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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Ignazio Cammalleri – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 204 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Paternò n. 101, presso lo studio dell'Avv. Lino Antonino Di Verde che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
FONDO Controparte_1
In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Palermo, Via
Caltanissetta, 2e presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con l'Avv. Beniamino Lipani che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
Controparte_2 In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Enna
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: v. atto di appello e note conclusionali depositate
Per gli Enti appellati: v. comparsa di costituzione e note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022, adiva il Tribunale di Enna, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato servizio ad Enna alle dipendenze dell'amministrazione regionale quale Superiore dal 14 maggio 1991 CP_3 CP_4 al pensionamento del 31 agosto 2018. Sosteneva di avere diritto ad una nuova liquidazione dell'indennità di buonuscita, includendo gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti dalla P.A. con DDS n 157 e gli anni di maggiorazione di 1/5 ex L 284/77 di cui godono i forestali regionali già riscattati ai fini di buonuscita, per complessivi 9 anni 4 mesi e 8 gg. non computati nel prospetto di calcolo del detto emolumento.
Chiedeva pertanto la rideterminazione della indennità di buonuscita dovutagli e la condanna alla corresponsione dei maggiori importi dovuti.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_5
Restava contumace il pure convenuto . Controparte_6
Con sentenza n. 415/2024 dell'11 settembre 2024, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti, e compensava le spese di lite.
Il Tribunale ha richiamato Cass. S.U. 20 giugno 2012 n. 10131 e ritenuto di dover fare applicazione al caso concreto del principio ivi enunciato – comportante, appunto, la giurisdizione della Corte dei Conti – osservando che nel caso presente “il ricorrente, già in quiescenza, mira ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico riconosciutogli assumendo la computabilità nella base imponibile di annualità ed emolumenti percepiti nel corso del rapporto di lavoro. E'
Pag. 2 di 7 evidente che trattasi di questione squisitamente pensionistica relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, la cui indagine non coinvolge aspetti e momenti del pregresso rapporto di pubblico impiego”. propone appello e censura la sentenza impugnata rilevando che l'asserita Parte_1 rideterminazione pensionistico era questione del tutto estranea all'oggetto del giudizio, concernendo la domanda esclusivamente la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, come del resto rilevato nella parte espositiva della stessa sentenza, in cui si dava atto, correttamente, che il ricorrente “chiedeva … la rideterminazione della indennità di buonuscita dovutagli”.
Riproposte tutte le argomentazioni in fatto e diritto già illustrare in primo grado, l'appellante chiede che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, questa Corte accolga le domande formulate col ricorso introduttivo della lite.
Si sono qui costituiti entrambi gli Enti appellati.
Il concorda sul motivo di appello concernente la giurisdizione che, CP_5 sostiene, appartiene effettivamente all'A.G. ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, mentre, quanto al merito, insiste per il rigetto delle domande del Pt_1
L'Assessorato chiede la conferma della sentenza impugnata e comunque eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in base all'art. 15, L.R.. 14 maggio 2009 n. 6.
*************
E' fondato il motivo di appello relativo alla carenza di giurisdizione dichiarata nella sentenza impugnata. Tale dichiarazione, come rileva l'appellante, si basa non tanto sull'enunciazione di principi di diritto errati, ma, a monte, da un fraintendimento della domanda, con oggetto dapprima correttamente individuato (pag. 2 sentenza) nella rideterminazione dell'indennità di buonuscita – obbligazione di natura retributiva direttamente scaturente dal rapporto di pubblico impiego privatizzato e perciò rientrante nella cognizione del G.O. – e poi, inspiegabilmente, ravvisato nella “rideterminazione del trattamento pensionistico riconosciutogli” (pag.
3). Per inciso, è lo stesso errore che induce l a chiedere la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado deve dunque essere necessariamente riformata con la dichiarazione di giurisdizione in capo al giudice ordinario. Questo non comporta la rimessione della causa al primo giudice, perché, trattandosi di impugnazione promossa dopo
Pag. 3 di 7 il 28 febbraio 2023, non è più applicabile l'abrogato art. 353 c.p.c. che prevedeva quella conseguenza. (cfr. 35 co. 4 D.Lgs. n. 149 del 2022 – Cass. S.U. 4 settembre 2024 n. 23712,
Cass. Sez. Lav. 30 luglio 2024 n. 21356).
