Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, proposto da
Resing S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Celeste, Marina Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Fasano prot. n. 17525 del 27.03.2023, avente ad oggetto “ Ditta Resing s.r.l. – Immobile sito in Località Selva di Fasano, Viale dei Castagni, Fasano (BR) – Pratica edilizia 375/2005 – Richiesta di sottoscrizione convenzione urbanistica. Riscontro nota n. 15675 di prot. del 17.03.2023 ”, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano ha denegato la sottoscrizione della convenzione ed il successivo ritiro della concessione edilizia in deroga ex DPR 20.10.1998 n. 447 art. 5 e s.m.i. del progetto ampliamento e cambio di destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera di immobile in località Selva di Fasano, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 12.09.2006;
- ed ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, purché lesivo dell'interesse della società ricorrente, ivi compresa:
- la nota del Comune di Fasano acclarata al numero di protocollo REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006187 del 31.01.2023, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Ditta Resing s.r.l. – progetto ampliamento e cambio di destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/10 – Località Selva di Fasano, viale dei Castagni, richiesta di permesso di costruire (art. 20 D.P.R. n. 380/2001 – art. 7 D.P.R. 160/2010. Diniego all'accoglimento ” di diniego all'accoglimento dell'istanza ex art. 8 del D.P.R. n. 160/10 di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire relativa alla ditta Resing s.r.l. per l'ampliamento ed il cambio di destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera;
- la nota prot. 72605 del 22.12.2022 del Dirigente dell'Urbanistica del Comune di Fasano avente ad oggetto “ progetto di ampliamento e cambio di destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/10 - Località Selva di Fasano, viale dei Castagni – Riscontro osservazioni di cui alla nota n. 72158 di prot. del 20/12/2022 ” di riscontro alla memoria partecipativa presentata dalla società Resing srl al preavviso di rigetto della pratica edilizia;
- la nota prot. n. 60745 del 11.11.2022 con cui il Comune di Fasano ha comunicato alla società istante il preavviso di diniego all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 241/1990;
- la nota prot. 63427 del 07.11.2022 avente ad oggetto “ Ditta Resing s.r.l – progetto di ampliamento e cambio destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 160/10 -località Selva Di Fasano, viale dei Castagni – Riscontro nota 51142 del 09.09.2022. Parere consultivo ”;
e per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Fasano a dare corso alla stipula della convenzione accessiva alla delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 12.09.2006 di approvazione del progetto ampliamento e cambio di destinazione d'uso da struttura polifunzionale esistente a struttura alberghiera di immobile in località Selva di Fasano ai sensi del DPR 20.10.1998 n. 447 art. 5 e s.m.i., indebitamente precluso alla società ricorrente con la richiamata nota del 27.03.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente nell’anno 2022, giusto decreto del Tribunale di Brindisi n. 1/2022, emesso ad esito della procedura esecutiva immobiliare n. 375/2012 r.g.e., acquistava la proprietà di un immobile in costruzione sito nel Comune di Fasano, in relazione al quale risultava assentito, con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 12 settembre 2006, un progetto di ampliamento e modifica della destinazione d’uso da struttura polifunzionale a struttura turistica ricettiva ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/1998.
1.2. Con istanza del 14 febbraio 2022, la ricorrente richiedeva al Comune, conformemente a quanto stabilito nella deliberazione consiliare, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione del suddetto progetto, previa sottoscrizione della convenzione urbanistica allegata, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
1.3. Nelle more, la ricorrente attivava in via cautelativa anche il procedimento di cui all’art. 8 d.P.R. 160/2010, presentando istanza per il rilascio di un permesso di costruire in deroga, sempre al fine di realizzare il medesimo progetto di ampliamento e di cambio di destinazione d’uso della struttura di cui alla deliberazione n. 111/2006.
1.4. Con nota dell’11 novembre 2022, il Comune di Fasano trasmetteva il preavviso di rigetto relativamente all’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010, ritenendo insussistente il requisito “ dell’insufficienza di aree a destinazione turistico-ricettivo sia sotto il profilo quantitativo (insufficiente estensione territoriale e comunque paramenti urbanistico edilizi tali da impedire la realizzazione del progetto), sia anche in concorso, sotto il profilo qualitativo ”, richiesto ai fini dell’applicazione di tale disposizione.
1.5. La ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni in data 20 dicembre 2022, evidenziando, in particolare, che, trattandosi di intervento relativo all’ampliamento di un impianto turistico esistente, si sarebbe potuto prescindere dall’applicazione dei requisiti invocati dal Comune. In subordine, chiedeva l’autorizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 380/2010 mediante rilascio di un permesso di costruire in deroga.
1.6. Il Comune, con nota prot. 72605 del 22 dicembre 2022, riscontrava le osservazioni formulate dalla ricorrente, evidenziando che l’opera proposta avrebbe dovuto qualificarsi come intervento volto alla realizzazione di una nuova struttura turistico-ricettiva (attesa l’attuale destinazione polifunzionale del complesso), con conseguente operatività dei limiti previsti dall’art. 8 d.P.R. 160/2010. Quanto, invece, alla richiesta di rilascio del permesso ai sensi dell’art. 14 d.P.R. 380/2001, l’Amministrazione evidenziava la natura discrezionale di tale atto e, in ogni caso, la necessità di attivare il relativo procedimento.
1.7. Con successivo provvedimento prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006187 del 31 gennaio 2023, il Comune disponeva il diniego definitivo dell’istanza, richiamando quanto esposto nella nota del 22 dicembre 2022.
1.8. Inoltre, con provvedimento prot. 17525 del 27 marzo 2023, il Comune disponeva il diniego anche dell’istanza del 14 febbraio 2022 per la sottoscrizione della convezione urbanistica e il ritiro della concessione edilizia di cui alla deliberazione n. 111/2006, rilevando l’impossibilità di procedere in tal senso, da una parte, in considerazione del lungo tempo decorso dall’approvazione di detta deliberazione e del mutato quadro normativo ambientale e paesaggistico di riferimento e, dall’altra, in ragione dell’intervenuta decadenza dal titolo a causa della mancata ultimazione dei lavori nei termini di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001.
2. La ricorrente, pertanto, con ricorso notificato in data 1 aprile 2023 e depositato in data 3 aprile 2023, ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, degli atti indicati in epigrafe e, altresì, l’accertamento del diritto a sottoscrivere la convenzione urbanistica di cui alla deliberazione n. 111/2006, formulando, a sostegno delle domande, i seguenti motivi di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, DPR 20.10.1998 n. 447. Violazione per erronea applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, perplessità, contraddittorietà, sviamento. Illegittimità diretta e derivata ”.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato le ragioni poste dal Comune di Fasano a fondamento del provvedimento del 27 marzo 2023 di diniego della richiesta di sottoscrizione della convenzione urbanistica e di rilascio della concessione edilizia. La ricorrente ha affermato, in sintesi, che, diversamente da quanto rilevato dall’Amministrazione, gli eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento dovrebbero ritenersi (quantomeno ai fini della sottoscrizione della convenzione urbanistica) irrilevanti, in quanto la vicenda dovrebbe essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la deliberazione n. 111/2006 veniva approvata (ragione per cui, diversamente procedendo, l’Amministrazione avrebbe provveduto, nei fatti, alla sua surrettizia disapplicazione) e, in ogni caso, il provvedimento impugnato non avrebbe dato spiegazione di quali sarebbero le sopravvenienze impeditive del progetto. La ricorrente ha censurato, inoltre, l’ulteriore ragione di diniego, con la quale l’Amministrazione ha rilevato l’intervenuta decadenza dal titolo edilizio per mancato completamento dei lavori nel termine di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001, evidenziando che detto termine di decadenza non avrebbe mai iniziato a decorrere, stante il mancato rilascio del titolo, mentre, al contempo, resterebbe ancora ferma la possibilità di ottenerlo, in quanto la deliberazione n. 111/2006 non sarebbe mai stata rimossa in autotutela.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, DPR 20.10.1998 n. 447. Violazione per erronea applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90. Violazione del giusto procedimento e principio del c.d. “contrarius actus”. Violazione dell’art. 42, del D. Lgs. n.267/200 (T.U. Enti Locali). Incompetenza. Illegittimità diretta e derivata ”.
Con il secondo motivo di ricorso, avente sempre ad oggetto il provvedimento prot. 17525 del 27 marzo 2023, la ricorrente ha dedotto che, denegando l’istanza di sottoscrizione della convenzione urbanistica, il dirigente comunale avrebbe provveduto, nella sostanza, a revocare gli effetti della deliberazione n. 111/2006, pur non avendone la competenza, in quanto, per procedere in tal modo sarebbe stata necessaria l’adozione di un contrarius actus da parte del Consiglio comunale.
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, perplessità, contraddittorietà, sviamento. Illegittimità diretta e derivata ”.
Con il terzo motivo di ricorso è censurato il provvedimento prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006187 del 31 gennaio 2023, per aver il Comune valutato l’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010 come se la stessa fosse volta alla “ nuova realizzazione di struttura turistico/ricettiva ”, senza considerare, invece, la già intervenuta modifica della destinazione d’uso, come assentita con la deliberazione n. 111/2006. Per tale ragione il diniego è contestato anche sotto il profilo motivazionale, in quanto il Comune avrebbe dovuto dare conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza della deliberazione del 2006 (espressamente richiamata dalla ricorrente nel corso del contraddittorio procedimentale) ai fini della valutazione dell’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/10. Violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta regionale 21 novembre 2022, n. 1631 Linee Guida per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, perplessità, contraddittorietà, sviamento. Illegittimità diretta e derivata ”.
Con il quarto motivo di ricorso, sempre concernente il rigetto dell’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010, la ricorrente ha contestato l’illegittimità delle ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego, evidenziando, che, come precisato nella delibera della Giunta regionale n. 2332 dell’11 dicembre 2018, il requisito della “ insufficienza delle aree a destinazione turistico-ricettivo ” non sarebbe necessario ai fini dell’approvazione della variante ove venga in considerazione una semplice richiesta di ampliamento, come quella presentata nel caso di specie, trattandosi di progetto e di cambio di destinazione già assentiti dalla deliberazione n. 111/2006.
2.1. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio in data 6 aprile 2023 per resistere al ricorso e, in data 2 maggio 2023, ha depositato una memoria difensiva. Il Comune, in sintesi, ha evidenziato la legittimità del diniego all’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010, dovendosi, da una parte, qualificare il progetto, per caratteristiche e finalità, come volto alla realizzazione di una nuova struttura e, dall’altra, stante l’insussistenza del richiesto requisito dell’insufficienza di aree a destinazione turistico-ricettiva e tenuto conto, altresì, che l’approvazione della variante allo strumento urbanistico implica un’attività ampiamente discrezionale, in relazione alla quale il Comune avrebbe manifestato ragionevoli motivi di opposizione. Con riferimento, invece, al rigetto della sottoscrizione della convenzione urbanistica, il Comune, in replica alle censure dalla ricorrente, ha, in primo luogo, affermato che, a mezzo di tale provvedimento, non si sarebbe disposta la revoca della deliberazione n. 111/2006, ma semplicemente negato il rilascio di un titolo edilizio in contrasto con la normativa vigente al momento della richiesta e, in subordine, ha richiamato i principi interpretativi in tema di ammissibilità dei provvedimenti impliciti. La difesa dell’Amministrazione ha, inoltre, ribadito che il mancato ritiro del permesso ne avrebbe comportato la decadenza, in quanto il relativo termine dovrebbe farsi decorrere dal momento in cui la sua esistenza è venuta a conoscenza dell’interessato e, quindi, per quanto concerne il caso di specie, dal momento in cui è stata adottata la deliberazione del 2006.
2.3. Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 6 maggio 2023, con la quale ha ribadito e ulteriormente argomentato in ordine alle posizioni precedentemente espresse.
2.4. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
2.5. Il Comune e la ricorrente, rispettivamente in data 3 settembre 2024 e 6 settembre 2024, hanno depositato delle memorie difensive, con la quale hanno ribadito le precedenti difese.
2.6. Il Comune di Fasano, ha depositato un’ulteriore memoria in data 12 aprile 2025, con la quale ha nuovamente insistito per il rigetto del ricorso sulla base delle posizioni precedentemente espresse, specificando, altresì, che l’area interessata dal progetto riveste interesse paesaggistico e ribadendo la necessità, ai fini del rilascio del titolo edilizio, della conformità dell’intervento con la normativa sopravvenuta.
2.7. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 16 aprile 2025, con la quale ha ribadito le precedenti difese e un’ulteriore memoria di replica in data 29 aprile 2025, a mezzo della quale ha riscontrato le considerazioni della difesa dell’Amministrazione comunale, sottolineando, in particolare, che il superamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 111/2006 avrebbe richiesto l’adozione di un apposito atto da parte di detto organo, non potendo, invece, essere semplicemente disapplicata dal dirigente.
