Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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r.g. 2/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 2/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Ancona, Viale della Vittoria n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Claudio
Freddara che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Frisina come da procura in calce all'opposizione;
- ATTORE/opponente -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona alla Via Lamaccio n. 1 presso lo studio dell'avv. Armando Valeri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;
- CONVENUTO/opposto-
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
177/2021 del 15.11.2021, notificato in data 19.11.2021, con il quale si ingiunge all'opponente di pagare alla società la Controparte_1
somma di € 36.600,00 oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria liquidate in € 1.305,00 per onorari, rimborso forfetario al 15% ed
€ 286,00 per esborsi, accessori come per legge.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che:
- l'asserito credito per cui è causa trae origine dall'accordo raggiunto dalle parti con “ Parte_2 impianti fotovoltaici” sottoscritto in data 16/06/21, avente ad oggetto la gestione completa dell'iter autorizzativo per lo sviluppo dell'impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Montenero di
Bisaccia denominato per circa 12MWp complessivi”; Contr
- l'incarico in questione era a sua volta stato commissionato alla dalla Società Risen Energy Ltd. Di Hong Kong, circostanza nota alla subappaltatrice;
- l'art. 9 dell'accordo, rubricato “Modalità di pagamento”, prevedeva:
“I compensi per le attività/servizi oggetto del presente incarico di cui al paragrafo precedente saranno erogati, previa accettazione da parte della Committente del progetto presentato, secondo le percentuali e milestone di seguito indicate riferite a ciascun progetto:
A. 3.000 €/MWp alla firma dell'accordo
B. 4.000 €/MWP alla presentazione del progetto definitivo
C. 5.000 €/MWP alla presentazione del progetto in regione
D. 5.000 €/MWP all'ottenimento dell'AU
E. 3.000 €/MWP a 120 giorni dall'ottenimento dell'AU”;
- dopo la sottoscrizione del contratto, la committente principale ha chiesto che il progetto definitivo venisse effettuato entro il giorno Contr 31/07/21, circostanza e condizione che la ha subito comunicato
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alla dapprima per le vie brevi quindi anche per iscritto;
CP_1
- la non è stata in condizione di assolvere alla suddetta richiesta CP_1 nei tempi richiesti, né di indicare in ogni caso i tempi necessari all'espletamento dell'incarico; Contr
- la società Società Risen Energy Ltd. ha revocato l'incarico alla che quindi a sua volta è stata costretta a revocarlo alla CP_1
Contr
- con comunicazione email del 05/08/21, la dava atto alla controparte della intervenuta revoca da parte della committente principale, del rilevante danno economico per ciò subito e quindi revocava formalmente l'incarico alla e la invitava ad emettere CP_1 la nota di credito per la fattura emessa;
- con email a firma del sig. del 14/08/21, pur sostenendo la Parte_3
propria diligenza, la odierna opposta prendeva atto della revoca, anzi la accettava, non ne contestava l'efficacia e si limitava a richiedere il rimborso dei costi sostenuti, evidenziando altresì la inefficacia del contratto sottoscritto dalle parti;
- con pec del 31/08/21 a mezzo dell'Avv. Armando Valeri, la CP_1
cambiava posizione e, dichiarando illegittima la revoca, chiedeva il pagamento della somma di complessivi € 42.000,00, di cui € 36.600,00
a titolo di compensi maturati ed € 6.000,00 quale rimborso delle spese;
- con lettera del 16/09/21, si riscontrava la predetta diffida ribadendo le evidenti responsabilità della odierna opposta e quindi la legittimità della revoca, evidenziava l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'importo relativo ai compensi, mentre riconosceva dovuta la somma richiesta a titolo di spese, sempre ove le stesse fossero state documentalmente giustificate e manifestando infine la volontà di addivenire ad una composizione bonaria della questione.
Pertanto, l'attrice concludeva rilevando l'assenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendoci un credito certo,
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liquido ed esigibile e, ad ogni modo, il contratto tra le parti, seguendo le sorti dell'appalto principale, doveva ritenersi sciolto.
Con comparsa del 6.5.2022 si costituiva la società Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda.
[...]
In particolare, la società rilevava come i compensi richiesti riguardavano attività già effettivamente compiuta e che il contratto sottoscritto era pienamente efficace tra le parti e non subordinato all'appalto conferito alla Contr
In seguito alla celebrazione della prima udienza, con ordinanza del
16.5.2022 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante audizione testi nonché con l'acquisizione di documentazione.
Dopo l'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la verifica della legittimità della richiesta di pagamento della di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 177/21 emesso nei confronti dell'opposta
[...]
Parte_1
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ. Sez. II,
Ord., (ud. 27/02/2019) 16-05-2019, n. 13240; Cass. n. 2421 del 2006).
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Occorre verificare, dunque, l'esistenza del contratto, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione e la sussistenza del diritto al pagamento da parte dell'opponente o l'eventuale esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
A sostegno della pretesa, l'opposta produce il contratto di prestazione regolarmente sottoscritto tra le parti il 16.6.2021 avente ad oggetto
“gestione completa dell'iter autorizzativo e nella redazione, nelle eventuali integrazioni e disbrigo di tutte le pratiche, relazioni tecniche e specialistiche e quant'altro necessario al completamente dell'iter ai sensi del combinato disposto degli art. 23 e 27 bis del D.lgs n.152/2006 (Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale P.A.U.R.) e al conseguente ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e pubblicazione del provvedimento P.A.U.R. nel rispetto della legislazione e Normativa Tecnica vigente ed applicabile, e parimenti al positivo disbrigo e completamento di tutti gli eventuali endoprocedimenti del caso
(per esempio la Valutazione di Impatto Ambientale, Verifica di Compatibilità
Ambientale o Valutazione d'Incidenza, autorizzazione degli accessi al campo o dei cavidotti di collegamento o di altre opere connesse…) per lo sviluppo dell'impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Montenero di Bisaccia, denominato per circa 12MWp complessivi (nel seguito l'Impianto), fatte salve le esclusioni nel seguito indicate.”
Il prezzo per le prestazioni offerte veniva quantificato in € 20.000,00 + iva per ciascun MWe oggetto di istanza di P.A.U.R. e, secondo l'art. 9 del suddetto accordo, saranno erogati previa accettazione da parte della
Committente del progetto presentato, secondo le percentuali e milestone indicate riferite a ciascun progetto e, nello specifico:
“A. 3.000 €/MWp alla firma dell'accordo
B. 4.000 €/MWp alla presentazione del progetto definitivo Enel
C. 5.000€/MWp alla presentazione del progetto in Regione per l'AU
D. 5.000 €/MWp all'ottenimento dell'AU
E. 3.000 €/MWp a 120 giorni ottenimento AU”.
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La società dunque, in data 2.7.2021, emetteva Controparte_1
la fattura n. 19/21 per € 30.000,00 più IVA (6.600,00) relativa alla
“Progettazione e gestione iter autorizzativo di un impianto fotovoltaico da 10MW sito nel comune di Montenero di Bisaccia CB_Incarico sottoscritto il 16.06.2021 di cui all'art.
9.A.”.
Pertanto, il compenso di cui al decreto ingiuntivo opposto richiesto dalla società ha ad oggetto unicamente l'importo di cui al punto A CP_1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto.
Secondo parte opponente, tuttavia, stante la mancata comunicazione da parte della in ordine ai tempi per la presentazione del progetto CP_1 di cui all'accordo e l'avvenuta risoluzione del contratto da parte della società Risen Energy Ltd. Di Hong Kong che aveva conferito incarico di Contr gestione e realizzazione impianto alla l'incarico professionale del
16.1.2021 era stato revocato alla società opposta in data 5.8.2021 con sua relativa accettazione.
In primo luogo, occorre rilevare che nel caso di specie nessuna conseguenza giuridica rispetto all'accordo stipulato dalle parti può avere l'avvenuta perdita del contratto di appalto da parte della società
[...] in merito all'impianto, posto che nell'accordo Parte_1
sottoscritto alle odierne parti non si fa assoluto riferimento a tale presupposto per la valida istaurazione e conservazione del rapporto tra la e la . Parte_1 CP_1
In secondo luogo, se è chiaro che l'incarico professionale è venuto meno per recesso da parte della , regolarmente accettato dalla Parte_1
(circostanza non contestata), occorre verificare se quest'ultima CP_1
ha comunque maturato il compenso di cui al decreto ingiuntivo opposto che riguardava, come detto, solo quanto riportato al punto A della clausola 9 dell'accordo.
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Come sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto si fonda sulla fattura n.
19/21 del 2.7.2021 emessa dalla sulla base di Controparte_1 quanto statuito al punto A dell'art. 9 dell'accordo.
