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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
7154 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 7154/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1272/2019 ordine n. 3004/2019 ruolo del 12/14 marzo 2019 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a Parte_1 la somma di euro 83.472,92 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Parte_2
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione Parte_1 chiedendo in via preliminare di revocare la provvisoria esecuzione, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso che fosse accertato che nulla era dovuto dall'opponente all'opposto o comunque, che fosse accertata la diversa o minore somma eventualmente dovuta;
rilevato che si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare il rigetto Parte_2 della domanda di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che in caso di accoglimento di tale domanda fosse comunque concessa la
1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1272/2019 ed in subordine che fosse pronunciata ordinanza ex art. 186 bis, ter o quater cpc per il pagamento della somma di euro
83.472,92 oltre interessi legali e rivalutazione, che fossero dichiarati inammissibili e/o improcedibili e/o irrilevanti le domande o richieste di controparte riguardanti la supposta mala gestio della società P.A.C.E. RL (non oggetto del presente giudizio) ed in via principale insistendo per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata e pertanto che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata che fosse Parte_1 comunque condannato al pagamento a suo favore della somma di euro 83.472,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, in via ulteriormente subordinata chiedeva che nel caso di mancato accoglimento delle suddette domande, fosse accertato e dichiarato che il convenuto/opposto in ragione dei pagamenti effettuati personalmente nei confronti di si era surrogato ai sensi degli CP_1 artt. 1201, 1203 e 1949 cc nei diritti di questa nei confronti del co-fideiussore e Parte_1 pertanto condannarlo al rimborso/rifusione a favore di esso della somma di Parte_2 euro 83.472,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo;
rilevato che il giudice con ordinanza in data 11 dicembre 2019 rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva alle parti termini ex art. 183 cpc sesto comma (cfr. ordinanza 11 dicembre
2019) e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle risultanze documentali, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, la causa appare matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, senza bisogno di ulteriore istruzione;
rilevato innanzitutto quanto all'importo del debito della società P.A.C.E. RL nei confronti della di euro 723.065,09 che esso risulta dall' “Atto di Controparte_2 riduzione del mutuo e dell'ipoteca….” in data 23 dicembre 2014 notaio Persona_1
(repertorio n.111.437 raccolta n.26.292) a pag.5 dove si prevede anche il pagamento della somma in 164 rate mensili (cfr. doc.6bis di parte opposta);
rilevato quanto all'obbligazione fideiussoria assunta dall'opponente che con Parte_1 procura in data 2 agosto 2013 notaio (repertorio n.109.936) il suddetto Persona_1 aveva nominato procuratore speciale tale affinchè confermasse la fidejussione a Persona_2
2 suo tempo da lui concessa per un finanziamento della Controparte_2 alla società P.A.C.E. RL di cui era socio al 25% (cfr. doc.7bis di parte opposta), fidejussione poi sottoscritta da con dichiarazione alla banca sempre in data 2 agosto 2013 (cfr. Persona_2 doc.7 di parte opposta);
ritenuto in particolare che detta dichiarazione di costituirsi fidejussore nei confronti della banca deve ritenersi valida ed efficace nei confronti di in quanto la dichiarazione Parte_1 indica alla fine come dichiarante “ indentificandolo con data di nascita e codice Parte_1 fiscale mentre la sottoscrizione è all'evidenza di che relativamente a Persona_2 [...] agiva in forza della procura di cui sopra rilasciatagli dall'interessato lo stesso giorno, Pt_1 per cui anche se la procura non è espressamente indicata nella dichiarazione, si ricava agevolmente che ha sottoscritto l'atto che indica come fideiussore Persona_2 [...]
in forza della citata procura rilasciatagli appunto da Pt_1 Parte_1
rilevato quanto alla prova dei pagamenti effettuati dal con fondi propri e per cui Pt_2 chiede il rimborso in questa sede, che le quietanze prodotte rilasciate dalla banca al convenuto/opposto indicano che il pagamento è stato effettuato dal quale garante Pt_2 della società P.A.C.E. RL e con fondi propri (cfr. doc.9 di parte opposta) e parimenti l'estratto conto della società indica gli accrediti effettuati dal sul conto della società in qualità di Pt_2 garante per il pagamento delle varie rate del mutuo e per la copertura dell'esposizione debitoria della società verso la banca (cfr. doc.15 di parte opposta);
ritenuto che alla luce di dette risultanze documentali, era onere di parte opponente provare che, nonostante le apparenze, le provviste utilizzate dal per i suddetti pagamenti non Pt_2 provenivano da fondi propri ma da altri, circostanza che seppure dedotta dall'opponente non è stata in alcun modo provata;
rilevato per il resto che essendo pacifico che si trattava di un debito della società di cui l'opponente è socio al 25%, ne consegue che correttamente l'ingiungente Parte_1 avendo versato la somma complessiva di euro 333.891,66 come sopra Parte_2 documentalmente provato, ha chiesto al con il decreto ingiuntivo per cui è causa il Pt_1 rimborso del 25% della predetta somma già versata alla banca;
3 ritenuto pertanto che l'opposizione va rigettata e, per la soccombenza, l'opponente va condannato a rimborsare a parte opposta le spese di causa che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1272/2019 ordine n. 3004/2019 ruolo del 12/14 marzo 2019 con cui il Tribunale di
Brescia ha ingiunto al predetto di pagare a la Parte_1 Parte_2 somma di euro 83.472,92 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
