Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05051/2025REG.PROV.COLL.
N. 04812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2024, proposto da
EF IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrocielo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Provinciale Motorizzazione Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda) n. 00863/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castrocielo e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Basile e Di Sotto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di LA ha respinto il ricorso proposto da EF IA contro il Comune di Castrocielo per l’annullamento del provvedimento del 27 aprile 2022 prot. 4529, col quale il responsabile del SUAP ha disposto l’archiviazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di NCC con autovettura con conducente e del provvedimento di annullamento e preavviso di diniego prot. 2841 del 17 marzo 2022, relativo al rilascio del nulla osta all’immatricolazione di autovettura in servizio di NCC.
1.1. La sentenza riassume nei seguenti termini i fatti esposti e le deduzioni del ricorrente EF IA:
- che era in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, necessaria per esercitare l’attività di NCC;
- che nel 2015 aveva presentato al Comune di Castrocielo domanda per la partecipazione ad un concorso per titoli ed esami per il rilascio di un’autorizzazione di NCC con autovettura;
- che, a seguito dello svolgimento del concorso, era risultato assegnatario di un’autorizzazione di NCC, giusta determinazione dirigenziale n.134/610 del 2019 e determinazione di rettifica n.136/619 del 2019;
- che aveva presentato la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione di NCC e il SUAP di Castrocielo in data 30 settembre 2020 aveva rilasciato il nulla osta all’immatricolazione dell’autovettura Renault NE tg CW969PE per il servizio di NCC, con protocollo n. 7732;
- che, dopo il rilascio del nulla osta all’immatricolazione della vettura indicata, aveva avuto la necessità di sostituire la stessa con altra, sicché in data 21 ottobre 2021 aveva presentato al SUAP la CI per la sostituzione dell’autovettura Renault NE con l’autovettura Alfa Romeo tg BM663YK, da abbinare all’autorizzazione di NCC n. 4;
-che, in data 22 febbraio 2022, aveva comunicato sempre tramite CI al SUAP il conferimento dalla Cooperativa Mobilità Trasporti Viaggiatori –M.T.V. alla Cooperativa Progetto Rinascita 2021 dell’autorizzazione, contestualmente segnalando la sostituzione della Alfa Romeo con un’Audi A 8 tg CR825XW, per la quale era stata presentata CI per ottenere il nulla osta all’immatricolazione da abbinare all’autorizzazione NCC n.4;
-che, con preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 del 17 marzo 2022, il SUAP aveva comunicato al ricorrente che, allo stato, era stato rilasciato solo un nulla osta all’immatricolazione di diversa vettura (Renault NE tg W969PE) e che non vi era alcun collegamento tra la vettura Alfa Romeo e l’autorizzazione n.4 in via di rilascio;
-che tale comunicazione veniva riscontrata dal ricorrente con pec del 28 marzo 2022, con la quale veniva chiarito che la CI unica presentata in data 22 febbraio 2022 riguardava in primis proprio la richiesta di sostituzione della vettura Alfa Romeo con altra vettura e, precisamente, con l’Audi A 8 tg CR825XW e, secondariamente, il conferimento dell’autorizzazione di NCC alla Cooperativa Progetto Rinascita 2021, con richiesta di procedere alla revoca della comunicazione del 17 marzo 2022 ed alla conferma della validità della CI del 22 febbraio 2022;
-che, con provvedimento del 27 aprile 2022, il SUAP aveva confermato l’inibitoria della CI del 22 febbraio 2022, classificandola come archiviazione della pratica di rilascio dell’autorizzazione;
- che tale provvedimento, unitamente al relativo preavviso, era illegittimo per violazione dell’art. 85, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) e della l. 21/1992, avendo il Comune confuso il rilascio del nulla osta all’immatricolazione di autovettura in servizio di NCC con il rilascio dell’autorizzazione di NCC che, invece, era provvedimento presupposto e propedeutico al rilascio del nulla osta ed all’immatricolazione della vettura, nel senso che, in assenza di autorizzazione di NCC, non poteva aversi alcun nulla osta all’immatricolazione.
Quest’ultima deduzione era posta a fondamento del ricorso proposto dal signor IA sia contro l’atto del 17 marzo 2022 che contro il provvedimento del 27 aprile 2022.
