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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3809/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. ADAMI GIOVANNI, presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALATO MATTEO, presso Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce alle note depositate il 26.11.2025,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“[in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio] dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , a Venezia, con rito concordatario, in data 13 Parte_1 Parte_2 giugno 1993 (matrimonio trascritto al n. 16, parte 2^, sez. A, uff. 6 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1993) - ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito
- alle seguenti condizioni
1. [residenza] i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza se pure nel rispetto dei tempi di permanenza di presso ciascuno Per_1 di essi;
2. [affidamento del figlio , sua collocazione prevalente e residenza] confermare Per_1
l'affidamento di ai genitori in via condivisa nelle forme contemplate dall'ultima Per_1 parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, continuerà ad essere esercitata separatamente da ciascun genitore in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Confermare, pure, la collocazione prevalente di (e quindi la di lui residenza) presso Per_1 la casa materna;
3. [tempi di permanenza di con il papà] confermare, pure, quanto ai tempi di Per_1 permanenza di con ciascuno dei genitori le condizioni previste per la separazione Per_1 laddove le parti hanno convenuto che possa/debba stare con il padre: Per_1
(fine settimana): a fine settimana alternati, a valere dalla fine dell'orario scolastico del venerdì [o in orario corrispondente in occasione dei periodi di non frequentazione scolastica] alla sera della domenica [prima di cena] quando verrà Per_1 riaccompagnato dal signor a casa della madre;
Pt_2
(vacanze natalizie e di fine anno) i genitori alterneranno tra di loro la sera della vigilia di Natale - a valere dalle ore 18.00 del 24.12 sino alle ore 10.00 del 25.12 - e il pranzo di
(a valere dalle ore 10.00 del 25.12) con l'ulteriore intesa per la quale il genitore che Per_2 avrà trascorso con il pranzo di Natale starà poi con il figlio sino alle ore 10.00 del Per_1
31.12 e che il genitore che ha trascorso con la vigilia di Natale starà poi con il figlio Per_1 dalle ore 10.00 del 31.12 sino alla sera dell'Epifania;
(vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali) in via alternata alla madre le vacanze scolastiche di Carnevale o quelle Pasquali;
(vacanze scolastiche estive) ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane Per_1
(continuative o frazionate) in occasione del periodo estivo corrispondente alle festività scolastiche.
I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta paterna negli anni pari e quella materna negli anni dispari;
4. [assegnazione della casa coniugale] confermare in capo alla signora Parte_1
l'assegnazione del compendio immobiliare già destinato a casa coniugale sito in
Cavallino-Treporti, Via Tesina n. 11 - completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono - catastalmente individuato dai seguenti estremi di riferimento
Comune di Cavallino-Treporti (M308) (VE) Catasto Fabbricati
Foglio 32, Particella 1113, sub. 2, Via Tesina n. 11, P. T-1, rendita € 439,92, cat. A/3,
Classe 2, consistenza 6,0 vani, superficie totale 134 mq, totale esclude aree scoperte 130 mq;
Foglio 32, Particella 1113, sub. 3, Via Tesina n. 11, P. T, rendita € 64,45, cat. C/6, Classe
2, consistenza 32 mq, dati di superficie totale 41 mq;
Foglio 32, Particella 1113, sub. 4, Via Tesina n. 11, P. T, rendita € 249,97, cat. C/2, Classe
8, consistenza 220 mq, dati di superficie totale 237 mq.
Darsi atto che le parti hanno, peraltro, convenuto che, sino alla vendita del compendio immobiliare più sopra individuato - disciplinata all'art. 12 delle condizioni della separazione - ma comunque per un periodo massimo di 15 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo [laddove, appunto, la vendita non si perfezioni precedentemente] il signor possa, provvisoriamente, dimorare in alcuni dei locali Pt_2 facenti parte del subalterno 4 evidenziati in giallo nella planimetria allegata al ricorso introduttivo quale produzione n. 5, in ogni caso liberando il resto del compendio dai propri effetti personali entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione delle presenti note.
