Articolo 10 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1992
Art. 10. (Costituzione del convenuto) 1. L' articolo 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 166. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima,nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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