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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/08/2025, n. 6533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6533 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33757 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, corso di Porta Romana Parte_1
n. 15, codice fiscale: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca P.IVA_1
Morretta e Matteo ViSIalli
-OPPONENTE-
E
. VE TIC. LTD. STI. con sede in Turchia, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmatteo Nunziante e Francesco Vitali de
Bonda
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale, in relazione all'ingiunzione opposta, dichiarare inefficace e revocare, per i motivi indicati in narrativa, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022) e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di Parte_2
accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa;
[...]
1 -in subordine, nella denegata ipotesi che, in tutto o in parte, gli importi di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022) fossero ritenuti dovuti, compensare l'importo con il maggiore danno subito da di cui alla domanda riconvenzionale che segue e, Parte_2 evocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in conseguenza di ciò, disporre la restituzione in favore di Parte_2 dell'importo di Euro 1.557.400,14, versato in data 3 marzo 2 del provvedimento con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022), oltre agli interessi dalla data di pagamento a quella della effettiva restituzione.
In via principale, in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria:
-rigettare poiché infondata, in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa, la domanda formulata in via riconvenzionale da Controparte_2
[...] CP_3
-condannare HE IL Gida San Ve Tic. al pagamento di una CP_3 somma equitativamente determinata ex art. 9 r avere introdotto la presente domanda con malafede o, perlomeno, colpa grave.
In via riconvenzionale:
-accertare che è rimasta inadempiente Controparte_2 CP_3 all'accordo di relativo alla 'Opération Parte_2 GU CH' di cui in narrativa (d etto, che
[...] non ha diritto al pagamento di alcun c Controparte_2 CP_3 ive di merce (docc. 16 e 16 bis);
-condannare conseguentemente a Controparte_2 CP_3 risarcire a dei la Parte_2 complessi 2.500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio;
-accertare in ogni caso il diritto di di ottenere da Parte_2 [...]
l' nto di tutti i co Controparte_2 CP_3 e chiamata a versare, a qualunque titolo, a e/o alle società del suo gruppo in Parte_3 pi oggetto della 'Opération GU CH'.
In via istruttoria, in riforma del provvedimento assunto in data 9 giugno 2023:
-ammettere prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nel luglio 2021, nell'ambito delle trattative tra e relative alla Pt_2 CP_2 fornitura di prodotti tessili a marchio 'GU CH', della SI.ra CP_2
, era informata telefonicamente da a destinazione dei prodotti Persona_1 Pt_2 vendita nel territorio f e e che questi sarebbero stati Parte_3 offerti in vendita nell'a na promozione commerciale con avvio nella prima metà di ottobre 2021 e conclusione nel gennaio 2022;
2. vero che nell'ambito delle trattative e comunicazioni telefoniche di cui al capitolo di prova che precede, convenivo con , nella persona della SI.ra , che CP_2 Persona_1 i prodotti dovevano essere conseg tro le scadenze temporali rti e descritte nel doc. 15 che si mostra al teste e che, in difetto di assicurazioni circa la puntuale consegna, l'intera promozione commerciale non avrebbe avuto avvio;
3. vero che nel corso dei mesi di luglio, agosto e sino ai primi giorni di settembre 2021
, nella persona della SI.ra , a più riprese assicurava a che i CP_2 Persona_1 Pt_2
2 prodotti tessili ordinati sarebbero stati consegnati nei termini programmati e riepilogati nel doc. 15, che si mostra al teste;
4. vero che i prodotti ordinati da e meglio indicati all'interno del doc. 11, che si Pt_2 mostra al teste, sono stati conseg nelle date indicate nei docc. 16 e 16bis, CP_2 che si mostrano al teste;
5. vero che nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 28 ottobre 2021 , nel Pt_2 tentativo di ridurre i ritardi maturati da nelle consegne dei prodotti ati a CP_2
