Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 705/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 705 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
C.F. rapp.ta e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata alla citazione dall'avv. Anna Pizzo ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre del Greco alla via
Martiri d'Africa n. 18--- ATTORE
CONTRO
in RT
persona dell'amministratore pro-tempore, C.F. , P.IVA_1
rappresentato, assistito e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Pasqualina Dentino,
C.F. , giusta delibera assembleare del C.F._2
19/06/2020 e relativo ordine del giorno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pompei al Viale Mazzini n.109;
CONVENUTO
NONCHE'
LA DITTA , con Controparte_2
sede in Torre del Greco alla Via Sotto I Camaldoli n.58, P.IVA/C.F.
, rapp.ta e difesa giusta procura Allegata alla P.IVA_2
1
comparsa di costituzione, dagli avv. Alessandro Borrelli e Giuseppe
Borrelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torre Annunziata alla Via dei Mille n. 39;
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
con sede legale in Milano al corso Controparte_3
Como n.17, C.F. e P.IVA , in persona del suo P.IVA_3
procuratore speciale dr. rapp.ta e difesa giusta CP_4
procura allega alla comparsa di costituzione dall'avv. Luigi Delle
Rose, C.F. ed elett.te dom.ta presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in Castellammare di Stabia alla via Denza
n.9--- CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.01.2020, parte attrice conveniva innanzi a codesto Tribunale, il CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i
[...]
danni subiti dall'immobile di sua proprietà, posto all'ultimo piano del fabbricato sito in Torre del Greco alla Via Emilia n.11, derivanti da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, che avevano causato l'ammaloramento parziale dei travetti in calcestruzzo armato dei solai ed il parziale distacco del copriferro dell'intradosso del solaio, generando danni anche all'impianto elettrico, rassegnando le seguenti conclusioni “In via preliminare esperire tentativo di conciliazione, nel merito previo accertamento della natura dei danni riportati all'appartamento dell'attore, dichiarare la responsabilità del CP_5
[...] R.G.A.C. n. 705/2020
convenuto a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dei danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore ed il proprio nucleo familiare, per via delle precarie condizioni di agibilità del proprio appartamento.
Per l'effetto, condannare il Controparte_6
in persona dell'amministratore
[...]
pro tempore avv. al risarcimento di tutti i danni CP_7
patrimoniali e non, subiti e subendi e al pagamento della somma di € 16.477,88, oltre ad € 600,00 di spese di C.T.P., o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si richiede;
condannare il convenuto al pagamento di spese e CP_1
competenze di giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice costituita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. In via istruttoria, chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capi, 1),2),3),4),5),6) e 8), in premessa narrati, che qui per brevità, non vengono trascritti, ma tali si ritengono preceduti dalla locuzione “E' vero che” con riserva di indicare i testi sino all'udienza di ammissione della prova;
chiede altresì ammettersi consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare la natura e la causa dei danni subiti dall'appartamento di proprietà attorea, nonché la quantificazione degli stessi. Con riserva di meglio
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precisare, modificare o aggiungere, con espressa riserva di richiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori e di esibire altri documenti, anche e soprattutto in relazione ad eventuali difese, eccezioni e/o azioni dei convenuti e/o terzi”.
2. All'uopo precisava in punto di fatto:
- che, l'istante è proprietaria di un appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato sito in Torre del Greco alla Via Emilia
n.11/A facente parte del RT
- che, da alcuni anni e con precisione dall'anno 2017,
l'appartamento di proprietà dell'istante è interessato da evidenti deterioramenti conseguenti a fenomeni infiltrativi provenienti dai lastrici solari con ammaloramento parziale dei travetti in calcestruzzo armato dei solai ed il parziale distacco del copriferro dell'intradosso del solaio, oltre ad altre problematiche afferenti all'impianto elettrico;
-che, l'inerzia nel procedere ai lavori di manutenzione del lastrico ha comportato che l'appartamento fosse oggetto di infiltrazione di acque oltre a generare una situazione insostenibile dal punto di vista igienico, condizioni di pericolo per la privata incolumità giacché le acque infiltratesi avevano percorso il solaio fino a defluire all'intradosso del solaio;
-che, questa situazione veniva da parte attrice, più volte posta all'attenzione del Condominio in persona del suo amministratore avv. tramite comunicazioni Whatsapp ed e mail;
CP_7
-che, nonostante i reiterati bonari inviti e diffide verbali,
l'amministratore non si attivava per il ripristino della normale situazione stante i danni causati;
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-che, a seguito di ciò, parte attrice si rivolgeva all'avv. Pizzo
Anna che con pec del 12.07.2018 reiterava la richiesta di verifica dei danni ed il risarcimento degli stessi.
La causa veniva iscritta con R.G. n.705/2020 ed assegnata inizialmente alla cognizione del Giudice, dott. Alberto Fiorillo, per poi essere assegnata alla cognizione del Giudice, dott.
Vincenzo Del Sorbo.
3. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, depositata in data 26.11.2020, si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore pro RT
tempore avv. impugnando tutto quanto ex CP_7
adverso prodotto, dedotto ed eccepito da parte attrice, in quanto infondato in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza.
Contestualmente chiedeva il differimento di udienza ex art. 269
c.p.c. al fine di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa della società “Allaviacos , in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., con la quale il convenuto aveva stipulato contratto di appalto al fine di essere CP_1
manlevato da ogni responsabilità verso l'istante in caso di accoglimento della domanda spiegata.
Con decreto del 07.12.2020 il Giudice, reputando meritevole di accoglimento la richiesta di chiamata in causa della ditta
“AC” s.a.s. di , la accoglieva fissando Controparte_2
nuova udienza di comparizione parti.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, depositata in data 20.04.2021, “AC”
s.a.s. di , impugnando e contestando tutto quanto Controparte_2
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prodotto, dedotto ed eccepito, da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo in subordine di accertare e dichiarare la sola responsabilità del convenuto
[...]
, in quanto unico responsabile dei Controparte_8
danni patiti da parte attrice, e in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata da ogni pretesa-se ritenuta fondata- da parte della alla luce della intercorsa polizza Controparte_3
assicurativa n. 515877 stipulata in data 15.07.2015.
Con decreto del 22.04.2021, il Giudice, sulla scorta della comparsa depositata, reputava meritevole di accoglimento la richiesta avanzata e autorizzava la chiamata in causa a favore della Controparte_3
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
impugnando sia la domanda di garanzia Controparte_3
spiegata nei suoi confronti dalla convenuta “ Controparte_9
, sia la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice,
[...]
in quanto improcedibili, improponibili ed inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 30.11.2022, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, l'odierno giudicante concedeva i termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., rinviando all'udienza del 26.04.2022.
Nel corso del giudizio l'attrice lamentando un aggravamento del fenomeno infiltrativo presentava ricorso cautelare ex art. 700 cpc per ottenere provvedimento di urgenza che ordinasse l'immediata adozione dei provvedimenti atti ad impedire le infiltrazioni ed eliminare il pericolo.
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Instauratosi il contraddittorio su tale domanda cautelare veniva disposta opportuna CTU tecnica all'esito della quale in accoglimento del ricorso il veniva condannato ad CP_1
eseguire i lavori indicati minuziosamente dal CTU per la perfetta riparazione del lastrico e l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Indi, espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
24.09.2024.
All'udienza del 24.09.2024, l'odierno decidente tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
Le parti, pertanto, depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica come attestata dalla documentazione versata agli atti di causa (atto di compravendita dell'immobile depositato da parte attrice Parte_1
contratto di appalto, delibera assembleare).
Procedendo ad un esame nel merito di ciò che viene contestato da parte attorea, anzitutto va detto che, la domanda come proposta, va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., rubricato
“Danno cagionato da cose in custodia”.
