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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il 30.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 13/02/2025 e distinta al n. 73/2025 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata presso il difensore, avv. Alessio Ariotto, che Parte_1 la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
in persona del nonché Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale, nonché ancora l' Controparte_3 CP_4
in persona del Dirigente pro tempore, domiciliati
[...] Controparte_5
a – Traversa La Crucca n. 1, presso la sede dell' , rappresentati CP_5 Controparte_6
e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari, dott.ssa Angela Demuru, dott. Fabio Bonavitacola, dott.ssa Mirella Murgia e Prof. Antonia Mascia;
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.2.2025, ha evocato in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , allegando di essere Controparte_1 una dipendente del convenuto “con mansioni di docente di scuola primaria, in ruolo dall'10.10.1994 ed in servizio nel corrente a.s. presso l'I.C. di Budoni- San Teodoro” e, esposte le ragioni di fatto e di diritto ritenute rilevanti, concludendo nel senso di volere il Tribunale:
<<… previo riconoscimento giuridico anche dell'anno 2013 ai fini della progressione della carriera, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nell'ultimo scaglione retributivo da gennaio 2024 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_7 CP_2
1
pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad €. 1.554, 69 (periodo 1.01.2024 - 31.12.2024) oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria;
– condannarsi altresì il , in persona del pro- tempore, al Controparte_7 CP_2 rimborso delle spese e del com e.
…>>.
1.1. Il , costituito con memoria difensiva depositata in data16.4.2025, Controparte_1 ha invocato la reiezione della domanda, in quanto infondata nel merito, comunque eccependo, altresì, con riguardo alle differenze retributive, la prescrizione quinquennale.
1.2. Il 9 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato che “- a seguito della pronuncia n. 13618/2025 – che ha escluso qualsiasi beneficio economico per effetto del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 – la ricorrente non ha più interesse a coltivare il giudizio ed intende rinunciarvi”.
1.3. Su richiesta della medesima ricorrente, il Giudice ha convertito l'udienza del 29 luglio 2025 in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (cfr. provvedimento del 10 luglio 2025).
1.4. In data odierna, viste le note scritte depositate (dalla sola parte ricorrente, quella convenuta non avendo ritenuto di presentarne) il Tribunale pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. In considerazione della formulata rinuncia alla domanda, al Tribunale non resta che dare atto della sopravvenienza, osservando, unicamente: (I) che la dichiarazione di rinuncia è regolare e proveniente da difensore munito di procura;
(II) che, trattandosi di rinuncia alla domanda (e non già agli atti, ex art. 306 c.p.c.), non occorre accettazione espressa della controparte.
3. Con riguardo alle spese processuali, le stesse sono integralmente compensate, la rinuncia (alla domanda) essendo giustificata dall'intervento giurisprudenziale indicato da parte ricorrente: questa, invero, ha promosso l'azione prima che la Suprema Corte si pronunciasse sul tema, abdicando alla causa non appena i Giudice della legittimità han risolto, per la prima volta, in senso sfavorevole ai docenti, la questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Dà atto della rinuncia alla domanda;
2) Dispone la compensazione delle spese.
Nuoro, 30 luglio 2025 Il Giudice, dott. Paolo Dau
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