organizzava l'esecuzione di orti aerei in luogo di quelli terrestri Parte_3 ente previsti, sostenendo maggiori costi per complessivi Euro 10.096,24, come da doc. 28 che si mostra al teste;
6. vero che come risulta nella dichiarazione prodotta sub doc. 35, che si mostra al teste, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 ha organizzato e gestito le Pt_2 promozioni di prodotti a marchio “Defi Nature” e nal Geographic” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “Auchan”, di prodotti a marchio “Römertopf” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “Schiever”, di prodotti a marchio “Menastyl” e “PETS” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “ ”, di prodotti a Pt_4 marchio “De Buyer” all'interno dei punti vendita belgi d tena di grande distribuzione ”, riscontrando percentuali di reso comprese tra lo 0% e il 23% e, CP_4 in media, pari sul totale dei prodotti offerti in vendita;
7. vero che a decorrere dai primi giorni del settembre 2022 la referente di in Parte_3 persona della SI.ra , che si occupava della 'Operazione e', Persona_2 mi contattava telefo ntando il ritardo nella consegna dei prodotti e che a causa dell'assenza di assortimento, gli espositori ove i prodotti dovevano essere collocati risultavano essere in ampia parte vuoti;
8. vero che nell'occasione di cui al capitolo di prova che precede la referente di in persona della SI.ra , che si occupava della 'Operazione Parte_3 Persona_2 che', mi informava ch l previsto assortimento di prodotti tessili gli espositori non potevano essere collocati all'interno delle corsie dei punti vendita essendo in tal caso preclusa la possibilità di abbinare le diverse Parte_3 tipologi ti offerti in vendita;
9. vero che a decorrere dal 10 gennaio 2022, ultimata la promozione commerciale di prodotti a marchio GU CH presso i supermercati e ipermercati Parte_3 ha restituito a i prodotti realizzati da rimasti inv Parte_3 Pt_2 CP_2 ve 290.912 unit un valore totale di Euro 58, come descritto nel prospetto prodotto sub doc. 24 che si mostra al teste;
10. vero che i prodotti invenduti presso i supermercati e ipermercati erano Parte_3 ritirati dalla società di logistica, incaricata da , Last Link Logist ati da Pt_2 quest'ultima presso il suo magazzino sito nell i Diors;
11. vero che in relazione alle operazioni di ritiro dei prodotti invenduti la società Last Link Logistic ha addebitato a il costo di complessivi Euro 121.761,14, come da Pt_2 doc. 36 che si mostra al teste;
12. vero che in relazione alle operazioni di stoccaggio dei prodotti invenduti la società Last Link Logistic ha, ad oggi, addebitato a il costo di complessivi Pt_2 Euro 60.508,03, come da docc. 37 e 38 che si mostrano;
13. vero che in data 12 novembre HE, in persona della SI.ra e Persona_1
convenivano di annullare l'ordine relativo ai complessivi n. 1 ra Pt_2 sa di consegna.
Si indicano quali testi:
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_1 Parte_2 sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 13;
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_2 Parte_2
3 sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 13;
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_3 Parte_2 sul capitolo di prova n. 6;
presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_4 Parte_2 sul capitolo di prova n. 5;
, presso Allée des Chênes du Tram 13, 1380 Lasne - Belgium, Testimone_5 sui capitoli di prova nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12;
presso Rue du Québec 5, 36000 Chateauroux - France, sui Persona_3 capitoli di prova nn. 9, 10, 11, 12.
Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di sui CP_2 capitoli di prova dal n. 1 al n. 5, nonché sul n. 13.
Ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta ad accertare (i.), previo esame della documentazione contrabile e societaria di e di ogni altro Pt_2 documento ritenuto utile, il tasso percentuale di vendit guito da Pt_2 nell'ambito delle analoghe promozioni commerciali, eseguite tra il 20 2022 nei centri commerciali di Francia e Belgio, come meglio descritte in atti nonché nel doc. 35 in atti, e (ii) anche sulla base di tale risultanze, a quanto ammonti il mancato guadagno di , conseguente alle mancate vendite dei Pt_2 prodotti, nell'ambito della 'Opera uy CH'.
