Art. 2.
La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444 , concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue:
"Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici".
Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444 , concernente il coke di petrolio calcinato, e' modificata come segue:
"Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi, di carbone per forni elettrici".
Quantita' minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.