TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato presso l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato CP_1 da avv M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente do- miciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n.
69.
adiva il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato al- Parte_1 le dipendenze della nello stabilimento di Fossano (CN), con le Controparte_2
mansioni di operaio manutentore da 3.6.1971 a 31.12.2002,di aver svolto contestual- mente alle mansioni indicate nel curriculum professionale per l'intera durata del rap- porto lavorativo;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni
1 svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin Italia- na s.p.a., suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio amianto in data CP_3
3.11.21., respinta;
di avere presentato in data 9.11.21 all' domanda di rivaluta- CP_1
zione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8,
Legge 257/1992, anch'essa rigettata. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decaden- CP_1
za dalla possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l.
n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contesta- to, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi , e disposta ctu sul luogo di lavoro Tes_1 Tes_2 Tes_3 con il seguente quesito :
“Accerti il CTU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e prodotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in leg- ge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che
“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione
2 dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai la- voratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione CP_3 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferio- re a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non in- feriore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussi- stenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e cer- tificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei bene- CP_3 fici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certificazione dall' CP_3 prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di residenza CP_3 entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i la- voratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ov- vero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla do- manda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della precedente per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivaluta-
3 zione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della matura- zione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenu- to.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presen- tò domanda amministrativa all avente ad oggetto l'accredito dei contributi fi- CP_1
gurativi derivanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge
257/1992 in data 9.11.21 e domanda all' di riconoscimento dell'esposizione CP_3 all'amianto in data 3.11.21 (doc. in atti fasc. ric.).
Orbene considerato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia
(Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926,
12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017) e rilevato che è stato chiarito che, “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda di- retta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11201 del 31/05/2016) e che, “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di bene- fici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa CP_ presentazione della domanda amministrativa all' unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della de- correnza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di inoltro della CP_4
domanda all' (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17798 del 08/09/2015), si rileva che, CP_3 nel caso di specie, quando venne depositato il ricorso il termine decadenziale trienna- le per adire il giudice non era decorso, considerate le date sopra indicate per la pro- posizione della domanda amministrativa nei confronti dell' respinta e impu- CP_1 gnata con ricorso amministrativo
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconosci-
4 mento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, CP_3
devono presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data CP_3 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con il quale sa- rebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto deb- bano essere accertate e certificate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la doman- CP_3
da di certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede en- CP_3 tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il
15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il cit.
DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato do- manda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripre- sentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgen- te di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v.
Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già ma- turato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionisti- co anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2003 e pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevo- le stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1
5 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la ridu- zione da 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pen- sionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far va- lere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolez- za dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l
(Cass sent 2856/2017) (doc 21 fascicolo ricorrente).
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indi- ziari, secondo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in applicazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n
29635/2018, n 27089/2020, n 27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da par- te del ricorrente della domanda all' in data 3.11.2021 per l'accertamento dell'e- CP_3 sposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass
4283/2020 e Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'espo- sizione, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr
Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima del 3.11.2021 fosse consapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contribu- tiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termi-
6 ne di prescrizione si conteggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a costituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo CP_1
l'ordinario regime civilistico (art. 2943 c.c.).
La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della pre- CP_1 scrizione. Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la con- sapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazione della domanda all' (effettuata come detto il CP_3
15.11.2021), non è maturata la prescrizione del diritto in questione, posto che la do- manda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è perve- CP_1
nuta in data 9.11.2021, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord
30143/2018; Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord. 8872/2022)
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per espo- sizione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presenti- no valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I
D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' CP_3
è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
assumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavora- tore della di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente. CP_2
Invero, i testi escussi – della cui attendibilità non si può dubitare sia perché la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giudicato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscontrate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già
7 provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle CTU ivi espletate, vd doc 2-6) - ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo
di Fossano dal 1971 e sino al 2002 con la mansione di operaio CP_2 lla manutenzione elettrica dello stabilimento operando in tutti i reparti ed essendo sempre coadiuvato durante gli interventi manutentivi dagli operai addetti alla produzione.
28)L'attività manutentiva del ricorrente comprendeva tanto la manutenzione ordinaria, ossia gli interventi che dovevano essere eseguiti per via della naturale usura dell'impianto, quanto quella straordinaria che comprendeva interventi di rinnovo e/o sostituzione di parti di impianto in modo da riportarlo in condizioni ordinarie di utilizzo (es. nuova installazione, trasformazione, ampliamento…). La manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria era molto importante in quanto permetteva di ridurre eventuali danni economici in caso di guasto completo dell'impianto, serviva a diminuire i tempi di riparazione dei guasti ed ottimizzare i tempi di reperimento dei pezzi di ricambio nonché a contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti.
29)Il ricorrente operava nella Centrale Termoelettrica dello stabilimento che comprendeva diverse sezioni di attività, sala controllo, uffici ed aree di stoccaggi/servizi, nonché reti di distribuzione di energia e utilities;
allestita per la produzione/distribuzione a tutto lo stabilimento di vapore surriscaldato ad alta/media/bassa pressione, energia elettrica, acqua demineralizzata, acqua industriale, acqua antincendio, aria compressa;
risulta essere stata modificata, ampliata, potenziata, ristrutturata a più riprese nel corso degli anni in relazione all'evolversi del sito industriale nel suo complesso. La sezione di impianto deputata alla produzione di vapore ed alla co-generazione di energia elettrica, dotata di generatori di vapore (caldaie) alimentati a metano e di turbine alimentate a vapore abbinate ai relativi generatori di energia di installazione relativamente recente, disponeva originariamente di generatori di vapore a tubi d'acqua, di generatori di vapore surriscaldato, di generatore di vapore alimentati ad olio combustibile. Tali complesse apparecchiature e le relative componenti impiantistiche accessorie, tutte operanti a temperature elevate, erano isolate termicamente con materiali in amianto;
in particolare, erano realizzate con nastro d'amianto le tenute dei portelli delle camere di combustione e con filotto d'amianto le tenute dei tubi dei preriscaldatori dell'aria di combustione. Tutte le tubazioni del vapore surriscaldato in uscita dai generatori di vapore erano coibentate con fibra d'amianto. Le linee di tubazioni costituenti la rete di distribuzione del vapore (di estensione complessiva pari a circa 4,5 chilometri e con pressioni di esercizio pari a 3,5-5-12-25 bar), con le relative dotazioni impiantistiche accessorie, erano isolate termicamente con materiali in amianto e dotate di guarniture in amianto sui dispositivi di tenuta. Erano realizzate in amianto le baderne di tenuta sugli steli di tutte le valvole di intercettazione e regolazione. Le stesse tipologie di isolamenti termici, guarniture degli organi di tenuta e baderne erano utilizzate sulle apparecchiature, sulle macchine, sulle linee di tubazioni e sulla strumentazione installate nell'ambito delle sezioni di impianto deputate alla produzione/distribuzione di acqua demineralizzata, acqua industriale, acqua antincendio ed aria compressa. Presso le cabine di distribuzione dell'energia elettrica dislocate in stabilimento le guarnizioni e le protezioni delle parti calde dei gruppi elettrogeni azionati da motori diesel, le celle spegni arco degli interruttori in media tensione e le guarnizioni di tenuta dei trasformatori erano realizzate in amianto. Erano presenti in impianto
8 tettoie, coperture e pareti di tamponamento realizzate con lastre di
“eternit” a vista. Il ricorrente nella sua qualità di operaio addetto alla manutenzione elettrica, effettuava, quotidianamente, interventi di manutenzione elettrica ordinaria, scoibentando e sostituendo le coibentazioni deteriorate di componenti elettrici, tagliando i pannelli contenenti amianto durante la routinaria attività manutentiva dei quadri elettrici, mentre, in occasione di interventi di manutenzione elettrica straordinaria, operava su impianti a servizio dei vari reparti produttivi, effettuando attività di sostituzione di elementi guasti, di sostituzione di distanziali, di pulizia e controllo di elementi come i caminetti spegni arco, di sostituzione di lampade, di sostituzione e/o riparazione di tratti di cavi, pompe, motori elettrici etc...Si occupava ordinariamente anche del controllo delle caldaie utilizzando guanti e coperte in amianto per proteggersi dalle temperature elevate. Inoltre, quando doveva estrarre i bruciatori- lavorando a macchina accesa- era costretto a proteggersi con fogli di amianto a causa del pericolo di fuoriuscita di nafta. CP_5 affiancava i manutentori meccanici quando questi dovevano intervenire sulle tubazioni utilizzando la saldatrice: in queste occasioni venivano utilizzati teli in amianto a copertura delle tubazioni. 30)L'attività del ricorrente, svolta nei vari reparti aziendali consisteva nella manutenzione degli impianti elettrici, in particolare, presso il reparto centrale termoelettrica. Come è noto, gli impianti elettrici a servizio di impianti di processo per la produzione di vapore e cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed in generale tutti gli impianti funzionanti ad energia termica dovevano essere protetti dal calore;
la distribuzione del fluido avveniva tramite tubazioni in ferro di vari diametri coibentate con trecce di amianto. Gran parte dei cavi elettrici erano posti entro tubazioni in metallo coibentate in amianto per la difesa del calore. Nell'effettuare la manutenzione di impianti elettrici era necessario rimuovere la coibentazione e riposizionarla ad intervento ultimato. Durante la sua attività il reparto centrale termoelettrica è stato oggetto di manutenzioni straordinarie con sostituzione dei generatori di vapore e la razionalizzazione delle tubazioni per la distribuzione del fluido. Durante tali lavori la produzione e dispersione in ambiente di polveri e fibre di amianto assumeva valori elevati. In particolare, tutte le caldaie avevano le tenute delle portine delle camere di combustione realizzate con nastro d'amianto, mentre le tenute dei tubi dei preriscaldatori dell'aria erano realizzati con filotto d'amianto. Anche le tubazioni del vapore surriscaldato, in uscita dalle stesse caldaie erano coibentate con fibra d'amianto. Le reti di distribuzione del vapore a 3,5-5- 12-25 bar con una estensione di oltre 4500 metri avevano guarnizioni in amianto, così come le baderne di tenuta sugli steli delle valvole di regolazione ed intercettazione. Tali tipi di baderne erano utilizzate anche sulla strumentazione installata nei reparti di produzione acqua demi, acqua industriale, acqua anticendio, aria compressa. Nelle cabine elettriche di stabilimento le guarnizioni e protezioni delle parti calde dei gruppi elettrogeni diesel, le celle spegni arco degli interruttori in media tensione, le guarnizioni di tenuta dei trasformatori erano in amianto....; durante lo svolgi- mento delle proprie mansioni il ricorrente effettuava quotidianamente interventi di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria operando su impianti a servizio dei vari reparti produttivi, effettuando attività quali la sostituzione di elementi guasti, la sostituzione di distanziali, la pulizia ed il controllo di elementi come i caminetti spegni arco, la sostituzione di lampade, la sostituzione e/o la riparazione di tratti di cavi, pompe, motori elettrici, resistenze sui forni etc...
9 31)Il ricorrente durante tutta la propria carriera lavorativa si è sempre occupato di attività manutentiva, svolta, praticamente, a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro, e senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza.
32)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 CTU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_4 procedimenti analoghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_5
Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o m no prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_3 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per Tes_6
l'amianto non c'era niente ” (testimonianza resa dal sig. nel Tes_6 processo ), “le mascherine non sono mai state usate, non Testimone_4 eravamo la pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali Tes_7 Testimone_4 procedimento rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 Tes_1
doc 5-6). Testimone_4 rmativa risulta essere stata data al personale CP_2 relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_6 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito
di Fossano. CP_2
35) La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
36)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla produzione nel momento in cui c'erano interventi di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una
10 amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive.