b) condanna a rimborsare a le spese legali che si Parte_1 Parte_2 liquidano in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 7154/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1272/2019 ordine n. 3004/2019 ruolo del 12/14 marzo 2019 con cui il Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare a Parte_1 la somma di euro 83.472,92 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Parte_2
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione Parte_1 chiedendo in via preliminare di revocare la provvisoria esecuzione, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso che fosse accertato che nulla era dovuto dall'opponente all'opposto o comunque, che fosse accertata la diversa o minore somma eventualmente dovuta;
rilevato che si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare il rigetto Parte_2 della domanda di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che in caso di accoglimento di tale domanda fosse comunque concessa la
1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1272/2019 ed in subordine che fosse pronunciata ordinanza ex art. 186 bis, ter o quater cpc per il pagamento della somma di euro
83.472,92 oltre interessi legali e rivalutazione, che fossero dichiarati inammissibili e/o improcedibili e/o irrilevanti le domande o richieste di controparte riguardanti la supposta mala gestio della società P.A.C.E. RL (non oggetto del presente giudizio) ed in via principale insistendo per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata e pertanto che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata che fosse Parte_1 comunque condannato al pagamento a suo favore della somma di euro 83.472,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, in via ulteriormente subordinata chiedeva che nel caso di mancato accoglimento delle suddette domande, fosse accertato e dichiarato che il convenuto/opposto in ragione dei pagamenti effettuati personalmente nei confronti di si era surrogato ai sensi degli CP_1 artt. 1201, 1203 e 1949 cc nei diritti di questa nei confronti del co-fideiussore e Parte_1 pertanto condannarlo al rimborso/rifusione a favore di esso della somma di Parte_2 euro 83.472,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo;
rilevato che il giudice con ordinanza in data 11 dicembre 2019 rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva alle parti termini ex art. 183 cpc sesto comma (cfr. ordinanza 11 dicembre
2019) e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle risultanze documentali, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, la causa appare matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, senza bisogno di ulteriore istruzione;
rilevato innanzitutto quanto all'importo del debito della società P.A.C.E. RL nei confronti della di euro 723.065,09 che esso risulta dall' “Atto di Controparte_2 riduzione del mutuo e dell'ipoteca….” in data 23 dicembre 2014 notaio Persona_1
(repertorio n.111.437 raccolta n.26.292) a pag.5 dove si prevede anche il pagamento della somma in 164 rate mensili (cfr. doc.6bis di parte opposta);
rilevato quanto all'obbligazione fideiussoria assunta dall'opponente che con Parte_1 procura in data 2 agosto 2013 notaio (repertorio n.109.936) il suddetto Persona_1 aveva nominato procuratore speciale tale affinchè confermasse la fidejussione a Persona_2
2 suo tempo da lui concessa per un finanziamento della Controparte_2 alla società P.A.C.E. RL di cui era socio al 25% (cfr. doc.7bis di parte opposta), fidejussione poi sottoscritta da con dichiarazione alla banca sempre in data 2 agosto 2013 (cfr. Persona_2 doc.7 di parte opposta);
ritenuto in particolare che detta dichiarazione di costituirsi fidejussore nei confronti della banca deve ritenersi valida ed efficace nei confronti di in quanto la dichiarazione Parte_1 indica alla fine come dichiarante “ indentificandolo con data di nascita e codice Parte_1 fiscale mentre la sottoscrizione è all'evidenza di che relativamente a Persona_2 [...] agiva in forza della procura di cui sopra rilasciatagli dall'interessato lo stesso giorno, Pt_1 per cui anche se la procura non è espressamente indicata nella dichiarazione, si ricava agevolmente che ha sottoscritto l'atto che indica come fideiussore Persona_2 [...]
in forza della citata procura rilasciatagli appunto da Pt_1 Parte_1
rilevato quanto alla prova dei pagamenti effettuati dal con fondi propri e per cui Pt_2 chiede il rimborso in questa sede, che le quietanze prodotte rilasciate dalla banca al convenuto/opposto indicano che il pagamento è stato effettuato dal quale garante Pt_2 della società P.A.C.E. RL e con fondi propri (cfr. doc.9 di parte opposta) e parimenti l'estratto conto della società indica gli accrediti effettuati dal sul conto della società in qualità di Pt_2 garante per il pagamento delle varie rate del mutuo e per la copertura dell'esposizione debitoria della società verso la banca (cfr. doc.15 di parte opposta);
ritenuto che alla luce di dette risultanze documentali, era onere di parte opponente provare che, nonostante le apparenze, le provviste utilizzate dal per i suddetti pagamenti non Pt_2 provenivano da fondi propri ma da altri, circostanza che seppure dedotta dall'opponente non è stata in alcun modo provata;
rilevato per il resto che essendo pacifico che si trattava di un debito della società di cui l'opponente è socio al 25%, ne consegue che correttamente l'ingiungente Parte_1 avendo versato la somma complessiva di euro 333.891,66 come sopra Parte_2 documentalmente provato, ha chiesto al con il decreto ingiuntivo per cui è causa il Pt_1 rimborso del 25% della predetta somma già versata alla banca;
3 ritenuto pertanto che l'opposizione va rigettata e, per la soccombenza, l'opponente va condannato a rimborsare a parte opposta le spese di causa che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1272/2019 ordine n. 3004/2019 ruolo del 12/14 marzo 2019 con cui il Tribunale di
Brescia ha ingiunto al predetto di pagare a la Parte_1 Parte_2 somma di euro 83.472,92 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
b) condanna a rimborsare a le spese legali che si Parte_1 Parte_2 liquidano in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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