La causa deve dunque essere decisa in questa sede.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato va disattesa perché, se è innegabile il disposto dell'art. 15 L.R. 14 maggio 2009 n. 6, è pur vero che il eroga l'indennità di buonuscita sulla base dei decreti dell'Assessorato di CP_5 appartenenza del dipendente, Ente che pertanto è coinvolto nella sequenza procedimentale di determinazione dell'indennità di buonuscita che dovrà essere corrisposta dal con CP_5 conseguente legittimazione a contraddire su eventuali questioni afferenti alla legittimità o erroneità dei propri atti.
Nel merito, si osserva che, come accennato in narrativa, la domanda del ricorrente si articolava in due distinti profili di erroneità della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Il primo concerneva il mancato inserimento nella base di calcolo del servizio pre-ruolo pari ad anni 6 mesi 4 e gg 8, al ricorrente riconosciuto utile ai fini della pensione con DDS
Assessorato Territorio e Ambiente n.157 del 16 febbraio 2015 (v. pag. 2 ricorso di primo grado):
Il secondo riguardava invece 3 anni di maggiorazione di 1/5 ex L. 284/1977 già riscattati ai fini di buonuscita per un totale di 5 anni, due soli dei quali riconosciuti (ibidem).
Di qui la doglianza di un periodo complessivo di anni 9 mesi 4 e gg. 88 non considerato ai fini dell'indennità di buonuscita.
In relazione al suddetto periodo di tre anni, il in primo grado, aveva CP_5 riconosciuto la legittimità della richiesta di controparte, osservando (v. note depositate l'11 gennaio 2023) che “nel conteggio complessivo della buonuscita, non sono state inseriti i seguenti decreti
…. attinenti al riscatto di 1/5 della maggiorazione ai fini previdenziali:- D.D.S. n. 1774- D.D.S. n.
1775- D.D.S. n. 1776- D.D.S. n. 1778 e D.D.S. n. 1781”, che il Fondo non aveva avuto a disposizione nella prima liquidazione dell'emolumento e che aveva dovuto esplicitamente richiedere. Di qui la liquidazione in favore del a titolo di indennità di buonuscita Pt_1 dell'ulteriore importo di €11.544,00 (v. note citate ed allegata comunicazione in pari data).
Pag. 4 di 7 Lo stesso ricorrente aveva preso “atto del riconoscimento dei soli 3 anni già riscattati come dai DDS di cui sopra” (v. note depositate in primo grado il 17 gennaio 2023), pur lamentando che persisteva il mancato riconoscimento degli oltre sei anni di servizio pre – ruolo.
Di questo si dà atto anche nel ricorso in appello (pag. 9: “tenendo conto dei tre anni già riconosciuto dal nel corso del giudizio di prime cure”), per cui non si comprende CP_5 perché poi, subito dopo e contraddittoriamente, il insista nel chiedere il ricalcolo Pt_1 della ““buonuscita” considerando anche il servizio pre-ruolo e la maggiorazione di 1/5 riconosciuti dalla
Regione come meglio indicato in narrativa, e comunque per complessivi 9 anni 4 mesi e 8 gg”.
Identica, fra l'altro, la formulazione delle conclusioni nelle note sostitutive di udienza depositate il 18 marzo 2025.
E' invece chiaro come sia intervenuta una oggettiva (cfr. Cass. 3 aprile 2015 n. 6822) e parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla maggiorazione di 1/5 per i 3 anni inizialmente non considerati, permanendo ragione di controversia soltanto relativamente ai 6 anni, 4 mesi ed 8 giorni del servizio pre – ruolo.
La domanda non è fondata.
In fattispecie relative a personale assunto da amministrazioni statali ex L. 285/1977 e transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi della L. n. 53 del 1985, la Suprema Corte ha affermato che il servizio pre – ruolo “è computabile ai fini della buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente solo se il regime previdenziale da applicare presso la amministrazione di provenienza prevedesse l'obbligatorio versamento di contributi finalizzati a tale erogazione (e sempre che il relativo trattamento di fine servizio non sia stato già erogato)” (Cass. Sez. Lav. 14 settembre 2022 n. 27100, in motivazione, nonché Cass Sez. Lav. del 24 aprile 2018 n. 9956).