1.2. Data tale impugnazione, il tribunale ha preliminarmente esaminato e ritenuto fondata l’eccezione del Comune resistente di irricevibilità del ricorso avverso l’atto del 17 marzo 2022 nella parte in cui aveva annullato il nulla osta concesso al ricorrente all’immatricolazione della Renault NE tg CW969PE del 30 settembre 2020.
In proposito, ha dato atto che fosse incontestato che il provvedimento era stato regolarmente comunicato al ricorrente nella stessa data del 17 marzo 2022 e che invece il ricorso introduttivo era stato notificato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
1.3. Nel merito – dopo avere assorbito un’ulteriore eccezione preliminare del Comune di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe già rilasciato nei suoi confronti l’autorizzazione NCC attraverso il precedente nulla osta emesso in suo favore il 30 settembre 2020 e che perciò sarebbero state legittime le due CI presentate rispettivamente in data 21 ottobre 2021 e in data 22 febbraio 2022.
Il tribunale ha escluso l’asserita coincidenza tra nulla osta ed autorizzazione, supportando la decisione con quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 21 del 1992, che definisce le competenze comunali nell’ambito degli autoservizi pubblici non di linea, nonché con le disposizioni contenute nel bando di concorso del 15 ottobre 2015 del Comune di Castrocielo per l’assegnazione di otto autorizzazioni di noleggio con conducente (artt. 11, comma 3, e 13) e nel regolamento comunale NCC approvato con delibera di C.C. n. 3 del 3 febbraio 2015 (art. 14).
Ha poi affermato che “ le disposizioni richiamate, precipitato della normativa primaria, prescrivono quindi un provvedimento espresso di autorizzazione, distinto e successivo al nulla osta propedeutico alla sola immatricolazione. Tanto si giustifica nell’ottica di assicurare uno spazio di verifica dei requisiti tecnici del veicolo indicato dal concorrente, riservato alla Motorizzazione. ”.
1.3.1. Ha quindi constatato che, nel caso di specie:
- dal nulla osta del 30 settembre 2020 si evinceva chiaramente che l’autovettura destinata all’attività di NCC era stata indicata dal ricorrente nella Renault NE tg W969PE e che a tale vettura era stata associata l’autorizzazione n. 4 il cui rilascio era esplicitamente subordinato all’esito positivo del controllo dei requisiti di legge e di regolamento;
- nella successiva CI del 21 ottobre 2021 presentata al fine di sostituire la vettura NE (oggetto del nulla osta) con la vettura Alfa Romeo tg BM663YK il ricorrente affermava – erroneamente - di essere già titolare dell’autorizzazione n. 4 mentre invece, a quel momento, il Comune aveva solo rilasciato il nulla osta propedeutico al futuro rilascio di tale autorizzazione;
- parimenti era a dirsi per la successiva CI del 22 febbraio 2022 presentata per sostituire la vettura Alfa Romeo con la vettura l’Audi A 8 tgCR825XW, sempre sull’erroneo presupposto che il ricorrente fosse già in possesso dell’autorizzazione ancora non rilasciata dal Comune.
Ritenendo perciò non consolidate le CI, per carenza dei presupposti di legge (in quanto “ in mancanza del perfezionarsi del procedimento di autorizzazione, il ricorrente non avrebbe potuto presentare CI per modificare il veicolo impiegato nella propria attività di cui l’autorizzazione in discorso costituisce, inter alia, presupposto ”), il tribunale ha concluso che il Comune di Castrocielo avesse “ correttamente archiviato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione n.4 […]”.
1.4. Il ricorso è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto.
1.4.1. Le spese processuali sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
2. Il signor EF IA ha proposto appello con tre motivi e riproposizione della domanda risarcitoria.
L’Ufficio provinciale della Motorizzazione di Frosinone ha depositato atto di costituzione di mera forma, con l’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
Il Comune di Castrocielo si è costituito per resistere all’appello in data 1° luglio 2024 ed ha depositato memoria di costituzione e documenti in data 4 luglio 2024.
2.1. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria di replica dell’appellante in data 27 febbraio 2025.
2.2. Il Comune di Castrocielo ha depositato in data 3 marzo 2024 istanza di stralcio della replica di controparte.
Tale istanza va accolta.
La memoria definita “di replica” è stata depositata dall’appellante in assenza di memoria difensiva della parte appellata e pertanto è da considerarsi come memoria difensiva di risposta alla memoria di costituzione del Comune di Castrocielo del 4 luglio 2024.
