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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2782/2023
Da remoto
tra
Pt_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 febbraio 2025 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. POLESE BERNARDO. Pt_1
L'avv. Polese si riporta alle note conclusive ed agli atti tutti. Si dichiara antistatario in ordine alle spese di lite dunque chiede che gli vengano liquidate direttamente.
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESE BERNARDO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLESE BERNARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia I.llmo TRIBUNALE DI FIRENZE, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla società in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore - in virtù dell'incorporazione della - nei Controparte_3
confronti della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e pari ad € 16.944,04 come specificato nelle premesse ed in considerazione di ciò condannare la medesima società , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore - CP_2 della somma di € 16.944,04 oltre interessi moratori ex art. 1224 come per legge dal giorno della messa in mora al saldo Con vittoria di spese, diritti ed onorari per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Sig. Giudice”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società CP_2 [...]
chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 16.944,04, oltre Controparte_1
interessi di legge, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edile. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito all'avvenuta fusione per incorporazione con la società
[...]
, era subentrata in tutti i rapporti della stessa;
pertanto, vantava un Controparte_3 Controparte_4
credito pari ad € 16.944,04 per la fornitura di materiale edile eseguita nei confronti della convenuta come da fatture n. 874 del 31.03.2013 e n. 1552 del 31.05.2013. Aggiungeva, infine, di aver provveduto, in data 08.07.2022, ad inviare PEC di messa in mora alla convenuta, la quale rispondeva contestando l'esistenza del credito per aver già adempiuto al pagamento delle fatture, riportando pagamenti effettuati a saldo di fatture diverse rispetto a quelle oggetto di sollecito.
Nessuno si costituiva nel giudizio per la parte convenuta . Controparte_1
All'udienza del 14.07.2023 il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alla convenuta non comparsa, dichiarava la contumacia della e concedeva i termini ex art. Controparte_1
183 comma VI c.p.c. richiesti dalla parte. Suceessivamente, previa ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, quest'ultimo non presenziava all'udienza del
3.07.2024 per rendere l'interrogatorio. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, note che l'attrice depositava.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale pagina 3 di 6 viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio;
infatti, nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio e non di ficta confessio (sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” Cass. Civ. 14860/2013). Ciò comporta, che incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
Occorre, inoltre, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2011, n. 13533).
Tutto quanto sopra premesso, nel caso di specie non si ritiene assolto dall'attrice l'onere probatorio incombente su di essa, in quanto le prove fornite sono inidonee a supportare la domanda di accertamento del credito così come esperita.
Invero, parte attrice, nell'agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito asseritamente vantato nei confronti della convenuta, ha allegato unicamente due fatture, n. 874 del 31.03.2013 e n. 1552 del
31.05.2013, emesse con riferimento alla fornitura della merce in oggetto (doc. 2 – 3), nonché i documenti di trasporto (doc. 4), i quali però fanno riferimento solamente alla merce di cui alla fattura n.
874, mentre non risultano allegati i DDT della merce oggetto della fattura n. 1552. Inoltre, dei documenti allegati, solamente il n. 17117/12 del 22.03.2013 risulta firmato dal destinatario, mentre gli altri sono sprovvisti di sottoscrizione.
Orbene, è opportuno evidenziare come la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che essa può assumere valore solamente nella fase monitoria in caso di richiesta di un decreto ingiuntivo;
escludendo, invece, la possibilità di rappresentare nel giudizio di merito prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, nonché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa. pagina 4 di 6 Nel caso de quo, come già detto, stante la natura contumaciale del procedimento, non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pertanto, tali fatture, non possono ritenersi sufficienti a fondare la domanda di pagamento, gravando sull'attore l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione prima di poter esigere il relativo pagamento.
Perdipiù, anche i documenti di trasporto allegati (doc. 4) non sono in grado di soddisfare l'onere probatorio incombente sul creditore, posto che non risultano sottoscritti dal destinatario e si riferiscono solamente ad una delle due fatture azionate, mentre nulla risulta depositato quanto alla merce oggetto della fattura n. 1552 del 31.05.2013. Sul tema, la Corte di Cassazione si è espressa più volte ritenendo che: “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art.
2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass.
Civ. n. 31974/2019).
Occorre peraltro considerare che dallo scambio di comunicazioni avvenute con la convenuta e prodotte dall'attrice, risulta evidente come essa abbia contestato specificatamente e interamente quanto asserito
(doc. 6). Del pari, anche il prospetto contabile allegato (doc. 7) deve ritenersi privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, ossia di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità. Esso difatti rappresenta mero schema riassuntivo, predisposto dalla stessa parte attrice, privo delle formalità di legge ai fini della sua definizione quale scrittura contabile ex art. 2710 c.c., a mente del quale: “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Infine, quanto alla circostanza della mancata comparizione del rappresentante legale della società convenuta a rendere interrogatorio formale, occorre evidenziare che a norma dell'art. 232 c.p.c. e per consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non può essere attribuita alla mancata partecipazione o alla mancata risposta sulle circostanze oggetto di interrogatorio, l'effetto della confessione. Invero, il Giudice ha la facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova e, quindi, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie acquisite. La condotta della parte che decide di non rendere interrogatorio formale rileva quale mera presunzione semplice. La Corte Suprema, ha infatti chiarito sul punto che: “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come
pagina 5 di 6 ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232
c.p.c.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (ex multis
Cass. Civ. n. 1648/1996; Cass. Civ. n. 3258/2007; Cass. Civ. n. 11111/1999; Cass. Civ. n.7183/1997).
In conclusione: non può assumere rilievo decisivo la mancata partecipazione a rendere interrogatorio formale della convenuta rimasta contumace. Ciò in quanto, stante l'insufficienza di mezzi di prova offerti dal ricorrente, tale comportamento non può determinare alcuna prova dei fatti allegati dall'attrice.
La domanda attorea risulta peraltro generica anche in punto di quantum, posto che la ricorrente agisce per la somma di € 16.944,04 oltre interessi moratori, quale importo complessivo delle due fatture rimaste insolute ed oggetto di procedimento. A ben vedere infatti, la somma risultante dalle due fatture
è pari alla minor somma di € 16.651,77 (ossia, € 10.273,38 quanto alla fattura n. 847 e € 6.378,39 quanto alla fattura n. 1552). Non solo, l'importo è ulteriormente diverso rispetto a quanto chiesto con
PEC di messa in mora inviata alla società convenuta, nel quale veniva fatto riferimento all'importo capitale di € 16.844,04.
Ciò posto, a fronte di un quadro istruttorio così articolato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
2. Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti di causa, attesa la mancata costituzione di parte convenuta e considerato l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea.
Spese della parte attrice irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 14,45.
Firenze, 27 febbraio 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2782/2023
Da remoto
tra
Pt_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 febbraio 2025 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. POLESE BERNARDO. Pt_1
L'avv. Polese si riporta alle note conclusive ed agli atti tutti. Si dichiara antistatario in ordine alle spese di lite dunque chiede che gli vengano liquidate direttamente.
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESE BERNARDO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLESE BERNARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia I.llmo TRIBUNALE DI FIRENZE, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla società in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore - in virtù dell'incorporazione della - nei Controparte_3
confronti della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e pari ad € 16.944,04 come specificato nelle premesse ed in considerazione di ciò condannare la medesima società , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore - CP_2 della somma di € 16.944,04 oltre interessi moratori ex art. 1224 come per legge dal giorno della messa in mora al saldo Con vittoria di spese, diritti ed onorari per la cui quantificazione questo procuratore si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Sig. Giudice”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società CP_2 [...]
chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 16.944,04, oltre Controparte_1
interessi di legge, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edile. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito all'avvenuta fusione per incorporazione con la società
[...]
, era subentrata in tutti i rapporti della stessa;
pertanto, vantava un Controparte_3 Controparte_4
credito pari ad € 16.944,04 per la fornitura di materiale edile eseguita nei confronti della convenuta come da fatture n. 874 del 31.03.2013 e n. 1552 del 31.05.2013. Aggiungeva, infine, di aver provveduto, in data 08.07.2022, ad inviare PEC di messa in mora alla convenuta, la quale rispondeva contestando l'esistenza del credito per aver già adempiuto al pagamento delle fatture, riportando pagamenti effettuati a saldo di fatture diverse rispetto a quelle oggetto di sollecito.
Nessuno si costituiva nel giudizio per la parte convenuta . Controparte_1
All'udienza del 14.07.2023 il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alla convenuta non comparsa, dichiarava la contumacia della e concedeva i termini ex art. Controparte_1
183 comma VI c.p.c. richiesti dalla parte. Suceessivamente, previa ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, quest'ultimo non presenziava all'udienza del
3.07.2024 per rendere l'interrogatorio. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, note che l'attrice depositava.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale pagina 3 di 6 viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio;
infatti, nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio e non di ficta confessio (sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” Cass. Civ. 14860/2013). Ciò comporta, che incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
Occorre, inoltre, richiamare i principi consolidati in giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2011, n. 13533).
