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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1785/2025
all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Giovan Candido Di Gioia ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
[...] contumace resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di appello r.g. n. 3240/2021 definito con sentenza n. 3769/2022, a seguito di ordinanza di rinvio Cass. n. 14593, pubblicata il 30.05.2025.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.02.2021, conveniva la Parte_1 [...] innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) annullare o disapplicare l'art. 22 del Regolamento della e le delibere dell'Assemblea dei Delegati della relative ai periodi CP_1 CP_1
2009/2013; 2014/2018; 2019/2023 inerenti il contributo di solidarietà; b) dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione di vecchiaia del dr. dal gennaio 2011 al gennaio 2021; c) Parte_1 condannare la Controparte_2 alla restituzione a favore del dr. delle ritenute operate a tale
[...] Pt_1 titolo dall'1.2.2011 al 31.1.2021 per complessivi € 19.585,89 oltre interessi;
d) dichiarare che a decorrere dal mese di febbraio 2021 la è tenuta a CP_1 corrispondere al dr. la pensione senza l'applicazione del contributo di Pt_1 solidarietà; e) con condanna della Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori fiscali e
[...] previdenziali, spese forfettarie.”. Il ricorrente, infatti, rappresentando di aver maturato il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia dalla data del 01.07.2004 – conseguenzialmente alla delibera della Giunta Esecutiva del 13.7.2004 ed al provvedimento dirigenziale n. 12013 del 19.7.2004 – deduceva come la CP_1 convenuta, sin dal 2004, avesse illegittimamente applicato sul menzionato trattamento pensionistico una ritenuta a titolo di contributo di solidarietà, sulla base del disposto dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con D.I. del 14.7.2004, e di successive delibere dell'Assemblea dei Delegati che avevano esteso la ritenuta per i periodi 2009/2013, 2014/2018 e 2019/2023. 2. Costituitasi ritualmente in giudizio, la contestava la fondatezza della CP_1 domanda, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva preventivamente esperito tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, né aveva presentato ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 57 e ss del Regolamento Unitario;
la parziale prescrizione della pretesa azionata, essendo applicabile nel caso di specie il termine quinquennale, con conseguente maturazione della prescrizione per tutte le somme precedenti al 25.2.2016, stante l'intervenuta interruzione solamente con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 25.2.2021. La convenuta concludeva, dunque, per l'integrale rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- Nel merito: in via principale respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo Controparte_2 precedente al 25.02.2016 ovvero, in subordine, al 11.02.2016); - ancora in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda rivolta dal ricorrente a Codesto Ill.mo Giudice affinché dichiari non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro;
- sempre in subordine: anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di prescrizione e di improcedibilità della domanda avversaria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del
2 contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per quanto interessa nella presente sede, accertata e Controparte_2 dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di Pt_1 solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012- 2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. a tale titolo per gli anni 2012 e 2013; - Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari”.
3. A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, condannando la alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.886,00.
4. Avverso la suindicata pronuncia, la
[...] proponeva appello, articolando i seguenti Controparte_1 motivi di gravame:
- “I. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il CP_1 prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Vizio di Pt_1 motivazione.
- II. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 ove la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
- III. Sempre in subordine. Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme oggetto di causa.
- IV. Sempre in subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove la sentenza impugnata ha ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole posizioni creditorie.” L'appellante, dunque, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e per l'integrale riforma della gravata sentenza.
5. Ritualmente evocato in giudizio, contestava quanto dedotto Parte_1 dalla appellante, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
6. La Corte di Appello di Roma, con sent. n. 3769/2022 del 14.10.2022, così disponeva: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara non dovuto il contributo di solidarietà operato
3 sul trattamento pensionistico erogato a limitatamente alle Parte_1 corrispondenti trattenute operate dalla appellante nel periodo dal 25 febbraio CP_1
2016 al 31 gennaio 2021 e condanna la appellante, in persona del legale CP_1 rappresentante pt, alla corresponsione della minore somma di euro 10.821,96 a titolo di trattenute operate nello stesso periodo, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
rigetta per il resto la domanda proposta in primo grado da;
condanna la appellante, come sopra rappresentata, a Parte_1 CP_1 rimborsare a un mezzo delle spese del doppio grado, che si liquidano, Parte_1 per l'intero, per il primo grado, in euro 2.886, e, per il presente grado, sempre per l' intero, in. euro 2.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, nonché un mezzo delle spese per contributo unificato, ove versato, in relazione al minore valore accertato della causa;
dichiara compensate, per il resto, le spese del doppio grado”.