In ogni caso, con vittoria nelle competenze di lite, spese legali e liquidazione del contributo forfettario.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-nel merito, rigettare l'opposizione di in quanto infondata in fatto e in Pt_2 diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto opposto;
-ancora nel merito, per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande riconvenzionali proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto. Pt_2
In subordine, in relazione alle domande riconvenzionali di , nella Pt_2 denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle medesime, per le ragioni esposte in atti ridurre il relativo importo in misura corrispondente al concorso dell'opponente nella produzione del danno, che verrà accertato, anche ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c.
In via riconvenzionale, per le ragioni esposte in atti, accertato anche in parte qua l'inadempimento di controparte all'ordine inter partes, condannare al pagamento dei restanti prodotti oggetto dell'ordine, realizzati da Pt_2
e non ritirati da , ciò nella misura di € 150.000 o in quella CP_2 Pt_2 maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10287/2022 pubblicato in data 20/06/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 1.391.150,96 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo pattuito per la vendita di prodotti tessili per biancheria da letto e da bagno.
A sostegno ha dedotto:
-che l'ordine acquisto sarebbe stato compiuto in vista di una campagna promozionale organizzata in Francia per conto di limitata al Parte_3
periodo 12/10/2021 - 09/01/2022 e caratterizzata dall'offerta dei prodotti, sotto il marchio GU CH, ai clienti dei supermercati aderenti Parte_3
all'iniziativa;
-che, in base agli accordi con questa avrebbe restituito a Parte_3 Pt_2
l'invenduto senza possibilità, per , di ulteriore rivendita in proprio (in Pt_2
forza di separati accordi con GU CH);
-che era perfettamente a conoscenza della necessità di rispettare i termini CP_2
di consegna, attesi i ristretti limiti temporali della campagna promozionale, decorsi i quali tutto l'invenduto avrebbe costituito per una perdita per l'esponente;
-che invece vi sarebbero stati consistenti ritardi e che avrebbe CP_2
riconosciuto le proprie responsabilità, rinunciando ad azionare le pretese derivanti dall'ultimo lotto non consegnato e non fatturato;
-che, in ogni caso, il buon esito della campagna promozionale è stato compromesso del tutto da tali ritardi, avendo venduto solo Parte_3
una minima parte dei prodotti restituendone un quantitativo del valore di
5 Euro 1.553.158,00, con un danno complessivo di almeno Euro 2.500.000,00 tenuto conto anche dei mancati guadagni, per il quale ha spiegato contestuale domanda riconvenzionale di condanna della venditrice al relativo pagamento.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, a sua volta proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei restanti prodotti oggetto dell'ordine, realizzati da e non ritirati da , CP_2 Pt_2
nella misura di Euro 150.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ingiunta reputa come scontata l'esistenza di una sorta di collegamento funzionale tra il contratto di vendita concluso con l'odierna opposta , CP_2
l'accordo per la campagna promozionale dalla stessa concluso con Pt_2
e l'accordo per l'uso del marchio GU CH sempre da Parte_3 Pt_2
concluso con il titolare della relativa licenza.
Tale collegamento deve invece escludersi.
Infatti si è trattato di tre distinte negoziazioni dato che non vi è alcun elemento,
nei documenti prodotti, che consenta di stabilire una qualche connessione tra questi tre contratti separatamente stipulati dall'opponente con tre diversi soggetti.
Oltre al silenzio, è pure SInificativo, da un punto di vista cronologico, che il contratto con precede quelli con e GU CH, di guisa che CP_2 Parte_3
non appare possibile immaginare che si sia potuto stabilire un collegamento
6 con contratti che ancora non erano stati conclusi, potendo semmai valere il contrario.
Ciò posto, deve poi evidenziarsi che i termini di consegna fissati negli ordini di vendita con la convenuta non sono stati previsti come essenziali, CP_2
mancando non solo il riferimento all'art. 1457 del codice civile, ma anche una qualsiasi altra dicitura che sostanzialmente riproduca il contenuto di tale disposizione o quantomeno costituisca un indice rivelatore di una volontà in tal senso, certamente non ravvisabile nelle comunicazioni in cui si lamentavano ritardi o si esortava la convenuta ad accelerare la produzione.
Va notata, ancora, l'entità non particolarmente elevata dei ritardi, nei casi più gravi nell'ordine di due mesi (paragrafo 1.3 della citazione), ciò che trova la migliore conferma nella condotta della medesima parte opponente, la quale, anziché rifiutare le consegne a suo dire tardive ai fini della campagna promozionale, ha invece continuato ad accettarle a lungo, senza peraltro mai procedere alla restituzione dei prodotti ricevuti né a formulare un'offerta in tal senso.
D'altra parte nel documento n. 3 di parte opponente non può ravvisarsi un'ammissione di responsabilità, avendo la convenuta, di fatto, offerto solo uno sconto pur di chiudere transattivamente la vertenza e conseguire il pagamento del corrispettivo dovuto.
Pertanto, non vi è alcun dubbio che la merce in quanto ricevuta, accettata senza riserve, non contestata sotto il profilo qualitativo o comunque della conformità alle caratteristiche convenute, fatturata nel rispetto degli accordi e non restituita, debba essere necessariamente pagata dall'acquirente.
7 Il rigetto dell'opposizione e l'inconfigurabilità, in ogni caso, di un inadempimento imputabile alla venditrice, impongono il rigetto, altresì, della domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'opponente sul presupposto - come si è visto insussistente - di un collegamento tra il contratto di vendita dei prodotti tessili e la campagna promozionale in Francia o, quantomeno, della natura essenziale dei termini pattuiti per la consegna dei prodotti.
Va del pari respinta, infine, la domanda riconvenzionale della parte opposta, promossa per il pagamento della residua merce ordinata e non ritirata per un totale di Euro 150.000,00, stante la totale assenza di prova al riguardo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della parte opponente e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10287/2022 pubblicato in data 20/06/2022;
2)rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
3)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 38.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se dovuta.
Milano, 13 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
8
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33757 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, corso di Porta Romana Parte_1
n. 15, codice fiscale: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca P.IVA_1
Morretta e Matteo ViSIalli
-OPPONENTE-
E
. VE TIC. LTD. STI. con sede in Turchia, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmatteo Nunziante e Francesco Vitali de
Bonda
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale, in relazione all'ingiunzione opposta, dichiarare inefficace e revocare, per i motivi indicati in narrativa, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022) e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di Parte_2
accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla stessa;
[...]
1 -in subordine, nella denegata ipotesi che, in tutto o in parte, gli importi di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022) fossero ritenuti dovuti, compensare l'importo con il maggiore danno subito da di cui alla domanda riconvenzionale che segue e, Parte_2 evocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in conseguenza di ciò, disporre la restituzione in favore di Parte_2 dell'importo di Euro 1.557.400,14, versato in data 3 marzo 2 del provvedimento con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10287/2022 (R.G. 19429/2022), oltre agli interessi dalla data di pagamento a quella della effettiva restituzione.
In via principale, in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria:
-rigettare poiché infondata, in fatto e in diritto per i motivi meglio descritti in narrativa, la domanda formulata in via riconvenzionale da Controparte_2
[...] CP_3
-condannare HE IL Gida San Ve Tic. al pagamento di una CP_3 somma equitativamente determinata ex art. 9 r avere introdotto la presente domanda con malafede o, perlomeno, colpa grave.
In via riconvenzionale:
-accertare che è rimasta inadempiente Controparte_2 CP_3 all'accordo di relativo alla 'Opération Parte_2 GU CH' di cui in narrativa (d etto, che
[...] non ha diritto al pagamento di alcun c Controparte_2 CP_3 ive di merce (docc. 16 e 16 bis);
-condannare conseguentemente a Controparte_2 CP_3 risarcire a dei la Parte_2 complessi 2.500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio;
-accertare in ogni caso il diritto di di ottenere da Parte_2 [...]
l' nto di tutti i co Controparte_2 CP_3 e chiamata a versare, a qualunque titolo, a e/o alle società del suo gruppo in Parte_3 pi oggetto della 'Opération GU CH'.
