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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., (termine ultimo per il deposito delle note 1.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 409/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”;
TRA
EN VA (c.f. indicato [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tancredi Lisena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato (pec indicata: tancredilisena@messaggipec.it);
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA (c.f. indicato: n.
13756881002), in persona del Signor Antonio Cristofaro in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Patti, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n.6 (pec indicata: stefanopatti@avvocatinapoli.legalmail.it,);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, (c.f. indicato: 80078750587) rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Benevento alla via Foschini, 28 presso l'Avvocatura dell'Ente (pec indicata: avv.silvio.garofalo@postacert.inps.gov.it);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
1 S.C.C.I. S.p.a.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.02.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n° 31220140000024483000, e/o dell'intimazione di pagamento opposta N° 01220199003532012/000, nonché dei relativi avvisi di addebito, almeno per la parte impugnata, anche con provvedimento reso inaudita altera parte, per le ragioni esposte in premessa;
2. nel merito dichiarare prescritta
l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e con essa quella dei relativi avvisi di addebito, con il conseguente annullamento del relativo diritto vantato dall'INPS e di ogni atto ad esse connesso;
3. condannare i resistenti, legittimati passivamente, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
A sostegno del ricorso rappresentava che su istanza dell'Agenzia delle entrate/Riscossione gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n°
01220199003532012/000, (data di emissione 20.09.2019) relativa a diversi avvisi di addebiti, fra i quali quelli contrassegnati dai numeri 31220130001359256000, notificato il 17.12.2013 e 31220140001212762000, notificato il 23.09.2014.
Riferiva che tramite la suddetta intimazione di pagamento gli veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 39.225,17, di cui € 21.058,15 in relazione all'avviso di addebito n° 231220130001359256000 per contributi IVS non versati per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ed € 3.762,01 in relazione all'avviso n°
31220140001212762000 per contributi IVS non versati per l'anno 2013.
Soggiunto che avverso i predetti atti non aveva proposto opposizione, impugnava l'intimazione di pagamento n° 01220199003532012/000, che riferiva essere stata notificata a mezzo posta successivamente al 20.09.2019, eccepiva la prescrizione ex art. 3 L. 335/1995 (termine quinquennale), in quanto tra le date notifica degli avvisi di addebito (17.12.2013 e il 23.09.2014) e quella dell'impugnata intimazione di pagamento formata il 20.9.2019, era decorso oltre il quinquennio.
2 Aggiungeva di non aver proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito notificati il
17.12.2013 e 23.09.2014 perché non aveva serie e valide ragione da opporre alle pretese avanzate dall'INPS, circostanza questa che tuttavia non precludeva di eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica dei ridetti titoli esecutivi.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in data 5.12.2022
l'Inps, il quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità della opposizione per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito di pertinenza dell'Istituto indicati in ricorso erano stati debitamente notificati al debitore direttamente a cura dell'Inps, rispettivamente in data 17.12.2013 e 23.09.2014, presso l'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevuti. Concludeva chiedendo di essere tenuto indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole della lite, ivi compreso il pagamento, in via diretta o di rivalsa, delle spese e competenze di giudizio in caso di soccombenza.
Si costituiva altresì l'Agente della Riscossione, con memoria depositata in data
28.04.2022, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto genericamente proposto. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per il mancato rispetto del termine utile per proporre impugnativa, ex art. 24 comma 5 del
D.Lgs. n.46/99 e, per gli asseriti vizi formali, ex art. 617 c.p.c..
Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 100 cpc, stante l'inopponibilità di qualsivoglia contestazione attinente le pretese creditorie iscritte nell'opposta intimazione di pagamento.
In ogni caso evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere stata la stessa validamente interrotta a mezzo di: a) Avviso di Intimazione
n.01220199003532016000 notificato in data 29/10/2019 (consegna in mani proprie);
b) Avviso di addebito INPS n.31220130001359256000 notificato in data 17/12/2013
(consegna in mani proprie); c) Avviso di addebito INPS n.31220140001212762000 notificato in data 23/09/2014 (consegna in mani proprie); d) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 01276201500001664000 notificata in data 21/05/2015
(consegna a mani proprie); e) Avviso di Intimazione n.01220189001687906000 notificati il 06/08/2018 (consegna soggetti autorizzati).
3 Denegata l'istanza di sospensione (vedasi ordinanza del 20.5.2022), istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disposte in sostituzione della udienza e depositate dalla sola parte resistente Inps, la stessa è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di S.C.C.I. S.p.A., non costituitasi in giudizio, benché ritualmente intimata (notifica eseguita il 17.3.2022).
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale ricordare (v. Cass.
6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt.
24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n.
602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta
“recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del
4 procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
A ciò consegue che l'atto introduttivo del presente giudizio debba essere qualificato (in esercizio del potere-dovere di qualificazione dell'azione, riservato al giudice del merito) come ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 1 c.p.c. avendo l'istante proposto quale unico motivo di censura, la prescrizione estintiva quinquennale che assume essere maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
6. Legittimato passivo rispetto a tali domande è l'Agente della Riscossione, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, sicchè quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
In base all'indicata impostazione, non può certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, potendo al più, rivelarsi superflua l'evocazione in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio, (cfr. per una ricostruzione in questi termini Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024).
7. Ciò detto deve altresì rilevarsi che nel ricorso introduttivo la parte opponente ha dichiarato di impugnare l'intimazione di pagamento n.01220199003532012/000, formata il 20.9.2019, versando nondimeno in atti l'intimazione di pagamento n.01220199003532016/000, formata il 20.9.2019. Deve pertanto ritenersi che l'errata indicazione in ricorso del numero della opposta intimazione di pagamento, trattandosi
5 all'evidenza di un mero errore materiale, non infici l'ammissibilità della domanda proposta.
8. Ritenuta dunque l'ammissibilità della domanda, vale specificare che nonostante il ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata ex L. 197/2022 e abbia prodotto le relative ricevute di accettazione della domanda, ciò non basta ai fini dell'estinzione del presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della Cassazione civile sez. trib.,
09/09/2024 n.24153, in base al quale “L'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del
2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre
2023, "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata" e, in tal caso, "il processo è dichiarato estinto con decreto o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate".
Da ciò consegue che l'adesione alla definizione agevolata così come prospettata dal ricorrente non può comportare l'estinzione del presente giudizio, non avendo il ricorrente allegato la prova del versamento della prima rata.
Del resto, non è stata domandata concordemente dalle parti la declaratoria di cessata materia del contendere ed anzi l'Inps ha insistito con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 1.4.2025 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.
9. Venendo all'esame nel merito, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, in relazione agli avvisi di addebito n.
31220130001359256000, notificato 17.12.2013 e n. 31220140001212762000, notificato 23.09.2014, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale che sarebbe maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
6 produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta (17.12.2013 e 23.9.2014)
7 -come del resto risulta per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente, oltre che provato per tabulas (vedasi gli avvisi di addebito de quibus corredati dalle relate di notifica a mezzo posta, in produzione Inps)- tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata pacificamente il 29.10.2019, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione, è emerso che in relazione all'avviso di addebito n. 31220130001359256 notificato il 17.12.2013, è stata notificata intimazione di pagamento in data 6.8.2018 costituente valido atto interruttivo (vedasi docc. allegati sub 2 e sub 3 in produzione AdER).
Risulta altresì comprovato che in relazione ad entrambi gli avvisi di addebito
(n31220130001359256000 e n. 31220140001212762000), è stata notificata al contribuente, in data 21.5.2015, comunicazione preventiva di ipoteca n.
01276201500001664000, con la quale l'agente della riscossione ha avvisato che in mancanza del pagamento entro il termine indicato, avrebbe provveduto, ai sensi dell'articolo 77 comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973, ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito risultante dal citato prospetto, sulla quota dei diritti relativi al bene rinvenuto in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 Aprile numero
112 (vedasi i documenti allegati sub 6 e sub 7 in produzione AdER).
Trattasi di valido atto interruttivo, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità con sentenza 22267 del 6.8.2024, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto, applicabile per identità di ratio o anche all'ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria: “in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce quindi, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario”.
Conseguentemente è infondata l'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito n 31220130001359256000 e n.
31220140001212762000, stante la valenza interruttiva della comunicazione preventiva di ipoteca e della intimazione di pagamento notificate al contribuente, rispettivamente nelle date del 21.5.2015 e del 6.8.2018, nel quinquennio decorrente dalla notificazione dei titoli esecutivi.
8 Non colgono nel segno le difese di parte opponente secondo cui “L'atto essendo notificato a mani proprie una prima volta il 17.12.2013 ed una seconda il 29.10.2019,
a distanza, quindi, di oltre cinque anni, ha interrotto la prescrizione solo ed unicamente per i crediti relativi agli 2015,2016, 2017, 2018 e 2019. Diversamente per quelli antecedenti il 2014 la prescrizione è ampiamente maturata, non essendo intervenuti atti interruttivi nel quinquennio dicembre 2013/dicembre 2018” (vedasi le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 12/12/2022), in quanto il dies
a quo del termine di prescrizione decorre dalla notificazione degli avvisi di addebito nei quali sono portati i crediti de quibus, ormai cristallizzati e divenuti irretrattabili per omessa impugnazione dei titoli esecutivi.
10. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e processuali anche in ordine alla presentazione delle istanze di definizione agevolata, nonché l'assenza di precedenti specifici antecedenti all'arresto della pronuncia di legittimità sopra citata in ordine alla valenza interruttiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle previste dall'articolo 92 comma secondo CP ci, nel testo risultante a seguito della sentenza Corte costituzionale 77 2018 che ne impongono l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di S.C.C.I. s.p.a.;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 02.04.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., (termine ultimo per il deposito delle note 1.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 409/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”;
TRA
EN VA (c.f. indicato [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Tancredi Lisena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato (pec indicata: tancredilisena@messaggipec.it);
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA (c.f. indicato: n.
13756881002), in persona del Signor Antonio Cristofaro in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Patti, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n.6 (pec indicata: stefanopatti@avvocatinapoli.legalmail.it,);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, (c.f. indicato: 80078750587) rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Benevento alla via Foschini, 28 presso l'Avvocatura dell'Ente (pec indicata: avv.silvio.garofalo@postacert.inps.gov.it);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
1 S.C.C.I. S.p.a.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.02.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n° 31220140000024483000, e/o dell'intimazione di pagamento opposta N° 01220199003532012/000, nonché dei relativi avvisi di addebito, almeno per la parte impugnata, anche con provvedimento reso inaudita altera parte, per le ragioni esposte in premessa;
2. nel merito dichiarare prescritta
l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e con essa quella dei relativi avvisi di addebito, con il conseguente annullamento del relativo diritto vantato dall'INPS e di ogni atto ad esse connesso;
3. condannare i resistenti, legittimati passivamente, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
A sostegno del ricorso rappresentava che su istanza dell'Agenzia delle entrate/Riscossione gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n°
01220199003532012/000, (data di emissione 20.09.2019) relativa a diversi avvisi di addebiti, fra i quali quelli contrassegnati dai numeri 31220130001359256000, notificato il 17.12.2013 e 31220140001212762000, notificato il 23.09.2014.
Riferiva che tramite la suddetta intimazione di pagamento gli veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 39.225,17, di cui € 21.058,15 in relazione all'avviso di addebito n° 231220130001359256000 per contributi IVS non versati per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ed € 3.762,01 in relazione all'avviso n°
31220140001212762000 per contributi IVS non versati per l'anno 2013.
Soggiunto che avverso i predetti atti non aveva proposto opposizione, impugnava l'intimazione di pagamento n° 01220199003532012/000, che riferiva essere stata notificata a mezzo posta successivamente al 20.09.2019, eccepiva la prescrizione ex art. 3 L. 335/1995 (termine quinquennale), in quanto tra le date notifica degli avvisi di addebito (17.12.2013 e il 23.09.2014) e quella dell'impugnata intimazione di pagamento formata il 20.9.2019, era decorso oltre il quinquennio.
2 Aggiungeva di non aver proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito notificati il
17.12.2013 e 23.09.2014 perché non aveva serie e valide ragione da opporre alle pretese avanzate dall'INPS, circostanza questa che tuttavia non precludeva di eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica dei ridetti titoli esecutivi.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in data 5.12.2022
l'Inps, il quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità della opposizione per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito di pertinenza dell'Istituto indicati in ricorso erano stati debitamente notificati al debitore direttamente a cura dell'Inps, rispettivamente in data 17.12.2013 e 23.09.2014, presso l'indirizzo di residenza del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevuti. Concludeva chiedendo di essere tenuto indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole della lite, ivi compreso il pagamento, in via diretta o di rivalsa, delle spese e competenze di giudizio in caso di soccombenza.
Si costituiva altresì l'Agente della Riscossione, con memoria depositata in data
28.04.2022, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto genericamente proposto. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per il mancato rispetto del termine utile per proporre impugnativa, ex art. 24 comma 5 del
D.Lgs. n.46/99 e, per gli asseriti vizi formali, ex art. 617 c.p.c..
Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 100 cpc, stante l'inopponibilità di qualsivoglia contestazione attinente le pretese creditorie iscritte nell'opposta intimazione di pagamento.
In ogni caso evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere stata la stessa validamente interrotta a mezzo di: a) Avviso di Intimazione
n.01220199003532016000 notificato in data 29/10/2019 (consegna in mani proprie);
b) Avviso di addebito INPS n.31220130001359256000 notificato in data 17/12/2013
(consegna in mani proprie); c) Avviso di addebito INPS n.31220140001212762000 notificato in data 23/09/2014 (consegna in mani proprie); d) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 01276201500001664000 notificata in data 21/05/2015
(consegna a mani proprie); e) Avviso di Intimazione n.01220189001687906000 notificati il 06/08/2018 (consegna soggetti autorizzati).
3 Denegata l'istanza di sospensione (vedasi ordinanza del 20.5.2022), istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disposte in sostituzione della udienza e depositate dalla sola parte resistente Inps, la stessa è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di S.C.C.I. S.p.A., non costituitasi in giudizio, benché ritualmente intimata (notifica eseguita il 17.3.2022).
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale ricordare (v. Cass.
6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt.
24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n.
602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta
“recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del
4 procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
A ciò consegue che l'atto introduttivo del presente giudizio debba essere qualificato (in esercizio del potere-dovere di qualificazione dell'azione, riservato al giudice del merito) come ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 1 c.p.c. avendo l'istante proposto quale unico motivo di censura, la prescrizione estintiva quinquennale che assume essere maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
6. Legittimato passivo rispetto a tali domande è l'Agente della Riscossione, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, sicchè quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
In base all'indicata impostazione, non può certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, potendo al più, rivelarsi superflua l'evocazione in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio, (cfr. per una ricostruzione in questi termini Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024).
7. Ciò detto deve altresì rilevarsi che nel ricorso introduttivo la parte opponente ha dichiarato di impugnare l'intimazione di pagamento n.01220199003532012/000, formata il 20.9.2019, versando nondimeno in atti l'intimazione di pagamento n.01220199003532016/000, formata il 20.9.2019. Deve pertanto ritenersi che l'errata indicazione in ricorso del numero della opposta intimazione di pagamento, trattandosi
5 all'evidenza di un mero errore materiale, non infici l'ammissibilità della domanda proposta.
8. Ritenuta dunque l'ammissibilità della domanda, vale specificare che nonostante il ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata ex L. 197/2022 e abbia prodotto le relative ricevute di accettazione della domanda, ciò non basta ai fini dell'estinzione del presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della Cassazione civile sez. trib.,
09/09/2024 n.24153, in base al quale “L'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del
2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre
2023, "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata" e, in tal caso, "il processo è dichiarato estinto con decreto o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate".
Da ciò consegue che l'adesione alla definizione agevolata così come prospettata dal ricorrente non può comportare l'estinzione del presente giudizio, non avendo il ricorrente allegato la prova del versamento della prima rata.
Del resto, non è stata domandata concordemente dalle parti la declaratoria di cessata materia del contendere ed anzi l'Inps ha insistito con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 1.4.2025 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.
9. Venendo all'esame nel merito, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, in relazione agli avvisi di addebito n.
31220130001359256000, notificato 17.12.2013 e n. 31220140001212762000, notificato 23.09.2014, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale che sarebbe maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento.
Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
6 produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta (17.12.2013 e 23.9.2014)
7 -come del resto risulta per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente, oltre che provato per tabulas (vedasi gli avvisi di addebito de quibus corredati dalle relate di notifica a mezzo posta, in produzione Inps)- tenuto conto che detta intimazione di pagamento è stata notificata pacificamente il 29.10.2019, l'eccezione di prescrizione si disvela infondata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione, è emerso che in relazione all'avviso di addebito n. 31220130001359256 notificato il 17.12.2013, è stata notificata intimazione di pagamento in data 6.8.2018 costituente valido atto interruttivo (vedasi docc. allegati sub 2 e sub 3 in produzione AdER).
Risulta altresì comprovato che in relazione ad entrambi gli avvisi di addebito
(n31220130001359256000 e n. 31220140001212762000), è stata notificata al contribuente, in data 21.5.2015, comunicazione preventiva di ipoteca n.
01276201500001664000, con la quale l'agente della riscossione ha avvisato che in mancanza del pagamento entro il termine indicato, avrebbe provveduto, ai sensi dell'articolo 77 comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973, ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito risultante dal citato prospetto, sulla quota dei diritti relativi al bene rinvenuto in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 Aprile numero
112 (vedasi i documenti allegati sub 6 e sub 7 in produzione AdER).
Trattasi di valido atto interruttivo, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità con sentenza 22267 del 6.8.2024, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto, applicabile per identità di ratio o anche all'ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria: “in tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce quindi, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario”.
Conseguentemente è infondata l'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito n 31220130001359256000 e n.
31220140001212762000, stante la valenza interruttiva della comunicazione preventiva di ipoteca e della intimazione di pagamento notificate al contribuente, rispettivamente nelle date del 21.5.2015 e del 6.8.2018, nel quinquennio decorrente dalla notificazione dei titoli esecutivi.
8 Non colgono nel segno le difese di parte opponente secondo cui “L'atto essendo notificato a mani proprie una prima volta il 17.12.2013 ed una seconda il 29.10.2019,
a distanza, quindi, di oltre cinque anni, ha interrotto la prescrizione solo ed unicamente per i crediti relativi agli 2015,2016, 2017, 2018 e 2019. Diversamente per quelli antecedenti il 2014 la prescrizione è ampiamente maturata, non essendo intervenuti atti interruttivi nel quinquennio dicembre 2013/dicembre 2018” (vedasi le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 12/12/2022), in quanto il dies
a quo del termine di prescrizione decorre dalla notificazione degli avvisi di addebito nei quali sono portati i crediti de quibus, ormai cristallizzati e divenuti irretrattabili per omessa impugnazione dei titoli esecutivi.
10. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e processuali anche in ordine alla presentazione delle istanze di definizione agevolata, nonché l'assenza di precedenti specifici antecedenti all'arresto della pronuncia di legittimità sopra citata in ordine alla valenza interruttiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle previste dall'articolo 92 comma secondo CP ci, nel testo risultante a seguito della sentenza Corte costituzionale 77 2018 che ne impongono l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di S.C.C.I. s.p.a.;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 02.04.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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