Tutto quanto sopra premesso, nel caso di specie non si ritiene assolto dall'attrice l'onere probatorio incombente su di essa, in quanto le prove fornite sono inidonee a supportare la domanda di accertamento del credito così come esperita.
Invero, parte attrice, nell'agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito asseritamente vantato nei confronti della convenuta, ha allegato unicamente due fatture, n. 874 del 31.03.2013 e n. 1552 del
31.05.2013, emesse con riferimento alla fornitura della merce in oggetto (doc. 2 – 3), nonché i documenti di trasporto (doc. 4), i quali però fanno riferimento solamente alla merce di cui alla fattura n.
874, mentre non risultano allegati i DDT della merce oggetto della fattura n. 1552. Inoltre, dei documenti allegati, solamente il n. 17117/12 del 22.03.2013 risulta firmato dal destinatario, mentre gli altri sono sprovvisti di sottoscrizione.
Orbene, è opportuno evidenziare come la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che essa può assumere valore solamente nella fase monitoria in caso di richiesta di un decreto ingiuntivo;
escludendo, invece, la possibilità di rappresentare nel giudizio di merito prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, nonché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa. pagina 4 di 6 Nel caso de quo, come già detto, stante la natura contumaciale del procedimento, non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pertanto, tali fatture, non possono ritenersi sufficienti a fondare la domanda di pagamento, gravando sull'attore l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione prima di poter esigere il relativo pagamento.
Perdipiù, anche i documenti di trasporto allegati (doc. 4) non sono in grado di soddisfare l'onere probatorio incombente sul creditore, posto che non risultano sottoscritti dal destinatario e si riferiscono solamente ad una delle due fatture azionate, mentre nulla risulta depositato quanto alla merce oggetto della fattura n. 1552 del 31.05.2013. Sul tema, la Corte di Cassazione si è espressa più volte ritenendo che: “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art.
2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass.
Civ. n. 31974/2019).
Occorre peraltro considerare che dallo scambio di comunicazioni avvenute con la convenuta e prodotte dall'attrice, risulta evidente come essa abbia contestato specificatamente e interamente quanto asserito
(doc. 6). Del pari, anche il prospetto contabile allegato (doc. 7) deve ritenersi privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, ossia di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità. Esso difatti rappresenta mero schema riassuntivo, predisposto dalla stessa parte attrice, privo delle formalità di legge ai fini della sua definizione quale scrittura contabile ex art. 2710 c.c., a mente del quale: “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Infine, quanto alla circostanza della mancata comparizione del rappresentante legale della società convenuta a rendere interrogatorio formale, occorre evidenziare che a norma dell'art. 232 c.p.c. e per consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non può essere attribuita alla mancata partecipazione o alla mancata risposta sulle circostanze oggetto di interrogatorio, l'effetto della confessione. Invero, il Giudice ha la facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova e, quindi, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie acquisite. La condotta della parte che decide di non rendere interrogatorio formale rileva quale mera presunzione semplice. La Corte Suprema, ha infatti chiarito sul punto che: “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come
pagina 5 di 6 ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232
c.p.c.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (ex multis
Cass. Civ. n. 1648/1996; Cass. Civ. n. 3258/2007; Cass. Civ. n. 11111/1999; Cass. Civ. n.7183/1997).
In conclusione: non può assumere rilievo decisivo la mancata partecipazione a rendere interrogatorio formale della convenuta rimasta contumace. Ciò in quanto, stante l'insufficienza di mezzi di prova offerti dal ricorrente, tale comportamento non può determinare alcuna prova dei fatti allegati dall'attrice.
La domanda attorea risulta peraltro generica anche in punto di quantum, posto che la ricorrente agisce per la somma di € 16.944,04 oltre interessi moratori, quale importo complessivo delle due fatture rimaste insolute ed oggetto di procedimento. A ben vedere infatti, la somma risultante dalle due fatture
è pari alla minor somma di € 16.651,77 (ossia, € 10.273,38 quanto alla fattura n. 847 e € 6.378,39 quanto alla fattura n. 1552). Non solo, l'importo è ulteriormente diverso rispetto a quanto chiesto con
PEC di messa in mora inviata alla società convenuta, nel quale veniva fatto riferimento all'importo capitale di € 16.844,04.
Ciò posto, a fronte di un quadro istruttorio così articolato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
2. Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti di causa, attesa la mancata costituzione di parte convenuta e considerato l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea.
Spese della parte attrice irripetibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 14,45.
Firenze, 27 febbraio 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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