La responsabilità per i danni cagionati da infiltrazioni deve essere ascritta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 7 R.G.A.C. n. 705/2020
2051 c.c., con la conseguenza che incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto di custodia, il danno ed il nesso causale tra il danno patito e la cosa in custodia, mentre spetta al danneggiante provare la sussistenza del caso fortuito che erge a scriminante della responsabilità, e cioè l'esistenza di un fattore esterno da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso.
Per quanto concerne l'onere della prova, assumendo quale parametro di responsabilità l'art. 2051 c.c., secondo i principi generali fatti proprio della Giurisprudenza, in linea di principio, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare, oltre che la titolarità del bene in capo al danneggiante, il danno e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore esterno alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass.
n. 3793/2014; Cass. n. 18162/2014; Cass. n. 22528/2014)
Alla luce di ciò, si deduce che, il danneggiato ha l'onere di dover provare il danno, il nesso causale tra il danno e l'evento lesivo.
Al proprietario della cosa che ha generato il danno, compete, invece, provare che il fatto è avvenuto in virtù di un fattore esterno alla sua sfera di conoscibilità e di controllo, tale da essere imprevedibile e fungere da scriminante per qualsivoglia sua responsabilità.
Premessi tali richiami ermeneutici, occorre procedere ad una disamina del caso di specie, evidenziando anzitutto che parte attrice ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su essa incombente.
Anzitutto, è del tutto pacifica fra le parti, e quindi non contestata, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'istante e che questi provengano dal sovrastante lastrico solare condominiale.
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Parte attrice, ha provato l'effettivo accadimento dei danni che hanno interessato l'unità immobiliare di sua proprietà posta al secondo piano, scala “A” ubicata nel in Via Emilia n.11, di RT
Torre del Greco, così come descritti in citazione: titolo di proprietà, relazione tecnica di parte redatta dall' NG. , rilievi Per_1
fotografici ritraenti i danni sussistenti nel suo appartamento, il tutto depositato agli atti di causa.
Già dalla C.T.P. attorea ( NG. che in data 27.11.2019, Per_1
effettuava un sopralluogo dell'immobile) si deduce la sussistenza di un ammaloramento parziale dei travetti in calcestruzzo armato dei solai ed il parziale distacco del copriferro dell'intradosso del solaio, conseguente a fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante lastrico solare condominiale di proprietà comune, evidenziando che in alcune zone dell'appartamento erano in atto problemi di sfondellamento.
Altresì dal tipo di controllo effettuato, lo stesso intonaco e il copriferro risultavano distaccati per cui vi era un'alta probabilità che si verificasse la caduta di ulteriori parti di intonaco/copriferro, generando anche pericolo per l'incolumità di coloro che vi risiedevano, tale per cui urgevano lavori di manutenzione e messa in sicurezza al fine di ristabilire le normali condizioni.
Sempre sulla scorta della perizia di parte prodotta agli atti e redatta dal
C.T.P. NG. , si evidenziava che “per eliminare i danni testé Per_1
descritti e ripristinare le condizioni preesistenti all'interno dell'appartamento sarà necessario effettuare i seguenti lavori: rimozione dell'attuale controsoffittatura, ispezione e verifica della restante parte dei solai, risanamento del calcestruzzo ammalorato all'intradosso del solaio, risanamento porzioni di solaio parzialmente sfondellati, riposizionamento in traccia degli impianti elettrici,
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rifacimento parziale di intonaci, rifacimento delle camice di stucco tinteggiatura all'intradosso del solaio e delle pareti”.
Giova rievocare che, la sussistenza dei danni derivanti dai fenomeni infiltrativi provenienti dal lastrico solare condominiale, che hanno interessato l'appartamento dell'istante, è circostanza risalente all'anno
2017, e la mancata realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione, venne segnalata più volte all'amministratore p.t. del condominio, senza però che il Condominio si sia mai attivato efficacemente, nonostante l'esecuzione dei lavori di cui appresso: ciò ha comportato un evidente aggravamento delle condizioni di pericolo nonché igieniche, per i residenti l'appartamento.