7. Avverso la suindicata pronuncia in appello, proponeva ricorso Parte_1 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, eccependo la “Violazione dell'art. 2946 c.c. Falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 19, comma 3 della legge n. 21/1986, dell'art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970. Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.” ed insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza.
8. Proponeva controricorso e altresì ricorso incidentale la
[...]
precisando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione rigettare il ricorso per cassazione avversario giacché infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento del presente ricorso per cassazione incidentale, cassare la sentenza n. 3769/2022, resa inter partes dalla Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 14.10.2022 e non notificata, con eventuale decisione anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., disponendo ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alle spese”.
9. Il dr. proponeva, inoltre, controricorso al ricorso incidentale della Pt_1 chiedendo: “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare CP_1 inammissibili il controricorso ed il ricorso incidentale proposti dalla per CP_1 violazione degli artt. 370 e 371 c.p.c. e, comunque, respingere il ricorso incidentale della per inapplicabilità del contributo di solidarietà sulla pensione del dr. CP_1
e per decorrenza degli interessi dal pagamento dei singoli ratei di Parte_1 pensione. Con conseguente annullamento in parte qua senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro n. 3769/2022 e con condanna della al pagamento delle spese di lite per i tre gradi di giudizio”. CP_1
10. La Suprema Corte di Cassazione, a definizione del grado di giudizio, con ordinanza n. 14593 del 30.05.2025, accoglieva il ricorso principale, respingendo quello incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, all'odierna Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Invero, la S.C. svolgeva le seguenti considerazioni: “3. con il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell'art. 24,
4 comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell'odierno ricorrente principale;
4. trattasi di doglianza che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024), ribadendo gli enunciati di seguito riportati: -l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, CP_1 co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; - pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall'art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo CP_1 di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co.763 legge n.296/06. - la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l'art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto;
5. tali principi valgono anche nel caso di un trattamento
5 pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell'art.23 Cost.; 6. i suesposti rilievi risultano ulteriormente confermati in numerose decisioni all'esito delle opposizioni a proposte di definizione anticipata (v. Cass.8661/2025, Cass.8489/2025); 7. è da accogliere, invece, il ricorso principale;
8. va ribadito (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.8489/25) che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.; 9. stesso discorso deve ribadirsi per l'art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito;
10.né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70 posto che tale norma concerne l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23); 11.inoltre, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove volesse ritenersi che non sia in specie controverso l'importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l'accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023); 12. conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata, che non si è conformata al principio espresso dianzi, va cassata in parte qua con rinvio al giudice designato in dispositivo per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”
11. Alla luce della suindicata pronuncia di legittimità, propone il Parte_1 presente atto di appello in riassunzione, concludendo per l'accoglimento delle domande previamente proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle complessive spese processuali.
12. Ritualmente evocata in giudizio, la
[...]
è rimasta contumace. Controparte_1
13. All'odierna udienza, la causa viene discussa e decisa.
14. Con la sentenza in oggetto il giudice di legittimità ha affermato l'inapplicabilità del contributo di solidarietà nel caso di specie, non potendo la CP_1 convenuta deliberare ed operare trattenute su un trattamento pensionistico già riconosciuto e determinato. La Suprema Corte ha inoltre affermato che, nella presente fattispecie, avente ad oggetto ratei di pensione parzialmente erogati per
6 effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale. 15. Sulla base dei principi di diritto espressi nella pronuncia sopra riportata, deve quindi dichiararsi non dovuto il contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato al Mece e condannarsi la resistente alla restituzione della CP_1 somma corrispondente alle trattenute operate, per il periodo febbraio 2011 – gennaio 2021, ammontante complessivamente a euro 19.585,89 (somma incontestata fra le parti). 16. La condanna di parte resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio, dichiara non dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 e condanna la resistente alla CP_1 restituzione della somma di euro 19.585,89 a titolo di trattenute operate nel periodo dal febbraio 2011 al gennaio 2021, oltre interessi legali dalla data delle singole ritenute al saldo;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida rispettivamente in euro 2.886,00 quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.600,00 quanto al giudizio di appello, in euro 1.6000,00 per il giudizio di legittimità e in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase.