Com'è noto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Ciò posto, nel caso di specie occorre verificare se è vi è prova del diritto ad ottenere la prestazione, non potendo la fattura essere prova della corretta
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esecuzione della prestazione da parte della e Controparte_1
dell'esistenza del diritto ad ottenere il pagamento.
Orbene, analizzando la clausola di cui al punto A) del citato accordo, se è vero che è espressamente previsto un compenso di 3.000 €/MWp alla firma dell'accordo, il testo dell'intera clausola appare ambiguo.
L'art. 9, infatti, prevede che “I compensi per le attività/servizi oggetto del presente incarico di cui al paragrafo precedente saranno erogati, previa accettazione da parte della Committente del progetto presentato, secondo le percentuali e milestone di seguito indicate riferite a ciascun progetto… I suddetti compensi si intendono oltre I.V.A. e dovranno essere corrisposti, previa emissione di regolare fattura e pagati entro 30 giorni data fattura. Resta inteso che i compensi saranno maturati, e dunque riconosciuti come pagabili, solo al raggiungimento della relativa milestone di pagamento.”
La clausola indicata, dunque, appare contraddittoria laddove prevede il pagamento, alla firma dell'accordo, di un compenso di € 3.000/MWp per poi prevedere che ogni compenso sarà erogato “previa accettazione da parte della Committente del progetto presentato” ossia la come Parte_1 espressamente indicato all'art. 1 del medesimo accordo, nonché che “i compensi saranno maturati e dunque riconosciuti come pagabili al raggiungimento della relativa milestone di pagamento”.
Dal tenore letterale della clausola, dunque, sembrerebbe che il pagamento dei compensi per l'incarico affidato alla sarebbero subordinati CP_1
al raggiungimento della milestone di pagamento e all'approvazione del progetto da parte della in palese contrasto con Parte_1
l'indicazione di cui al punto A che prevede invece il pagamento di una somma alla firma dell'accordo.
Nel dubbio, in ordine alla corretta interpretazione della volontà della parti
è chiaro che occorre dare prevalenza ad un'interpretazione meno gravosa per la parte obbligata, in questo caso Parte_1
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Pertanto, in assenza della prova del raggiungimento della milestone di pagamento e dell'approvazione del progetto da parte della Parte_1 non è possibile affermare l'esistenza del diritto al pagamento del
[...]
compenso in favore della Controparte_1
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che la clausola in esame prevedesse il pagamento alla firma dell'accordo, non è chiara la quantificazione e l'esigibilità del credito richiesto dalla società opposta.
Invero, la clausola di cui all'art. 9 punto A), come già ampiamente esposto, prevede il pagamento, alla firma dell'accordo, di un compenso per €
3000/MWp e viene calcolato dalla per senza tuttavia CP_1 Pt_4 alcuna traccia di come tale calcolo sia stato effettivamente svolto.
Inoltre, non vi è alcuna prova dell'effettiva attività di consulenza espletata dalla società opposta, non essendo sufficiente quanto dichiarato in sede testimoniale da all'udienza del 3.7.2023 in quanto, non Testimone_1
solo le sue dichiarazioni sono poco attendibili posto che lo stesso è collaboratore della società convenuta e potrebbe dunque avere un interesse a favorire la predetta società, ma comunque sono dichiarazioni generiche e prive di qualsivoglia riscontro documentale sulla concreta attività svolta dalla società convenuta rispetto all'accordo intercorso.
Del resto, appare quantomeno anomalo che lo stesso legale rappresentante della società, al momento della corrispondenza con la in Parte_1
ordine agli effettivi tempi di adempimento della prestazione, quantifichi l'attività di cui al punto A) dell'art. 9 in € 6.000 (nella mail del 5.8.2021 inviata dal legale rappresentante della al legale Controparte_3
della si legge chiaramente “l'accordo prevede il Parte_1
pagamento di un acconto di € 3.000/MW pari ad € 6.000…”cfr. allegato n. 4 parte opponente) considerando che aveva già emesso fattura per € 30.000 più iva.
In conclusione, l'opposizione va integralmente accolta, mancando la prova del diritto di credito vantato dalla società opposta.
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Stante la difficoltà delle questioni trattate, si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara illegittimo e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
177/21 del 15/11/21, depositato in Cancelleria il 16/11/21, notificato il 19/11/21, emesso in favore di con il Controparte_1 quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 36.600,00 oltre interessi e spese;
- Compensa le spese di lite.
Sulmona, 26.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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