La ricostruzione normativa ed interpretativa operata, appunto, da Cass. 9956/18 per pervenire alla suddetta conclusione è pressoché integralmente riportata nella sentenza della
Corte d'Appello, Sez. Lav., di Palermo del 3 ottobre 2024, depositata dal CP_5
(all. 3 fascicolo di parte) e, per non appesantire la presente sentenza, si omette di trascriverla.
La fattispecie qui in esame è leggermente diversa da quella considerata nelle pronunce di legittimità sopra ricordate perché il servizio pre – ruolo è stato prestato alle dipendenze non di amministrazioni statali, ma della stessa amministrazione regionale ( Controparte_2
“in base a norme regionali che agevolavano l'inserimento nel mondo del lavoro tramite lo
[...]
Pag. 5 di 7 svolgimento stagionale dell'attività di forestale. I beneficiari di tali norme sono stati poi assunti a tempo indeterminato e non a caso la normativa regionale consentiva l'equiparazione sostanziale del servizio preruolo a quello di ruolo” (pag. 3 ricorso di primo grado), ma, anche per evidenti ragioni di uniformità di trattamento e non risultando specifiche norme in senso opposto, appare evidente come il principio di diritto non subisca deroghe.
Non basta, dunque, a supportare la domanda del ricorrente il fatto – unico da lui affermato e ribadito in atti – che l'art. 6 co. 4 L.R.S. n. 11 del 1963 faccia riferimento esclusivamente agli anni di servizio effettivo, senza ulteriori specificazioni, e che quindi anche il servizio pre- ruolo, appunto in quanto effettivo, possa essere considerato ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (in tal senso v. la stessa Cass. 9956 del 2018). Occorre, invece, allegare e provare che durante gli anni di servizio pre – ruolo, qualunque fosse, in quegli anni, l'Amministrazione datrice di lavoro, il dipendente aveva versato la contribuzione finalizzata all'erogazione dell'indennità di buonuscita, come sancito dai sopra richiamati arresti di legittimità.
Nella specie, manca qualsiasi prova sul versamento anzidetto.
Nel D.D.S. n. 157 del 16 febbraio 2015 si dà atto che sono ricongiunti a fini di quiescenza, periodi di iscrizione e, quindi, versamento contributivo nell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. per i lavoratori dipendenti, gestita dall' per i sei anni, quattro CP_7 mesi ed otto giorni di servizio pre.ruolo. Nulla si evince, invece, sull'eventuale versamento di analoghi contributi ai fini della determinazione e della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Del resto, un'attestazione del genere sarebbe stata non pertinente alla finalità del decreto, limitata alla determinazione del periodo computabile per il trattamento pensionistico.
Nonostante la problematica sia stata sollevata dal all'atto della costituzione CP_5 in appello (in primo grado l'Ente aveva solo insistito sulla cessazione della materia del contendere, v. note dep. 4 luglio 2023 e 5 settembre 2024), l'appellante non ha ritenuto di dover interloquire, limitandosi, con le note depositate il 18 marzo 2025, ad insistere nella già vista (e di per sé non errata) interpretazione dell'art. 6 co. 4 L.R.S. n. 11 del 1963, senza nulla chiarire, nemmeno a livello di mera allegazione e tanto meno con riscontro probatorio, sull'avvenuto versamento da parte sua, durante il periodo di servizio pre – ruolo, direttamente o tramite trattenuta sulla retribuzione a suo tempo corrisposta, di somme a
Pag. 6 di 7 titolo di contribuzione specificamente afferente alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Di qui il rigetto della domanda.
La fondatezza della domanda in relazione alla maggiorazione per i tre anni originariamente non calcolati comporta la parziale soccombenza virtuale delle parti appellate e giustifica la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 415/2024 dell'11 settembre 2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
La giurisdizione del G.O.
D I C H I A R A
La cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di inserire nel computo del calcolo dell'indennità di buonuscita dovuta a i 3 anni di Parte_1 maggiorazione di 1/5 ex L. 284/1977
R I G E T T A
Per il resto, le domande di cui al ricorso introduttivo della lite.
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio
Caltanissetta, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 7 di 7
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Ignazio Cammalleri – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 204 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Paternò n. 101, presso lo studio dell'Avv. Lino Antonino Di Verde che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
FONDO Controparte_1
In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Palermo, Via
Caltanissetta, 2e presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con l'Avv. Beniamino Lipani che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
Controparte_2 In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Enna
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: v. atto di appello e note conclusionali depositate
Per gli Enti appellati: v. comparsa di costituzione e note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022, adiva il Tribunale di Enna, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato servizio ad Enna alle dipendenze dell'amministrazione regionale quale Superiore dal 14 maggio 1991 CP_3 CP_4 al pensionamento del 31 agosto 2018. Sosteneva di avere diritto ad una nuova liquidazione dell'indennità di buonuscita, includendo gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti dalla P.A. con DDS n 157 e gli anni di maggiorazione di 1/5 ex L 284/77 di cui godono i forestali regionali già riscattati ai fini di buonuscita, per complessivi 9 anni 4 mesi e 8 gg. non computati nel prospetto di calcolo del detto emolumento.
Chiedeva pertanto la rideterminazione della indennità di buonuscita dovutagli e la condanna alla corresponsione dei maggiori importi dovuti.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_5
Restava contumace il pure convenuto . Controparte_6
Con sentenza n. 415/2024 dell'11 settembre 2024, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti, e compensava le spese di lite.
Il Tribunale ha richiamato Cass. S.U. 20 giugno 2012 n. 10131 e ritenuto di dover fare applicazione al caso concreto del principio ivi enunciato – comportante, appunto, la giurisdizione della Corte dei Conti – osservando che nel caso presente “il ricorrente, già in quiescenza, mira ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico riconosciutogli assumendo la computabilità nella base imponibile di annualità ed emolumenti percepiti nel corso del rapporto di lavoro. E'
Pag. 2 di 7 evidente che trattasi di questione squisitamente pensionistica relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, la cui indagine non coinvolge aspetti e momenti del pregresso rapporto di pubblico impiego”. propone appello e censura la sentenza impugnata rilevando che l'asserita Parte_1 rideterminazione pensionistico era questione del tutto estranea all'oggetto del giudizio, concernendo la domanda esclusivamente la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, come del resto rilevato nella parte espositiva della stessa sentenza, in cui si dava atto, correttamente, che il ricorrente “chiedeva … la rideterminazione della indennità di buonuscita dovutagli”.
Riproposte tutte le argomentazioni in fatto e diritto già illustrare in primo grado, l'appellante chiede che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, questa Corte accolga le domande formulate col ricorso introduttivo della lite.
Si sono qui costituiti entrambi gli Enti appellati.
Il concorda sul motivo di appello concernente la giurisdizione che, CP_5 sostiene, appartiene effettivamente all'A.G. ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, mentre, quanto al merito, insiste per il rigetto delle domande del Pt_1
L'Assessorato chiede la conferma della sentenza impugnata e comunque eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in base all'art. 15, L.R.. 14 maggio 2009 n. 6.
*************
E' fondato il motivo di appello relativo alla carenza di giurisdizione dichiarata nella sentenza impugnata. Tale dichiarazione, come rileva l'appellante, si basa non tanto sull'enunciazione di principi di diritto errati, ma, a monte, da un fraintendimento della domanda, con oggetto dapprima correttamente individuato (pag. 2 sentenza) nella rideterminazione dell'indennità di buonuscita – obbligazione di natura retributiva direttamente scaturente dal rapporto di pubblico impiego privatizzato e perciò rientrante nella cognizione del G.O. – e poi, inspiegabilmente, ravvisato nella “rideterminazione del trattamento pensionistico riconosciutogli” (pag.
3). Per inciso, è lo stesso errore che induce l a chiedere la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado deve dunque essere necessariamente riformata con la dichiarazione di giurisdizione in capo al giudice ordinario. Questo non comporta la rimessione della causa al primo giudice, perché, trattandosi di impugnazione promossa dopo
Pag. 3 di 7 il 28 febbraio 2023, non è più applicabile l'abrogato art. 353 c.p.c. che prevedeva quella conseguenza. (cfr. 35 co. 4 D.Lgs. n. 149 del 2022 – Cass. S.U. 4 settembre 2024 n. 23712,
Cass. Sez. Lav. 30 luglio 2024 n. 21356).