Dato ciò, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., avrebbe dovuto essere depositata entro i trenta giorni liberi prima dell’udienza del 20 marzo 2025; il deposito – effettuato invece entro i venti giorni liberi prima – è da considerarsi tardivo. Invero, sempre ai sensi della richiamata disposizione processuale, fino a venti giorni liberi prima dell’udienza è consentito soltanto il deposito di “ repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza […]” (art. 73, comma 1, ult.inc., c.p.a.).
Ne consegue che, in mancanza di tali “nuovi” documenti e “nuove” memorie, le repliche non sono ammesse (cfr. Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2017, n. 5676).
3. I tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo ( Negazione della giurisdizione, violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ammissibilità e procedibilità del ricorso (d.lgs. 104/2010 art. 35), dell’art. 19 della L. 241/1990, carenza di interesse all’impugnativa in parte qua del preavviso del 17/03/2022, travisamento dei fatti, motivazione erronea ), l’appellante censura la dichiarazione di irricevibilità del ricorso con riguardo all’atto del 17 marzo 2022.
L’appellante evidenzia che egli non ha impugnato tale atto perché non vi aveva interesse, dato che la vettura Renault NE targata CW969PE - cui l’annullamento del 17 marzo 2022 si riferiva - era stata “sostituita” con la CI del 21 ottobre 2021. Quindi, ribadisce che non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare l’annullamento del precedente nulla osta all’immatricolazione di detta autovettura, in quanto non sarebbe stato di pregiudizio rispetto alle CI presentate il 21 ottobre 2021 e il 22 febbraio 2022; a maggior ragione considerando che la vettura oggetto della prima di tali ultime due CI (cioè l’ALFA ROMEO targata BM663YK) era stata, a sua volta, sostituita da quella oggetto della seconda CI (cioè l’AUDI A8 targata CR825XW).
Il ricorrente evidenzia quindi il proprio unico interesse al nulla osta per l’immatricolazione di tale ultimo veicolo.
3.2. Col secondo motivo ( Violazione e falsa applicazione di legge (241/1990), travisamento dei fatti, motivazione erronea della sentenza impugnata ), l’appellante sostiene che la sentenza avrebbe fatto cattiva applicazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di CI, nella parte in cui ha affermato che esso non troverebbe applicazione nel caso de quo , in quanto il rilascio dell’autorizzazione, anche dopo la conclusione del procedimento concorsuale, deve avvenire con un provvedimento esplicito dell’amministrazione procedente, non sostituibile dalla CI.
Per contro, secondo l’appellante, una volta che la fase concorsuale si era conclusa con i provvedimenti definitivi di cui alle relative determinazioni dirigenziali, la fase di “mero rilascio del titolo autorizzatorio” sarebbe stata sostituibile con la CI, in quanto il rilascio dell’autorizzazione sarebbe subordinato al mero accertamento dei requisiti e presupposti di legge e del regolamento.
Ad avviso della parte appellante, non deporrebbero in senso contrario né le disposizioni normative e regolamentari richiamate in sentenza né la circostanza che il nulla osta all’immatricolazione della vettura Renault NE tg. W969PE fosse stato annullato ovvero che fosse stata presentata la CI del 21 ottobre 2021, in quanto superate dalla CI del 22 febbraio 2022.
3.3. Col terzo motivo ( Mancato esame e/o rigetto del primo motivo di ricorso di primo grado per “violazione falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento (L. 241/1990), della L. 21/1992, degli artt. 82, comma 5 e 85, comma 4, del codice della strada, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, motivazione erronea e/o contraddittoria perplessità dell’azione amministrativa, errata valutazione della CI, eccesso di potere ), l’appellante ripropone le censure del primo grado.
Dopo aver esposto i fatti come già riepilogati nella sentenza gravata (e sopra riportati), denuncia che il preavviso di rigetto della CI da lui presentata il 22 febbraio 2022 – di cui alla comunicazione del 17 marzo 2022 – sarebbe stato privo di motivazione, con grave difetto di istruttoria: l’amministrazione comunale non avrebbe considerato la volontà del ricorrente, espressa tramite CI, di conferimento dell’autorizzazione ad un nuovo soggetto (la Cooperativa Progetto Rinascita 2021) con abbinamento di una nuova vettura (una Audi 8, targata CR825XW, telaio WAUZZZ8EX5A101076), con ciò azzerando tutte le precedenti richieste, non concluse -secondo il ricorrente- a causa del grave ritardo con cui il SUAP di Castrocielo aveva lavorato le pratiche.