Infatti, in data 25.10.2017, il affidava alla RT
società “AC” sede in Torre del Greco(NA), legalmente CP_2
rappresentata da , l'esecuzione di lavori condominiali Controparte_2
di ristrutturazione del corpo di fabbrica, nell'ambito dei quali, per quel che concerne il lastrico solare, erano previsti quelli relativi alla : rimozione completa del manto impermeabile, demolizione del massetto delle pendenze, messa in opera di telo in polietilene, realizzazione di nuovo massetto con interposta rete zincata, posa in opera di nuova guaina di impermeabilizzazione.
Veniva stabilito nell'ambito del suindicato contratto, la data di inizio e consegna dei lavori, ovvero veniva stabilito che l'inizio dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 20.11.2017.
Nonostante ciò è del tutto pacifico che i lavori non ebbero inizio tanto che in data 12.07.2018, l'istante (tramite pec inoltrata dal proprio difensore) sollecitava l'amministratore ad una verifica dell'immobile al fine di accertare l'entità dei danni chiedendo nel contempo il risarcimento degli stessi.
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Alla fine il contratto stipulato tra la “AC” e il CP_2
su mutuo accordo delle parti, fu modificato, RT
prevedendo la fissazione di una nuova data di inizio lavori e nuove modalità di pagamento come approvate nel corso dell'assemblea del
24.10.2018.
La società appaltatrice iniziava quindi a distanza di più di un anno, dalla già sussistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'istante al
Condominio, gli interventi commissionategli da quest'ultimo, sulla base di quanto disposto dal contratto di appalto stipulato in data
25.10.2017 e rettificato in data 30.11.2018: e se originariamente erano previsti lavori “radicali” che comportavano il rifacimento del massetto delle pendenze con rimozione del precedente e della sovrastante guaina) ora invece si prevedeva la “semplice” apposizione di 2 nuovi strati di guaina bituminosa al di sopra dell'impermeabilizzazione esistente.
Circostanza dirimente al fine di pervenire all'imputazione della responsabilità stante la sussistenza dei danni nell'appartamento dell'istante, è che, in data 22.07.2019, nel corso dell'assemblea condominiale, l'amministratore del , in luogo dei lavori CP_1
previsti nel contratto principale, suggerì ai condomini di limitare l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione alla sola apposizione di due guaine di asfalto, da sovrapporre a quella preesistente, e successiva applicazione di due mani di pittura protettiva senza eliminare il preesistente manto di asfalto e senza eseguire il rifacimento del massetto delle pendenze. L'assemblea all'unanimità deliberò quanto era stato proposto dall'amministratore (n.d.e.: verosimilmente il voleva evitare gli onerosi lavori di CP_1
completa rifazione)
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In virtù dell'aggravamento dei danni derivanti dai fenomeni infiltrativi sin qui delineati, l'istante in data 05.12.2019, conferì incarico all' NG.
per una consulenza tecnica al fine di accertare i danni subiti Per_1
nel suo appartamento a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare. A seguito degli accertamenti svolti vennero evidenziati evidenti deterioramenti ed ammaloramenti, tale per cui si necessitava di operazioni di ripristino e messa in sicurezza, oltre ad aver evidenziato danni all'impianto elettrico.
Susseguirono ulteriori diffide indirizzate al , rimaste CP_1
sempre inevase, tale per cui, la situazione di urgenza nel porre rimedio ai danni ricadenti sull'immobile di proprietà dell'istante comportò non solo l'aggravamento della situazione di pericolo ma fece sì che l'istante per il tramite del suo difensore agisse ai sensi degli artt. 669 quater c.p.c. e 700 c.p.c., per ottenere provvedimento che ordinasse al resistente Condominio di provvedere alla immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti all'interno del suo immobile.
I fatti di cui sopra oltre ad essere pacifici e già ben documentati sono confermati dalla CTU espletata nel giudizio cautelare in corso di causa.
Ed infatti, ha accertato che le infiltrazioni erano già in atto al momento dell'inizio dei lavori commissionati alla ditta “Allaviavosì” ed erano dovute alla carente protezione del lastrico solare già preesistente.
