Art. 5.
Il pretore puo' delegare un cancelliere della, Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Il pretore puo' delegare un cancelliere della, Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.