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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate esclusivamente dalla difesa di parte attrice in data 27.1.2025 con le quali si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
l'01/01/1953 (c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1 Sant'Ilario dello Ionio, alla via Cardesi, n. 47 presso lo Studio dell'avv.
VINCENZO MONTELEONE che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
(C.F. e P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Locri, alla via Candida, n. 6 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. GIULIO SCAGLIONE che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA- nonché
, IN PERSONA Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.f.: P.IVA_2 con sede in alla via TO Campanella n. 22 –PEC: Controparte_2 E camcom. : Email_1 Email_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL Controparte_3
SINDACO PRO TEMPORE, c.f.: con sede in Sant'Ilario C.F._2
dello Ionio, al c.so Umberto n. 71 -– PEC: Email_4
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_4
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.f.: con sede in P.IVA_3
Catanzaro (CZ), al viale Europa - località Germaneto, PEC:
Email_5
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO Controparte_5
TEMPORE, c.f.: con sede in Grugliasco (TO), piazza P.IVA_4
Giacomo Matteotti n. 50 - PEC: Email_6
-CONVENUTO CONTUMACE-
2 Oggetto: Opposizione avverso preavviso di fermo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di opposizione notificato alle controparti in data 10.3.2024,
ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
09480202300011464000 disposto sull'autovettura tg. FG132TZ, notificatogli il 09.2.2024 da , di importo Controparte_6
complessivo pari ad euro 14.647,79, relativo alle seguenti cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014;
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012;
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015;
13. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
14. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
15. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
16. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
17. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
18. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019, afferenti a crediti di varia natura, relativi a diritti annuali di camera di commercio, tributi e sanzioni amministrative (rectius mancato pagamento tassa automobilistica, ICI, TARI, canone acqua, violazioni al codice della strada). In particolare, l'opponente, premettendo la giurisdizione in capo
3 all'adito Tribunale, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione puntualizzando il fatto che gravava sul concessionario l'onere di fornire prova della ritualità delle notificazioni eseguite mediante l'esibizione degli atti in originale.
Ha concluso, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse “in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il credito portato dalle cartelle di pagamento:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014;
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012;
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015;
13. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
14. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
15. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
16. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
17. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
18. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019, risulta essere prescritto come sono prescritte le suddette cartelle e, per
l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva corrente in via P.IVA_1
Grezar n. 14 – 00142 (Roma) in SOLIDO con: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.:
[...]
corrente in via TO Campanella n. 22 – 89125 Reggio P.IVA_2
4 Calabria (RC); , in persona del sindaco Controparte_3 pro tempore, c.f.: corrente in c.so Umberto n. 71 - 89040 C.F._2
Sant'Ilario dello Ionio (RC); , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, c.f.: viale Europa - località P.IVA_3
Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ); , in persona del Controparte_5
sindaco pro tempore, c.f.: corrente in piazza Giacomo P.IVA_4
Matteotti n. 50 – 10095 Grugliasco (TO); al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
I.
2- Si è costituita in giudizio l' Controparte_6 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale
a conoscere della domanda con riferimento ai crediti tributari nonché il rigetto con riferimento ai crediti ordinari assumendo la infondatezza della domanda per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il 23.5.2024 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Si è costituito altresì il chiedendo l'accoglimento Controparte_5 delle seguenti testuali conclusioni “In via preliminare: • Dichiarare
l'estromissione del , in persona del Sindaco pro- Controparte_5 tempore, dal presente procedimento;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA e IVA;
Nel merito, in via principale: • Accertare che il diritto all'esazione dei crediti portati dalla cartella esattoriale n.
09420150001282557000, secondo notificata il Controparte_1
16/03/2015, non è prescritto;
• Per l'effetto, confermare la "comunicazione preventiva di fermo amministrativo", notificata il 09/02/2024, con riferimento almeno alla cartella esattoriale n. 09420150001282557000 e con riferimento al credito riguardante il;
• Con Controparte_5 vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA e IVA;
Nel merito, in via subordinata • Per il caso in cui Controparte_7
non possa provare l'avvenuta regolare notificazione della
[...] cartella esattoriale n. 09420150001282557000, nonché che il credito dalla stessa portato non sia prescritto, si chiede di tenere indenne e compensare il Comune intestato da alcuna spesa per il presente giudizio”.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per la
Camera di Commercio di per il Controparte_2 Controparte_8
[..