In via istruttoria, in riforma del provvedimento assunto in data 9 giugno 2023:
-ammettere prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nel luglio 2021, nell'ambito delle trattative tra e relative alla Pt_2 CP_2 fornitura di prodotti tessili a marchio 'GU CH', della SI.ra CP_2
, era informata telefonicamente da a destinazione dei prodotti Persona_1 Pt_2 vendita nel territorio f e e che questi sarebbero stati Parte_3 offerti in vendita nell'a na promozione commerciale con avvio nella prima metà di ottobre 2021 e conclusione nel gennaio 2022;
2. vero che nell'ambito delle trattative e comunicazioni telefoniche di cui al capitolo di prova che precede, convenivo con , nella persona della SI.ra , che CP_2 Persona_1 i prodotti dovevano essere conseg tro le scadenze temporali rti e descritte nel doc. 15 che si mostra al teste e che, in difetto di assicurazioni circa la puntuale consegna, l'intera promozione commerciale non avrebbe avuto avvio;
3. vero che nel corso dei mesi di luglio, agosto e sino ai primi giorni di settembre 2021
, nella persona della SI.ra , a più riprese assicurava a che i CP_2 Persona_1 Pt_2
2 prodotti tessili ordinati sarebbero stati consegnati nei termini programmati e riepilogati nel doc. 15, che si mostra al teste;
4. vero che i prodotti ordinati da e meglio indicati all'interno del doc. 11, che si Pt_2 mostra al teste, sono stati conseg nelle date indicate nei docc. 16 e 16bis, CP_2 che si mostrano al teste;
5. vero che nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 28 ottobre 2021 , nel Pt_2 tentativo di ridurre i ritardi maturati da nelle consegne dei prodotti ati a CP_2
organizzava l'esecuzione di orti aerei in luogo di quelli terrestri Parte_3 ente previsti, sostenendo maggiori costi per complessivi Euro 10.096,24, come da doc. 28 che si mostra al teste;
6. vero che come risulta nella dichiarazione prodotta sub doc. 35, che si mostra al teste, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 ha organizzato e gestito le Pt_2 promozioni di prodotti a marchio “Defi Nature” e nal Geographic” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “Auchan”, di prodotti a marchio “Römertopf” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “Schiever”, di prodotti a marchio “Menastyl” e “PETS” all'interno dei punti vendita francesi della catena di grande distribuzione “ ”, di prodotti a Pt_4 marchio “De Buyer” all'interno dei punti vendita belgi d tena di grande distribuzione ”, riscontrando percentuali di reso comprese tra lo 0% e il 23% e, CP_4 in media, pari sul totale dei prodotti offerti in vendita;
7. vero che a decorrere dai primi giorni del settembre 2022 la referente di in Parte_3 persona della SI.ra , che si occupava della 'Operazione e', Persona_2 mi contattava telefo ntando il ritardo nella consegna dei prodotti e che a causa dell'assenza di assortimento, gli espositori ove i prodotti dovevano essere collocati risultavano essere in ampia parte vuoti;
8. vero che nell'occasione di cui al capitolo di prova che precede la referente di in persona della SI.ra , che si occupava della 'Operazione Parte_3 Persona_2 che', mi informava ch l previsto assortimento di prodotti tessili gli espositori non potevano essere collocati all'interno delle corsie dei punti vendita essendo in tal caso preclusa la possibilità di abbinare le diverse Parte_3 tipologi ti offerti in vendita;
9. vero che a decorrere dal 10 gennaio 2022, ultimata la promozione commerciale di prodotti a marchio GU CH presso i supermercati e ipermercati Parte_3 ha restituito a i prodotti realizzati da rimasti inv Parte_3 Pt_2 CP_2 ve 290.912 unit un valore totale di Euro 58, come descritto nel prospetto prodotto sub doc. 24 che si mostra al teste;
10. vero che i prodotti invenduti presso i supermercati e ipermercati erano Parte_3 ritirati dalla società di logistica, incaricata da , Last Link Logist ati da Pt_2 quest'ultima presso il suo magazzino sito nell i Diors;
11. vero che in relazione alle operazioni di ritiro dei prodotti invenduti la società Last Link Logistic ha addebitato a il costo di complessivi Euro 121.761,14, come da Pt_2 doc. 36 che si mostra al teste;
12. vero che in relazione alle operazioni di stoccaggio dei prodotti invenduti la società Last Link Logistic ha, ad oggi, addebitato a il costo di complessivi Pt_2 Euro 60.508,03, come da docc. 37 e 38 che si mostrano;
13. vero che in data 12 novembre HE, in persona della SI.ra e Persona_1
convenivano di annullare l'ordine relativo ai complessivi n. 1 ra Pt_2 sa di consegna.
