Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1985, n. 4547
CASS
Sentenza 26 agosto 1985

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nella causa di convalida del sequestro, la sospensione dei termini processuali trova applicazione soltanto se il relativo giudizio è congiunto a quello per il merito, rientrando invece quello concernente la sola convalida fra le cause urgenti per cui la legge n. 742 del 1969 esclude la detta sospensione. ( V 336/78, mass n 389626; ( V 149/77, mass n 383644).*

Il danneggiato da reato può chiedere al giudice civile, a tutela del suo diritto al risarcimento del danno, anche durante la pendenza della sua Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del danneggiante, sequestro conservativo con la conseguenza che davanti allo stesso giudice deve essere promosso il relativo giudizio di convalida. ( V 3948/79, mass n 400415; ( V 2518/73, mass n 365966).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1985, n. 4547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4547
    Data del deposito : 26 agosto 1985

    Testo completo