E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilascia- vano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare mate- riali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ri- corrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il CTU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto ri- sulta che la SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società , che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui CP_2 vi era quello di Cuneo-Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isolamento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era pre- sente in molti manufatti--Vi erano coperture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e pres- se di riscaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavora- zioni produttive, del cosiddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti erano talco e . CP_2 Parte_2 Parte_3
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i
11 reparti dello stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amianto, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amian- to, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante
e con fibre amiantifere utilizzato sia in polvere che liquido. Parte_2 Pt_3
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le ap- parecchiature e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amianto.
E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ricordare che solo i filtri di tipo asso- luto sono in grado di pulire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro. Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile pro- cedere ad una suddivisione certa ed attendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ri- corrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi essere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso dell'attività lavorativa presso lo stabilimento di Fossano con la mansione indicata CP_2
sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia diretta - per impiego in prima persona - che indiret- ta - per la presenza di inquinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazione
CTU ing. . Per_1
Il CTU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 3.6.71 al 31.12.1992.
Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effet- tiva e reale esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente..
Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Giova considerare che il CTU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria
12 contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di lavoro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguardasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessa- riamente di avere a che fare con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usu- rati, ma anche l'attività di tutti coloro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass.
1°.
8.2005 n. 16119 e Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge, e successive pronunce conformi)
l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il
2.10.2003 egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con esclusione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggiorazione contributiva secondo il coef- ficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal CTU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere CP_1
condannato a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 16.3.1972 al 31.12.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovve- ro dal 9.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione mo- netaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda ammini- strativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con di-
13 strazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva CP_1 del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coeffi- ciente 1,5, per il periodo dal 3.6.1971 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arre- trati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma
36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della doman- da amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distra- zione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato provve- CP_1 dimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo 19.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato presso l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato CP_1 da avv M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente do- miciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n.
69.
adiva il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato al- Parte_1 le dipendenze della nello stabilimento di Fossano (CN), con le Controparte_2
mansioni di operaio manutentore da 3.6.1971 a 31.12.2002,di aver svolto contestual- mente alle mansioni indicate nel curriculum professionale per l'intera durata del rap- porto lavorativo;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni
1 svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin Italia- na s.p.a., suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio amianto in data CP_3
3.11.21., respinta;
di avere presentato in data 9.11.21 all' domanda di rivaluta- CP_1
zione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8,
Legge 257/1992, anch'essa rigettata. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decaden- CP_1
za dalla possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l.
n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contesta- to, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi , e disposta ctu sul luogo di lavoro Tes_1 Tes_2 Tes_3 con il seguente quesito :
“Accerti il CTU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e prodotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in leg- ge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che
“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione
2 dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai la- voratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione CP_3 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferio- re a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non in- feriore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussi- stenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e cer- tificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei bene- CP_3 fici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certificazione dall' CP_3 prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di residenza CP_3 entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i la- voratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ov- vero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla do- manda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della precedente per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivaluta-
3 zione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della matura- zione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenu- to.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presen- tò domanda amministrativa all avente ad oggetto l'accredito dei contributi fi- CP_1
gurativi derivanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge
257/1992 in data 9.11.21 e domanda all' di riconoscimento dell'esposizione CP_3 all'amianto in data 3.11.21 (doc. in atti fasc. ric.).
