CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4820/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difesa dall'avv. Carlo Chiattelli
,
APPELLANTE
e difesa dall'avv. Daniele Guidoni CP_1 '
, ' Controparte_4 (contumaci) Controparte_2 CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 18.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2019 CP_1 proprietaria del terreno nel Comune di Posta, censito al f. 17 part.lle 798 e 397, conviene in giudizio Parte_1
[...] proprietaria del vicino fondo censito alla part.lla 396, chiedendo, in via principale,
la costituzione della servitù coattiva di passaggio sulla strada sterrata sussistente in tale fondo vicino al fine di consentire l'accesso alla strada comunale, con conseguente condanna alla rimozione di ogni impedimento, costituiti in particolare da pali e fili di ferro;
in via sussidiaria l'accertamento della maturazione dell'usucapione ordinaria della servitù
di passaggio. Parte_1 non si costituisce in giudizio.
Il Tribunale di Rieti ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di СР_3 е Controparte_4 in quanto titolari delle ulteriori particelle (759Controparte_2
e 760) sulle quali insiste il rivendicato passaggio verso la strada comunale;
neppure tali convenuti ulteriori si costituiscono in giudizio.
All'esito di c.t.u. il Tribunale con sentenza n. 354/2021 costituisce la servitù di passaggio a favore del fondo attoreo (part.lla 798) ed a carico dei fondi di cui alle part.lle
759, 760, 396 secondo il tracciato già esistente individuato dal c.t.u.; ordina a Parte_1
[...] la cessazione di ogni impedimento e turbativa al godimento del passaggio, ponendo a carico di costei il rimborso delle spese processuali.
Il Tribunale accerta, al riguardo, una interclusione a causa di una doppia recinzione, in legno e filo spinato, tra i mappali 396 e 798.
Parte_1 propone appello concludendo Avverso la predetta sentenza per il rigetto di tutte le domande. CP_1Al riguardo deduce quattro motivi: 1) non ha originariamente proposto la sua domanda di costituzione coattiva di passaggio nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frapponevano all'accesso alla pubblica via e, quindi, ha fatto valere un diritto inesistente, con conseguente esclusione della possibilità di integrare il contraddittorio (Cass. n. 20544/2020; Cass. sez. un. n. 9685/2013); 2) il Tribunale ha costituito la servitù anche sulle part.lle 760 (di proprietà CP_5 e 759 (di proprietà di CP_3 e Controparte_4 rispetto alle quali nessuna domanda era stata proposta, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112
c.p.c.; 3) il c.t.u. ha accertato la sussistenza del tracciato di accesso alla via pubblica solo dall'anno 2010 alla stregua delle prodotte ortofoto ed è, quindi, da escludere anche la presunta usucapione ventennale;
4) la c.t.u. ha altresì accertato che il fondo attoreo è
intercluso anche a causa di una recinzione in legno e filo spinato posta a confine con il fondo di CP 2 (mappale 760), sicchè la condanna della sola appellante alla eliminazione di ogni impedimento sarebbe inidonea a ripristinare il passaggio.
Si costituisce solo CP_1 la quale contesta l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, riproponendo la domanda svolta di usucapione ordinaria della servitù ed instando anche per la condanna ex art.96, comma 3, c.p.c..
La Corte così ragiona.
In ordine ai motivi 1) e 2) è dirimente la considerazione della causa petendi posta a fondamento del diritto azionato dalla ricorrente in primo grado, avuto riguardo cioè ai fondi ulteriori, rispetto a quello della originaria convenuta, che si frappongono alla possibilità di accedere alla via pubblica e che sono stati specificamente individuati sia negli estremi di registrazione al catasto sia nella titolarità.
Deve, quindi, ritenersi che il diritto azionato, al di là della formulazione in senso restrittivo delle conclusioni - riferite espressamente solo al fondo servente di Parte_1
[...] implicava sin dall'origine la costituzione della servitù lungo tutto il tracciato che separa la particella 798 dalla via pubblica, con conseguente legittimità della integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ai sensi dell'art.102 c.p.c. e conformità della pronuncia alla reale estensione della domanda originaria.
Del resto, l'interpretazione in senso restrittivo della domanda implicherebbe il rigetto della stessa (secondo la soluzione adottata in sede nomofilattica: Cass. sez. un. n.
9685/13) e la successiva proposizione di altra domanda, integrata, in tesi, nelle conclusioni
(come consentito: v. Cass. n.17368/23), sulla base delle stesse allegazioni in fatto già formulate nella domanda pregressa: una soluzione chiaramente incompatibile con l'esigenza primaria della ragionevole durata del processo, da riferire non già al singolo giudizio ma al tempo processualmente necessario per il riconoscimento di un determinato diritto (artt. 111 e 24 Cost.).
Il motivo 4) trascura che la irrogata condanna alla "cessazione di ogni impedimento ed ogni turbativa al pacifico godimento del diritto di passaggio" si riferisce ad entrambe le recinzioni rilevate dal c.t.u. sul fondo dell'odierna appellante: non solo cioè
quella posta a confine con part.lla 396 ma anche quella situata a confine con la part.lla
760, così come accertate espressamente in motivazione.
Resta assorbito il motivo 3).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si profila il requisito soggettivo per la condanna ai sensi dell'art.96, comma
3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
tribunale di Rieti n. 354/2021;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di [...]