Roma, 25 settembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
7
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1785/2025
all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Giovan Candido Di Gioia ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
[...] contumace resistente in riassunzione
OGGETTO: ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio di appello r.g. n. 3240/2021 definito con sentenza n. 3769/2022, a seguito di ordinanza di rinvio Cass. n. 14593, pubblicata il 30.05.2025.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.02.2021, conveniva la Parte_1 [...] innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) annullare o disapplicare l'art. 22 del Regolamento della e le delibere dell'Assemblea dei Delegati della relative ai periodi CP_1 CP_1
2009/2013; 2014/2018; 2019/2023 inerenti il contributo di solidarietà; b) dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione di vecchiaia del dr. dal gennaio 2011 al gennaio 2021; c) Parte_1 condannare la Controparte_2 alla restituzione a favore del dr. delle ritenute operate a tale
[...] Pt_1 titolo dall'1.2.2011 al 31.1.2021 per complessivi € 19.585,89 oltre interessi;
d) dichiarare che a decorrere dal mese di febbraio 2021 la è tenuta a CP_1 corrispondere al dr. la pensione senza l'applicazione del contributo di Pt_1 solidarietà; e) con condanna della Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori fiscali e
[...] previdenziali, spese forfettarie.”. Il ricorrente, infatti, rappresentando di aver maturato il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia dalla data del 01.07.2004 – conseguenzialmente alla delibera della Giunta Esecutiva del 13.7.2004 ed al provvedimento dirigenziale n. 12013 del 19.7.2004 – deduceva come la CP_1 convenuta, sin dal 2004, avesse illegittimamente applicato sul menzionato trattamento pensionistico una ritenuta a titolo di contributo di solidarietà, sulla base del disposto dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con D.I. del 14.7.2004, e di successive delibere dell'Assemblea dei Delegati che avevano esteso la ritenuta per i periodi 2009/2013, 2014/2018 e 2019/2023. 2. Costituitasi ritualmente in giudizio, la contestava la fondatezza della CP_1 domanda, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva preventivamente esperito tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, né aveva presentato ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 57 e ss del Regolamento Unitario;
la parziale prescrizione della pretesa azionata, essendo applicabile nel caso di specie il termine quinquennale, con conseguente maturazione della prescrizione per tutte le somme precedenti al 25.2.2016, stante l'intervenuta interruzione solamente con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 25.2.2021. La convenuta concludeva, dunque, per l'integrale rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- Nel merito: in via principale respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo Controparte_2 precedente al 25.02.2016 ovvero, in subordine, al 11.02.2016); - ancora in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda rivolta dal ricorrente a Codesto Ill.mo Giudice affinché dichiari non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro;
- sempre in subordine: anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di prescrizione e di improcedibilità della domanda avversaria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del
2 contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per quanto interessa nella presente sede, accertata e Controparte_2 dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di Pt_1 solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012- 2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. a tale titolo per gli anni 2012 e 2013; - Con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari”.
3. A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, condannando la alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.886,00.
4. Avverso la suindicata pronuncia, la
[...] proponeva appello, articolando i seguenti Controparte_1 motivi di gravame:
- “I. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il CP_1 prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Vizio di Pt_1 motivazione.
- II. In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 ove la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013.
- III. Sempre in subordine. Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme oggetto di causa.
- IV. Sempre in subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove la sentenza impugnata ha ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole posizioni creditorie.” L'appellante, dunque, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado e per l'integrale riforma della gravata sentenza.
5. Ritualmente evocato in giudizio, contestava quanto dedotto Parte_1 dalla appellante, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
6. La Corte di Appello di Roma, con sent. n. 3769/2022 del 14.10.2022, così disponeva: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara non dovuto il contributo di solidarietà operato
3 sul trattamento pensionistico erogato a limitatamente alle Parte_1 corrispondenti trattenute operate dalla appellante nel periodo dal 25 febbraio CP_1
2016 al 31 gennaio 2021 e condanna la appellante, in persona del legale CP_1 rappresentante pt, alla corresponsione della minore somma di euro 10.821,96 a titolo di trattenute operate nello stesso periodo, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
rigetta per il resto la domanda proposta in primo grado da;
condanna la appellante, come sopra rappresentata, a Parte_1 CP_1 rimborsare a un mezzo delle spese del doppio grado, che si liquidano, Parte_1 per l'intero, per il primo grado, in euro 2.886, e, per il presente grado, sempre per l' intero, in. euro 2.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, nonché un mezzo delle spese per contributo unificato, ove versato, in relazione al minore valore accertato della causa;
dichiara compensate, per il resto, le spese del doppio grado”.