3.3.1. A maggior ragione sarebbe illegittimo il provvedimento - qualificato dal ricorrente “di inibitoria della CI del 27 aprile 2022” - perché - malgrado sopravvenuto alla presentazione delle osservazioni da parte del ricorrente in data 28 marzo 2022, quindi entro i 10 giorni dal 17 marzo dello stesso anno - vi si leggerebbe che l’istruttoria condotta dal SUAP non era riuscita a chiarire i fatti, al fine di associare il nulla osta all’immatricolazione della vettura di NCC con l’autorizzazione n. 4.
L’appellante prosegue osservando che se il SUAP non avesse avuto chiari i presupposti della CI del 22 febbraio 2022 non avrebbe dovuto adottare “l’inibitoria”, ma una richiesta di conformità, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
Evidenzia quindi un errore di fatto nell’ultimo provvedimento, in quanto si riferisce ad un’istanza del 30 novembre 2020 acquisita al protocollo del Comune al n. 9619, riferita ad una Mercedes targata FE033AS, senza che il ricorrente avesse mai presentato detta istanza né mai posseduto tale autovettura; parimenti, non sarebbe stata riferibile al ricorrente la nota di risposta del Comune prot. 10599 del 28 dicembre 2020, citata sempre nel provvedimento del 27 aprile 2022.
4. I motivi non sono complessivamente meritevoli di accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata, sebbene necessiti della parziale correzione di cui appresso.
4.1. Svoltasi la vicenda amministrativa secondo la successione degli atti e dei provvedimenti indicati dal ricorrente, va precisato che l’atto del 17 marzo 2022 si compone di due parti:
- la determinazione di annullamento in autotutela del nulla osta all’immatricolazione prot. n. 7732 del 30 settembre 2020 dell’autovettura Renault KMR205;
- la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 relativa alla CI di “variazione di attività per conferimento” dell’autorizzazione NCC in cooperativa e/o consorzio del 22 febbraio 2022.
Si evince dal tenore del ricorso in primo grado che il signor IA - pur avendo inserito in epigrafe la richiesta di annullamento “ del provvedimento di annullamento e del preavviso di diniego prot. 2841 del 17 marzo 2022, relativo al rilascio del nulla osta all’immatricolazione di autovettura in servizio di ncc (allegato n. 2) ” - non intese impugnare la determinazione di annullamento in autotutela - cui infatti non sono riferite le deduzioni in diritto del corrispondente motivo di ricorso - ma soltanto la “comunicazione” dei motivi ostativi riferiti all’ultima CI presentata in ordine di tempo.
Sebbene il preavviso di rigetto sia atto endo-procedimentale non impugnabile autonomamente, si evince altresì dal tenore del ricorso che esso è stato fatto oggetto dell’impugnazione, rivolta in principalità avverso il “provvedimento di archiviazione” del 27 aprile 2022, perché quest’ultimo richiama nella parte motiva le ragioni ostative già comunicate all’interessato appunto con la nota del 17 marzo 2022.
Va quindi dato atto che - come esplicitato col primo motivo di appello – il provvedimento di annullamento in autotutela del nulla osta all’immatricolazione della prima autovettura indicata dal ricorrente è definitivo perché il signor IA non lo ha mai impugnato, non avendovi interesse. Pertanto, la dichiarazione di irricevibilità contenuta nella sentenza di primo grado - pur non essendo in sé lesiva nei confronti del ricorrente - merita di essere corretta nei termini di cui sopra.
4.2. Tuttavia, dato comunque per confermato il detto annullamento in autotutela, nel merito la decisione di rigetto del ricorso va integralmente confermata.
La tesi di fondo sostenuta da ricorrente – riproposta, sotto profili parzialmente diversi, col secondo e col terzo motivo di appello - è che, una volta conclusa la fase concorsuale con i provvedimenti definitivi di cui alla determinazione dirigenziale n. 134/610 del 2019 ed alla determinazione di rettifica n. 136/619 del 2019, il titolo autorizzatorio avrebbe potuto essere sostituito con la CI (come da secondo motivo) o comunque sarebbe stato dato per presupposto dallo stesso Comune nel momento in cui ha rilasciato il nulla osta per l’immatricolazione della vettura in servizio di NCC del 30 settembre 2019 prot. n. 7732, tanto da potersi sostenere una sorta di coincidenza tra nulla osta ed autorizzazione (come da terzo motivo, riproduttivo delle censure del primo grado).