Si indicano quali testi:
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_1 Parte_2 sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 13;
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_2 Parte_2
3 sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 13;
, presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_3 Parte_2 sul capitolo di prova n. 6;
presso via F. Santi, 1/2, 10042 - HE (TO), Testimone_4 Parte_2 sul capitolo di prova n. 5;
, presso Allée des Chênes du Tram 13, 1380 Lasne - Belgium, Testimone_5 sui capitoli di prova nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12;
presso Rue du Québec 5, 36000 Chateauroux - France, sui Persona_3 capitoli di prova nn. 9, 10, 11, 12.
Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di sui CP_2 capitoli di prova dal n. 1 al n. 5, nonché sul n. 13.
Ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta ad accertare (i.), previo esame della documentazione contrabile e societaria di e di ogni altro Pt_2 documento ritenuto utile, il tasso percentuale di vendit guito da Pt_2 nell'ambito delle analoghe promozioni commerciali, eseguite tra il 20 2022 nei centri commerciali di Francia e Belgio, come meglio descritte in atti nonché nel doc. 35 in atti, e (ii) anche sulla base di tale risultanze, a quanto ammonti il mancato guadagno di , conseguente alle mancate vendite dei Pt_2 prodotti, nell'ambito della 'Opera uy CH'.
In ogni caso, con vittoria nelle competenze di lite, spese legali e liquidazione del contributo forfettario.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
-nel merito, rigettare l'opposizione di in quanto infondata in fatto e in Pt_2 diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto opposto;
-ancora nel merito, per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande riconvenzionali proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto. Pt_2
In subordine, in relazione alle domande riconvenzionali di , nella Pt_2 denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle medesime, per le ragioni esposte in atti ridurre il relativo importo in misura corrispondente al concorso dell'opponente nella produzione del danno, che verrà accertato, anche ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c.
In via riconvenzionale, per le ragioni esposte in atti, accertato anche in parte qua l'inadempimento di controparte all'ordine inter partes, condannare al pagamento dei restanti prodotti oggetto dell'ordine, realizzati da Pt_2
e non ritirati da , ciò nella misura di € 150.000 o in quella CP_2 Pt_2 maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10287/2022 pubblicato in data 20/06/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 1.391.150,96 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo pattuito per la vendita di prodotti tessili per biancheria da letto e da bagno.
