Sentenza 26 agosto 1985
Massime • 2
Nella causa di convalida del sequestro, la sospensione dei termini processuali trova applicazione soltanto se il relativo giudizio è congiunto a quello per il merito, rientrando invece quello concernente la sola convalida fra le cause urgenti per cui la legge n. 742 del 1969 esclude la detta sospensione. ( V 336/78, mass n 389626; ( V 149/77, mass n 383644).*
Il danneggiato da reato può chiedere al giudice civile, a tutela del suo diritto al risarcimento del danno, anche durante la pendenza della sua Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del danneggiante, sequestro conservativo con la conseguenza che davanti allo stesso giudice deve essere promosso il relativo giudizio di convalida. ( V 3948/79, mass n 400415; ( V 2518/73, mass n 365966).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1985, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 26 agosto 1985 |
Testo completo
Nella causa di convalida del sequestro, la sospensione dei termini processuali trova applicazione soltanto se il relativo giudizio è congiunto a quello per il merito, rientrando invece quello concernente la sola convalida fra le cause urgenti per cui la legge n. 742 del 1969 esclude la detta sospensione. ( V 336/78, mass n 389626; ( V 149/77, mass n 383644).*