L’assunto è infondato sotto tutti i profili.
Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con apposito provvedimento espresso da parte del Comune - non sostituibile con CI né con altro provvedimento tacito - è prescritto in primo luogo dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e poi dalle disposizioni richiamate dalla difesa civica e riportate nella sentenza appellata; e precisamente:
- l’art. 11, comma 3, del bando prevede che l'assegnazione ed il rilascio della licenza e dell'autorizzazione sono subordinati alla presentazione di ulteriore documentazione, tra cui la carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio;
- l’art. 13 del bando rinvia per quanto non previsto al regolamento comunale NCC approvato con delibera di C.C. n. 3 del 3 febbraio 2015;
- l’art.14, comma 1, di quest’ultimo regolamento indica in 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso il termine per produrre i documenti sui requisiti dichiarati;
- lo stesso art. 14, comma 2, stabilisce che, “ contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio rilascia il nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare tutte le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento ”;
- il successivo comma 3 prevede che, “ entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate con determinazione del Responsabile del Servizio ”.
E’ quindi necessaria siffatta ultima determinazione perché l’autorizzazione NCC possa essere considerata rilasciata ed efficace.
4.2.1. Precisato che il fondamento normativo del potere regolamentare comunale si rinviene nell’art. 5 della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 (in particolare, art. 5 lettera d, che demanda all’ente locale di stabilire con regolamento, tra l’altro “ d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ”), il richiamato impianto del regolamento del Comune di Castrocielo non potrebbe reputarsi superato dalla norma del Codice della Strada posta a fondamento del ricorso del signor IA.
Si tratta dell’art. 85, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che prevede che “ la carta di circolazione di tali veicoli [n.d.r. cioè di quelli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, tra cui le autovetture, ai sensi del comma 2] è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio ”.
La ratio della disposizione va individuata tenendo conto di quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 85, secondo cui “ Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia ” e dall’art. 8, comma 1, della legge quadro n. 21 del 1992 secondo cui “ La licenza [n.d.r. per il servizio taxi] e l'autorizzazione [per il servizio di n.c.c.] sono riferite ad un singolo veicolo o natante ”.
Si evince perciò che la previsione dell’art. 85, comma 3, del Codice della strada è finalizzata a consentire l’abbinamento di un determinato veicolo ad una determinata “licenza d’esercizio” sin da quando l’Ufficio della Motorizzazione competente rilascia la carta di circolazione, in modo da riservare a tale Ufficio il controllo di competenza sulle caratteristiche tecniche del veicolo, anche ai sensi dell’art. 82, comma 5, del Codice della strada e del relativo regolamento.
La richiamata normativa regolamentare del Comune di Castrocielo non contraddice, ma anzi asseconda detta ratio , prevedendo il rilascio di un nulla-osta all’immatricolazione: si tratta infatti di un provvedimento comunale, a sua volta espresso, che “anticipa” l’abbinamento autovettura-autorizzazione. Infatti, subordina il rilascio del provvedimento espresso di autorizzazione alla condizione che il veicolo sia stato immatricolato, così riservando i dovuti controlli sulle caratteristiche tecniche dell’autovettura all’Ufficio della motorizzazione competente.
4.2.2. Si tratta di una normativa regolamentare che, come detto, era espressamente richiamata dal bando di concorso; quest’ultimo, per di più, come pure detto, subordinava il rilascio dell’autorizzazione all’immatricolazione della specifica autovettura destinata al servizio di NCC da autorizzare, senza che né il bando né il regolamento richiamato siano stati fatti oggetto di censure da parte ricorrente.
4.3. Il Comune di Castrocielo ha tenuto una condotta conforme alle menzionate disposizioni, dato che:
- con la nota del 30 settembre 2020 il SUAP ha rilasciato il nulla osta all’immatricolazione della prima autovettura indicata dal signor IA – vincitore del concorso per l’assegnazione di una delle otto autorizzazioni messe a bando – con la precisazione che l’autorizzazione (effettivamente indicata come la “n.4”, ma in via di anticipazione, al solo scopo di realizzare l’abbinamento con l’autovettura) – “ …sarà rilasciata previa verifica di tutti i requisiti di legge … ” e che “ il Signor IA EF è tenuto a inoltrare a questo Servizio Copia della Carta di circolazione rilasciata dalla competente Motorizzazione Civile ad avvenuta immatricolazione del suddetto veicolo ”.