La causa deve dunque essere decisa in questa sede.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato va disattesa perché, se è innegabile il disposto dell'art. 15 L.R. 14 maggio 2009 n. 6, è pur vero che il eroga l'indennità di buonuscita sulla base dei decreti dell'Assessorato di CP_5 appartenenza del dipendente, Ente che pertanto è coinvolto nella sequenza procedimentale di determinazione dell'indennità di buonuscita che dovrà essere corrisposta dal con CP_5 conseguente legittimazione a contraddire su eventuali questioni afferenti alla legittimità o erroneità dei propri atti.
Nel merito, si osserva che, come accennato in narrativa, la domanda del ricorrente si articolava in due distinti profili di erroneità della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Il primo concerneva il mancato inserimento nella base di calcolo del servizio pre-ruolo pari ad anni 6 mesi 4 e gg 8, al ricorrente riconosciuto utile ai fini della pensione con DDS
Assessorato Territorio e Ambiente n.157 del 16 febbraio 2015 (v. pag. 2 ricorso di primo grado):
Il secondo riguardava invece 3 anni di maggiorazione di 1/5 ex L. 284/1977 già riscattati ai fini di buonuscita per un totale di 5 anni, due soli dei quali riconosciuti (ibidem).
Di qui la doglianza di un periodo complessivo di anni 9 mesi 4 e gg. 88 non considerato ai fini dell'indennità di buonuscita.
In relazione al suddetto periodo di tre anni, il in primo grado, aveva CP_5 riconosciuto la legittimità della richiesta di controparte, osservando (v. note depositate l'11 gennaio 2023) che “nel conteggio complessivo della buonuscita, non sono state inseriti i seguenti decreti
…. attinenti al riscatto di 1/5 della maggiorazione ai fini previdenziali:- D.D.S. n. 1774- D.D.S. n.
1775- D.D.S. n. 1776- D.D.S. n. 1778 e D.D.S. n. 1781”, che il Fondo non aveva avuto a disposizione nella prima liquidazione dell'emolumento e che aveva dovuto esplicitamente richiedere. Di qui la liquidazione in favore del a titolo di indennità di buonuscita Pt_1 dell'ulteriore importo di €11.544,00 (v. note citate ed allegata comunicazione in pari data).
Pag. 4 di 7 Lo stesso ricorrente aveva preso “atto del riconoscimento dei soli 3 anni già riscattati come dai DDS di cui sopra” (v. note depositate in primo grado il 17 gennaio 2023), pur lamentando che persisteva il mancato riconoscimento degli oltre sei anni di servizio pre – ruolo.
Di questo si dà atto anche nel ricorso in appello (pag. 9: “tenendo conto dei tre anni già riconosciuto dal nel corso del giudizio di prime cure”), per cui non si comprende CP_5 perché poi, subito dopo e contraddittoriamente, il insista nel chiedere il ricalcolo Pt_1 della ““buonuscita” considerando anche il servizio pre-ruolo e la maggiorazione di 1/5 riconosciuti dalla
Regione come meglio indicato in narrativa, e comunque per complessivi 9 anni 4 mesi e 8 gg”.
Identica, fra l'altro, la formulazione delle conclusioni nelle note sostitutive di udienza depositate il 18 marzo 2025.
E' invece chiaro come sia intervenuta una oggettiva (cfr. Cass. 3 aprile 2015 n. 6822) e parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla maggiorazione di 1/5 per i 3 anni inizialmente non considerati, permanendo ragione di controversia soltanto relativamente ai 6 anni, 4 mesi ed 8 giorni del servizio pre – ruolo.
La domanda non è fondata.
In fattispecie relative a personale assunto da amministrazioni statali ex L. 285/1977 e transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi della L. n. 53 del 1985, la Suprema Corte ha affermato che il servizio pre – ruolo “è computabile ai fini della buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente solo se il regime previdenziale da applicare presso la amministrazione di provenienza prevedesse l'obbligatorio versamento di contributi finalizzati a tale erogazione (e sempre che il relativo trattamento di fine servizio non sia stato già erogato)” (Cass. Sez. Lav. 14 settembre 2022 n. 27100, in motivazione, nonché Cass Sez. Lav. del 24 aprile 2018 n. 9956).
