Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Cristian Fontana, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Floridia, via Archimede n. 14
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Pantano, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Canicattini Bagni, via Vittorio
Emanuele n. 571
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1421/2022 pubblicata il 18.7.2022, definitivamente pronunciando, rigettava ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 16.9.2022. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di Controparte_2
spese dei due gradi.
All'udienza del 16.9.2023 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 24.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per richiedere documentazione a parte appellante, depositata.
La causa, all'udienza del 19.4.2024, veniva posta in decisione con termini per conclusionali e repliche.
Quindi la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo per trasferimento del
Presidente del Collegio ad altra sede e rinviata all'udienza del 7.4.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, già
concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha ritenuto sussistere il danno patrimoniale e quindi il nesso causale derivante dall'operato del professionista.
Deduce AV che l'assenza della procura e dei verbali di consegna della documentazione contabile necessaria al commercialista per procedere ad una regolare tenuta della contabilità e ad una corretta redazione dei modelli fiscali,
affermata dal primo giudice, non tiene conto che il mandato professionale è rimasto presso , che non ne ha consegnato copia. Aggiunge che i rapporti erano CP_2
pluriennali, istaurati già con il precedente gestore dell'attività: ogni tre mesi il
2 professionista si recava presso la rivendita di generi di monopolio per ritirare la documentazione necessaria e riceveva euro 300,00 per compensi.
Non è dubbio che sia stato a curare in tutto e per tutto la gestione fiscale e CP_2
contabile della rivendita nonché a curare l'assunzione dei dipendenti ed il suo inadempimento è palese in rapporto alla natura dell'attività esercitata, ex art. 1176
c.c., in quanto egli si doveva procurare tutta la documentazione relativa all'espletamento dell'incarico e nel caso di incompletezza doveva sollecitare il cliente ed ottenere quanto mancava.
Prosegue nel senso che la perizia redatta dal CTU Dott. fuga ogni Pt_1 Per_1
dubbio circa la responsabilità del professionista e il giudice, nel sentenziare, è
incorso in evidente contraddizione perché per un verso fa sue le conclusioni della
CTU circa l'inadempimento del (evidente confusione nel corretto CP_2
inquadramento della tipologia di ricavo, con conseguente errata imputazione nel conto economico e nel corretto rigo del Modello Unico). Lo stesso giudice riporta un passaggio della relazione di CTU nella quale l'ausiliario sostiene che il danno causato al contribuente può farsi ascendere, seppure in via equitativa, al 10% di quanto accertato dal fisco.
Né si è tenuto conto che l'appellante ha dovuto contrastare gli avvisi di accertamento, ancora pendenti, mediante altro commercialista.
Contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, il danno cagionato dal professionista non è futuro né ipotetico perché ha dovuto pagare le somme Pt_1
recate da alcuni atti di accertamento ricevuti nel 2019, prodotti in atti.
Inoltre, sostiene che il : 1) ha rifiutato la proposta conciliativa del Pt_1 CP_2
CTU, che prevedeva il pagamento a suo carico del 20% degli accertamenti fiscali contestati all'appellante cioè euro 26.958,46; 2) ha rifiutato di aderire anche alla proposta del mediatore incaricato su ordine del primo giudice, come da verbale.
3 La prova del danno è stata dunque fornita (accertamenti, cartelle esattoriali,
pagamenti, ricorso al giudice tributario) seppure il CTU ha minimizzato il danno,
esprimendosi per il 10% di responsabilità a carico del commercialista.
Non si capisce, invero, quale onere probatorio parte istante avrebbe dovuto osservare oltre a tutte le prove allegate, immotivatamente rigettate e per le quali si chiede l'ammissione in sede d'appello.
I motivi sono infondati.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (Cass., III - 06/07/2020, n.
13873; n. 9917 del 2010 e n. 25112 del 2017).
Nel caso a mani non ha provato di avere consegnato al commercialista la Pt_1
documentazione completa relativa agli aggi percepiti, per cui non può affermarsi il nesso causale tra attività del professionista e preteso danno. Né si dica che CP_2
avrebbe dovuto richiedere la documentazione, in quanto è il percettore dei redditi che è a conoscenza degli introiti, come delle spese, e deve fornire diligentemente il tutto, a chi cura la contabilità e le attività fiscali. Ciò vale, analogamente, per tutte le altre irregolarità rilevate, come sottolineato dal CTU dott. nella sua Per_1
relazione esperita in prime cure, datata 29.7.2019.
4 Il quale ha precisato, peraltro, che TE ha errato anche gli importi in quanto per un verso ha accertato aggi per circa 67,380,00 euro e di seguito un importo più
elevato, pari ad euro 87.441,00.
Questa Corte osserva, ancora, che in “subiecta materia” la Cassazione ha deciso nel senso che, proprio in relazione all'attività del commercialista con riguardo all'opera di redazione della dichiarazione dei redditi, costituisce preciso obbligo di diligenza professionale non appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione stessa, e non rileva, al fine di escludere la responsabilità del commercialista, l'eventuale accordo o richiesta in tal senso del cliente (Cass., III, 26/04/2010, n. 9916).