[...] e per la di talché ne va dichiarata la
[...] Controparte_4 contumacia.
I.
5- La causa, istruita documentalmente, è stata differita alla udienza del
20.2.2025 svoltasi con modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni e decisione, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
II.
1- Ciò premesso in ordine all'oggetto del presente giudizio, questo
Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 19 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui quelle di cui alle cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014; limitatamente Per_ al ruolo n. 2011/4243 relativo a
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013; limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad Acqua reflua;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012; limitatamente al ruolo n. 2012/3948 relativo ad Acqua reflua;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012; limitatamente Per_ al ruolo n. 2012/4488 relativo a
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4681 relativo a ICI;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014; limitatamente al ruolo n. 2014/2836 relativo a ICI;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
13. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
14. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
15. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
6 16. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
17. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019 afferiscono, in tutto o in parte, a crediti per mancato pagamento di ICI,
TARI, tassa automobilistica, Diritti Annuali della Camera di Commercio e canone acque reflue rispetto alle quali comunque l'attore ne eccepisce la prescrizione quinquennale per mancata notifica.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece,
l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall' (Tribunale), mentre negli altri casi sarà CP_9 competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa.
Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui
7 all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n.
23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato
8 all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica (anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione – giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione – giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto
9 una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario (caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, i crediti portati dalle cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014; limitatamente Per_ al ruolo n. 2011/4243 relativo a
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013; limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad Acqua reflua;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012; limitatamente al ruolo n. 2012/3948 relativo ad Acqua reflua;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012; limitatamente Per_ al ruolo n. 2012/4488 relativo a
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4681 relativo a ICI;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014; limitatamente al ruolo n. 2014/2836 relativo a ICI;
11. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
12. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
13. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
14. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
10 15. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
16. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019 sottese al preavviso di fermo in questa sede opposto, afferiscono a crediti di natura, dunque, prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
II.
2-. In ordine, invece, alla cartella n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014 si osserva che concerne contravvenzioni al Codice della
Strada ed invero è sottesa al Verbale n. 78157A/2013/V del 30/04/2013, notificato il 27/08/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del
), con il quale la Polizia Municipale contestava Controparte_5
all'odierno attore la violazione dell'art. 142 cc. 2 e 7 del d.lgs. 285/1992.
Deve osservarsi come l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
sia fondata sulla sola pretesa estinzione per prescrizione del credito, non, anche, su contestazioni che la parte avrebbe dovuto far valere avverso il verbale di contestazione. Ciò significa che l'opposizione all'esecuzione non ha natura recuperatoria;
posto che solo in relazione alle questioni relative alla esistenza dell'illecito amministrativo sussiste la competenza funzionale del Giudice di Pace ed esclusa la natura recuperatoria della presente opposizione, deve quindi ritenersi sussistente la competenza dell'adito
Tribunale.
II.
3- In ordine, infine, alle restanti cartelle: n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014 limitatamente al ruolo n. 2011/4317 relativo a n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013, CP_10 limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad potabile;
n. CP_10
09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012, limitatamente al ruolo n. 2012/3858 relativo ad potabile;
n. 09420120022095410000, CP_10
notificata in data 27.10.2012 limitatamente al ruolo n. 2012/4426 relativo a
Canone acqua;
n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4914 relativo a n. CP_10
09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014 limitatamente al ruolo n. 2014/2766 relativo a 7. n. CP_10
09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015, nelle parti afferenti
11 a crediti di natura non tributaria, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in materia.
III.- Ciò posto, va evidenziato in apertura che, in materia di riscossione esattoriale, quando vengono impugnati la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento, le azioni esperibili innanzi al giudice ordinario sono le seguenti: 1) l'opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ad oggi disciplinata ai sensi degli artt. 6 e 7 Dlgs. 150/2011, avverso sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
con la conseguenza che giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere del credito;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel termine di venti giorni nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. civ.
n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629; Cass. civ., Sez.
I, 26/10/2004, n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I, 28/06/2002, n. 9498).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la
12 seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
III.
