Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3284/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. EO Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10.11.1974, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Castellano e
Alessia Visdomini,
Attore
nei confronti di
C.F. nata a [...], il CP_1 C.F._2
22.1.1982,
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
“1- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14 settembre 2004 tra
[...]
e nel comune di Envie e trascritto nel registro di stato civile parte I n. 5 e Pt_1 CP_1
1
2- confermare l'assegnazione dell'alloggio coniugale con tutti gli arredi al padre;
3- disporre che entro il 5 di ogni mese la madre provveda a versare la somma di € 300,00 al padre a titolo di mantenimento del figlio EO, con rivalutazione Istat annuale;
oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative nonché di quelle straordinarie come da verbale della riunione della sez. Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con . CP_1
L'attore ha dedotto, per quel che qui preme rilevare, che:
- le parti si erano sposate il 14.9.2004;
- dall'unione coniugale erano nati i figli , e EO, rispettivamente il Per_1 Per_2
12.3.2003, il 27.3.2004 e il 16.11.2005, tutti ormai maggiorenni e ancora residenti con il padre nell'immobile già adibito a casa coniugale in Envie (CN), via Roma n. 68;
- nel 2016 l'odierna convenuta aveva abbandonato il domicilio coniugale e non vi aveva fatto più ritorno;
- i coniugi erano addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 1918/2023, resa da questo Tribunale il 31.7.2023, con cui era stato previsto: i) l'affidamento di EO, allora ancora minorenne, in via condivisa a entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa prevalente presso il padre e possibilità per la madre di frequentare il figlio liberamente secondo la volontà del ragazzo stesso;
ii) l'assegnazione della casa ex coniugale al padre;
iii)
l'obbligo a carico della madre di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli EO ed , la somma mensile di euro 500,00 complessivi (euro Per_2
2 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge, e con suddivisione delle relative spese straordinarie al 50% in capo a ciascuno dei due genitori;
- la madre aveva mantenuto, successivamente alla sentenza di separazione, sporadici rapporti di frequentazione con i figli.
L'attore ha instato perché fosse disposto un incremento del contributo materno al mantenimento ordinario dei due figli EO ed , e perché fosse confermata Per_2
l'assegnazione a sé della casa già coniugale.
All'udienza del 8.10.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
Alla successiva udienza del 6.2.2025 l'attore, alla luce della situazione lavorativa e reddituale della figlia , la quale, secondo quanto rappresentato dallo stesso sig. , da oltre un Per_2 Pt_1
anno aveva iniziato a lavorare sia pure con contratti a tempo parziale come estetista, ha rinunciato alla richiesta di contributo al relativo mantenimento inizialmente spiegata nei confronti della moglie.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra trascritti.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dall'attore merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Envie (CN) il 14.9.2004 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
1918/2023 del 31.7.2023, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
3 1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi rilevare che il figlio della coppia EO, secondo quanto emerso dall'istruttoria procedimentale, versa tuttora in una condizione di non autosufficienza economica senza che ciò possa essere imputato a sua colpevole inerzia: egli, da poco divenuto maggiorenne (ha compiuto 19 anni lo scorso 16 novembre), risulta attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa – presso “ristoranti di sushi”, in base a quanto dichiarato dal padre in sede di interrogatorio libero in udienza –; allo stato, nondimeno, senza esito.
Il ragazzo è rimasto a convivere con il padre (e le due sorelle) nell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Envie (CN), via Roma n. 68.
Sulla base di tali premesse, deve confermarsi l'assegnazione del predetto immobile, con ogni arredo e pertinenza, al padre, alla stregua del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., perché vi continui ad abitare con EO.
3. In considerazione del fatto che l'attore, all'udienza del 6.2.2025, ha, come più sopra rilevato, rinunciato alla domanda di mantenimento economico in favore della figlia maggiorenne , Per_2
nulla deve porsi a carico della odierna convenuta a tale titolo, con decorrenza dalla data del
6.2.2025.
4. In ordine alla domanda attorea di contribuzione materna al mantenimento del figlio EO
(non fatta oggetto, di contro, di alcuna rinuncia da parte del sig. ), giova anzitutto Pt_1
considerare che:
- l'attore ha rappresentato di lavorare, in forza di regolare contratto, come spaccapietre presso un'azienda cinese, guadagnando all'incirca 600-700 euro al mese, e di coltivare del cibo per le proprie esigenze di sostentamento in un terreno sulle alture nei pressi della propria abitazione;
- egli deve corrispondere la somma mensile di circa 260,00 euro a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui vive con i tre figli;
- ha riferito di ricevere il sostegno economico della figlia maggiore e ora (almeno in Per_1
parte) anche di . Per_2
Occorre poi ribadire che con sentenza di separazione personale del 31.7.2023, sulla scorta delle indagini patrimoniali condotte e, più in generale, degli elementi emersi nell'ambito di
4 quel procedimento, era stata posta a carico della odierna convenuta la somma mensile di euro
250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio EO (oltre a una somma di pari importo per il mantenimento ordinario di ). Per_2
Ora, in considerazione dei pregressi rilievi;
valutati gli elementi acquisiti in ordine alle condizioni economiche dei due genitori;
tenuto conto dell'assetto statuito in sede di separazione personale;
valutate le accresciute esigenze di vita del figlio EO in ragione della sua età; considerati gli attuali rapporti di frequentazione tra la madre e il ragazzo per come emersi;
tenuto altresì conto del disposto venir meno, a partire dal 6.2.2025, dell'obbligo di contribuzione materna in favore della figlia , ritiene il collegio che sia congruo porre a Per_2
carico di l'obbligo di versare all'odierno attore, quale concorso al mantenimento CP_1
ordinario di EO, la somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal 6.2.2025, e fermo l'obbligo di contribuzione materna pregresso nella misura quantificata in sede di separazione.
4.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative al figlio EO siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%
a carico di ciascuno.
5. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in considerazione della mancata opposizione della convenuta – rimasta contumace – si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico dell'attore.
Parimenti a carico dell'attore deve altresì essere posto, in via definitiva, l'onorario spettante alla nominata interprete, come liquidato con decreto del giudice delegato del 18.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10.11.1974,
e
C.F. nata a [...], il CP_1 C.F._2
22.1.1982,
contratto a Envie (CN) il 14.9.2004;
5 - assegna l'immobile sito in Envie (CN), via Roma n. 68, a , con ogni arredo e Parte_1
pertinenza;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 6.2.2025, a , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio EO, la somma mensile di euro
300,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio EO (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50%
a carico di ciascuno dei due;
- pone a carico dell'attore le spese per la nominata interprete.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte I, anno 2004), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. EO Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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