Sentenza 6 agosto 2024
Massime • 1
In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.
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Introduzione Per un autotrasportatore, l'ipoteca fiscale non è un dettaglio burocratico. È una misura reale che può colpire gli immobili del debitore — casa, deposito, piazzale, ufficio, capannone — e che spesso arriva quando l'impresa è già sotto pressione per rate insolute, calo di liquidità, costi di carburante, verifiche fiscali, pendenze INPS o cartelle ormai stratificate. Sul piano pratico, il rischio è duplice: da un lato l'ipoteca sugli immobili; dall'altro, nella filiera dell'autotrasporto, il fermo amministrativo sui mezzi, salvo la prova della loro strumentalità all'attività. Per questo il primo errore è sottovalutare il preavviso: la comunicazione preventiva concede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22267 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
Oggetto: Irpef 1996 - Questioni di notificazione - Prodromica cartella esattoriale - Prescrizione del credito tributario - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Efficacia interruttiva della prescrizione - *Principio di diritto. Civile Sent. Sez. 5 Num. 22267 Anno 2024 Presidente: CATALDI MICHELE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 06/08/2024 2 di 11
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 139, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24.4.2017, e pubblicata il 17.1.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Michele Di AU, che ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate per il ricorrente dall’Avv. RT TE, delegato dell’Avv. Giuseppe Visconti, il quale ha domandato l’accoglimento dell’impugnativa; e per le controricorrenti dall’Avv.to dello Stato Francesca D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per l’esazione (Equitalia Esatri, di cui è successore Agenzia delle Entrate Riscossione) notificava a AN VI iscrizione ipotecaria su suoi beni immobili, in relazione a pretesi debiti tributari, fondata su due cartelle esattoriali che riteneva ritualmente notificate e non opposte. 2. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, contestando anche la prodromica cartella esattoriale n. 033 2001 0072843627 000, di cui sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione. Nelle more del primo grado del giudizio AN VI proponeva querela di falso affermando la falsità della sottoscrizione apposta a suo nome sull’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata notificata la cartella di pagamento. Il Tribunale di Milano rigettava la querela di falso ed il processo tributario poteva riprendere. La CTP riteneva invalida l’scrizione ipotecaria, perché non preceduta da preavviso, e la annullava, mentre reputava correttamente notificate le prodromiche cartelle di pagamento. 3 di 11 3. VI AN spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, nella parte in cui era risultata a lui sfavorevole, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il giudice dell’appello confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono mediante controricorso congiunto. 4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del s.Procuratore Generale Michele Di AU, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con le quali ha domandato rigettarsi il ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 26, primo comma, del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR “ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento ‘la corrispondenza del numero della raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento con i dati dell’estratto di ruolo’” (ric., p. 5). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 25, comma 1, lett. b), del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 2948 cod. civ., dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2948 cod. civ., per aver erroneamente ritenuto non essere maturata la prescrizione quinquennale degli azionati pretesi crediti tributari, anche con riferimento ad interessi e sanzioni. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., VI AN critica l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di 4 di 11 discussione tra le parti, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la cartella esattoriale per cui è causa non sia stata mai impugnata, mentre la stessa è stata in realtà impugnata insieme con la comunicazione di iscrizione ipotecaria. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere la CTR ritenuto legittima la condotta dell’Amministrazione finanziaria che non ha prodotto la copia integrale della cartella di pagamento per cui è causa, da cui avrebbe potuto evincersi il difetto di motivazione della stessa, perché il contribuente vantava crediti tributari, e non debiti. 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2943 cod. civ., e dell’art. 50 del Dpr n. 602 del 1973, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria possa essere considerata un atto interruttivo della prescrizione. 6. Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR avendo ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, la corrispondenza del numero della raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento con i dati riportati nell’estratto di ruolo. 6.1. In proposito la CTR ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado, con la quale i giudici hanno ritenuto la regolarità della notificazione della cartella esattoriale. In conseguenza hanno valutato inammissibili le contestazioni proposte dal ricorrente “poiché la cartella non è mai stata impugnata dal contribuente e pertanto la pretesa erariale è divenuta definitiva” (sent. CTR, p. 4). 5 di 11 6.2. Replica il contribuente che la cartella esattoriale è stata in realtà impugnata insieme con l’iscrizione ipotecaria che è stata annullata dalla CTR. Invero questo argomento non incide sulla valutazione da operarsi. 6.3. Non risulta in contestazione che VI AN abbia inteso impugnare la cartella esattoriale insieme con la iscrizione di ipoteca, rispetto alla quale risultava essere uno dei due atti prodromici. Il problema è se potesse farlo. Avendo la CTR confermato la regolarità della notificazione della cartella esattoriale, che non è stata impugnata nei termini, la stessa non poteva essere contestata in sede di impugnativa dell’iscrizione ipotecaria. 6.3.1. Il contribuente rinnova peraltro la propria critica circa la erronea conferma della ritenuta regolarità della notificazione della cartella esattoriale, perché fondata sulla mera “corrispondenza del numero della raccomandata apposto sull’avviso di ricevimento con i dati dell’estratto di ruolo” (ric., p. 5). Il ricorrente ricorda che ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, la notificazione può essere eseguita a mezzo posta e la notifica si considera avvenuta nella data indicata sull’avviso di ricevimento sottoscritto. Nel caso di specie l’avviso di ricevimento è stato prodotto e risulta sottoscritto dal ricevente, come accertato giudizialmente. I giudici del merito hanno ritenuto che la riferibilità dell’atto notificato alla cartella possa desumersi dal numero indicato sull’avviso di ricevimento, che corrisponde a quello riportato nell’estratto di ruolo dell’Agenzia. 6.3.2. Invero questa Corte regolatrice ha avuto recentemente occasione di statuire che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da 6 di 11 parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione)”, Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841; e non si era mancato già in precedenza di chiarire, come segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, che “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”, Cass. sez. V, 22.6.2018, n. 16528. Il contribuente ritiene la valutazione operata dalla CTR non corretta, ma neppure allega di aver ricevuto qualcosa di diverso dalla cartella esattoriale per cui è causa mediante la raccomandata che gli è stata recapitata. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere rigettato. 7. Mediante il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto non essere maturata la prescrizione quinquennale degli azionati pretesi crediti tributari, anche con riferimento ad interessi e sanzioni. 7 di 11 7.1. La CTR osserva in merito, con ampia motivazione sul punto, che la prescrizione del credito erariale dell’Irpef matura in dieci anni. La notificazione della cartella esattoriale è intervenuta il 2.8.2001, e la iscrizione ipotecaria è stata notificata il 31.12.2009, pertanto la prescrizione del credito tributario non è maturata. 7.2. In proposito questa Corte regolatrice ha avuto recentemente occasione di confermare, ribadendo un orientamento interpretativo ormai consolidato, che “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”, Cass. sez. V, 29.11.2023, n. 33213; e non si era già in precedenza mancato di specificare che “il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”, Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32308. 7.2.1. Un diverso regime opera con riferimento ad interessi e sanzioni. Ma la prescrizione è un diritto disponibile e, come correttamente segnalato dalle controricorrenti (controric., p. 4), il contribuente neppure allega, tantomeno prova, di aver tempestivamente proposto le sue contestazioni nei gradi di merito del giudizio. 8 di 11 Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato. 8. Con il suo terzo motivo di ricorso VI AN critica il vizio di motivazione della sentenza impugnata a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella esattoriale per cui è causa non sia stata mai impugnata, mentre la stessa è stata in realtà impugnata insieme con la comunicazione di iscrizione ipotecaria. 8.1. In proposito questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di ribadire che “nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”, Cass. sez. III, 28.2.2023, n. 5947 (conf. Cass. sez. I, 22.12.2006, n. 26774). Nel caso di specie il contribuente non illustra le ragioni per le quali ritiene sussistano differenze tra la decisione di primo grado e quella d’appello che l’ha confermata. 8.1.1. La censura proposta dal ricorrente, peraltro, appare fondata su una petizione di principio, perché prende le mosse dall’opinione che la notificazione della cartella esattoriale sia irregolare mentre, avendo affermato la CTR la regolarità della notificazione dell’atto esattivo, che non è stato impugnato, appare conseguenziale la valutazione espressa dal giudice dell’appello. Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 9. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione di legge, in cui sostiene sia incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto legittima la condotta dell’Amministrazione finanziaria che non ha prodotto la copia 9 di 11 integrale della cartella di pagamento per cui è causa, da cui avrebbe potuto evincersi il difetto di motivazione della stessa, non preceduta da alcun atto prodromico, perché il contribuente vantava crediti tributari, e non debiti. 9.1. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)”, Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769 (conf. Cass. sez. VI-III, 11.10.2017, n. 23902). Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. 10. Con il suo quinto motivo di ricorso il contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria possa essere considerata un atto interruttivo della prescrizione. 10.1. Invero questa Corte regolatrice ha recentemente confermato che “la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed 10 di 11 eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile”, Cass. sez. I, 5.5.2022, n. 14213. Nel caso di specie deve però osservarsi che la CTR non ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla iscrizione ipotecaria, bensì alla notificazione al contribuente della comunicazione di avvenuta iscrizione (cfr. Cass. sez. V, 14.5.2018, n. 11624). 10.2. Non essendosi rinvenuti precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, appare opportuno indicare il principio di diritto secondo cui “la formale comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l’interruzione della prescrizione del credito tributario”. Anche il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. In definitiva il ricorso per cassazione introdotto da VI AN deve essere rigettato. 11. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia, nonché della costituzione di due parti controricorrenti difese dal medesimo patrono. 11 di 11 11.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da VI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7.6.2024.