1- Ebbene, con l'opposizione proposta, l'attore ha lamentato la prescrizione della pretesa evidenziando il decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle. Ciò posto la difesa di ha escluso che sia CP_11 maturata la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle che in questa sede vengono in rilievo in quanto interrotta dalla notifica dei seguenti atti che hanno preceduto la notifica del provvedimento impugnato (a propria volta notificato il 09.2.2024):
- intimazione n. 09420159016312967000, avvenuta in data 21.11.2015 (cfr. relata di cui al doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione) in relazione alle cartelle che rilevano ai fini della giurisdizione di questa AG adita:
n. 09420110022270208000 notificata il 27/02/2014;
n. 09420110031816250000 notificata il 11/06/2013;
n. 09420120020725070000 notificata il 24/09/2012;
n. 09420120022095410000 notificata il 27/10/2012;
n. 09420120023172889000 notificata il 09/10/2013;
n. 09420140025617846000 notificata il 27/09/2014;
- intimazione n. 09420199010971964000, avvenuta in data 27.11.2019 in relazione alle seguenti cartelle:
- n. 09420110022270208000 notificata il 27/02/2014;
- n. 09420110031816250000 notificata il 11/06/2013;
- n. 09420120020725070000 notificata il 24/09/2012;
13 - n. 09420120022095410000 notificata il 27/10/2012:
- n. 09420120023172889000 notificata il 09/10/2013;
- n. 09420140025617846000 notificata il 27/09/2014;
- n. 09420150001282557000 notificata il 16/03/2015;
- n. 09420140029740574000 notificata il 13/12/2014
Deve darsi atto che in relazione alla seconda intimazione di pagamento non vi è prova della avvenuta notifica stante la omessa produzione dell'avviso di ricevimento.
Per tali ragioni in mancanza di prova della rituale notifica della intimazione di pagamento deve accogliersi l'eccezione di prescrizione in parte qua.
A tanto consegue, tenuto conto del parziale difetto di giurisdizione rilevato per i crediti di natura tributaria, che l'opposizione promossa da parte attorea deve essere accolta per i crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria per intervenuta prescrizione.
III.- Stante la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia del , della Controparte_8
e della in Controparte_4 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva
(par. II.1) concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. accoglie l'opposizione limitatamente alle cartelle di pagamento nn..
09420110022270208000; 09420110031816250000;
09420120020725070000; 09420120022095410000;
09420120023172889000; 09420140025617846000;
09420150001282557000 sottese al preavviso di fermo impugnato n.
14 09480202300011464000 notificato il 09.2.2024 per intervenuta prescrizione;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 22.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
15
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate esclusivamente dalla difesa di parte attrice in data 27.1.2025 con le quali si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
l'01/01/1953 (c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1 Sant'Ilario dello Ionio, alla via Cardesi, n. 47 presso lo Studio dell'avv.
VINCENZO MONTELEONE che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
(C.F. e P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Locri, alla via Candida, n. 6 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. GIULIO SCAGLIONE che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA- nonché
, IN PERSONA Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.f.: P.IVA_2 con sede in alla via TO Campanella n. 22 –PEC: Controparte_2 E camcom. : Email_1 Email_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL Controparte_3
SINDACO PRO TEMPORE, c.f.: con sede in Sant'Ilario C.F._2
dello Ionio, al c.so Umberto n. 71 -– PEC: Email_4
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_4
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, c.f.: con sede in P.IVA_3
Catanzaro (CZ), al viale Europa - località Germaneto, PEC:
Email_5
-CONVENUTO CONTUMACE-
e
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO Controparte_5
TEMPORE, c.f.: con sede in Grugliasco (TO), piazza P.IVA_4
Giacomo Matteotti n. 50 - PEC: Email_6
-CONVENUTO CONTUMACE-
2 Oggetto: Opposizione avverso preavviso di fermo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di opposizione notificato alle controparti in data 10.3.2024,
ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
09480202300011464000 disposto sull'autovettura tg. FG132TZ, notificatogli il 09.2.2024 da , di importo Controparte_6
complessivo pari ad euro 14.647,79, relativo alle seguenti cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014;
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012;
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015;
13. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
14. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
15. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
16. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
17. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
18. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019, afferenti a crediti di varia natura, relativi a diritti annuali di camera di commercio, tributi e sanzioni amministrative (rectius mancato pagamento tassa automobilistica, ICI, TARI, canone acqua, violazioni al codice della strada). In particolare, l'opponente, premettendo la giurisdizione in capo
3 all'adito Tribunale, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione puntualizzando il fatto che gravava sul concessionario l'onere di fornire prova della ritualità delle notificazioni eseguite mediante l'esibizione degli atti in originale.