Al fine di rendere indipendente l'accesso a tale porzione il signor si è impegnato a Pt_2 piantare, immediatamente, a propria cura e spese, una rete divisoria sulla linea tratteggiata evidenziata in rosso nella planimetria allegata al ricorso introduttivo quale produzione n. 6;
5. [contributo fisso al mantenimento di ] confermarsi in capo al signor Per_1 Parte_2
l'onere di versamento, a favore della signora , della somma mensile
[...] Parte_1 di euro 250,00 (duecento cinquanta euro,00) a titolo di contributo fisso al mantenimento di e così che tale versamento: Per_1
μ debba perfezionarsi anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese;
μ sia annualmente aggiornabile su base ISTAT [invero, prendendo come base la mensilità di ottobre 2024];
6. [partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ] Per_1 confermare la partecipazione dei genitori di alle spese straordinarie da sostenere Per_1 nel di lui interesse nella paritaria misura del 50% dovendosi tra tali esborsi ricomprendere anche quello per la frequentazione da parte di stesso dell'istituto Cavanis di Per_1
Venezia [esborso tra di loro concordato].
Circa la loro individuazione - e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordarsi anticipatamente (fermo quanto dianzi indicato per la frequentazione da parte del figlio dell'Istituto Cavanis) - le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019 e, partitamente, al protocollo per le spese straordinarie ivi incluso.
Del pari fanno riferimento al protocollo per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso in ipotesi di spesa straordinaria che richieda il preventivo accordo tra i genitori;
7. [assegno unico universale] confermare l'accordo raggiunto tra i genitori in occasione della separazione a' termini del quale l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora valendo la sottoscrizione del ricorso Parte_1 introduttivo nonché delle presenti note anche quale autorizzazione alla stessa a attivarsi per il conseguimento dello scopo;
8. [autosufficienza economica dei signori e ] i signori Parte_2 Parte_1
e , per quanto necessario, confermano sin d'ora di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti.
Rinunciano, in ogni caso, a qualsivoglia reciproca domanda di natura contributiva/alimentare;
9. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio . Per_1
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dalla signora Pt_1 quale genitrice collocataria prevalente dello stesso;
10. [scioglimento della comunione] relativamente all'accordo di scioglimento della comunione contemplato all'art. 11 delle condizioni di separazione), fermo quanto ivi ulteriormente indicato, le parti convengono e confermano, quanto al conto corrente, cointestato, acceso presso Intesa OL ed individuato dal codice IBAN IT05 R030
6902 1171 0000 0062 421 che esso verrà suddiviso equamente tra i coniugi entro 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione delle presenti note;
11. [vendita della casa coniugale] sottoscrivendo il ricorso introduttivo di data 17 settembre 2024 le parti si sono impegnate, inoltre, reciprocamente alla vendita del compendio immobiliare destinato a casa coniugale meglio individuato alla conclusione sub. 4.
Hanno concordato che l'immobile venga posto inizialmente in vendita per la somma di euro 600.000,00 (sei centomila euro) e che in ipotesi di mancata vendita il prezzo venga progressivamente ridotto della percentuale del 5% di 3 mesi in 3 mesi sino al prezzo minimo che le parti hanno convenuto in euro 500.000,00 (cinquecento mila).
Il ricavato della vendita, al netto delle spese gravanti sulla parte venditrice (agenzia, APE ed eventualmente altre) verrà ripartito tra le parti nella paritaria misura del 50%.
Le parti si sono riconosciute e qui confermano, in ogni caso, reciprocamente, il diritto di prelazione da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione che ciascuna faccia all'altra relativamente alla individuazione di un compratore disposto alla corresponsione della cifra stabilita a mente del 2° comma del presente articolo;
12. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto qui previsto le parti dichiarano, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altro - e viceversa - a alcun titolo o ragione, avendo definito tra di loro ogni pendenza e rapporto di dare e avere;
13. [spese della procedura] anche le spese della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio debbono ritenersi integralmente compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio a Venezia, con rito concordatario, in data 13.06.1993, matrimonio trascritto al n. 16, Parte II, sez. A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno
1993; che da tale unione erano nati i figli in data 18 gennaio 1996, Persona_3 [...]
in data 16 settembre 1997, maggiorenni economicamente autosufficienti, e Per_4 Per_5
in data 17 giugno 2011, minore.
[...]