A sostegno ha dedotto:
-che l'ordine acquisto sarebbe stato compiuto in vista di una campagna promozionale organizzata in Francia per conto di limitata al Parte_3
periodo 12/10/2021 - 09/01/2022 e caratterizzata dall'offerta dei prodotti, sotto il marchio GU CH, ai clienti dei supermercati aderenti Parte_3
all'iniziativa;
-che, in base agli accordi con questa avrebbe restituito a Parte_3 Pt_2
l'invenduto senza possibilità, per , di ulteriore rivendita in proprio (in Pt_2
forza di separati accordi con GU CH);
-che era perfettamente a conoscenza della necessità di rispettare i termini CP_2
di consegna, attesi i ristretti limiti temporali della campagna promozionale, decorsi i quali tutto l'invenduto avrebbe costituito per una perdita per l'esponente;
-che invece vi sarebbero stati consistenti ritardi e che avrebbe CP_2
riconosciuto le proprie responsabilità, rinunciando ad azionare le pretese derivanti dall'ultimo lotto non consegnato e non fatturato;
-che, in ogni caso, il buon esito della campagna promozionale è stato compromesso del tutto da tali ritardi, avendo venduto solo Parte_3
una minima parte dei prodotti restituendone un quantitativo del valore di
5 Euro 1.553.158,00, con un danno complessivo di almeno Euro 2.500.000,00 tenuto conto anche dei mancati guadagni, per il quale ha spiegato contestuale domanda riconvenzionale di condanna della venditrice al relativo pagamento.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, a sua volta proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei restanti prodotti oggetto dell'ordine, realizzati da e non ritirati da , CP_2 Pt_2
nella misura di Euro 150.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ingiunta reputa come scontata l'esistenza di una sorta di collegamento funzionale tra il contratto di vendita concluso con l'odierna opposta , CP_2
l'accordo per la campagna promozionale dalla stessa concluso con Pt_2
e l'accordo per l'uso del marchio GU CH sempre da Parte_3 Pt_2
concluso con il titolare della relativa licenza.
Tale collegamento deve invece escludersi.
Infatti si è trattato di tre distinte negoziazioni dato che non vi è alcun elemento,
nei documenti prodotti, che consenta di stabilire una qualche connessione tra questi tre contratti separatamente stipulati dall'opponente con tre diversi soggetti.
Oltre al silenzio, è pure SInificativo, da un punto di vista cronologico, che il contratto con precede quelli con e GU CH, di guisa che CP_2 Parte_3
non appare possibile immaginare che si sia potuto stabilire un collegamento
6 con contratti che ancora non erano stati conclusi, potendo semmai valere il contrario.
Ciò posto, deve poi evidenziarsi che i termini di consegna fissati negli ordini di vendita con la convenuta non sono stati previsti come essenziali, CP_2
mancando non solo il riferimento all'art. 1457 del codice civile, ma anche una qualsiasi altra dicitura che sostanzialmente riproduca il contenuto di tale disposizione o quantomeno costituisca un indice rivelatore di una volontà in tal senso, certamente non ravvisabile nelle comunicazioni in cui si lamentavano ritardi o si esortava la convenuta ad accelerare la produzione.
Va notata, ancora, l'entità non particolarmente elevata dei ritardi, nei casi più gravi nell'ordine di due mesi (paragrafo 1.3 della citazione), ciò che trova la migliore conferma nella condotta della medesima parte opponente, la quale, anziché rifiutare le consegne a suo dire tardive ai fini della campagna promozionale, ha invece continuato ad accettarle a lungo, senza peraltro mai procedere alla restituzione dei prodotti ricevuti né a formulare un'offerta in tal senso.
D'altra parte nel documento n. 3 di parte opponente non può ravvisarsi un'ammissione di responsabilità, avendo la convenuta, di fatto, offerto solo uno sconto pur di chiudere transattivamente la vertenza e conseguire il pagamento del corrispettivo dovuto.
Pertanto, non vi è alcun dubbio che la merce in quanto ricevuta, accettata senza riserve, non contestata sotto il profilo qualitativo o comunque della conformità alle caratteristiche convenute, fatturata nel rispetto degli accordi e non restituita, debba essere necessariamente pagata dall'acquirente.
7 Il rigetto dell'opposizione e l'inconfigurabilità, in ogni caso, di un inadempimento imputabile alla venditrice, impongono il rigetto, altresì, della domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'opponente sul presupposto - come si è visto insussistente - di un collegamento tra il contratto di vendita dei prodotti tessili e la campagna promozionale in Francia o, quantomeno, della natura essenziale dei termini pattuiti per la consegna dei prodotti.
Va del pari respinta, infine, la domanda riconvenzionale della parte opposta, promossa per il pagamento della residua merce ordinata e non ritirata per un totale di Euro 150.000,00, stante la totale assenza di prova al riguardo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della parte opponente e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10287/2022 pubblicato in data 20/06/2022;
2)rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
3)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 38.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se dovuta.
Milano, 13 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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