L’interessato non avrebbe pertanto potuto nutrire alcun dubbio né fare legittimo affidamento contrario riguardo al fatto che l’autorizzazione non era stata ancora rilasciata e che il rilascio era subordinato alla previa immatricolazione di un’autovettura destinata a quel determinato servizio di NCC.
4.3.1. In conseguenza della mancata immatricolazione della prima autovettura indicata – a prescindere dall’annullamento in autotutela del primo nulla osta – e quindi in conseguenza del mancato rilascio dell’autorizzazione, questa non avrebbe potuto essere posta a fondamento delle CI del 2021 e del 2022.
Come già ritenuto in sentenza, “ l’unico atto emesso dal Comune era stato il nulla osta finalizzato all’immatricolazione della vettura NE collegata alla rilascianda autorizzazione n. 4 – poi annullato con atto definitivo del 17 marzo 2022 – ed il ricorrente, in luogo di perfezionare le ulteriori fasi di tale procedimento (immatricolazione e controlli) ha inopinatamente richiesto il cambio di vettura sul presupposto – erroneo – di avere già ottenuto il rilascio dell’autorizzazione n. 4. ”.
4.3.2. Giova precisare che, non avendo avuto alcun seguito il primo nulla-osta – divenuto irrilevante quanto accaduto nelle more, anche con riguardo alla nota SUAP del 28 dicembre 2020, che il ricorrente ha disconosciuto così come l’istanza cui è riferita, nonché con riguardo alla CI presentata il 28 ottobre 2021 – non si sarebbe potuto comunque consolidare l’atto presentato dal ricorrente il 20 febbraio 2022.
Questo conteneva, tra l’altro:
a) al punto 2), la CI di “ conferimento autorizzazione ncc n. 4 del Comune di Castrocielo alla Cooperativa Progetto Rinascita 2001 con sede in Roma … ”;
b) al punto 4), la CI di “ nulla osta all’immatricolazione della … autovettura Audi A 8 targata CR825XW …in servizio di ncc con autorizzazione n. 4 del Comune di Castrocielo ”.
Per nessuna di tali due richieste del ricorrente sarebbe stato possibile seguire il procedimento di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, dal momento che:
a) l’autorizzazione n. 4 non era stata ancora rilasciata, non avrebbe perciò potuto formare oggetto di conferimento, né, peraltro, nemmeno di provvedimento espresso perché il rilascio era subordinato alla previa immatricolazione di un’autovettura destinata specificamente a quel servizio di NCC;
b) per tale immatricolazione da parte della Motorizzazione competente sarebbe stato necessario un atto apposito dell’amministrazione comunale (arg. anche ex art. 85, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992), vale a dire un nulla osta che avrebbe dovuto essere richiesto dall’interessato, non con una CI in sostituzione di altra autovettura (che ne avrebbe già presupposto l’adibizione al relativo servizio), ma – eventualmente – ri-avviando il procedimento finalizzato al rilascio di (altro) nulla osta e, di conseguenza, dell’autorizzazione.
In mancanza, il provvedimento di archiviazione del 27 aprile 2022 non è viziato né da violazione di legge né da eccesso di potere, risultando inapplicabile l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, essendo necessario un provvedimento espresso di autorizzazione in luogo della CI e, di conseguenza, non sussistendo l’obbligo dell’amministrazione di richiedere la conformità dell’attività intrapresa alla normativa vigente, ai sensi del terzo comma.
5. L’appello va quindi respinto, così come la domanda risarcitoria riproposta in secondo grado. Risultano perciò definitivamente assorbite le eccezioni del Comune di Castrocielo di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado, riproposta in appello, e di inammissibilità dell’appello per asserita novità di alcune delle censure del ricorrente.
5.1. Nondimeno sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali per la peculiarità della vicenda amministrativa, già evidenziata dal primo giudice, nonché per la correzione della sentenza appellata limitatamente alla dichiarazione di irricevibilità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | EF Fantini |
IL SEGRETARIO