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 06.03.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 26.11.2025 ove rassegnavano le conclusioni congiunte in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendone l'accoglimento. Lette le note, con decreto del 27.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con sentenza n. 281/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13.06.1993 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 16, dell'anno 1993) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, come in epigrafe riportate.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. ADAMI GIOVANNI, presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALATO MATTEO, presso Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce alle note depositate il 26.11.2025,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“[in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio] dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , a Venezia, con rito concordatario, in data 13 Parte_1 Parte_2 giugno 1993 (matrimonio trascritto al n. 16, parte 2^, sez. A, uff. 6 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1993) - ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito
- alle seguenti condizioni
1. [residenza] i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza se pure nel rispetto dei tempi di permanenza di presso ciascuno Per_1 di essi;
2. [affidamento del figlio , sua collocazione prevalente e residenza] confermare Per_1
l'affidamento di ai genitori in via condivisa nelle forme contemplate dall'ultima Per_1 parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, continuerà ad essere esercitata separatamente da ciascun genitore in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Confermare, pure, la collocazione prevalente di (e quindi la di lui residenza) presso Per_1 la casa materna;
3. [tempi di permanenza di con il papà] confermare, pure, quanto ai tempi di Per_1 permanenza di con ciascuno dei genitori le condizioni previste per la separazione Per_1 laddove le parti hanno convenuto che possa/debba stare con il padre: Per_1
(fine settimana): a fine settimana alternati, a valere dalla fine dell'orario scolastico del venerdì [o in orario corrispondente in occasione dei periodi di non frequentazione scolastica] alla sera della domenica [prima di cena] quando verrà Per_1 riaccompagnato dal signor a casa della madre;
Pt_2
(vacanze natalizie e di fine anno) i genitori alterneranno tra di loro la sera della vigilia di Natale - a valere dalle ore 18.00 del 24.12 sino alle ore 10.00 del 25.12 - e il pranzo di
(a valere dalle ore 10.00 del 25.12) con l'ulteriore intesa per la quale il genitore che Per_2 avrà trascorso con il pranzo di Natale starà poi con il figlio sino alle ore 10.00 del Per_1
31.12 e che il genitore che ha trascorso con la vigilia di Natale starà poi con il figlio Per_1 dalle ore 10.00 del 31.12 sino alla sera dell'Epifania;
(vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali) in via alternata alla madre le vacanze scolastiche di Carnevale o quelle Pasquali;
(vacanze scolastiche estive) ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane Per_1
(continuative o frazionate) in occasione del periodo estivo corrispondente alle festività scolastiche.
I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
In caso di disaccordo prevarrà la scelta paterna negli anni pari e quella materna negli anni dispari;
4. [assegnazione della casa coniugale] confermare in capo alla signora Parte_1
l'assegnazione del compendio immobiliare già destinato a casa coniugale sito in
Cavallino-Treporti, Via Tesina n. 11 - completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono - catastalmente individuato dai seguenti estremi di riferimento
Comune di Cavallino-Treporti (M308) (VE) Catasto Fabbricati
Foglio 32, Particella 1113, sub. 2, Via Tesina n. 11, P. T-1, rendita € 439,92, cat. A/3,
Classe 2, consistenza 6,0 vani, superficie totale 134 mq, totale esclude aree scoperte 130 mq;
Foglio 32, Particella 1113, sub. 3, Via Tesina n. 11, P. T, rendita € 64,45, cat. C/6, Classe
2, consistenza 32 mq, dati di superficie totale 41 mq;
Foglio 32, Particella 1113, sub. 4, Via Tesina n. 11, P. T, rendita € 249,97, cat. C/2, Classe
8, consistenza 220 mq, dati di superficie totale 237 mq.
Darsi atto che le parti hanno, peraltro, convenuto che, sino alla vendita del compendio immobiliare più sopra individuato - disciplinata all'art. 12 delle condizioni della separazione - ma comunque per un periodo massimo di 15 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo [laddove, appunto, la vendita non si perfezioni precedentemente] il signor possa, provvisoriamente, dimorare in alcuni dei locali Pt_2 facenti parte del subalterno 4 evidenziati in giallo nella planimetria allegata al ricorso introduttivo quale produzione n. 5, in ogni caso liberando il resto del compendio dai propri effetti personali entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione delle presenti note.