Orbene rispetto a tale situazione “originaria”, il , quale CP_1
custode dei beni e dei servizi comuni, era già obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi ultimi non recassero pregiudizio ad alcuno, nel mentre (come si è visto) esso è rimasto inerte nonostante le segnalazioni inviategli nel tempo dall'istante.
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Né i lavori commissionati alla ditta così” si sono rivelati un Pt_2
intervento efficace.
Infatti, in correlazione ai lavori di impermeabilizzazione originariamente eseguiti dalla Società appaltatrice e a quelli eseguiti in seguito alla delibera assembleare del 22.07.2019, con cui venne cambiata la tipologia degli interventi sul lastrico solare, le cause delle infiltrazioni “ulteriori” sono da ricondurre ad una carente esecuzione dei lavori di posa in opera della guaina di impermeabilizzazione, il cui distacco fra le giunture e la carente cura dei solini e dell'impermeabilizzazione nel bocchettone della pluviale hanno favorito un “aggravio” delle infiltrazioni già in atto.
Sulla scorta dei sopralluoghi svolti, il C.T.U., ha evidenziato come le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'istante sito al secondo piano del . RT
I danni come evidenziati (anche a seguito dell'ispezione svolta dal
C.T.P. NG. ) non sono stati originati dalla Società Per_1
appaltatrice “AC” in quanto sussistenti e precedenti al suo intervento, ma la cattiva esecuzione dei lavori da parte della stessa ne ha determinato l'incremento e quindi l'aggravamento.
Ed infatti, la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati alla società “Allaviacos ha comportato un CP_2
aggravio di una situazione come detto preesistente, non avendo risolto il problema infiltrativo in atto laddove la tipologia dei lavori commissionati avrebbe dovuto arrestare almeno temporaneamente le infiltrazioni.
Oltre a ciò il C.T.U. - rispondendo a preciso quesito - ha evidenziato
(con motivazione congrua e puntuale cui va fatto integrale riferimento) che i lavori originariamente previsti dal Condominio erano
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astrattamente idonei a risolvere il problema delle infiltrazioni, ma che invece quelli poi effettivamente commissionati alla così Parte_3
(con la modifica adottata nella delibera assembleare del 22.07.2019 - per evidenti motivi di risparmio da parte del Condominio) e consistenti nella sola posa in opera di nuovo manto di asfalto costituito da due guaine oltre pitturazione, di certo non sarebbero stati idonei sin ab origine a risolvere il problema delle infiltrazioni verificatosi nei sottostanti immobili.
In conclusione:
- le infiltrazioni erano chiaramente sussistenti (e piuttosto gravi come acclarato dal CTU, dal momento che avevano causato distacchi di intonaco e parti del soffitto tali da giustificare l'intervento dei VV.FF.);
- le stesse duravano già da almeno 1 anno prima dell'intervento effettuato dalla ditta AC;
- l'intervento commissionato in concreto dal Condominio alla ditta
AC (a differenza dell'originaria previsione) è consistito nella semplice posa in opera di un doppio strato di asfalto e nella relativa pitturazione (in precedenza era stato previsto di mettere il solaio “a nudo” ed effettuare altresì il rifacimento del massetto delle pendenze);
- tale intervento non avrebbe risolto radicalmente il problema delle lamentate infiltrazioni, ma verosimilmente avrebbe “stoppato” le infiltrazioni almeno per un certo periodo di tempo;
- tuttavia, la posa in opera della guaina è stata eseguita male
(determinando vari distacchi fra le giunture oltre a mancata corretta impermeabilizzazione dei punti “critici” come l'imbocco della
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pluviale). Le infiltrazioni si sono quindi ripresentate, aggravando i danni dell'attrice.
Orbene, in tema di appalto la consegna del bene all'appaltatore non fa venire meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che porvi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimenti degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo. (Cass. civ. III sez. n. 7553/2021)
Sul punto, “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051
c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore”. (Cass. civ. III sez. n. 31601/2021)
Il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza-come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore-sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi. (Cass. civ. sez. II, n.
14443/2010)
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Nonché, ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Cass. civ. sez. III n. 15734/2011)
Va osservato, in coerenza a quanto sin qui disposto, che già in linea astratta il lastrico svolge, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture sicché, quantomeno sotto tale profilo ed indipendentemente dall'avvenuta “consegna”- quale era di cantiere- all'appaltatore, per l'esecuzione dei lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con CP_1
conseguente permanenza, in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento. (Cass. civ. sez. III n. 15734/2011; Cass. civ. sez. un. N. 9449/2016; Cass. civ. sez. II n. 11671/2018)
Sul punto, va ribadito che, l'appalto dei lavori di manutenzione sulle parti comuni ad una ditta esterna, infatti, non fa venire meno gli obblighi di custodia e vigilanza sulle parti comuni del , CP_1
soggetto “custode delle parti comuni”. Pertanto, il può CP_1
essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., al posto della ditta appaltatrice o in solido con essa. Soltanto la prova del caso fortuito può esonerarlo dalle responsabilità.
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Sulla scorta di quanto detto, sussiste una responsabilità del CP_1
convenuto, ex art. 2051 c.c., giacché, in particolare, il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi ultimi non rechino pregiudizio ad alcuno. Ne consegue che, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle cose comuni ai condomini o ai terzi.
Nel caso de quo, il lastrico solare svolge una funzione di copertura del fabbricato con la conseguenza che, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a un condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; dunque, il , in CP_1
persona dell'amministratore che rappresenta i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, quale custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni subiti dai singoli condomini o da terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.
La responsabilità del sussiste poi (e non da ultimo) in CP_1
considerazione del fatto che le infiltrazioni erano già esistenti da almeno
1 anno (prima dell'intervento della convenuta) ed i danni Pt_3
all'appartamento dell'attrice erano già in corso.
Ciò risulta in maniera inequivocabile dalla CTP dep. da parte attrice, il cui sopraluogo (come si legge nella stessa) risulta effettuato il
27.11.2019 e quindi all'indomani dei lavori eseguiti dalla Ditta
“AC”.
Infatti il CTP dà atto di aver visto che il terrazzo era interessato da recenti interventi di impermeabilizzazione (verosimilmente non si erano ancora verificati i successivi fenomeni infiltrativi dovuti alla cattiva
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esecuzione dei lavori della Ditta. Il CTP riferisce solo di alcune macchie di infiltrazioni provenienti dal torrino scale).
Ed il CTP descrive bene i danni già esistenti allegando anche inequivocabili fotografie (predisponendo anche computo metrico per la loro riparazione pari ad € 16.477,88 oltre Iva).
Dal raffronto fra tali foto (ed il computo metrico) redatte dal CTP con quanto acclarato dal CTU si rileva una sovrapposizione dei danni, nel senso che il CTU ha rilevato danni che all'incirca erano stati già evidenziati dal CTP anche se gli stessi si sono evidentemente
“incrementati”.
Pertanto sussiste anche la responsabilità della Società appaltatrice
“AC” s.a.s. la quale sebbene sia subentrata successivamente al verificarsi dei fenomeni infiltrativi, non avendo eseguito a regola d'arte, come risulta da C.T.U., i lavori commissionategli inizialmente, ha aggravato la preesistente situazione causando ulteriori i danni nell'appartamento dell'istante, la cui causa è appunto, da rinvenire nelle infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare condominiale.
Dovendo quindi necessariamente “distinguere” i danni originari dall'aggravamento ritiene questo giudice, in mancanza di oggettiva e migliore quantificazione che a carico della “Allavia così” vada Pt_3
imputo il 25% dei danni complessivi, nel mentre il restante 75% va posto a carico del : ciò sia per il discorso sopra svolto (danni CP_1
piuttosto gravi già verificatisi prima dell'intervento della ditta - in gran parte coincidenti con quelli evidenziati dal CTU) e sia altresì perché il non solo ha colpevolmente procrastinato l'intervento di CP_1
riparazione, ma lo ho poi “ridotto” alla semplice posa di 2 ulteriori strati
18 R.G.A.C. n. 705/2020
di guaina bituminosa, che avrebbero solo avuto l'effetto palliativo di rimandare il problema.
Va infine rigettata la chiamata in garanzia fatta dalla ditta “AC” nei confronti dell (per la polizza assicurativa n. Controparte_3
404836336 polizza RC ). CP_10
Infatti la polizza in questione non garantisce il rischio da “responsabilità contrattuale” (nella specie per la cattiva esecuzione di un lavoro) bensì solo la responsabilità civile extracontrattuale per i danni eventualmente causati a terzi nell'esercizio della propria attività di impresa (caso classico: il danno causato a cose o persone per caduta di oggetti da un'impalcatura)
Ed infatti in polizza si legge che la stessa è prestata per garantire la RC
“..in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti all'attività descritta in polizza ed a quelli relativi ad ogni operazione ad essa complementare o accessoria purché pertinente
l'attività stessa”.
In definitiva:
- va innanzitutto confermata l'ordinanza cautelare resa in data 13.1.23 nel giudizio ex art. 700 cpc in corso di causa;
- il va condannato al pagamento in favore dell'attrice, a CP_1
titolo di risarcimento dei danni derivati all'appartamento, all'importo determinato dal CTU (che si fa integralmente proprio attesa la motivazione congrua e puntuale cui si rinvia) e pertanto alla somma di € 9.797,44 oltre IVA ed oneri tecnici ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
19 R.G.A.C. n. 705/2020
- l'impresa AC va condannata a rivalere il CP_11
delle somme che esso deve all'attrice in dipendenza
[...] CP_1
della presente sentenza (nulla dovrà l'impresa per i lavori di rifacimento al lastrico solare atteso che non erano stati preventivati lavori idonei alla corretta e definitiva eliminazione del problema);
- va rigettata la domanda di garanzia fatta dalla ditta AC nel confronti di Controparte_3
Spese di lite
Analogo criterio deve essere seguito per le spese (che si liquidano come in dispositivo ivi incluse quelle del sub-procedimento cautelare in corso di causa):
- il va condannato al pagamento di quelle sostenute CP_1
dall'attrice (con attribuzione in favore del Difensore dichiaratasi antistataria);
- la così va condannata a pagare il 25% di quanto il Pt_3 Pt_2
sarà tenuto a pagare complessivamente per le spese di CP_1
giudizio in favore dell'attrice;
- le spese fra e AC vanno integralmente CP_1 Pt_3
compensate in considerazione del fatto che gli stessi sono sostanzialmente “corresponsabili” delle infiltrazioni (ed il lo è in maggior misura); CP_1
- le spese della chiamata in garanzia vanno poste a carico della ditta AC---
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
20 R.G.A.C. n. 705/2020
- conferma l'ordinanza di condanna del all'esecuzione CP_1
dei lavori per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come resa in data 13.1.23 nel giudizio ex art. 700 cpc in corso di causa---
- condanna il RT
(in persona dell'amministratore pro-tempore), al pagamento
[...]
in favore dell'attrice della somma di € 9.797,44 a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni, oltre oneri tecnici (ed IVA a presentazione fattura) ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna la sas (in CP_2 Controparte_2
persona del legale rapp. pro-tempore) a rivalere il CP_11
di tutte le somme che esso deve all'attrice in virtù della
[...]
presente sentenza---
- condanna il RT
(in persona dell'amministratore pro-tempore), al pagamento
[...]
in favore dell'avv.ssa Anna Pizzo (difensore distrattaria) delle spese sostenute da parte attrice, ivi incluse quelle del procedimento cautelare, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre importo
Contributi Unificati, spese di CTP come da fattura, spese di CTU come liquidate in giudizio ed oltre oneri accessori come per legge---
- condanna la (in Controparte_2
persona del legale rapp. pro-tempore) al pagamento delle spese di giudizio in favore dell liquidandole in Controparte_3
complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge---
- compensa fra tutte le parti le restanti spese.
Torre Annunziata, lì 13.1.2025.
Il Giudice
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