Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2025, proposto da
SS De LU e CR SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Cesana, Angelo Marco Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.249/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
I) Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a titolo di carta docente al prof. De LU per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il corrispondente importo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00) e alla prof. SI per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il corrispondente importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00).
Nonostante la notifica, effettuata in data 29.01.2025, l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e in data 24.07.2025 le parti ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso in ottemperanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 28.04.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nella misura e secondo i criteri indicati da Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
IL IN, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IL IN | FA LI |
IL SEGRETARIO