Al fine di rendere indipendente l'accesso a tale porzione il signor si è impegnato a Pt_2 piantare, immediatamente, a propria cura e spese, una rete divisoria sulla linea tratteggiata evidenziata in rosso nella planimetria allegata al ricorso introduttivo quale produzione n. 6;
5. [contributo fisso al mantenimento di ] confermarsi in capo al signor Per_1 Parte_2
l'onere di versamento, a favore della signora , della somma mensile
[...] Parte_1 di euro 250,00 (duecento cinquanta euro,00) a titolo di contributo fisso al mantenimento di e così che tale versamento: Per_1
μ debba perfezionarsi anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese;
μ sia annualmente aggiornabile su base ISTAT [invero, prendendo come base la mensilità di ottobre 2024];
6. [partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ] Per_1 confermare la partecipazione dei genitori di alle spese straordinarie da sostenere Per_1 nel di lui interesse nella paritaria misura del 50% dovendosi tra tali esborsi ricomprendere anche quello per la frequentazione da parte di stesso dell'istituto Cavanis di Per_1
Venezia [esborso tra di loro concordato].
Circa la loro individuazione - e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordarsi anticipatamente (fermo quanto dianzi indicato per la frequentazione da parte del figlio dell'Istituto Cavanis) - le parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone adottato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019 e, partitamente, al protocollo per le spese straordinarie ivi incluso.
Del pari fanno riferimento al protocollo per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso in ipotesi di spesa straordinaria che richieda il preventivo accordo tra i genitori;
7. [assegno unico universale] confermare l'accordo raggiunto tra i genitori in occasione della separazione a' termini del quale l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora valendo la sottoscrizione del ricorso Parte_1 introduttivo nonché delle presenti note anche quale autorizzazione alla stessa a attivarsi per il conseguimento dello scopo;
8. [autosufficienza economica dei signori e ] i signori Parte_2 Parte_1
e , per quanto necessario, confermano sin d'ora di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti.
Rinunciano, in ogni caso, a qualsivoglia reciproca domanda di natura contributiva/alimentare;
9. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio . Per_1
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dalla signora Pt_1 quale genitrice collocataria prevalente dello stesso;
10. [scioglimento della comunione] relativamente all'accordo di scioglimento della comunione contemplato all'art. 11 delle condizioni di separazione), fermo quanto ivi ulteriormente indicato, le parti convengono e confermano, quanto al conto corrente, cointestato, acceso presso Intesa OL ed individuato dal codice IBAN IT05 R030
6902 1171 0000 0062 421 che esso verrà suddiviso equamente tra i coniugi entro 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione delle presenti note;
11. [vendita della casa coniugale] sottoscrivendo il ricorso introduttivo di data 17 settembre 2024 le parti si sono impegnate, inoltre, reciprocamente alla vendita del compendio immobiliare destinato a casa coniugale meglio individuato alla conclusione sub. 4.
Hanno concordato che l'immobile venga posto inizialmente in vendita per la somma di euro 600.000,00 (sei centomila euro) e che in ipotesi di mancata vendita il prezzo venga progressivamente ridotto della percentuale del 5% di 3 mesi in 3 mesi sino al prezzo minimo che le parti hanno convenuto in euro 500.000,00 (cinquecento mila).
Il ricavato della vendita, al netto delle spese gravanti sulla parte venditrice (agenzia, APE ed eventualmente altre) verrà ripartito tra le parti nella paritaria misura del 50%.
Le parti si sono riconosciute e qui confermano, in ogni caso, reciprocamente, il diritto di prelazione da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione che ciascuna faccia all'altra relativamente alla individuazione di un compratore disposto alla corresponsione della cifra stabilita a mente del 2° comma del presente articolo;
12. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto qui previsto le parti dichiarano, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altro - e viceversa - a alcun titolo o ragione, avendo definito tra di loro ogni pendenza e rapporto di dare e avere;
13. [spese della procedura] anche le spese della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio debbono ritenersi integralmente compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio a Venezia, con rito concordatario, in data 13.06.1993, matrimonio trascritto al n. 16, Parte II, sez. A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno
1993; che da tale unione erano nati i figli in data 18 gennaio 1996, Persona_3 [...]
in data 16 settembre 1997, maggiorenni economicamente autosufficienti, e Per_4 Per_5
in data 17 giugno 2011, minore.
[...]
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 06.03.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 26.11.2025 ove rassegnavano le conclusioni congiunte in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendone l'accoglimento. Lette le note, con decreto del 27.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con sentenza n. 281/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13.06.1993 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 16, dell'anno 1993) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, come in epigrafe riportate.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero