Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2024, n. 23371
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Sentenza 29 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 31 maggio 2024, con numero di registro generale 4146/2023. Le parti in causa erano una cooperativa di trasporto e un consorzio di autonoleggiatori. La cooperativa ha richiesto l'annullamento delle deliberazioni assembleari del consorzio e ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che il consorzio avesse natura societaria e quindi rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate per le imprese. Il consorzio ha contestato tale competenza, affermando la propria natura di ente consortile.

Il giudice ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando l'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Roma e dichiarando competente il Tribunale di Tivoli. La Corte ha argomentato che i consorzi non rientrano tra le società disciplinate dal D.lgs. n. 168/2003, poiché la loro natura e scopo differiscono da quelli delle società di capitali. La sentenza ha sottolineato che il consorzio è un contratto volto a creare un'organizzazione comune per le attività imprenditoriali, senza scopo di lucro per i consorziati, escludendo così la competenza delle sezioni specializzate. La Corte ha infine stabilito che la sede del consorzio si trovava nel circondario di Tivoli, confermando la competenza di quel tribunale.

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Massime1

La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2024, n. 23371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23371
    Data del deposito : 29 agosto 2024

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