La ricostruzione normativa ed interpretativa operata, appunto, da Cass. 9956/18 per pervenire alla suddetta conclusione è pressoché integralmente riportata nella sentenza della
Corte d'Appello, Sez. Lav., di Palermo del 3 ottobre 2024, depositata dal CP_5
(all. 3 fascicolo di parte) e, per non appesantire la presente sentenza, si omette di trascriverla.
La fattispecie qui in esame è leggermente diversa da quella considerata nelle pronunce di legittimità sopra ricordate perché il servizio pre – ruolo è stato prestato alle dipendenze non di amministrazioni statali, ma della stessa amministrazione regionale ( Controparte_2
“in base a norme regionali che agevolavano l'inserimento nel mondo del lavoro tramite lo
[...]
Pag. 5 di 7 svolgimento stagionale dell'attività di forestale. I beneficiari di tali norme sono stati poi assunti a tempo indeterminato e non a caso la normativa regionale consentiva l'equiparazione sostanziale del servizio preruolo a quello di ruolo” (pag. 3 ricorso di primo grado), ma, anche per evidenti ragioni di uniformità di trattamento e non risultando specifiche norme in senso opposto, appare evidente come il principio di diritto non subisca deroghe.
Non basta, dunque, a supportare la domanda del ricorrente il fatto – unico da lui affermato e ribadito in atti – che l'art. 6 co. 4 L.R.S. n. 11 del 1963 faccia riferimento esclusivamente agli anni di servizio effettivo, senza ulteriori specificazioni, e che quindi anche il servizio pre- ruolo, appunto in quanto effettivo, possa essere considerato ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (in tal senso v. la stessa Cass. 9956 del 2018). Occorre, invece, allegare e provare che durante gli anni di servizio pre – ruolo, qualunque fosse, in quegli anni, l'Amministrazione datrice di lavoro, il dipendente aveva versato la contribuzione finalizzata all'erogazione dell'indennità di buonuscita, come sancito dai sopra richiamati arresti di legittimità.
Nella specie, manca qualsiasi prova sul versamento anzidetto.
Nel D.D.S. n. 157 del 16 febbraio 2015 si dà atto che sono ricongiunti a fini di quiescenza, periodi di iscrizione e, quindi, versamento contributivo nell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. per i lavoratori dipendenti, gestita dall' per i sei anni, quattro CP_7 mesi ed otto giorni di servizio pre.ruolo. Nulla si evince, invece, sull'eventuale versamento di analoghi contributi ai fini della determinazione e della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Del resto, un'attestazione del genere sarebbe stata non pertinente alla finalità del decreto, limitata alla determinazione del periodo computabile per il trattamento pensionistico.
Nonostante la problematica sia stata sollevata dal all'atto della costituzione CP_5 in appello (in primo grado l'Ente aveva solo insistito sulla cessazione della materia del contendere, v. note dep. 4 luglio 2023 e 5 settembre 2024), l'appellante non ha ritenuto di dover interloquire, limitandosi, con le note depositate il 18 marzo 2025, ad insistere nella già vista (e di per sé non errata) interpretazione dell'art. 6 co. 4 L.R.S. n. 11 del 1963, senza nulla chiarire, nemmeno a livello di mera allegazione e tanto meno con riscontro probatorio, sull'avvenuto versamento da parte sua, durante il periodo di servizio pre – ruolo, direttamente o tramite trattenuta sulla retribuzione a suo tempo corrisposta, di somme a
Pag. 6 di 7 titolo di contribuzione specificamente afferente alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Di qui il rigetto della domanda.
La fondatezza della domanda in relazione alla maggiorazione per i tre anni originariamente non calcolati comporta la parziale soccombenza virtuale delle parti appellate e giustifica la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 415/2024 dell'11 settembre 2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
La giurisdizione del G.O.
D I C H I A R A
La cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di inserire nel computo del calcolo dell'indennità di buonuscita dovuta a i 3 anni di Parte_1 maggiorazione di 1/5 ex L. 284/1977
R I G E T T A
Per il resto, le domande di cui al ricorso introduttivo della lite.
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio
Caltanissetta, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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