7. Avverso la suindicata pronuncia in appello, proponeva ricorso Parte_1 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, eccependo la “Violazione dell'art. 2946 c.c. Falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 19, comma 3 della legge n. 21/1986, dell'art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970. Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.” ed insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza.
8. Proponeva controricorso e altresì ricorso incidentale la
[...]
precisando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione rigettare il ricorso per cassazione avversario giacché infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento del presente ricorso per cassazione incidentale, cassare la sentenza n. 3769/2022, resa inter partes dalla Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 14.10.2022 e non notificata, con eventuale decisione anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., disponendo ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alle spese”.
9. Il dr. proponeva, inoltre, controricorso al ricorso incidentale della Pt_1 chiedendo: “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare CP_1 inammissibili il controricorso ed il ricorso incidentale proposti dalla per CP_1 violazione degli artt. 370 e 371 c.p.c. e, comunque, respingere il ricorso incidentale della per inapplicabilità del contributo di solidarietà sulla pensione del dr. CP_1
e per decorrenza degli interessi dal pagamento dei singoli ratei di Parte_1 pensione. Con conseguente annullamento in parte qua senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro n. 3769/2022 e con condanna della al pagamento delle spese di lite per i tre gradi di giudizio”. CP_1
10. La Suprema Corte di Cassazione, a definizione del grado di giudizio, con ordinanza n. 14593 del 30.05.2025, accoglieva il ricorso principale, respingendo quello incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, all'odierna Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Invero, la S.C. svolgeva le seguenti considerazioni: “3. con il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell'art. 24,
4 comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell'odierno ricorrente principale;
4. trattasi di doglianza che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024), ribadendo gli enunciati di seguito riportati: -l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, CP_1 co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; - pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall'art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo CP_1 di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co.763 legge n.296/06. - la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l'art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto;
5. tali principi valgono anche nel caso di un trattamento
5 pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell'art.23 Cost.; 6. i suesposti rilievi risultano ulteriormente confermati in numerose decisioni all'esito delle opposizioni a proposte di definizione anticipata (v. Cass.8661/2025, Cass.8489/2025); 7. è da accogliere, invece, il ricorso principale;
8. va ribadito (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.8489/25) che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.; 9. stesso discorso deve ribadirsi per l'art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito;
10.né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70 posto che tale norma concerne l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23); 11.inoltre, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove volesse ritenersi che non sia in specie controverso l'importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l'accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023); 12. conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata, che non si è conformata al principio espresso dianzi, va cassata in parte qua con rinvio al giudice designato in dispositivo per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”
11. Alla luce della suindicata pronuncia di legittimità, propone il Parte_1 presente atto di appello in riassunzione, concludendo per l'accoglimento delle domande previamente proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle complessive spese processuali.
12. Ritualmente evocata in giudizio, la
[...]
è rimasta contumace. Controparte_1
13. All'odierna udienza, la causa viene discussa e decisa.
14. Con la sentenza in oggetto il giudice di legittimità ha affermato l'inapplicabilità del contributo di solidarietà nel caso di specie, non potendo la CP_1 convenuta deliberare ed operare trattenute su un trattamento pensionistico già riconosciuto e determinato. La Suprema Corte ha inoltre affermato che, nella presente fattispecie, avente ad oggetto ratei di pensione parzialmente erogati per
6 effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale. 15. Sulla base dei principi di diritto espressi nella pronuncia sopra riportata, deve quindi dichiararsi non dovuto il contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato al Mece e condannarsi la resistente alla restituzione della CP_1 somma corrispondente alle trattenute operate, per il periodo febbraio 2011 – gennaio 2021, ammontante complessivamente a euro 19.585,89 (somma incontestata fra le parti). 16. La condanna di parte resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio, dichiara non dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 e condanna la resistente alla CP_1 restituzione della somma di euro 19.585,89 a titolo di trattenute operate nel periodo dal febbraio 2011 al gennaio 2021, oltre interessi legali dalla data delle singole ritenute al saldo;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida rispettivamente in euro 2.886,00 quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.600,00 quanto al giudizio di appello, in euro 1.6000,00 per il giudizio di legittimità e in euro 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase.
Roma, 25 settembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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