2.8. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
4. I primi due motivi di ricorso, a mezzo dei quali è stata contestata la legittimità del provvedimento del 27 marzo 2023 di diniego della richiesta di sottoscrizione della convenzione urbanistica e di rilascio della concessione edilizia, possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto censure strettamente connesse tra loro.
4.1. In sintesi, la ricorrente, premessa la piena validità ed efficacia dell’originaria deliberazione del Consiglio comunale n. 111/2006, ha affermato che, a mezzo dell’atto di diniego impugnato, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente provveduto a disapplicare detta deliberazione (peraltro mediante un atto adottato da parte di un soggetto privo della relativa competenza) e, in ogni caso, ha contestato le ragioni di diniego evidenziate dal Comune, stante, da una parte, l’irrilevanza delle sopravvenienze successive alla deliberazione del 2006 (in relazione alle quali, comunque, la motivazione contenuta nel provvedimento sarebbe del tutto generica) e, dall’altra, non essendo decorso del termine decadenziale di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001.
4.2. Le censure sono fondate nei limiti e nei termini che seguono.
4.3. Deve, in primo luogo, affermarsi che, diversamente da quanto dedotto da parte della ricorrente, la normativa e le vicende fattuali successive all’emanazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 111/2006 assumono rilievo ai fini della valutazione della richiesta di sottoscrizione della convenzione urbanistica e di rilascio del titolo edilizio.
4.4. Da una parte, infatti, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi), secondo cui le sopravvenienze hanno di regola effetto in tutte le diverse fasi del procedimento amministrativo e fino all’adozione dell’atto conclusivo dello stesso ( ex multis Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 7422 del 4 settembre 2024: “ la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio … dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre unadiversa valutazione degli interessi pubblici. Il succitato principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l'amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa ”).
4.5. Dall’altra, nel caso di specie il procedimento non può ritenersi concluso già al momento dell’emanazione della deliberazione consiliare n. 111/2006, in quanto, come dimostra la stessa istanza presentata dalla ricorrente in data 14 febbraio 2022, tale atto non ha attribuito alcuna diretta potestà edificatoria (e, quindi, non ha soddisfatto la pretesa sostanziale sottesa all’istanza), ma ha semplicemente reso possibile l’avvio dell’ulteriore fase procedimentale volta alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e al rilascio del titolo. Trattandosi, tuttavia, di una fase successiva a quella di adozione della deliberazione consiliare, non possono che assumere rilievo le eventuali sopravvenienze in punto di fatto e di diritto determinatesi nel lasso di tempo tra i due diversi momenti, risultando, quindi, possibile per l’Amministrazione intervenire sulle scelte precedentemente effettuate in ragione del mutato quadro di riferimento (così Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 11209 del 11 dicembre 2022 sul tema dell’autonoma valenza procedimentale della fase della stipula della convenzione urbanistica: “ solo dopo la stipula della convenzione urbanistica si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e, correlativamente, l'area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all'edificazione … la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione … 2.2. Da quanto osservato discende che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, legittimamente l’Amministrazione, dopo avere approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione urbanistica, può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione medesima) ”).
4.6. Per quanto detto, pertanto, la dichiarazione dell’Amministrazione di voler tenere in considerazione le sopravvenienze fattuali e normative intervenute successivamente all’emanazione della delibera n. 111/2006 e negare, in ragione di queste, la sottoscrizione della convenzione urbanistica e il rilascio del titolo edilizio non può ritenersi, di per sé, illegittima. Ciò implica, altresì, che il rifiuto opposto da parte del dirigente comunale in ragione del rilievo del mutato quadro di riferimento non è da intendersi quale disapplicazione della delibera consiliare, trattandosi piuttosto della semplice constatazione della sussistenza di evenienze successive, tali da superare gli effetti di detto atto.
4.7. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, pur a fronte di quanto poc’anzi evidenziato, il provvedimento del Comune di Fasano del 27 marzo 2023 non reca specificazione alcuna di quali sarebbero le sopravvenienze intervenute rispetto al momento in cui veniva adottata la deliberazione n. 111/2006 e delle ragioni per cui dette sopravvenienze dovrebbero ritenersi impeditive alla realizzazione del progetto già vagliato dal Consiglio comunale, limitandosi l’Amministrazione ad evidenziare che “ il suddetto procedimento conclusosi con il provvedimento consiliare predetto non risulta tra l’altro, aver scontato la normativa nel frattempo intervenuta in termini ambientali e paesaggistici ”.
4.8. Sono, quindi, fondate le censure proposte con il primo motivo di ricorso, ove è stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, non potendosi ritenere il generico richiamo a non meglio specificate sopravvenienze sufficiente a giustificare il diniego all’adozione degli atti attuativi della precedente deliberazione n. 111/2006, che, per quanto risalente nel tempo, non risulta essere mai stata fatto oggetto di rimozione.
4.9. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto specificare le sopravvenienze cui ha inteso fare riferimento e indicare le ragioni di incompatibilità delle stesse rispetto all’adozione degli atti conseguenti alla deliberazione n. 111/2006.
4.10. Tale specifica motivazione, peraltro, sarebbe stata necessaria anche in quanto, qualora si tratti di sopravvenienze tali da determinare, per ciò solo, il superamento della deliberazione, la sola constatazione della loro esistenza sarebbe sufficiente a legittimare il rifiuto della stipula della convenzione, mentre, al contrario, ove dette sopravvenienze non si pongano in rapporto di radicale incompatibilità con la deliberazione (implicando al più la necessità di procedere alla rivalutazione dell’interesse pubblico, anche alla luce del lungo tempo trascorso), ciò non potrebbe avvenire mediante un semplice provvedimento dirigenziale di rigetto dell’istanza di sottoscrizione della convenzione, richiedendo, invece, che il Comune intervenga con un atto che privi di efficacia la precedente delibera del 2006.
4.11. Quanto, invece, all’ulteriore ragione di diniego formulata nel provvedimento del 27 marzo 2023, ossia la ritenuta decadenza dal titolo edilizio per decorso del termine ex art. 15 d.P.R. 380/2001, il Collegio ritiene fondate le censure formulate da parte della ricorrente, la quale ha dedotto che nessuna decadenza può dirsi verificata, in quanto, non essendo mai stata sottoscritta la convenzione urbanistica e non essendo mai stato rilasciato il titolo edilizio, il termine di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001 non avrebbe mai cominciato a decorrere.
4.12. La deliberazione del consiglio comunale n. 111/2006, infatti, specifica espressamente che gli effetti della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) si sarebbero determinati solo a seguito della stipula della convenzione, evenienza, tuttavia, mai verificatasi.
4.13. Nel caso di specie, pertanto, non si discute di un titolo edilizio rilasciato e non ritirato da parte del beneficiario (ossia il caso cui si si riferisce la giurisprudenza richiamata nelle difese dell’Amministrazione comunale) o comunque non portato ad esecuzione, ma di un titolo mai venuto ad esistenza, sicché la questione relativa all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di conclusione dei lavori previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001 è irrilevante, difettando radicalmente le condizioni di operatività di tale norma.
5. Per quanto detto, pertanto, le censure proposte dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso e volte a contestare la legittimità del provvedimento 27 marzo 2023 devono ritenersi fondate nei limiti e nei termini di cui sopra, ossia sotto il profilo del difetto di motivazione relativamente alla dedotta valenza impeditiva delle sopravvenienze successive all’adozione della deliberazione n. 111/2006 e dell’irrilevanza, ai fini del diniego, del richiamo al termine di decadenza di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001.
6. Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, a mezzo dei quali è contestata la legittimità del provvedimento del 31 gennaio 2023 di rigetto dell’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010, possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta correlazione tra le censure formulate.
6.1. In particolare, la ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, che il Comune avrebbe erroneamente valutato l’istanza come funzionale alla realizzazione di una nuova struttura turistico-ricettiva con cambio di destinazione d’uso, quando si tratterebbe, invece, del mero ampliamento della struttura già assentita con la deliberazione n. 111/2006 (la cui portata sarebbe, quindi, stata disattesa) e, sempre per tale ragione, ha dedotto l’irrilevanza del requisito dell’insufficienza delle aree nello strumento urbanistico, trattandosi di presupposto non necessario ai fini dell’adozione della variante in caso di progetti di mero ampliamento, come espressamente precisato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2332 dell’11 dicembre 2018 (contenente indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010).
6.2. Entrambe le censure sono infondate.
6.3. L’istanza di che trattasi è stata presentata ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 160/2010, norma che prevede una speciale procedura per l’adozione delle varianti urbanistiche per il caso in cui “ lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti ”, requisito quest’ultimo che il Comune ha ritenuto insussistente nel caso di specie, trattandosi di intervento per la realizzazione di una nuova struttura.
6.4. Ciò premesso, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’effettiva idoneità della deliberazione della Giunta regionale n. 2332/2018 ad incidere su quanto stabilito dal d.P.R. 160/2010 relativamente al requisito dell’insufficienza delle aree, i rilievi di parte ricorrente in ordine alla qualificazione dell’istanza come di mero ampliamento non possono ritenersi fondati.
6.5. A tale proposito è dirimente rilevare che il progetto approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Fasano n. 111/2006 non è mai stato eseguito (tant’è che i primi due motivi di ricorso sono volti a contestare gli atti con i quali è stato negato il rilascio del conseguente titolo edilizio) e attualmente l’immobile da destinare a struttura turistico-ricettiva, oltre a trovarsi in stato di completamento solo parziale, non è impiegato per lo svolgimento di siffatta tipologia di attività. Di conseguenza, non può ritenersi che l’intervento proposto comporti il mero ampliamento di un’attività produttiva già in essere, richiedendo, invece, il completamento di una struttura allo stato non utilizzabile per le finalità perseguite e, successivamente, l’avvio di una nuova attività.
6.6. Tale rilievo, peraltro, trova diretta conferma anche nella relazione tecnica prodotta unitamente all’istanza (allegato 16 al ricorso), ove si afferma, con riferimento allo stato giuridico e di edificazione dell’immobile, che: “ Le particelle catastali in questione ricadono attualmente, nell’ambito del Piano Regolatore vigente, in zona residenziale esistente di completamento a bassa densità B5, disciplinata dagli artt. 53-54 delle N.T.A. Pertanto il progetto, prevedendo l’ampliamento della struttura e il cambio di destinazione d’uso della stessa da struttura polifunzionale a struttura alberghiera, è subordinato alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di variante urbanistica del P.R.G in zona per attività turistico-ricettive di nuovo impianto … Il progetto originario prevedeva la realizzazione di un complesso polifunzionale del quale solamente una parte è stata ultimata ed è al momento funzionante: si tratta della zona adibita a bar-pasticceria, con relativi laboratorio e servizi al piano interrato, ubicata nella parte più ad est dell’area d’intervento e prospiciente quella destinata a parcheggio pubblico, come da prg. Per il resto, la struttura esistente si trova in uno stato di incompiutezza, in quanto è stata realizzata la sola intelaiatura, assolutamente priva di elementi di finitura ”.
6.7. Di conseguenza, legittimamente il Comune di Fasano ha valutato l’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010 come funzionale alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo e ha disposto al suo rigetto in ragione della rilevata insussistenza del requisito dell’insufficienza delle aree destinate a tale tipologia di attività (profilo quest’ultimo sul quale non v’è contestazione), risultando, quindi, il ricorso sul punto infondato.
6.8. Da quanto evidenziato discende, inoltre, anche l’infondatezza delle ulteriori censure, con le quali la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento del 31 gennaio 2023, avendo l’Amministrazione valorizzato, per quanto si è detto, elementi sufficienti e idonei a giustificare la decisione negativa assunta.
7. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto in parte, nei termini e nei sensi di cui in motivazione, limitatamente all’impugnativa degli atti con i quali è stato disposto il diniego all’istanza del 14 febbraio 2022 di sottoscrizione della convenzione urbanistica e di rilascio del titolo edilizio conseguenti alla deliberazione del Consiglio comunale n. 111/2006, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Fasano prot. n. 17525 del 27 marzo 2023 e fatto salvo il potere/dovere dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente nel rispetto di quanto precisato nella presente sentenza.
7.1. Deve, invece, essere rigettata sia la domanda di accertamento del diritto alla stipulazione della convenzione urbanistica, dovendo l’Amministrazione provvedere al riesercizio del potere sul punto, sia la domanda di annullamento del provvedimento protocollo REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006187 del 31 gennaio 2023, stante l’infondatezza dei motivi di ricorso formulati a sostegno di tale richiesta.
8. L’accoglimento solo parziale delle domande formulate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Fasano prot. n. 17525 del 27 marzo 2023.
Rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio CA |
IL SEGRETARIO