Orbene considerato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia
(Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926,
12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017) e rilevato che è stato chiarito che, “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda di- retta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11201 del 31/05/2016) e che, “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di bene- fici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa CP_ presentazione della domanda amministrativa all' unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della de- correnza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di inoltro della CP_4
domanda all' (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17798 del 08/09/2015), si rileva che, CP_3 nel caso di specie, quando venne depositato il ricorso il termine decadenziale trienna- le per adire il giudice non era decorso, considerate le date sopra indicate per la pro- posizione della domanda amministrativa nei confronti dell' respinta e impu- CP_1 gnata con ricorso amministrativo
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconosci-
4 mento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, CP_3
devono presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data CP_3 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con il quale sa- rebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto deb- bano essere accertate e certificate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la doman- CP_3
da di certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede en- CP_3 tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il
15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il cit.
DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato do- manda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripre- sentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgen- te di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v.
Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già ma- turato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionisti- co anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2003 e pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevo- le stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1
5 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la ridu- zione da 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pen- sionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far va- lere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolez- za dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l
(Cass sent 2856/2017) (doc 21 fascicolo ricorrente).
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indi- ziari, secondo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in applicazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n
29635/2018, n 27089/2020, n 27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da par- te del ricorrente della domanda all' in data 3.11.2021 per l'accertamento dell'e- CP_3 sposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass
4283/2020 e Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'espo- sizione, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr
Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima del 3.11.2021 fosse consapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contribu- tiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termi-
6 ne di prescrizione si conteggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a costituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo CP_1
l'ordinario regime civilistico (art. 2943 c.c.).
La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della pre- CP_1 scrizione. Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la con- sapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazione della domanda all' (effettuata come detto il CP_3
15.11.2021), non è maturata la prescrizione del diritto in questione, posto che la do- manda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è perve- CP_1
nuta in data 9.11.2021, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord
30143/2018; Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord. 8872/2022)
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per espo- sizione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presenti- no valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I
D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' CP_3
è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
assumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavora- tore della di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente. CP_2
Invero, i testi escussi – della cui attendibilità non si può dubitare sia perché la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giudicato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscontrate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già
7 provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle CTU ivi espletate, vd doc 2-6) - ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo
di Fossano dal 1971 e sino al 2002 con la mansione di operaio CP_2 lla manutenzione elettrica dello stabilimento operando in tutti i reparti ed essendo sempre coadiuvato durante gli interventi manutentivi dagli operai addetti alla produzione.
28)L'attività manutentiva del ricorrente comprendeva tanto la manutenzione ordinaria, ossia gli interventi che dovevano essere eseguiti per via della naturale usura dell'impianto, quanto quella straordinaria che comprendeva interventi di rinnovo e/o sostituzione di parti di impianto in modo da riportarlo in condizioni ordinarie di utilizzo (es. nuova installazione, trasformazione, ampliamento…). La manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria era molto importante in quanto permetteva di ridurre eventuali danni economici in caso di guasto completo dell'impianto, serviva a diminuire i tempi di riparazione dei guasti ed ottimizzare i tempi di reperimento dei pezzi di ricambio nonché a contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti.
29)Il ricorrente operava nella Centrale Termoelettrica dello stabilimento che comprendeva diverse sezioni di attività, sala controllo, uffici ed aree di stoccaggi/servizi, nonché reti di distribuzione di energia e utilities;
allestita per la produzione/distribuzione a tutto lo stabilimento di vapore surriscaldato ad alta/media/bassa pressione, energia elettrica, acqua demineralizzata, acqua industriale, acqua antincendio, aria compressa;
risulta essere stata modificata, ampliata, potenziata, ristrutturata a più riprese nel corso degli anni in relazione all'evolversi del sito industriale nel suo complesso. La sezione di impianto deputata alla produzione di vapore ed alla co-generazione di energia elettrica, dotata di generatori di vapore (caldaie) alimentati a metano e di turbine alimentate a vapore abbinate ai relativi generatori di energia di installazione relativamente recente, disponeva originariamente di generatori di vapore a tubi d'acqua, di generatori di vapore surriscaldato, di generatore di vapore alimentati ad olio combustibile. Tali complesse apparecchiature e le relative componenti impiantistiche accessorie, tutte operanti a temperature elevate, erano isolate termicamente con materiali in amianto;
in particolare, erano realizzate con nastro d'amianto le tenute dei portelli delle camere di combustione e con filotto d'amianto le tenute dei tubi dei preriscaldatori dell'aria di combustione. Tutte le tubazioni del vapore surriscaldato in uscita dai generatori di vapore erano coibentate con fibra d'amianto. Le linee di tubazioni costituenti la rete di distribuzione del vapore (di estensione complessiva pari a circa 4,5 chilometri e con pressioni di esercizio pari a 3,5-5-12-25 bar), con le relative dotazioni impiantistiche accessorie, erano isolate termicamente con materiali in amianto e dotate di guarniture in amianto sui dispositivi di tenuta. Erano realizzate in amianto le baderne di tenuta sugli steli di tutte le valvole di intercettazione e regolazione. Le stesse tipologie di isolamenti termici, guarniture degli organi di tenuta e baderne erano utilizzate sulle apparecchiature, sulle macchine, sulle linee di tubazioni e sulla strumentazione installate nell'ambito delle sezioni di impianto deputate alla produzione/distribuzione di acqua demineralizzata, acqua industriale, acqua antincendio ed aria compressa. Presso le cabine di distribuzione dell'energia elettrica dislocate in stabilimento le guarnizioni e le protezioni delle parti calde dei gruppi elettrogeni azionati da motori diesel, le celle spegni arco degli interruttori in media tensione e le guarnizioni di tenuta dei trasformatori erano realizzate in amianto. Erano presenti in impianto
8 tettoie, coperture e pareti di tamponamento realizzate con lastre di
“eternit” a vista. Il ricorrente nella sua qualità di operaio addetto alla manutenzione elettrica, effettuava, quotidianamente, interventi di manutenzione elettrica ordinaria, scoibentando e sostituendo le coibentazioni deteriorate di componenti elettrici, tagliando i pannelli contenenti amianto durante la routinaria attività manutentiva dei quadri elettrici, mentre, in occasione di interventi di manutenzione elettrica straordinaria, operava su impianti a servizio dei vari reparti produttivi, effettuando attività di sostituzione di elementi guasti, di sostituzione di distanziali, di pulizia e controllo di elementi come i caminetti spegni arco, di sostituzione di lampade, di sostituzione e/o riparazione di tratti di cavi, pompe, motori elettrici etc...Si occupava ordinariamente anche del controllo delle caldaie utilizzando guanti e coperte in amianto per proteggersi dalle temperature elevate. Inoltre, quando doveva estrarre i bruciatori- lavorando a macchina accesa- era costretto a proteggersi con fogli di amianto a causa del pericolo di fuoriuscita di nafta. CP_5 affiancava i manutentori meccanici quando questi dovevano intervenire sulle tubazioni utilizzando la saldatrice: in queste occasioni venivano utilizzati teli in amianto a copertura delle tubazioni. 30)L'attività del ricorrente, svolta nei vari reparti aziendali consisteva nella manutenzione degli impianti elettrici, in particolare, presso il reparto centrale termoelettrica. Come è noto, gli impianti elettrici a servizio di impianti di processo per la produzione di vapore e cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed in generale tutti gli impianti funzionanti ad energia termica dovevano essere protetti dal calore;
la distribuzione del fluido avveniva tramite tubazioni in ferro di vari diametri coibentate con trecce di amianto. Gran parte dei cavi elettrici erano posti entro tubazioni in metallo coibentate in amianto per la difesa del calore. Nell'effettuare la manutenzione di impianti elettrici era necessario rimuovere la coibentazione e riposizionarla ad intervento ultimato. Durante la sua attività il reparto centrale termoelettrica è stato oggetto di manutenzioni straordinarie con sostituzione dei generatori di vapore e la razionalizzazione delle tubazioni per la distribuzione del fluido. Durante tali lavori la produzione e dispersione in ambiente di polveri e fibre di amianto assumeva valori elevati. In particolare, tutte le caldaie avevano le tenute delle portine delle camere di combustione realizzate con nastro d'amianto, mentre le tenute dei tubi dei preriscaldatori dell'aria erano realizzati con filotto d'amianto. Anche le tubazioni del vapore surriscaldato, in uscita dalle stesse caldaie erano coibentate con fibra d'amianto. Le reti di distribuzione del vapore a 3,5-5- 12-25 bar con una estensione di oltre 4500 metri avevano guarnizioni in amianto, così come le baderne di tenuta sugli steli delle valvole di regolazione ed intercettazione. Tali tipi di baderne erano utilizzate anche sulla strumentazione installata nei reparti di produzione acqua demi, acqua industriale, acqua anticendio, aria compressa. Nelle cabine elettriche di stabilimento le guarnizioni e protezioni delle parti calde dei gruppi elettrogeni diesel, le celle spegni arco degli interruttori in media tensione, le guarnizioni di tenuta dei trasformatori erano in amianto....; durante lo svolgi- mento delle proprie mansioni il ricorrente effettuava quotidianamente interventi di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria operando su impianti a servizio dei vari reparti produttivi, effettuando attività quali la sostituzione di elementi guasti, la sostituzione di distanziali, la pulizia ed il controllo di elementi come i caminetti spegni arco, la sostituzione di lampade, la sostituzione e/o la riparazione di tratti di cavi, pompe, motori elettrici, resistenze sui forni etc...
9 31)Il ricorrente durante tutta la propria carriera lavorativa si è sempre occupato di attività manutentiva, svolta, praticamente, a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro, e senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza.
32)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 CTU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_4 procedimenti analoghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_5
Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o m no prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_3 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per Tes_6
l'amianto non c'era niente ” (testimonianza resa dal sig. nel Tes_6 processo ), “le mascherine non sono mai state usate, non Testimone_4 eravamo la pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali Tes_7 Testimone_4 procedimento rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 Tes_1
doc 5-6). Testimone_4 rmativa risulta essere stata data al personale CP_2 relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_6 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito
di Fossano. CP_2
35) La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
36)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla produzione nel momento in cui c'erano interventi di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una
10 amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive.
E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilascia- vano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare mate- riali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ri- corrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il CTU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto ri- sulta che la SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società , che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui CP_2 vi era quello di Cuneo-Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isolamento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era pre- sente in molti manufatti--Vi erano coperture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e pres- se di riscaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavora- zioni produttive, del cosiddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti erano talco e . CP_2 Parte_2 Parte_3
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i
11 reparti dello stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amianto, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amian- to, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante
e con fibre amiantifere utilizzato sia in polvere che liquido. Parte_2 Pt_3
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le ap- parecchiature e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amianto.
E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ricordare che solo i filtri di tipo asso- luto sono in grado di pulire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro. Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile pro- cedere ad una suddivisione certa ed attendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ri- corrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi essere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso dell'attività lavorativa presso lo stabilimento di Fossano con la mansione indicata CP_2
sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia diretta - per impiego in prima persona - che indiret- ta - per la presenza di inquinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazione
CTU ing. . Per_1
Il CTU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 3.6.71 al 31.12.1992.
Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effet- tiva e reale esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente..
Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Giova considerare che il CTU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria
12 contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di lavoro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguardasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessa- riamente di avere a che fare con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usu- rati, ma anche l'attività di tutti coloro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass.
1°.
8.2005 n. 16119 e Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge, e successive pronunce conformi)
l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il
2.10.2003 egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con esclusione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggiorazione contributiva secondo il coef- ficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal CTU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere CP_1
condannato a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 16.3.1972 al 31.12.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovve- ro dal 9.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione mo- netaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda ammini- strativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con di-
13 strazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva CP_1 del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coeffi- ciente 1,5, per il periodo dal 3.6.1971 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arre- trati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma
36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della doman- da amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distra- zione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato provve- CP_1 dimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo 19.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
14