Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2018, proposto da
F.A.L. S.r.l., Superbeton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Zambelli, Maurizio Zanchettin, Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
Comune di Vittorio ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Colla, Paola Costalonga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO LA Libera, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Vittorio ET (TV) n. 308 del 20.11.2017, avente ad oggetto: “F.A.L. S.r.l. – Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità al permesso di costruire approvato per i lavori di ripristino ambientale mediante riempimento con utilizzo di terre e rocce di scavo dell'ex cava “Costa D'Andros” in località Nove” ;
- dell'ordinanza del Comune di Vittorio ET (TV) n. 259 del 9.10.2017 di sospensione dei lavori di ripristino ambientale mediante riempimento con utilizzo di terre e rocce di scavo dell'ex cava “Costa d'Andros” in località Nove di cui al Permesso di costruire n. 55/2014;
della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 39558.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittorio ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato, le società F.A.L. s.r.l. e Superbeton S.p.A. hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Vittorio ET 20 novembre 2017 n. 308 avente ad oggetto “F.A.L. S.r.l. – Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità al permesso di costruire approvato per i lavori di ripristino ambientale mediante riempimento con utilizzo di terre e rocce di scavo dell’ex cava “Costa D’Andros” in località Nove” e gli atti ad essa presupposti.
2. Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi: “1) Violazione degli artt. 28, 33 e 36 della L.R. 44/1982. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/01. Carenza e/o erroneità di presupposto. Sviamento di potere. Carenza di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di motivazione”; “2) Violazione, sotto altro profilo, degli artt. 28, 33 e 36 della L.R. 44/1982. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/01. Incompetenza. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione”; “3) Violazione dell’art. 38 della L.R. 44/1982. Violazione del procedimento. Incompetenza. Carenza di istruttoria. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione”; “4) Violazione degli artt. 186 del d.lgs. 152/2006 s.m.i. Violazione del procedimento. Carenza di istruttoria. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione”; “5) Violazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001. Erroneità e/o travisamento dei fatti. Illogicità. Arbitrarietà. Violazione del permesso di costruire n. 55/2014”; “6) Violazione degli artt. 31 e 34 del DPR 380/2001. Erroneità e/o violazione del procedimento. Carenza di presupposto. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di legalità” .
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Vittorio ET chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 26 aprile 2018 il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle sospensive su accordo delle parti.
In vista dell’udienza pubblica del 7 dicembre 2023 le parti hanno depositato un’istanza di rinvio nella prospettiva di una soluzione della vertenza in via amministrativa.
È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 3 ottobre 2024, nel corso della quale le parti hanno concordemente chiesto un ulteriore rinvio per la trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 828/2024 riguardante il prosieguo della vicenda amministrativa oggetto di causa.
5. In vista dell’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 da ultimo fissata per la trattazione del merito, le parti hanno concordemente rappresentato che, avendo il Comune approvato un nuovo progetto di ripristino dello stato dei luoghi in sostanziale ottemperanza della qui gravata ordinanza comunale 20 novembre 2017 n. 308, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Le parti hanno quindi chiesto al Tribunale di definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
6. All’udienza del 23 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
7. In considerazione di quanto esposto dalle parti sul venir meno dell’interesse alla decisione, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anziché dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere presuppone che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, avendo assunto la parte privata l’impegno a dare sostanzialmente attuazione al provvedimento impugnato, non si può sostenere che la vicenda si sia conclusa con la piena soddisfazione della pretesa avanzata in sede contenziosa dalle società F.A.L. e Superbeton.
8. Piuttosto, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, la dichiarazione esplicita delle parti di non avere più interesse alla decisione vincola il Tribunale a dichiarare il ricorso improcedibile, non ravvisandosi elementi tali da giustificare una decisione in senso difforme.
9. In conclusione, visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, come convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO