Ordinanza collegiale 7 ottobre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da
NA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1119/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in data 13.12.2023, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente a favore della ricorrente AS NA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1119/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in data 13.12.2023, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente a favore della ricorrente medesima.
Con ordinanza n. 1111 del 7 ottobre 2024, questo Tribunale ha segnalato una carenza documentale che, qualora non sanata, avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso e, tenuto conto che, l’art. 73, comma 3, c.p.a., stabilisce che “ se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ”, ha assegnato alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione della presente ordinanza, per il deposito di documenti o memorie vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità del ricorso sopra evidenziata.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
Dagli atti depositati in giudizio, non è dato trovare il certificato di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nonostante sia richiamato nel ricorso e nella rubrica dell’allegato 5 “ Certificato di passaggio in giudicato ”.
Ai sensi dell’art. 114 c.p.a. l’azione per l’ottemperanza si propone con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, è stato condivisibilmente evidenziato che “ In base alla disposizione richiamata è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma 2, lettera b), cpa (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645). Tale prova, sempre ai sensi dell’art. 114, comma 2, cpa, deve essere fornita unitamente al ricorso, così costituendo condizione di ammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario ” (T.A.R. Lombardia, 25 novembre 2016, n. 2231; sul punto anche Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1760).
Sul punto, l’Avvocatura dello Stato, con memoria depositata in data 24 dicembre 2024, dunque, dopo la pubblicazione dell’ordinanza di questo Collegio n. n. 1111 del 7 ottobre 2024, ha eccepito che il predetto adempimento (deposito dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza) non potrebbe essere posto in essere successivamente all’avvio del giudizio di ottemperanza e alla notifica del relativo ricorso, e che lo stesso non sarebbe neppure altrimenti surrogabile, costituendo il deposito del certificato di passaggio in giudicato una condizione di ammissibilità dello stesso. L’Avvocatura dello Stato giunge alla conclusione che il mancato deposito dell’attestazione del passaggio in giudicato al momento della proposizione del ricorso comporti, incontrovertibilmente, l’inammissibilità originaria dell’avversa domanda, cui dovrebbe far seguito la condanna alle spese di controparte o, comunque, in subordine, dovrebbe giustificare, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata la soccombenza dell’Amministrazione in epigrafe, la compensazione delle spese della presente fase, in considerazione del mancato deposito dell’atto in questione in sede di instaurazione del giudizio e dunque dell’omissione imputabile al ricorrente.
Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che la prova della definitività del titolo giudiziale se non è offerta al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza determina l’inammissibilità del ricorso (T.A.R. Perugia, sez. I, 30 aprile 2024, n. 290).
Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e anche alla luce dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del c.p.a., non può che dichiarare il ricorso inammissibile per mancato deposito dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza contestualmente alla proposizione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO