Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 4104/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GANCI FABIO, MICELI WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di ad essere collocata nella fascia stipendiale “21-27” con Parte_2 decorrenza dal 01.09.2017 e condanna il convenuto a provvedervi, unitamente CP_1 alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla superiore data sino al
31.8.2019, oltre accessori come per legge, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale decorrente dalla data del 31.3.2023;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.007,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti
GANCI FABIO e MICELI WALTER, antistatari.
Con ricorso depositato in data 31.3.2023 la ricorrente in epigrafe, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2005, deduceva di avere prestato servizio CP_2 per l'amministrazione dal 02.02.1981 al 31.08.2005 in forza di plurimi reiterati contratti a termine e concludeva nei termini seguenti ‹‹accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3
DPR 399 del 23 agosto 1988, al riallineamento della carriera, cioè al riconoscimento ai fini economici e giuridici, cioè ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio (2 anni) riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera ai soli fini economici;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di servizio, degli anni di servizio non di ruolo utili ai soli fini economici, come interamente validi ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, già a partire dal 01.09.2017, della posizione stipendiale “21-
27 anni” - CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente, a far data dal
01.09.2017, nella posizione stipendiale “21-27 anni” in conseguenza del riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di servizio, dell'anzianità di servizio utile ai soli fini economici, come interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”; - Condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dal 01.09.2017, data in cui doveva essere collocata nel gradone stipendiale “21-27 anni”, al 01.09.2019, data in cui è stata collocata nel gradone “21-17 anni” quantificate, sino al momento del deposito del ricorso, in € 3.645,36, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, ovvero, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione resistente, in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.››;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza Controparte_1 del ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato note scritte.
*****
La domanda relativa al riallineamento della carriera al compimento del 18° anno di servizio della ricorrente è fondata e va accolta.
Deve innanzitutto rammentarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 3474 del 12/02/2020).
Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali CP_1 collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con
l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del d.lvo 297/1994 e dal c.d. degli art. 4 comma
3 l. 399/1988 e 11 comma 14 l. 124 del 1999.
L'art. 485, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988 stabilisce però che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Non vi è, quindi, dubbio, sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni richiamate, che in modo automatico al compimento nella specie del 18° anno di servizio il convenuto avrebbe dovuto computare il periodo di servizio riconosciuto ai CP_1 soli fini economici “ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”, mentre risulta documentalmente che ciò non è accaduto.
Deve quindi condannarsi il all'attribuzione dal 01.09.2017 dello scaglione CP_1 stipendiale “21-27” e al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno