22,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. NATALE ALDO presso cui elettivamente domicilia in Casagiove alla via Arcivescovo Pontillo n.75,
RESISTENTE
NONCHÉ
1 2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli
( nato il [...] e nata il [...]), invocava la Per_1 Per_2
separazione personale dal coniuge con addebito al resistente chiedendo assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale, affidarsi la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa, porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della predetta di
€.900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che senza opporsi alla pronuncia separativa chiedeva adottarsi provvedimenti, in particolare disporre a suo carico un contributo al solo mantenimento della figlia minore pari ad euro 100,00 mensili.
All'udienza del 14.06.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse vedere la figlia minore per due pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,30 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
a settimane alterne, per il fine settimana dalle ore 16,00 del
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sabato sino alle ore 20,00 della domenica con pernottamento;
ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o il 31 dicembre;
il 1° gennaio o il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00; ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 9,00 alle ore 21,00; per due settimane continuative o non continuative, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno secondo il principio dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente oltre rivalutazione Istat;
nonché poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
In sede di merito, rigettata la prova per testi, sulla richiesta di accertamenti patrimoniali a carico del resistente il GI autorizzava la ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies c.p.c. ad accedere alla documentazione fiscale del resistente.
Con successiva ordinanza del 24.10.2024, il GI disponeva indagine patrimoniale su entrambe le parti mediante Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente.
All'udienza del 25.02.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito
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La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va accolta.
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Ed invero, a base dell'addebito, la ricorrente ha dedotto l'insorgenza della crisi coniugale con riferimento in particolare a due comportamenti del resistente: per avere egli avuto diverse relazioni extraconiugali e per aver abbandonato la casa coniugale.
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (cfr. tra le molte altre Cass. civ. sezione I, sentenza 29 settembre 2015
n. 19328, Cass. civ. sezione I, sentenza 4 dicembre 2014 n. 25663) secondo cui il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e costituisce “causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Dunque, l'onere probatorio dell'addebito normalmente grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare sia la condotta contestata, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Di contro è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735). La suddetta regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova trova una parziale deroga nel caso in cui venga allegata la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale: la gravità del tradimento legittima la presunzione in merito all'esistenza del nesso di causalità tra lo stesso adulterio e la rottura dell'unità di vita familiare, determinando un'inversione dell'onere della prova. In caso di infedeltà coniugale, quindi, sarà il coniuge che eccepisce l'assenza del nesso
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di causalità tra infedeltà e intollerabilità della convivenza a dover provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. sez. VI, 19 febbraio 2018, n.
3923) ovvero, in caso di sopportazione dell'infedeltà altrui, la presenza di elementi rivelatori della riconducibilità della rottura dell'affectio coniugalis ad altre cause (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 25966 del 02/09/2022).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la domanda di addebito deducendo violazioni degli obblighi matrimoniali, in particolare quello di fedeltà, che hanno interessato pressochè la parte finale della convivenza coniugale, nel corso della quale il coniuge era arrivato addirittura a non fare mistero tramite i social delle sue relazioni extraconiugali.
Il resistente, respingendo l'addebito, ha rappresentato di aver raggiunto la volontà di lasciare la casa coniugale, ormai da tempo teatro di dissidi di coppia, i cui albori risalirebbero ad anni precedenti alla rottura.
Ebbene, la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni laddove, diversamente, quella della ricorrente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, il resistente ha genericamente contestato la documentazione prodotta da controparte senza respingere la circostanza dell'infedeltà coniugale bensì giustificandola con l'ormai inesorabile declino dell'affectio coniugalis, che tuttavia non ha provato in alcun modo.
La ricorrente ha invece sul punto prodotto documentazione fotografica in cui il resistente scambiava effusioni con un'altra donna in costanza di matrimonio.
È noto che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte
(cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 25618 del 07/12/2007) “In tema di
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separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito”.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
• Sull'affido dell'ultima figlia della coppia e sul suo mantenimento
( ata il 26.09.2005) Per_2
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne l'ultima figlia della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alle istanze di tipo economico, si evidenzia che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a
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tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la
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precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una
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posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, i figli della coppia sono due, ma, come specificato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, il primo figlio lavora come operaio a Parigi.
La secondogenita, ha oggi 20 anni per cui ritiene il Collegio che - Per_2
applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice - deve presumersi che la stessa ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente
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la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Relativamente alla situazione patrimoniale delle parti, il ricorrente è dipendente della con mansione di manovale stradale, Controparte_2
percependo una busta paga che va da €.501,00 ad €. 1.156,00 (busta paga agosto 2023 e ottobre 2023), è intestatario di n.2 atti nell'anno 2024 relativi a donazione fabbricato e donazione terreno agricolo nonché: proprietario per 1/1 di due immobili ubicati nel Comune di Ercolano alla via
Casacampora n.11; per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 1209; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 1218; sub. -; cat.
VIGNETO; classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano
(NA), foglio 18; particella 1220; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di Ercolano (NA), foglio 18; particella 2185; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
per ½ di terreno ubicato nel Comune di
Ercolano (NA), foglio 18; particella 2186; sub. -; cat. VIGNETO;
classe U;
nonché intestatario di due autoveicoli, così come risulta dalle indagini della
GDF; ancora, è intestatario di due conti correnti: uno presso la B.C.C. Pay
S.p.A. con un saldo al 24.10.2024 pari ad € 07,30 e un altro presso
[...]
con un saldo al 21.11.2024 pari ad €.1.103,00. Controparte_3
La ricorrente invece deduce di lavorare saltuariamente come colf e che riesce a sopravvivere grazie all'aiuto economico del figlio maggiore, operaio in una fabbrica. Dalla relazione della GDF emerge infatti un reddito per la ricorrente di €.3.276,25 per l'anno 2023, che non è intestataria di atti né di immobili e/o terreni ma soltanto di due veicoli;
inoltre è intestataria di un
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conto corrente presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. con saldo al
24.10.2024 di €.19,10.
Orbene, tenuto conto che non è stato documentato alcun peggioramento della condizione economica del resistente, considerata la evidente disparità reddituale tra le parti, considerate le esigenze di vita della figlia, ritiene il
Collegio di determinare un assegno a carico del resistente di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Detta somma andrà Per_2
corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e COA.
• Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé, va premesso in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018,
n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio
2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006
n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento
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deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). Secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi,
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dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
Orbene, posti tali principi, risulta provata la differenza tra le condizioni economiche delle parti sulla base delle situazioni reddituali/patrimoniali già esaminate, laddove il resistente ha dedotto una ridotta capacità lavorativa, ma nulla ha documentato sul punto, avendo mostrato scarsa collaborazione nella ricostruzione trasparente della propria reale capacità economica.
Pertanto, considerato che non risulta raggiunta la prova di una attuale completa indipendenza economica della ricorrente, tale da garantirle il mantenimento del tenore di vita matrimoniale e che è incontestato che la stessa si sia sempre dedicata alla cura della famiglia, tenuto conto altresì della lunga durata della convivenza coniugale, durata 30 anni, ritiene il
Collegio di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e di determinare tale assegno nella somma mensile di € 300,00
(trecento/00), confermandosi quanto già previsto dall'ordinanza presidenziale. L'assegno andrà corrisposto alla ricorrente dal resistente entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat.
• Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale Parte_1
perché, convivendo la stessa con la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n.
30199).
• Sulle ulteriori domande
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Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la soccombenza totale del resistente segue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del predetto in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio della ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito a;
CP_1
2. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_1
somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed
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operai;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 2018;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la Parte_1
somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. assegna la ex casa coniugale a Parte_1
6. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
7. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore della ricorrente e per essa lo Stato che liquida in euro
1.904,00 oltre accessori di legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 164, parte II, s. A, ufficio 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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