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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2472/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.f. e residente in Parte_1 C.F._1
NO (Na) alla Via Vittorio Oliva n.28 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Francesco
Caracciolo n.9 presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e contenuta nella busta telematica con la quale si depositava il ricorso per AT valida anche per le fasi di gravame. La procuratrice ha dichiarato, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti FAX: 081/5731990; PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela CP_1
CA (c.f. ), giusta procura generale alle liti per Notaio di C.F._3 Persona_1
Roma, 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), con indirizzo PEC
t Email_2
APPELLATO OGGETTO: appello avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata in data 6.04.2022 dal
Tribunale di Napoli Nord nel giudizio iscritto al numero5254/2022 RG.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò
l'estinzione del giudizio di AT introdotto dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario previsto quale presupposto della prestazione (assegno di invalidità ex lege n. 222/84) richiesta inutilmente all . CP_1
Con il provvedimento impugnato il primo giudice -dopo aver rilevato che la parte era rimasta inerte rispetto all'ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti dell dichiarò CP_1
l'estinzione del giudizio regolando anche le spese del procedimento (dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente).
Con l'atto di impugnazione ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza di estinzione del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.04.23, evidenziando di avere provveduto agli adempimenti richiesti, pur se il primo giudice aveva omesso di indicare la sede presso la quale effettuare correttamente la notificazione.
Ciò posto, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “. accogliere e quindi revocare l'ordinanza del datata 06.04.23 e notificata in data 13.04.23, il G.L. rimettere la causa al primo giudice previa riassunzione per l'espletamento dell'Atpo ex art.445 bis
c.p.c.; Condannare l' in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex D.M. n° 140/12.; Dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, la compensazione delle spese del giudizio ex art. 42 ult. comma D.L. n° 269/03 convertito in L. n° 326/03 che ha modificato l' art. 152 Disp. Att. C.p.c., atteso che l' istante dichiara, come da atto sottoscritto, allegato al presente ricorso e da ritenersi parte integrante, di essere titolare di un reddito inferiore a due volte l'importo del reddito di cui agli artt. 76 commi 1-3 e
Dlgs n° 113/02 e si impegna a comunicare l'eventuale variazione del reddito in questione al momento della decisione. quindi, di ottenerne la revoca con rimessione degli atti di causa al primo giudice”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l che CP_1 ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardività e, comunque, per inappellabilità dell'ordinanza di estinzione resa a conclusione del procedimento di AT (che costituisce mera condizione di procedibilità della domanda di merito sulla quale il giudice si pronuncia con sentenza espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 445 bis. C.p.c.). Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, il processo è stato definito nei termini di seguito espressi.
L'impugnazione per cui è causa deve dichiararsi inammissibile per espressa previsione del disposto di cui all'art. 445 bis ultimo comma.
Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'articolo 445 bis c.p.c. la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (cfr.
Cass. Ord. 27.01.2022 n. 10753; Cass. 19.08.2020 n. 17272; Cass. 26.06.2018 n. 16685).
Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, risulta comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'articolo 445 bis CPC, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.
La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'articolo 445 bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte, non può che essere di natura potestativa.
Né l'ordinanza di estinzione potrebbe essere oggetto di impugnativa con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. atteso che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione possa essere impugnato in tal modo deve presentare due caratteristiche: anzitutto deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato;
in secondo luogo deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile (cfr. fra le altre, Cass., Sez.Un., 23 gennaio 2004 n. 1245).
Nel caso in esame l'ordinanza non ha carattere decisorio né definitivo, atteso che all'esito della stessa l'odierna appellante avrebbe potuto e dovuto promuovere il giudizio ordinario di merito per l'accertamento anche del requisito sanitario, avendo già ottemperato ai fini della condizione di procedibilità (d'altra parte, una diversa e restrittiva interpretazione dell'art. 445 bis c.p.c. troverebbe ostacolo nell'art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi). In conclusione, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado sono irripetibili alla luce della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13.10.2023, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
n. 115/2002, ove sussistano le condizioni.