Ha concluso, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse “in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il credito portato dalle cartelle di pagamento:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014;
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012;
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015;
13. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
14. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
15. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
16. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
17. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
18. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019, risulta essere prescritto come sono prescritte le suddette cartelle e, per
l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva corrente in via P.IVA_1
Grezar n. 14 – 00142 (Roma) in SOLIDO con: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.:
[...]
corrente in via TO Campanella n. 22 – 89125 Reggio P.IVA_2
4 Calabria (RC); , in persona del sindaco Controparte_3 pro tempore, c.f.: corrente in c.so Umberto n. 71 - 89040 C.F._2
Sant'Ilario dello Ionio (RC); , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, c.f.: viale Europa - località P.IVA_3
Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ); , in persona del Controparte_5
sindaco pro tempore, c.f.: corrente in piazza Giacomo P.IVA_4
Matteotti n. 50 – 10095 Grugliasco (TO); al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
I.
2- Si è costituita in giudizio l' Controparte_6 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale
a conoscere della domanda con riferimento ai crediti tributari nonché il rigetto con riferimento ai crediti ordinari assumendo la infondatezza della domanda per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il 23.5.2024 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Si è costituito altresì il chiedendo l'accoglimento Controparte_5 delle seguenti testuali conclusioni “In via preliminare: • Dichiarare
l'estromissione del , in persona del Sindaco pro- Controparte_5 tempore, dal presente procedimento;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA e IVA;
Nel merito, in via principale: • Accertare che il diritto all'esazione dei crediti portati dalla cartella esattoriale n.
09420150001282557000, secondo notificata il Controparte_1
16/03/2015, non è prescritto;
• Per l'effetto, confermare la "comunicazione preventiva di fermo amministrativo", notificata il 09/02/2024, con riferimento almeno alla cartella esattoriale n. 09420150001282557000 e con riferimento al credito riguardante il;
• Con Controparte_5 vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA e IVA;
Nel merito, in via subordinata • Per il caso in cui Controparte_7
non possa provare l'avvenuta regolare notificazione della
[...] cartella esattoriale n. 09420150001282557000, nonché che il credito dalla stessa portato non sia prescritto, si chiede di tenere indenne e compensare il Comune intestato da alcuna spesa per il presente giudizio”.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per la
Camera di Commercio di per il Controparte_2 Controparte_8
[..
[...] e per la di talché ne va dichiarata la
[...] Controparte_4 contumacia.
I.
5- La causa, istruita documentalmente, è stata differita alla udienza del
20.2.2025 svoltasi con modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni e decisione, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
II.
1- Ciò premesso in ordine all'oggetto del presente giudizio, questo
Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 19 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui quelle di cui alle cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014; limitatamente Per_ al ruolo n. 2011/4243 relativo a
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013; limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad Acqua reflua;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012; limitatamente al ruolo n. 2012/3948 relativo ad Acqua reflua;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012; limitatamente Per_ al ruolo n. 2012/4488 relativo a
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4681 relativo a ICI;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014; limitatamente al ruolo n. 2014/2836 relativo a ICI;
11. n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014;
12. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
13. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
14. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
15. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
6 16. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
17. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019 afferiscono, in tutto o in parte, a crediti per mancato pagamento di ICI,
TARI, tassa automobilistica, Diritti Annuali della Camera di Commercio e canone acque reflue rispetto alle quali comunque l'attore ne eccepisce la prescrizione quinquennale per mancata notifica.
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: la giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento. E così, la commissione tributaria provinciale sarà competente quando l'avviso avrà ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu) e il ricorso - avverso l'avviso di intimazione - andrà proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto; al giudice ordinario competerà, invece,
l'opposizione all'intimazione - da proporsi con atto di citazione - riguardante le contravvenzioni al codice della strada (Giudice di Pace), o i ruoli emessi dall' e dall' (Tribunale), mentre negli altri casi sarà CP_9 competente l'uno o l'altro ufficio in base al valore della causa.
Per quanto qui interessa, poi, si precisa che è anche demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardante la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento: infatti, sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento (conf. Tribunale di Catanzaro, 9 marzo 2023). Il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 2, I comma del Dlgs 546/92 che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui
7 all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il criterio che emerge dall'interpretazione letterale della norma è di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. E invero le Sezioni Unite, del resto in claris non fit interpretatio, inizialmente si allineavano al criterio cronologico tracciato dalla norma, affermando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279). Con particolare riferimento alla questione dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite precisavano che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n.
23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016). Il più recente arresto delle Sezioni Unite in materia, invocabile nel caso in esame, è costituito dall'ordinanza n. 16986/22, secondo il quale “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato
8 all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
È chiaro che lo spartiacque, dunque, tra le due giurisdizioni è nell'inizio dell'esecuzione forzata e l'unica precisazione necessaria in sede interpretativa è l'indicazione che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'inizio dell'esecuzione forzata, dovesse essere avvenuta la notifica (anche invalida o nulla) della cartella o comunque dell'atto prodromico. In mancanza di tale notifica, non si può ovviamente parlare di esecuzione forzata successiva alla notifica e quindi la giurisdizione appartiene al giudice speciale.
Tale soluzione, semplice e aderente alla lettera della norma, consente di risolvere tutte le possibili situazioni che si presentano in executivis: a) cartella mai notificata e inizio della esecuzione – giudice tributario;
b) cartella notificata (oppure con notifica invalida o nulla) e inizio dell'esecuzione – giudice ordinario;
c) notificazione della cartella, ma mancato inizio della esecuzione forzata, perché il contribuente ha ricevuto
9 una successiva intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73, un avviso c.d. bonario, una comunicazione di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo - giudice tributario (caso in esame); c) eccezione avente ad oggetto le vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume non essere mai avvenuta (si tratta quindi di eccezione di decadenza e non di prescrizione) – giudice tributario;
e) eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella - giudice ordinario.
Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. Invero, i crediti portati dalle cartelle:
1. n. 09420110006475164001, notificata in data 11.06.2013;
2. n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014; limitatamente Per_ al ruolo n. 2011/4243 relativo a
3. n. 09420110024043268000, notificata in data 14.10.2011;
4. n. 09420110029591530000, notificata in data 11.06.2013;
5. n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013; limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad Acqua reflua;
6. n. 09420120001763178001, notificata in data 09.10.2013;
7. n. 09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012; limitatamente al ruolo n. 2012/3948 relativo ad Acqua reflua;
8. n. 09420120022095410000, notificata in data 27.10.2012; limitatamente Per_ al ruolo n. 2012/4488 relativo a
9. n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4681 relativo a ICI;
10. n. 09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014; limitatamente al ruolo n. 2014/2836 relativo a ICI;
11. n. 09420150013895074000, notificata in data 07.11.2015;
12. n. 09420160017252458000, notificata in data 29.08.2016;
13. n. 09420160021513575000, notificata in data 07.10.2016;
14. n. 09420170007557086000, notificata in data 17.07.2017;
10 15. n. 09420180009407264000, notificata in data 31.05.2018;
16. n. 09420180020364684000, notificata in data 23.01.2019 sottese al preavviso di fermo in questa sede opposto, afferiscono a crediti di natura, dunque, prettamente tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione attivata.
II.
2-. In ordine, invece, alla cartella n. 09420140029740574000, notificata in data 13.12.2014 si osserva che concerne contravvenzioni al Codice della
Strada ed invero è sottesa al Verbale n. 78157A/2013/V del 30/04/2013, notificato il 27/08/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del
), con il quale la Polizia Municipale contestava Controparte_5
all'odierno attore la violazione dell'art. 142 cc. 2 e 7 del d.lgs. 285/1992.
Deve osservarsi come l'opposizione all'esecuzione proposta dal Parte_1
sia fondata sulla sola pretesa estinzione per prescrizione del credito, non, anche, su contestazioni che la parte avrebbe dovuto far valere avverso il verbale di contestazione. Ciò significa che l'opposizione all'esecuzione non ha natura recuperatoria;
posto che solo in relazione alle questioni relative alla esistenza dell'illecito amministrativo sussiste la competenza funzionale del Giudice di Pace ed esclusa la natura recuperatoria della presente opposizione, deve quindi ritenersi sussistente la competenza dell'adito
Tribunale.
II.
3- In ordine, infine, alle restanti cartelle: n. 09420110022270208000, notificata in data 27.02.2014 limitatamente al ruolo n. 2011/4317 relativo a n. 09420110031816250000, notificata in data 11.06.2013, CP_10 limitatamente al ruolo n. 2011/5450 relativo ad potabile;
n. CP_10
09420120020725070000, notificata in data 24.09.2012, limitatamente al ruolo n. 2012/3858 relativo ad potabile;
n. 09420120022095410000, CP_10
notificata in data 27.10.2012 limitatamente al ruolo n. 2012/4426 relativo a
Canone acqua;
n. 09420120023172889000, notificata in data 09.10.2013; limitatamente al ruolo n. 2012/4914 relativo a n. CP_10
09420140025617846000, notificata in data 27.09.2014 limitatamente al ruolo n. 2014/2766 relativo a 7. n. CP_10
09420150001282557000, notificata in data 16.03.2015, nelle parti afferenti
11 a crediti di natura non tributaria, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in materia.
III.- Ciò posto, va evidenziato in apertura che, in materia di riscossione esattoriale, quando vengono impugnati la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento, le azioni esperibili innanzi al giudice ordinario sono le seguenti: 1) l'opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ad oggi disciplinata ai sensi degli artt. 6 e 7 Dlgs. 150/2011, avverso sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
con la conseguenza che giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere del credito;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel termine di venti giorni nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. civ.
n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629; Cass. civ., Sez.
I, 26/10/2004, n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I, 28/06/2002, n. 9498).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la
12 seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
III.
1- Ebbene, con l'opposizione proposta, l'attore ha lamentato la prescrizione della pretesa evidenziando il decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle. Ciò posto la difesa di ha escluso che sia CP_11 maturata la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle che in questa sede vengono in rilievo in quanto interrotta dalla notifica dei seguenti atti che hanno preceduto la notifica del provvedimento impugnato (a propria volta notificato il 09.2.2024):
- intimazione n. 09420159016312967000, avvenuta in data 21.11.2015 (cfr. relata di cui al doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione) in relazione alle cartelle che rilevano ai fini della giurisdizione di questa AG adita:
n. 09420110022270208000 notificata il 27/02/2014;
n. 09420110031816250000 notificata il 11/06/2013;
n. 09420120020725070000 notificata il 24/09/2012;
n. 09420120022095410000 notificata il 27/10/2012;
n. 09420120023172889000 notificata il 09/10/2013;
n. 09420140025617846000 notificata il 27/09/2014;
- intimazione n. 09420199010971964000, avvenuta in data 27.11.2019 in relazione alle seguenti cartelle:
- n. 09420110022270208000 notificata il 27/02/2014;
- n. 09420110031816250000 notificata il 11/06/2013;
- n. 09420120020725070000 notificata il 24/09/2012;
13 - n. 09420120022095410000 notificata il 27/10/2012:
- n. 09420120023172889000 notificata il 09/10/2013;
- n. 09420140025617846000 notificata il 27/09/2014;
- n. 09420150001282557000 notificata il 16/03/2015;
- n. 09420140029740574000 notificata il 13/12/2014
Deve darsi atto che in relazione alla seconda intimazione di pagamento non vi è prova della avvenuta notifica stante la omessa produzione dell'avviso di ricevimento.
Per tali ragioni in mancanza di prova della rituale notifica della intimazione di pagamento deve accogliersi l'eccezione di prescrizione in parte qua.
A tanto consegue, tenuto conto del parziale difetto di giurisdizione rilevato per i crediti di natura tributaria, che l'opposizione promossa da parte attorea deve essere accolta per i crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria per intervenuta prescrizione.
III.- Stante la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia del , della Controparte_8
e della in Controparte_4 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva
(par. II.1) concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. accoglie l'opposizione limitatamente alle cartelle di pagamento nn..
09420110022270208000; 09420110031816250000;
09420120020725070000; 09420120022095410000;
09420120023172889000; 09420140025617846000;
09420150001282557000 sottese al preavviso di fermo impugnato n.
14 09480202300011464000 notificato il 09.2.2024 per intervenuta prescrizione;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 22.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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