Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 741/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 741/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- , parte rappresentata e difesa dall'Avv. PANELLA AN- Parte_1
TONIO ( , come da procura in calce a atto di riassunzione, con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Via Papa Giovanni XXIII 23, S.G.Vno. (Ar)
- parte attrice opponente -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : accertare la fondatezza dell' opposizione e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto, relativamente alla somma di € 25814,1. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare n. 741-1/23 R.G., oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art 93 cpc in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario”
E
- parte rappresentata e difesa dall'Avv. Borelli Se- Controparte_1 rena ( ), come da procura in calce a C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore, con domicilio eletto presso il suo studio in Viale Montegrappa 296 Prato - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “accerti e dichiari esistente in diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposto per l'importo del credito vantato pari ad € 25814,1;
1
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. , premesso che: il 15.02.2023 aveva Parte_1
ricevuto notificazione dall'Avv. (inizialmente in proprio ex art. 86 Controparte_1
c.p.c.) di atto di precetto per complessivi € 50.996,00, in virtù di Sentenza n. 290/2023 del
Tribunale di Firenze;
ne contestava la nullità e /o illegittimità parziale per mancata decurta- zione di € 25.181,90, già versati in forza di Ordinanza del Tribunale di Firenze ex art. 186- bis del c.p.c. del 15.11.2016. Ciò premesso, previa istanza di sospensione adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava: l'opposizione pur ammettendo l' erro- neità dell'importo precettato. Ne deduceva il rigetto in quanto vertente sull' an exequatur.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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L'opposizione proposta ex art. 615, co. 1, c.p.c. merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'opponente lamenta l'erroneità dell'importo ab origine precettato in quanto non re- cante decurtazione di quanto da lui versato nel corso del Procedimento n. 3801/2014 R.G. dinanzi al Tribunale di Firenze, nel corso del quale aveva versato, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., € 25.181,90 (doc. 3 e 4 citazione in opposizione).
Veniva verificato quanto sopra nella fase cautelare del presente giudizio, nella quale questo Tribunale sospendeva il titolo limitatamente all'importo di € 25.181,90 (somma
2 documentalmente accertata come già versata all'opposto), in accoglimento dell'istanza di parte opponente di sospensione del titolo azionato, con suo provvedimento del 13.04.2023.
La riscontrata erroneità della somma portata nel precetto non ne cagiona l'invalidità
(chiara l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità) ma ne provoca soltanto la parziale inefficacia per quanto eccedente la somma dovuta (cfr.
Cass. 2160/2013; Cass. 5515/2008; Cass. 2123/1998; Cass. 2938/1992), nella cui ridotta entità
(pari a € 50.996,00 meno 25.181,90 = € 25.814,10) il precetto conserva dunque piena effi- cacia.
Applicando il menzionato principio alla fattispecie concreta, si deve dunque ritenere che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale, per la somma eccedente.
Invero, nella memoria del 20.03.2024 di parte opposta si ammetteva la erroneità dell' indicazione della cifra rimasta da precettare, e veniva richiesta espressamente la conferma del rimanente importo di € 25.814,10 a favore dell'Avv. CP_1
Ne discende, pertanto, l'accoglimento della domanda di declaratoria della nullità par- ziale del precetto.
In accoglimento dell'opposizione, va in definitiva dichiarata l'insussistenza del di- ritto dell'Avv. di procedere in forza del precetto opposto nella misura eccedente CP_1
l' importo di € 25.814,10.
* * *
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa da 26.001,00 a 52.000,00, vengono liquidate in com- plessivi € 7.616,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato dichiara- tosi antistatario.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità dell'atto di precetto, relativamente alla somma di €
25.814,10;
- Condanna alle spese di giudizio per € 7.616,00 oltre ac- Controparte_1
cessori, con distrazione, come da motivazione;
Arezzo, 10/02/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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