Così deciso in Napoli, 22 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2472/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.f. e residente in Parte_1 C.F._1
NO (Na) alla Via Vittorio Oliva n.28 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Francesco
Caracciolo n.9 presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e contenuta nella busta telematica con la quale si depositava il ricorso per AT valida anche per le fasi di gravame. La procuratrice ha dichiarato, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti FAX: 081/5731990; PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela CP_1
CA (c.f. ), giusta procura generale alle liti per Notaio di C.F._3 Persona_1
Roma, 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), con indirizzo PEC
t Email_2
APPELLATO OGGETTO: appello avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata in data 6.04.2022 dal
Tribunale di Napoli Nord nel giudizio iscritto al numero5254/2022 RG.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò
l'estinzione del giudizio di AT introdotto dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario previsto quale presupposto della prestazione (assegno di invalidità ex lege n. 222/84) richiesta inutilmente all . CP_1
Con il provvedimento impugnato il primo giudice -dopo aver rilevato che la parte era rimasta inerte rispetto all'ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti dell dichiarò CP_1
l'estinzione del giudizio regolando anche le spese del procedimento (dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente).
Con l'atto di impugnazione ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza di estinzione del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.04.23, evidenziando di avere provveduto agli adempimenti richiesti, pur se il primo giudice aveva omesso di indicare la sede presso la quale effettuare correttamente la notificazione.
Ciò posto, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “. accogliere e quindi revocare l'ordinanza del datata 06.04.23 e notificata in data 13.04.23, il G.L. rimettere la causa al primo giudice previa riassunzione per l'espletamento dell'Atpo ex art.445 bis
c.p.c.; Condannare l' in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex D.M. n° 140/12.; Dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, la compensazione delle spese del giudizio ex art. 42 ult. comma D.L. n° 269/03 convertito in L. n° 326/03 che ha modificato l' art. 152 Disp. Att. C.p.c., atteso che l' istante dichiara, come da atto sottoscritto, allegato al presente ricorso e da ritenersi parte integrante, di essere titolare di un reddito inferiore a due volte l'importo del reddito di cui agli artt. 76 commi 1-3 e
Dlgs n° 113/02 e si impegna a comunicare l'eventuale variazione del reddito in questione al momento della decisione. quindi, di ottenerne la revoca con rimessione degli atti di causa al primo giudice”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l che CP_1 ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardività e, comunque, per inappellabilità dell'ordinanza di estinzione resa a conclusione del procedimento di AT (che costituisce mera condizione di procedibilità della domanda di merito sulla quale il giudice si pronuncia con sentenza espressamente inappellabile ai sensi dell'art. 445 bis. C.p.c.). Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, il processo è stato definito nei termini di seguito espressi.
L'impugnazione per cui è causa deve dichiararsi inammissibile per espressa previsione del disposto di cui all'art. 445 bis ultimo comma.
Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'articolo 445 bis c.p.c. la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (cfr.
Cass. Ord. 27.01.2022 n. 10753; Cass. 19.08.2020 n. 17272; Cass. 26.06.2018 n. 16685).
Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, risulta comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'articolo 445 bis CPC, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.
La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'articolo 445 bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte, non può che essere di natura potestativa.
Né l'ordinanza di estinzione potrebbe essere oggetto di impugnativa con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. atteso che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione possa essere impugnato in tal modo deve presentare due caratteristiche: anzitutto deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato;
in secondo luogo deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile (cfr. fra le altre, Cass., Sez.Un., 23 gennaio 2004 n. 1245).
Nel caso in esame l'ordinanza non ha carattere decisorio né definitivo, atteso che all'esito della stessa l'odierna appellante avrebbe potuto e dovuto promuovere il giudizio ordinario di merito per l'accertamento anche del requisito sanitario, avendo già ottemperato ai fini della condizione di procedibilità (d'altra parte, una diversa e restrittiva interpretazione dell'art. 445 bis c.p.c. troverebbe ostacolo nell'art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi). In conclusione, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado sono irripetibili alla luce della dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13.10.2023, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
n. 115/2002, ove sussistano le condizioni.
Così deciso in Napoli, 22 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano