Art. 1.
I sanitari e le ostetriche ospedalieri gia' in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di eta' o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attivita' presso gli stessi ospedali, nonche' i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito di limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.
I sanitari e le ostetriche ospedalieri gia' in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di eta' o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attivita' presso gli stessi ospedali, nonche' i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito di limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.