Sempre in ordine all'importanza della documentazione versata al commercialista si veda anche Cassazione, III, 9/6/2004 n. 10966, con la quale si evidenzia lo stretto rapporto che deve intercorrere, ai fini dell'identificazione della sua responsabilità, tra la sua diligenza e gli atti rimessigli dal cliente.
In altre parole, osserva questa Corte, non è possibile affermare, per le ragioni sopra esposte, il sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la ragionevole certezza che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (Cass., III, 5.6.1996,
n. 5264).
Quanto agli aggi per il 2010 e ad un errore nell'appostazione del reddito nella dichiarazione, osserva la Corte che il CTU ha rilevato (pp. 6/7) che non vi è, in ogni caso, variazione dell'imposta, che il fisco non ha irrogato sanzioni e che gli accertamenti posti in opera da TE sono stati piuttosto “stravaganti”.
Rileva ancora il CTU (pag. 8) che per l'anno 2011 l'errore nell'indicazione degli aggi ha determinato l'accertamento fiscale di ricavi dalla vendita di merci per un importo (euro 60.588,00), addirittura inferiore a quello dichiarato (euro 79.428,00).
5 Per l'anno 2013 l'irregolarità ha riguardato contributi previdenziali eccedenti il minimale ma il CTU ha verificato che l'importo indicato (€ 8.568,00) comprende anche € 3.900,00 il cui pagamento sarebbe scaduto oltre il termine di presentazione della dichiarazione, quindi non assoggettabile a tassazione in quel modello Unico ma solo nel successivo: il che non comportava alcuna sanzione per il contribuente.
Quanto, infine, all'anno di imposta 2014, effettivamente viene inserito un credito inesistente di € 2.000,00, proveniente dal periodo d'imposta precedente ma l'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione tale credito in ragione del fatto che lo stesso era stato già compensato con il modello F24. Prosegue il CTU nel senso che non è possibile in alcun modo attribuire al professionista la colpa della errata compensazione, perché in atti non vi è prova che il pagamento del detto modello F24 sia stato operato tramite addebito da parte dell'intermediario, potrebbe quindi essere stata effettuata una compensazione arbitraria da parte del contribuente senza che il professionista ne fosse a conoscenza. In ogni caso, peraltro, come evidenziato da parte attrice, tale credito non risulta nemmeno inserito nel quadro RX del Modello
Unico 2014 per l'anno 2013, per cui al riguardo non vi è errore in detta dichiarazione.
Quanto più sopra argomentato non cambia a seguito del deposito della documentazione, disposto con l'ordinanza di questa Corte, in quanto uno dei due ricorsi è stato integralmente accolto (anno di imposta 2011) e l'altro (2010) solo parzialmente, concerneva sempre la questione della misura degli aggi dichiarati, sulla quale si è già scritto.
Rimane alla Corte, adesso, da scrutinare quanto accertato dal CTU in risposta al terzo quesito (p. 9 e seg. della relazione) ed in particolare in relazione alla poca precisione e diligenza dimostrata dal professionista nella redazione della documentazione depositata in atti. L'ausiliario così si esprime: “In tal senso, quindi,
6 per via della confusione generata sull'inquadramento della corretta tipologia di ricavo, al sottoscritto CTU non risulta possibile individuare l'esatto ammontare delle sanzioni scaturenti dalle inadempienze del professionista”.
Il CTU dott. tuttavia procede, a pagina 10 della relazione, ad una Per_1
valutazione in via equitativa del potenziale danno, fatto pari al 10% dell'importo
(euro 134.792,25) recato dagli avvisi di accertamento in quanto gli risulta impossibile, attraverso la documentazione versata in atti, fare un calcolo attendibile di quanto sia eventualmente in realtà dovuto al fisco a cagione degli errori compiuti da . CP_2
Proprio al riguardo questa Corte rammenta che di recente, in un caso relativo alla responsabilità professionale di un progettista e direttore dei lavori, la Suprema Corte
ha deciso nel senso che la liquidazione di un danno richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., III, 15/11/2024 n.
29486).
Tutto ciò non ricorre nel caso di specie, a fronte del quale non ha offerto, in Pt_1
ragione delle irregolarità formali, la prova del quantum dovuto e pagato per le stesse,
ma si è limitato a produrre in giudizio gli accertamenti fiscali, indistintamente riferiti a tutte le irregolarità e, per la gran parte, riferibili alla mancata o parziale indicazione degli aggi, di cui sopra si è specificato per escludere la responsabilità del commercialista. Ovvero ha prodotto alcuni pagamenti relativi, primariamente, alla stessa mancata dichiarazione, integrale o parziale, degli aggi, di cui si è scritto sopra.
Per l'insieme di questi motivi i primi due motivi di appello si devono rigettare.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno di natura non
7 patrimoniale, avendo egli patito, in conseguenza degli accertamenti fiscali, problemi di salute suffragati da certificazione.
Il motivo, osserva la Corte, si deve ritenere assorbito in ragione del rigetto dei primi due.
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Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio che la Corte
ritiene di compensare integralmente in ragione delle peculiarità e complessità della fattispecie, come risulta chiaramente dalla CTU, connotata pure da alcuni vulnus nell'azione professionale del , pure stigmatizzati con la CTU. CP_2
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1274/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa, n. 1421/2022, pubblicata il 18.7.2022.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 30 maggio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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