Articolo 5 della Legge 23 marzo 1956, n. 182
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 aprile 1956
Art. 5.
Il pretore puo' delegare un cancelliere della, Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1956