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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/11/2025, alle ore 12,00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. SANTARCANGELO GEREMIA per la parte ricorrente e la Dott.ssa CP_1
in sostituzione della Dott.ssa per la
[...] Persona_1 parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente rappresenta che la sig.ra è prossima Pt_1 al termine della propria attività lavorativa, perttanto,
l'eventuale somma che dovesse esesrle riconosciuta, laddove disposta in forma specifica mediante attribuzione della Carta del Docente, non potrebbe di fatto essere utilmente spesa, poiché, nel momento in cui la Carta dovesse essere ragionevolmente attivata, considerate le attuali tempistiche, il rapporto di lavoro sarebbe già cessato.
Parte ricorrente chiede quindi che l'importo richiesto per il riconoscimento del bonus venga liquidato a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. anche in considerazione della circostanza che la docente ha sempre sostenuto autonomamente le spese per il proprio aggiornamento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.12.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 808/2023 promossa da:
Parte_2 rappresentata da Avv. SANTARCANGELO GEREMIA
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 Parte_2 premettendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...] come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedeva il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione depositata in data 9.02.2024 si costituiva in giudizio il del Controparte_2 merito in giudizio, eccependo la non debenza del diritto per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso, e nel merito chiedendo in via principale il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via
2 subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
All'udienza del 21/11/2025 parte ricorrente evidenziava di essere prossima al termine della propria attività e reiterava la domanda, già formulata in via subordinata nel ricorso introduttiva, di condanna del a risarcire il danno CP_2 nella misura di € 2500,00, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
****
I–PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente sub doc. da n. 1, a 5 ossia i contratti individuali di lavoro, risulta provato che la ricorrente ha lavorato, come insegnante della scuola primaria, in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico, per 24 ore settimanali, aventi la seguente decorrenza:
- nell'anno scolastico 2018/2019 dal 27/09/2018 al 30/06/2019 presso la scuola R. Fucini in Massa;
- nell'anno scolastico 2019/2020 dal 19/09/2019 al 30/06/2020, presso la scuola R. Fucini in Massa;
- nell'anno scolastico 2020/2021 dal 11/09/2020 al 30/6/2021 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti);
- nell'anno scolastico 2021/2022 dal 7/09/2021 al 30/06/2022 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti);
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1/09/2023 al 30/06/2024 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti).
II- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
3 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
4 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a
5 mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
6 8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
OS NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III – ANNO IN CORSO
7 Parte resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito la non debenza del diritto relativamente all'anno in corso stante l'impossibilità di prevedere e valutare eventuali interruzioni in itinere definitive (dimissioni volontarie/revoca del contratto) o provvisorie (sospensioni disciplinari).
In realtà il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e, al momento del deposito del ricorso, il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Peraltro al momento della decisione l'anno scolastico si è concluso senza che siano state addebitate alla ricorrente sopravvenienze tali da escludere il diritto al bonus.
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rilevare soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, che complessivamente considerate, non coprano l'anno scolastico, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
8
V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita totale accoglimento: la docente , Pt_1 infatti, ha lavorato in forza di supplenza sino al termine delle attività didattiche osservando un orario completo, così come previsto nella scuola primaria, ossia 24 ore settimanali, prestando un'attività del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Parte ricorrente, in sede di discussione, ha rivendicato le somme chieste per il bonus carta docente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Considerato che la richiesta è dettata dalla circostanza che la ricorrente, prossima alla pensione, non potrà più accedere al portale non essendo più all'interno delle GPS, merita accoglimento. Pertanto non essendo più possibile l'adempimento in forma specifica mediante accreditamento di somme sulla carta docente, il deve essere condannato al CP_2 risarcimento del danno, la cui sussistenza può essere ritenuta in via presuntiva, quantificabile in via equitativa nell'importo corrispondente a quello del beneficio, come da dispositivo.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_2 all'attribuzione della Carta Docente relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto al CP_2 risarcimento del danno subito da , che liquida, Parte_2 in via equitativa, in € 2500,00, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00 oltre pagamento del C.U., rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
10
in sostituzione della Dott.ssa per la
[...] Persona_1 parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente rappresenta che la sig.ra è prossima Pt_1 al termine della propria attività lavorativa, perttanto,
l'eventuale somma che dovesse esesrle riconosciuta, laddove disposta in forma specifica mediante attribuzione della Carta del Docente, non potrebbe di fatto essere utilmente spesa, poiché, nel momento in cui la Carta dovesse essere ragionevolmente attivata, considerate le attuali tempistiche, il rapporto di lavoro sarebbe già cessato.
Parte ricorrente chiede quindi che l'importo richiesto per il riconoscimento del bonus venga liquidato a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. anche in considerazione della circostanza che la docente ha sempre sostenuto autonomamente le spese per il proprio aggiornamento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.12.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 808/2023 promossa da:
Parte_2 rappresentata da Avv. SANTARCANGELO GEREMIA
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 Parte_2 premettendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...] come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedeva il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione depositata in data 9.02.2024 si costituiva in giudizio il del Controparte_2 merito in giudizio, eccependo la non debenza del diritto per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso, e nel merito chiedendo in via principale il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via
2 subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
All'udienza del 21/11/2025 parte ricorrente evidenziava di essere prossima al termine della propria attività e reiterava la domanda, già formulata in via subordinata nel ricorso introduttiva, di condanna del a risarcire il danno CP_2 nella misura di € 2500,00, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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I–PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente sub doc. da n. 1, a 5 ossia i contratti individuali di lavoro, risulta provato che la ricorrente ha lavorato, come insegnante della scuola primaria, in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico, per 24 ore settimanali, aventi la seguente decorrenza:
- nell'anno scolastico 2018/2019 dal 27/09/2018 al 30/06/2019 presso la scuola R. Fucini in Massa;
- nell'anno scolastico 2019/2020 dal 19/09/2019 al 30/06/2020, presso la scuola R. Fucini in Massa;
- nell'anno scolastico 2020/2021 dal 11/09/2020 al 30/6/2021 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti);
- nell'anno scolastico 2021/2022 dal 7/09/2021 al 30/06/2022 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti);
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1/09/2023 al 30/06/2024 presso la scuola V.le Stazione (I.C. Staffetti).
II- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
3 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
4 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a
5 mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
6 8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
OS NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III – ANNO IN CORSO
7 Parte resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito la non debenza del diritto relativamente all'anno in corso stante l'impossibilità di prevedere e valutare eventuali interruzioni in itinere definitive (dimissioni volontarie/revoca del contratto) o provvisorie (sospensioni disciplinari).
In realtà il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico e, al momento del deposito del ricorso, il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi.
Peraltro al momento della decisione l'anno scolastico si è concluso senza che siano state addebitate alla ricorrente sopravvenienze tali da escludere il diritto al bonus.
IV - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rilevare soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, che complessivamente considerate, non coprano l'anno scolastico, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
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V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita totale accoglimento: la docente , Pt_1 infatti, ha lavorato in forza di supplenza sino al termine delle attività didattiche osservando un orario completo, così come previsto nella scuola primaria, ossia 24 ore settimanali, prestando un'attività del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Parte ricorrente, in sede di discussione, ha rivendicato le somme chieste per il bonus carta docente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Considerato che la richiesta è dettata dalla circostanza che la ricorrente, prossima alla pensione, non potrà più accedere al portale non essendo più all'interno delle GPS, merita accoglimento. Pertanto non essendo più possibile l'adempimento in forma specifica mediante accreditamento di somme sulla carta docente, il deve essere condannato al CP_2 risarcimento del danno, la cui sussistenza può essere ritenuta in via presuntiva, quantificabile in via equitativa nell'importo corrispondente a quello del beneficio, come da dispositivo.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_2 all'attribuzione della Carta Docente relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto al CP_2 risarcimento del danno subito da , che liquida, Parte_2 in via equitativa, in € 2500,00, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00 oltre pagamento del C.U., rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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