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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1425/2025 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.02.1958 con l'Avv. Avv. Letizia Cecconi (C.F.: , C.F._2
e
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
12.12.1958 con gli Avv.ti Caterina Farinelli e Gessica Sartini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 13.6.2025, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione intervenuta dal resistente, premettendo di pagina 1 di 3 avere contratto matrimonio con il in ON AL NA (PI) il CP_1
18.9.1977 e che dalla loro unione è nato il [...] il figlio ad oggi Per_1 economicamente indipendente dai genitori, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 19.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025. In data 23.9.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23.10.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_2
e , Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ON Val di NA (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in ON Val di NA (PI) il 18 settembre 1977 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 21 P. 2 Serie A anno 1977.
pagina 2 di 3 DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il provvederà a versare alla mensilmente quale contributo CP_1 CP_2 al mantenimento, la somma di € 370,00(trecentosettanta/00) a decorrere dal mese di ottobre 2025. Tale obbligo cesserà con il pensionamento della laddove la pensione percepita sia pari o superiore ad € 650,00. Le CP_2 parti danno atto che per il mese corrente il ha già versato alla CP_1
€ 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e pertanto CP_2 verserà entro il 31.10.2025 la residua somma di € 170,00.
3. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente e definitivamente ad ogni pretesa ed azione anche relativamente a giacenze di conti correnti, libretti di deposito e ogni altra forma di investimento.
4. La casa coniugale rimane assegnata alla con tutti gli arredi che ivi si CP_2 trovano ad eccezione di un computer, una stampante, un videoregistratore con relative cassette Vhs /dischetti, il mobile fuciliera, le biciclette che quest'ultimo provvederà ad asportare unitamente ai beni personali.
5. La vettura Tg FN834FY intestata alla e nella disponibilità del CP_2 sarà trasferita nella proprietà del senza alcun costo per CP_1 CP_1 lo stesso ad eccezione del passaggio di proprietà che rimarrà a carico del
Il passaggio sarà effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla CP_1 sottoscrizione dell'accordo inter partes.
6. Il entro la data del 23.10.2025 lascerà l'immobile traferendosi CP_1 altrove;
7. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23.10.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1425/2025 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.02.1958 con l'Avv. Avv. Letizia Cecconi (C.F.: , C.F._2
e
(C.F.: ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
12.12.1958 con gli Avv.ti Caterina Farinelli e Gessica Sartini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 13.6.2025, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione intervenuta dal resistente, premettendo di pagina 1 di 3 avere contratto matrimonio con il in ON AL NA (PI) il CP_1
18.9.1977 e che dalla loro unione è nato il [...] il figlio ad oggi Per_1 economicamente indipendente dai genitori, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 19.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025. In data 23.9.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23.10.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_2
e , Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ON Val di NA (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in ON Val di NA (PI) il 18 settembre 1977 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 21 P. 2 Serie A anno 1977.
pagina 2 di 3 DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il provvederà a versare alla mensilmente quale contributo CP_1 CP_2 al mantenimento, la somma di € 370,00(trecentosettanta/00) a decorrere dal mese di ottobre 2025. Tale obbligo cesserà con il pensionamento della laddove la pensione percepita sia pari o superiore ad € 650,00. Le CP_2 parti danno atto che per il mese corrente il ha già versato alla CP_1
€ 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e pertanto CP_2 verserà entro il 31.10.2025 la residua somma di € 170,00.
3. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente e definitivamente ad ogni pretesa ed azione anche relativamente a giacenze di conti correnti, libretti di deposito e ogni altra forma di investimento.
4. La casa coniugale rimane assegnata alla con tutti gli arredi che ivi si CP_2 trovano ad eccezione di un computer, una stampante, un videoregistratore con relative cassette Vhs /dischetti, il mobile fuciliera, le biciclette che quest'ultimo provvederà ad asportare unitamente ai beni personali.
5. La vettura Tg FN834FY intestata alla e nella disponibilità del CP_2 sarà trasferita nella proprietà del senza alcun costo per CP_1 CP_1 lo stesso ad eccezione del passaggio di proprietà che rimarrà a carico del
Il passaggio sarà effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla CP_1 sottoscrizione dell'accordo inter partes.
6. Il entro la data del 23.10.2025 lascerà l'immobile traferendosi CP_1 altrove;
7. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23.10.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
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