CP_1 liquidate in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 18.9.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4820/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difesa dall'avv. Carlo Chiattelli
,
APPELLANTE
e difesa dall'avv. Daniele Guidoni CP_1 '
, ' Controparte_4 (contumaci) Controparte_2 CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 18.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2019 CP_1 proprietaria del terreno nel Comune di Posta, censito al f. 17 part.lle 798 e 397, conviene in giudizio Parte_1
[...] proprietaria del vicino fondo censito alla part.lla 396, chiedendo, in via principale,
la costituzione della servitù coattiva di passaggio sulla strada sterrata sussistente in tale fondo vicino al fine di consentire l'accesso alla strada comunale, con conseguente condanna alla rimozione di ogni impedimento, costituiti in particolare da pali e fili di ferro;
in via sussidiaria l'accertamento della maturazione dell'usucapione ordinaria della servitù
di passaggio. Parte_1 non si costituisce in giudizio.
Il Tribunale di Rieti ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di СР_3 е Controparte_4 in quanto titolari delle ulteriori particelle (759Controparte_2
e 760) sulle quali insiste il rivendicato passaggio verso la strada comunale;
neppure tali convenuti ulteriori si costituiscono in giudizio.
All'esito di c.t.u. il Tribunale con sentenza n. 354/2021 costituisce la servitù di passaggio a favore del fondo attoreo (part.lla 798) ed a carico dei fondi di cui alle part.lle
759, 760, 396 secondo il tracciato già esistente individuato dal c.t.u.; ordina a Parte_1
[...] la cessazione di ogni impedimento e turbativa al godimento del passaggio, ponendo a carico di costei il rimborso delle spese processuali.
Il Tribunale accerta, al riguardo, una interclusione a causa di una doppia recinzione, in legno e filo spinato, tra i mappali 396 e 798.
Parte_1 propone appello concludendo Avverso la predetta sentenza per il rigetto di tutte le domande. CP_1Al riguardo deduce quattro motivi: 1) non ha originariamente proposto la sua domanda di costituzione coattiva di passaggio nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frapponevano all'accesso alla pubblica via e, quindi, ha fatto valere un diritto inesistente, con conseguente esclusione della possibilità di integrare il contraddittorio (Cass. n. 20544/2020; Cass. sez. un. n. 9685/2013); 2) il Tribunale ha costituito la servitù anche sulle part.lle 760 (di proprietà CP_5 e 759 (di proprietà di CP_3 e Controparte_4 rispetto alle quali nessuna domanda era stata proposta, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112
c.p.c.; 3) il c.t.u. ha accertato la sussistenza del tracciato di accesso alla via pubblica solo dall'anno 2010 alla stregua delle prodotte ortofoto ed è, quindi, da escludere anche la presunta usucapione ventennale;
4) la c.t.u. ha altresì accertato che il fondo attoreo è
intercluso anche a causa di una recinzione in legno e filo spinato posta a confine con il fondo di CP 2 (mappale 760), sicchè la condanna della sola appellante alla eliminazione di ogni impedimento sarebbe inidonea a ripristinare il passaggio.
Si costituisce solo CP_1 la quale contesta l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, riproponendo la domanda svolta di usucapione ordinaria della servitù ed instando anche per la condanna ex art.96, comma 3, c.p.c..
La Corte così ragiona.
In ordine ai motivi 1) e 2) è dirimente la considerazione della causa petendi posta a fondamento del diritto azionato dalla ricorrente in primo grado, avuto riguardo cioè ai fondi ulteriori, rispetto a quello della originaria convenuta, che si frappongono alla possibilità di accedere alla via pubblica e che sono stati specificamente individuati sia negli estremi di registrazione al catasto sia nella titolarità.
Deve, quindi, ritenersi che il diritto azionato, al di là della formulazione in senso restrittivo delle conclusioni - riferite espressamente solo al fondo servente di Parte_1
[...] implicava sin dall'origine la costituzione della servitù lungo tutto il tracciato che separa la particella 798 dalla via pubblica, con conseguente legittimità della integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ai sensi dell'art.102 c.p.c. e conformità della pronuncia alla reale estensione della domanda originaria.
Del resto, l'interpretazione in senso restrittivo della domanda implicherebbe il rigetto della stessa (secondo la soluzione adottata in sede nomofilattica: Cass. sez. un. n.
9685/13) e la successiva proposizione di altra domanda, integrata, in tesi, nelle conclusioni
(come consentito: v. Cass. n.17368/23), sulla base delle stesse allegazioni in fatto già formulate nella domanda pregressa: una soluzione chiaramente incompatibile con l'esigenza primaria della ragionevole durata del processo, da riferire non già al singolo giudizio ma al tempo processualmente necessario per il riconoscimento di un determinato diritto (artt. 111 e 24 Cost.).
Il motivo 4) trascura che la irrogata condanna alla "cessazione di ogni impedimento ed ogni turbativa al pacifico godimento del diritto di passaggio" si riferisce ad entrambe le recinzioni rilevate dal c.t.u. sul fondo dell'odierna appellante: non solo cioè
quella posta a confine con part.lla 396 ma anche quella situata a confine con la part.lla
760, così come accertate espressamente in motivazione.
Resta assorbito il motivo 3).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si profila il requisito soggettivo per la condanna ai sensi dell'art.96, comma
3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
tribunale di Rieti n. 354/2021;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di [...]
CP_1 liquidate in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 18.9.2025
IL PRESIDENTE est.